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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 443 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 2351/2022(RG 10317/2019, 4765/2020,
6584/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di rapporto di lavoro agricolo,
promossa da:
in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 rappr. e difeso dall'avv.M. LUPOLI
- Appellante -
contro
Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv. M. CATUCCI, E. CP_2
-Appellata-
OGGETTO: "accertamento lavoro agricolo"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 21/12/22 1'CP- ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda della ricorrente di reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per 82 giornate nell'anno 2017 e 34 nell'anno 2018 e ha dichiarato conseguentemente il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione per l'anno CP 2019(negatale perché avendo l' cancellato le giornate negli anni 2017 e 2018, mancava nel rilasciate;
poi aveva venduto una quantità di prodotto (uva e olive) inferiore a quello che avrebbe dovuto produrre con tutti gli operai apparentemente assunti, non aveva mai versato un centesimo di contributi per gli operai assunti;
infine le dichiarazioni rese dagli stessi braccianti agli ispettori erano risultate contraddittorie tra loro.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma della cancellazione della
CP 1 dall'elenco dei braccianti agricoli. L'appellata costituendosi, si è riportata alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è infondato.
CP L' ha disconosciuto in blocco tutti i rapporti lavorativi denunciati dall'azienda agricola di R_
[...] a causa della sproporzione tra il numero dei lavoratori assunti e conseguenti giornate denunciate e il fabbisogno agricolo medio dei terreni gestiti, come accertati sulla base dei contratti esibiti dallo stesso R_ e delle dichiarazioni rese dai proprietari degli stessi terreni.
La sentenza di primo grado ha accertato l'esistenza del rapporto di lavoro della CP_1 sulla base di una documentazione comprensiva di buste paga e denunce trimestrali di manodopera, ma anche di una prova testimoniale convincente, dal momento che hanno deposto quattro colleghe di lavoro, che hanno ricordato di avere lavorato nei suddetti anni insieme alla ricorrente nella pulizia dei vigneti e nella raccolta delle olive. Esse hanno confermato che il punto di incontro ogni mattina era il bar
California sulla strada per Castellaneta(Ta), dove venivano prelevate da Persona_1 con un furgone e condotte da questi su vari terreni in agro di Castellaneta, ove lavoravano per circa sette ore, sotto le sue direttive e ricevendo una retribuzione di 35 euro a giornata. Esse non sapevano precisare esattamente i terreni su cui erano state condotte, ma ricordavano di avere lavorato insieme per alcune settimane.
E' chiaro allora che l'R_ era un "caporale"che prelevava le lavoratrici in un punto di raccolta e le conduceva in vari terreni a lavorare. Non stupisce allora che le lavoratrici, che non si recavano con le loro auto sui terreni, faticassero a precisare dove esattamente si trovassero questi terreni, così come ci sono state alcune imprecisioni nelle loro deposizioni, rese comunque a distanza di anni dai periodi contestati(le prime dichiarazioni sono state acquisite nel maggio 2019). Sta di fatto che come emerge dalle sentenze allegate dalla ricorrente, anche le altre colleghe di lavoro cancellate che hanno deposto sui fatti di causa, hanno avuto in primo grado una sentenza favorevole, allegata agli atti, successivamente passata in giudicato, avendo il Tribunale riconosciuto che esse avessero lavorato, a prescindere dalle inadempienze dell' R_ o dalle incongruenze contabili che gli ispettori avevano rilevato. Il fatto poi che i proprietari dei terreni ascoltati, i quali avevano affidato all' R_ la raccolta delle olive o dell'uva non ricordassero di avere visto la CP_1 lavorare, non è fatto dirimente, tenuto conto intanto che non è dato sapere se essi fossero presenti realmente ogni giorno sui terreni ove l'R_ lavorava con i suoi operai, né se potessero vedere in rapporto all'estensione dei terreni, tutti gli operai che vi lavoravano;
ma comunque essendo l' R_ uno che portava gli operai sui vari terreni, nulla esclude che abbia lavorato anche su altri terreni diversi da
CP quelli dei proprietari ascoltati, che non risultano dalla documentazione mostrata all' a quanto si apprende, piena di incongruenze e lacune. CP Insomma non si dubita che l' abbia rilevato nella documentazione aziendale numerose incongruenze, né che risulti una sproporzione tra la manodopera complessivamente occupata e i terreni in cui risulta documentalmente avere lavorato, ma ciò non esclude che la CP_1 abbia lavorato, così affermato dalle colleghe Parte_2 Per 3 e Per_4 che concordemente hanno و
dichiarato di avere lavorato fianco a fianco per alcuni mesi nel 2017 e 2018 e hanno ottenuto altresì un accertamento favorevole in giudizio, passato in cosa giudicata.
In mancanza di specifici elementi relativi alla posizione della CP_1 che facciano dubitare della veridicità del rapporto di lavoro denunciato e in presenza di una istruttoria favorevole alla ricorrente, l'appello non può che essere rigettato. grava l'ulteriore CP Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo e sull' contributo unificato.
P.Q.M.
