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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1830/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia Pala, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
[...]
Parte_1
Parte_2 con gli avv.ti PAROLI SILVIO, PIALI DIEGO e CAPORALE FRANCESCA
- RICORRENTI contro
Controparte_1 con l'avv. BATTAGLIOLI GABRIELLA e l'avv. NEBEL PAOLA
Controparte_2 con l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - CP_1
- RESISTENTI
Avente ad oggetto: retribuzione
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 353 c.p.c. e Parte_1 Parte_1 Parte_2 riassumevano il giudizio instaurato con precedenti ricorsi rispettivamente del 25 maggio 2021 Pt_1
, 14 maggio 2021 ( ) e 19 ottobre 2021 ( , richiamando
[...] Persona_1 Parte_2 argomentazioni e conclusioni nei medesimi contenute.
Hanno dedotto, quindi, per relationem:
- di svolgere il ruolo di professore presso l'Università degli Studi di Brescia, ed in particolare:
pagina 1 di 8 a) Professore Ordinario di I fascia dal 1°novembre 2016 per il settore scientifico- Parte_1 disciplinare MED/20 Chirurgia Pediatrica Infantile, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e
Sperimentali;
b) Professore Associato Confermato dal 1° ottobre 2009 per il settore Persona_1 scientifico-disciplinare MED/22 Chirurgia Vascolare, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e
Sperimentali;
c) : Professore di I fascia dal 1°gennaio 2017 per il settore scientifico- Pt_2 Parte_2 disciplinare MED/27 Neurochirurgia, presso il Dipartimento di Specialità
[...]
Controparte_3
- di svolgere altresì attività assistenziale presso l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di
Brescia (infra ASST), ed in particolare:
a) Dirigente Medico, Direttore della Struttura Complessa Parte_1 Parte_3 presso l' di dal 1°novembre 2016; Controparte_4 CP_1
b) Direttore del Dipartimento di Chirurgia dal 1°ottobre 2019; Persona_1
c) : Direttore della Struttura Complessa di Neurochirurgia dal 15 aprile 2012. Parte_2
- di non aver mai percepito, sin dall'inizio dell'attività lavorativa presso l'azienda ospedaliera convenuta, il trattamento economico dovutogli, in linea con i parametri di cui al CCNL Area Dirigenza Medica e
Veterinaria, secondo la specifica disciplina di settore e le relative convenzioni attuative;
- di avere diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive maturate, come da conteggi allegati all'atto introduttivo del giudizio.
A sostegno delle proprie ragioni hanno dettagliatamente esposto, in punto di diritto, gli interventi normativi susseguitisi in materia sin dal 1859 e hanno evidenziato, nello specifico:
a) che con l'art. 4 l. 213/71 era stata prevista a favore dei professori universitari adibiti ad attività assistenziale, un'indennità finalizzata all'equiparazione del trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni ed anzianità (cd. indennità ; Per_2
b) che tale indennità era stata poi disciplinata dall'art. 31 D.P.R. 761/1979, norma successivamente confluita nell'art. 102 D.P.R. 382/1980, in linea con quanto stabilito dalla l. 833/78;
c) che, con d.lgs. 517/1999, la disciplina era stata rinnovata mediante la previsione del riconoscimento, oltre alla retribuzione erogata dall'università, di due trattamenti economici aggiuntivi graduati, rispettivamente, “in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico” e “in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale”;
d) che le risorse destinate a tali trattamenti aggiuntivi dovevano essere definite nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, d.p.r. 382/80 secondo criteri di congruità e proporzione rispetto e quelle previste al medesimo scopo dai CCNL ex art. 15 d.lgs. 502/92; pagina 2 di 8 e) che tali trattamenti, inoltre, dovevano essere adeguati “in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale”;
f) che, quale regime transitorio, il medesimo decreto legislativo aveva fatta salva l'indennità già in godimento, fino all'applicazione delle disposizioni di cui alle novità legislative;
g) che, con successivo d.p.c.m. del 24.05.2001, erano state emanate le linee-guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni e Università per la specifica attuazione della disciplina di rango primario già citata ed era stata confermata la conservazione del trattamento economico previgente, sino all'emanazione dei protocolli stessi;
h) che con L.R. Lombardia n. 33/2009 era stato ribadito il riconoscimento di un trattamento aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti sanitari;
i) che con la medesima normativa era stato confermato anche il riconoscimento di un trattamento accessorio correlato alle particolari condizioni di lavoro e di un trattamento aggiuntivo in relazione all'effettivo raggiungimento dei risultati, nonché di un'indennità di esclusività, nel caso di attività professionale intramoenia.
