Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Claudia De Martin consigliere dott. Girolamo Porcelli consigliere ausiliario relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1592 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, alla via Taranto n.21, presso lo studio degli avvocati Antonio Corvasce e Sofia Pasquino che li rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto introduttivo di primo grado;
Appellanti
E
, C.F. e , C.F. , CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma alla piazza Orazio Marucchi n°5 presso lo studio dell'avv. Ciro Fiore che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale civile di Roma, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Perinelli, comunicata in data 07/02/2020, non notificata, procedimento R.G. 77447/2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 127 ter c.p.c. dispone che l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori;
il comma 4 c.p.c., prevede che, nel caso in cui tutte le parti non depositino nei termini le note scritte, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa l'udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nel caso di specie, con decreto presidenziale depositato in data 12.2.2025, comunicato alle parti in pari data, veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 28 marzo 2025, già fissata per la decisione, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con avviso che, nel caso di mancata presentazione di note da parte di entrambe le parti, sarebbero stati adottati i provvedimenti prescritti dall'art. 127 ter IV comma c.p.c.;
nel termine suindicato nessuna delle parti ha depositato note scritte;
successivamente, in applicazione dell'art. 127 ter, comma 4 c.p.c., previa revoca dell'ordinanza con la quale – in data 31 marzo 2025 – aveva trattenuto la causa in decisione, la Corte ha assegnato nuovo termine perentorio sino al 2 maggio 2025 entro il quale ha nuovamente invitato le parti a depositare note scritte sostitutive della precisazione delle conclusioni, con avvertenza che, nel caso di mancata presentazione nei termini di note da parte di entrambe le parti, si sarebbe provveduto alla cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti e al deposito della sentenza di estinzione del processo;
nel nuovo termine assegnato, nonostante la rituale comunicazione effettuata dalla cancelleria, nessuna delle parti ha depositato note scritte.
Va quindi disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Nulla dev'essere disposto, invece, per spese di lite in applicazione delle disposizioni dell'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Roma, 16 maggio 2025
Il giudice ausiliario estensore dott. Girolamo Porcelli
Il presidente dott.ssa Antonella Izzo