CP alla rifusione delle spese delRigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'
giudizio in favore dell'appellata, che liquida in € 2500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore degli avvocati anticipanti. Ulteriore contributo CP unificato a carico dell'
Taranto, 26/11/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 il biennio di anzianità contributiva). Ha sostenuto l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere fondato la decisione sulla prova testimoniale espletata, trascurando le risultanze dell'indagine ispettiva compiuta dagli ispettori, dalle quali era emerso che Persona_1 aveva utilizzato negli anni 2017 e 2018 quasi esclusivamente operai maschi e per poche giornate, tanto sul terreno di tal che sul terreno dei proprietari CP_4 e CP_5, in base alle dichiarazioni da questiPer_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 443 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 2351/2022(RG 10317/2019, 4765/2020,
6584/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di rapporto di lavoro agricolo,
promossa da:
in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 rappr. e difeso dall'avv.M. LUPOLI
- Appellante -
contro
Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv. M. CATUCCI, E. CP_2
-Appellata-
OGGETTO: "accertamento lavoro agricolo"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 21/12/22 1'CP- ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda della ricorrente di reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per 82 giornate nell'anno 2017 e 34 nell'anno 2018 e ha dichiarato conseguentemente il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione per l'anno CP 2019(negatale perché avendo l' cancellato le giornate negli anni 2017 e 2018, mancava nel rilasciate;
poi aveva venduto una quantità di prodotto (uva e olive) inferiore a quello che avrebbe dovuto produrre con tutti gli operai apparentemente assunti, non aveva mai versato un centesimo di contributi per gli operai assunti;
infine le dichiarazioni rese dagli stessi braccianti agli ispettori erano risultate contraddittorie tra loro.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma della cancellazione della
CP 1 dall'elenco dei braccianti agricoli. L'appellata costituendosi, si è riportata alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è infondato.
CP L' ha disconosciuto in blocco tutti i rapporti lavorativi denunciati dall'azienda agricola di R_
[...] a causa della sproporzione tra il numero dei lavoratori assunti e conseguenti giornate denunciate e il fabbisogno agricolo medio dei terreni gestiti, come accertati sulla base dei contratti esibiti dallo stesso R_ e delle dichiarazioni rese dai proprietari degli stessi terreni.
La sentenza di primo grado ha accertato l'esistenza del rapporto di lavoro della CP_1 sulla base di una documentazione comprensiva di buste paga e denunce trimestrali di manodopera, ma anche di una prova testimoniale convincente, dal momento che hanno deposto quattro colleghe di lavoro, che hanno ricordato di avere lavorato nei suddetti anni insieme alla ricorrente nella pulizia dei vigneti e nella raccolta delle olive. Esse hanno confermato che il punto di incontro ogni mattina era il bar
California sulla strada per Castellaneta(Ta), dove venivano prelevate da Persona_1 con un furgone e condotte da questi su vari terreni in agro di Castellaneta, ove lavoravano per circa sette ore, sotto le sue direttive e ricevendo una retribuzione di 35 euro a giornata. Esse non sapevano precisare esattamente i terreni su cui erano state condotte, ma ricordavano di avere lavorato insieme per alcune settimane.
E' chiaro allora che l'R_ era un "caporale"che prelevava le lavoratrici in un punto di raccolta e le conduceva in vari terreni a lavorare. Non stupisce allora che le lavoratrici, che non si recavano con le loro auto sui terreni, faticassero a precisare dove esattamente si trovassero questi terreni, così come ci sono state alcune imprecisioni nelle loro deposizioni, rese comunque a distanza di anni dai periodi contestati(le prime dichiarazioni sono state acquisite nel maggio 2019). Sta di fatto che come emerge dalle sentenze allegate dalla ricorrente, anche le altre colleghe di lavoro cancellate che hanno deposto sui fatti di causa, hanno avuto in primo grado una sentenza favorevole, allegata agli atti, successivamente passata in giudicato, avendo il Tribunale riconosciuto che esse avessero lavorato, a prescindere dalle inadempienze dell' R_ o dalle incongruenze contabili che gli ispettori avevano rilevato. Il fatto poi che i proprietari dei terreni ascoltati, i quali avevano affidato all' R_ la raccolta delle olive o dell'uva non ricordassero di avere visto la CP_1 lavorare, non è fatto dirimente, tenuto conto intanto che non è dato sapere se essi fossero presenti realmente ogni giorno sui terreni ove l'R_ lavorava con i suoi operai, né se potessero vedere in rapporto all'estensione dei terreni, tutti gli operai che vi lavoravano;
ma comunque essendo l' R_ uno che portava gli operai sui vari terreni, nulla esclude che abbia lavorato anche su altri terreni diversi da
CP quelli dei proprietari ascoltati, che non risultano dalla documentazione mostrata all' a quanto si apprende, piena di incongruenze e lacune. CP Insomma non si dubita che l' abbia rilevato nella documentazione aziendale numerose incongruenze, né che risulti una sproporzione tra la manodopera complessivamente occupata e i terreni in cui risulta documentalmente avere lavorato, ma ciò non esclude che la CP_1 abbia lavorato, così affermato dalle colleghe Parte_2 Per 3 e Per_4 che concordemente hanno و
dichiarato di avere lavorato fianco a fianco per alcuni mesi nel 2017 e 2018 e hanno ottenuto altresì un accertamento favorevole in giudizio, passato in cosa giudicata.
In mancanza di specifici elementi relativi alla posizione della CP_1 che facciano dubitare della veridicità del rapporto di lavoro denunciato e in presenza di una istruttoria favorevole alla ricorrente, l'appello non può che essere rigettato. grava l'ulteriore CP Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo e sull' contributo unificato.
P.Q.M.
CP alla rifusione delle spese delRigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'
giudizio in favore dell'appellata, che liquida in € 2500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore degli avvocati anticipanti. Ulteriore contributo CP unificato a carico dell'
Taranto, 26/11/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 il biennio di anzianità contributiva). Ha sostenuto l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere fondato la decisione sulla prova testimoniale espletata, trascurando le risultanze dell'indagine ispettiva compiuta dagli ispettori, dalle quali era emerso che Persona_1 aveva utilizzato negli anni 2017 e 2018 quasi esclusivamente operai maschi e per poche giornate, tanto sul terreno di tal che sul terreno dei proprietari CP_4 e CP_5, in base alle dichiarazioni da questiPer_2