Alla luce dell'evoluzione normativa descritta e della formulazione letterale delle disposizioni richiamate, i ricorrenti hanno sostenuto di avere diritto ad un compenso quantificato mutuando i criteri previsti dal
CCNL della Dirigenza Medica, senza la necessità di attendere l'emanazione di ulteriori atti applicativi.
Hanno precisato che, comunque, in Lombardia erano già stati stipulati - rispettivamente nel 2011 e nel
2019 - sia un protocollo d'intesa tra la Regione e le Università con facoltà di medicina, sia una convenzione tra gli enti convenuti, con i quali erano state recepite le previsioni del già citato d.lgs. 517/99.
Hanno aggiunto di avere diritto, in ogni caso, alle somme richieste, stante l'inadeguatezza dell'indennità
[...]
a garantire un'equiparazione stipendiale con i livelli retributivi dei colleghi sanitari, necessaria anche Per_2 ai sensi dell'art. 36 Cost. a fronte del mutamento dell'organizzazione delle aziende ospedaliere, delle differenze nella qualità e nelle caratteristiche proprie degli incarichi riconosciuti, nonché delle variazioni dei
CCNL in ambito sanitario.
Hanno concluso chiedendo la condanna solidale dei convenuti al versamento di una somma lorda pari rispettivamente a: a) € 106.543,33 b) € 167.074,83, c) € Parte_1 Controparte_5
119.167,11 , ovvero della diversa somma accertata come dovuta, per i titoli Parte_2 indicati.
Con memoria ritualmente depositata Università degli Studi di Brescia ha richiamato tutto quanto già dedotto nel giudizio originario e, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva considerato l'oggetto del giudizio, inerente esclusivamente al rapporto tra medico e azienda ospedaliera. Ha evidenziato, sul punto, che il trattamento economico in discussione, per essendo materialmente erogato pagina 3 di 8 dall'Università quale datore di lavoro, veniva in realtà finanziato dall . Ha richiamato, a conferma CP_1 dell'assunto, quanto affermato anche nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello, prodromica al ricorso in riassunzione.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avversarie pretese, stante l'assenza di apposita convenzione tra azienda sanitaria e università, attuativa della disciplina introdotta nel 1999. Ha sottolineato come tale mancanza dipendesse dalla omessa adozione - da parte dei , previa Controparte_6 intesa con la Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni - dello “schema-tipo” di tali convenzioni, previsto come necessario dall'art. 6, comma 13, l. 240/2010. Ha precisato come, a seguito dell'adozione dello schema-tipo, sarebbe stata necessaria poi l'adozione di un ulteriore atto intermedio, da parte di
Regione e Università. Ha prodotto nota emessa dalla Regione Lombardia del 24.01.2012, a conferma della circostanza.
Ha contestato, altresì, i criteri utilizzati da controparte ai fini del calcolo di quanto asseritamente spettante ed ha eccepito (mediante richiamo ai precedenti atti depositati) la prescrizione quinquennale del credito fatto valere.
Ha formulato, in via subordinata, domanda di manleva nei confronti dell'ASST.
Con memoria ritualmente depositata ha preliminarmente eccepito la prescrizione dei crediti risalenti CP_1
a periodi antecedenti rispettivamente al 1°giugno 2016 per al 24 maggio 2016 per Pt_1
al 27 ottobre 2016 per o, in subordine, alle pretese sorte prima del 29 Persona_1 Parte_2 marzo 2016.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo l'alternatività tra il regime applicato ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 761/76 e quello di cui al d.lgs. 517/99, sottolineando come quest'ultimo necessitasse di un protocollo attuativo tra Regione e Università, non ancora approvato in Lombardia.
In ordine a tale aspetto, ha negato che gli atti datati 2011 e 2019 costituissero documenti attuativi della normativa primaria, come confermato dalla lettura degli stessi nonché dalla Regione Lombardia, con la nota già citata dall'Università (riferita al protocollo del 2011).
Ha confermato la correttezza della retribuzione riconosciuta negli anni, richiamando giurisprudenza di legittimità e amministrativa in ordine alla necessità di equiparare – ai fini della quantificazione dell'indennità
De Maria - il trattamento economico “complessivo” percepito dal personale medico universitario e quello sanitario di pari qualifica e anzianità.
Ha aggiunto, anzi, che proprio grazie alla convenzione del 2019 controparte aveva percepito “a parte” – oltre alla retribuzione di risultato - anche alcune voci (retribuzione di posizione parte variabile aziendale e indennità di esclusività) generalmente incluse nel trattamento economico complessivo da utilizzare come base di calcolo ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 761 cit. Ciò, in tesi, aveva comportato il versamento in favore dei ricorrenti di somme addirittura superiori a quelle dovute per legge. pagina 4 di 8 Ha contestato, in ogni caso, i conteggi prodotti, chiedendo in via subordinata la riduzione dell'importo eventualmente riconosciuto come spettante.
*
Nel merito il Tribunale, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ritiene di aderire e integralmente richiamare le motivazioni già espresse con sentenza n. 181 del 12 febbraio 2025 (est. Angeli), di seguito trascritte.
1 – In prima battuta si osserva che non sono condivisibili le considerazioni svolte da parte ricorrente, circa la diretta applicabilità dell'art. 6 d.lgs. 517/99, in assenza di protocolli attuativi.
La tesi contrasta con la formulazione generica della disposizione, che prevede il riconoscimento di trattamenti aggiuntivi “graduati” in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e ai risultati ottenuti, a loro volta “valutati” secondo “parametri” di efficacia, appropriatezza ed efficienza.
L'assenza di specificità nell'individuazione degli emolumenti da corrispondere ai medici-docenti presuppone la necessità di un successivo intervento al fine di dare concreta applicazione a quelli che, sostanzialmente, si sostanziano in meri principi orientativi. Ciò, peraltro, è coerente con la peculiare natura di questa tipologia di personale, sostanzialmente “ibrida”, che ha indotto il legislatore a non imporre una totale ed integrale equiparazione tra gli stessi e il personale medico, bensì a indicare delle linee guida circa la loro valorizzazione economica, necessitanti un'intermediazione ponderata dei soggetti privati e pubblici coinvolti.
Inoltre, al comma 2 dell'art. 6 cit. viene statuito che i trattamenti per cui è causa siano erogati nei limiti delle risorse stabilite ex art. 102 d.p.r. 382/80. Tale norma, a sua volta, con riferimento alla definizione dei limiti finanziari relativi agli emolumenti destinati al personale medico-universitario, richiama l'art. 39 l. 833/78 in materia di convenzioni tra Regioni e Università, finalizzate a coordinare le rispettive funzioni in materia di servizio sanitario nazionale, anche sotto l'aspetto finanziario.
Confermano l'assunto dell'inapplicabilità diretta della disciplina di cui al d.lgs. 517/99:
- il fatto che, ai sensi dello stesso art. 6 cit., è stata fatta salva l'indennità “sino all'applicazione delle Per_2 disposizioni di cui al comma 1”;
- il fatto che l'art. 5, comma 1, d.lgs. 517/99 richiami, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 6, i “protocolli
d'intesa tra università e regione”;
- il fatto che il d.p.c.m. 24.05.2001 citato in ricorso, contenente le linee guida relative ai protocolli di intesa da stipularsi tra Regioni e Università, all'art. 3 preveda che nei protocolli stessi debbano essere disciplinati i trattamenti di cui all'art. 6 cit.
2 – Non può essere condivisa, in secondo luogo, neppure la diversa prospettazione proposta in via subordinata nell'atto introduttivo del giudizio, fondata sulla presunta ingiusta “cristallizzazione” del pagina 5 di 8 trattamento economico di equiparazione riconosciuto ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 761/79, nonostante l'evoluzione delle mansioni, degli incarichi assegnati e delle disposizioni della contrattazione collettiva.
L'argomentazione – peraltro formulata in modo del tutto astratto - è basata sull'erroneo presupposto di una “invarianza” dell'indennità del tutto incompatibile con la natura perequativa dell'istituto. Per_2
Infatti, essendo l'indennità strettamente correlata nell'an e nel quantum ad una comparazione tra trattamenti economici, è sostanzialmente impossibile che la stessa sia rimasta insensibile alla naturale evoluzione delle voci stipendiali poste a confronto.
Né, d'altro canto, è spiegato in quali termini concreti l'applicazione di tale meccanismo – che implica, per espressa previsione legislativa, un raffronto tra “trattamenti economici complessivi” – avrebbe comportato la mancata valorizzazione di “specifiche mansioni” o degli “incarichi di volta in volta assegnati” ai ricorrenti.
Tale lacuna risulta ancor più significativa considerando che l ha riconosciuto, in aggiunta rispetto alla CP_1
e in attuazione dell'art. 22 della Convenzione n. 1015 stipulata con l'Università in data 8.11.2019 Per_2
(cfr docc. 2, 3 e 8): la retribuzione di posizione variabile aziendale;
la retribuzione di risultato;
e l'indennità di esclusività, in termini analoghi a quelli dei dipendenti dell' . Parte_4
3 – La Convenzione n. 1015/2019 citata, così come il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le
Università della Lombardia con Facoltà di Medicina del 27.06.2011 (all. 7 al ricorso) non possono considerarsi attuativi dell'art. 6 citato, come sostenuto in via ulteriormente subordinata dal ricorrente.
L'art. 6 d.lgs. 517/99, nel prevedere l'introduzione di trattamenti aggiuntivi rispetto a quello corrisposto dall'Università, sostanzialmente impone – previa emanazione degli atti applicativi - l'eliminazione del sistema perequativo, basato cioè sul versamento di una somma finalizzata a colmare la differenza tra gli emolumenti complessivi riconosciuti dall'Università e dalla . Per come impostati dal legislatore, CP_1 dunque, questi due meccanismi retributivi sono necessariamente alternativi.
Ebbene, dalla mera lettura del Protocollo del 2019 e della Convenzione del 2011 si evince invece l'introduzione di una sorta di sistema retributivo “misto”, nell'ambito del quale:
- viene concordato il riconoscimento di un'indennità perequativa (pari all'eventuale differenza, a sfavore del medico-docente, della sommatoria delle voci retributive universitarie e quelle previste dal CCNL della
Dirigenza Medica);
- ma viene altresì previsto, a parte, il versamento in aggiunta (rispetto all'indennità perequativa) di somme corrispondenti a specifiche voci di cui al CCNL Dirigenza Medica.
È evidente, dunque, che tali atti non rappresentino un'attuazione della normativa invocata da parte ricorrente, quanto, piuttosto, un peculiare accordo volto a valorizzare la posizione dei medici-docenti, mediante:
a) la specificazione delle voci da prendere in considerazione ai fini dell'indennità De Maria, considerato che la normativa (risalente alla fine degli anni '70), richiama esclusivamente i “trattamenti economici complessivi” pagina 6 di 8 senza ulteriori precisazioni, resesi effettivamente necessarie a seguito dell'articolazione delle posizioni stipendiali di medici e professori universitari nel corso del tempo;
b) il riconoscimento “extra” di alcune specifiche indennità, proprio nell'ottica (invocata in ricorso) di remunerare al di fuori del meccanismo perequativo speciali condizioni di lavoro o particolari incarichi.
Ciò, tra l'altro, in linea con quanto statuito dall'art. 31 L.R. Lombardia n. 33/2009 ai commi 5 (quanto all'indennità perequativa), 6 (quanto alla retribuzione di risultato) e 7 (quanto all'indennità di esclusività).
L'assunto è confermato espressamente dalla comunicazione inviata direttamente dalla Regione Lombardia all'Università degli Studi di Brescia in data 24.01.2012 (doc. 3 fasc. univers.), nella quale, con riferimento al protocollo del 2011, è stato chiarito: “l'applicazione del protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Università lombarde…è subordinata al verificarsi di precise circostanze non dipendenti da Regione Lombardia ed attualmente non ancora realizzatesi. L'attuazione del protocollo medesimo, infatti, discende principalmente dalla sottoscrizione di apposite convenzioni, da stipularsi tra le singole università e ciascuna delle strutture sanitarie comprese nei poli universitari di pertinenza entro 90 giorni dalla stipula del protocollo, sulla base di uno schema condiviso tra Regione e Università. La mancata predisposizione di tale schema, tuttavia, non è da imputarsi ad inerzia regionale, ma è da far risalire all'entrata in vigore della Legge n.
240/2010, in particolare all'art. 6, comma 13…Tale norma…ha infatti modificato il quadro attuativo sia per quanto riguarda il convenuto di tali schemi convenzionali che per i tempi di realizzazione degli stessi. Quanto al primo, Regione ed
Università non possono procedere autonomamente nella definizione dei contenuti degli stessi, ma devono attenersi allo schema- tipo che il Miur avrà predisposto di concerto con il Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni…In relazione ai secondi, si puntualizza che lo schema di decreto ministeriale…non ha ancora visto la luce”.
Infatti:
- all'art. 7 del Protocollo del 27.06.2011 si precisa che l'attuazione del Protocollo stesso sarà realizzata mediante apposite convenzioni stipulate dalle singole università con ciascuna delle strutture sanitarie comprese nel polo universitario, sulla base di uno schema tra Regione e Università;
- mentre nella Convenzione del 8.11.2019, in premessa, si dà atto della volontà di aggiornare il vigente testo convenzionale, nelle more dell'emanazione dello schema-tipo d'intesa Regione/Università.
Anche sotto questo profilo, dunque, le domande di parte ricorrente risultano infondate.
4 – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e dell'effettivo valore della controversia (valore indeterminabile
– complessità alta), con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
pagina 7 di 8 - condanna i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, in favore di ciascuna delle convenute, in complessivi euro 10.717,00 per compensi, oltre spese forfetarie, iva e cpa;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
Brescia, 06/02/2025
LA GIUDICE NATALIA PALA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia Pala, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
[...]
Parte_1
Parte_2 con gli avv.ti PAROLI SILVIO, PIALI DIEGO e CAPORALE FRANCESCA
- RICORRENTI contro
Controparte_1 con l'avv. BATTAGLIOLI GABRIELLA e l'avv. NEBEL PAOLA
Controparte_2 con l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - CP_1
- RESISTENTI
Avente ad oggetto: retribuzione
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 353 c.p.c. e Parte_1 Parte_1 Parte_2 riassumevano il giudizio instaurato con precedenti ricorsi rispettivamente del 25 maggio 2021 Pt_1
, 14 maggio 2021 ( ) e 19 ottobre 2021 ( , richiamando
[...] Persona_1 Parte_2 argomentazioni e conclusioni nei medesimi contenute.
Hanno dedotto, quindi, per relationem:
- di svolgere il ruolo di professore presso l'Università degli Studi di Brescia, ed in particolare:
pagina 1 di 8 a) Professore Ordinario di I fascia dal 1°novembre 2016 per il settore scientifico- Parte_1 disciplinare MED/20 Chirurgia Pediatrica Infantile, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e
Sperimentali;
b) Professore Associato Confermato dal 1° ottobre 2009 per il settore Persona_1 scientifico-disciplinare MED/22 Chirurgia Vascolare, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e
Sperimentali;
c) : Professore di I fascia dal 1°gennaio 2017 per il settore scientifico- Pt_2 Parte_2 disciplinare MED/27 Neurochirurgia, presso il Dipartimento di Specialità
[...]
Controparte_3
- di svolgere altresì attività assistenziale presso l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di
Brescia (infra ASST), ed in particolare:
a) Dirigente Medico, Direttore della Struttura Complessa Parte_1 Parte_3 presso l' di dal 1°novembre 2016; Controparte_4 CP_1
b) Direttore del Dipartimento di Chirurgia dal 1°ottobre 2019; Persona_1
c) : Direttore della Struttura Complessa di Neurochirurgia dal 15 aprile 2012. Parte_2
- di non aver mai percepito, sin dall'inizio dell'attività lavorativa presso l'azienda ospedaliera convenuta, il trattamento economico dovutogli, in linea con i parametri di cui al CCNL Area Dirigenza Medica e
Veterinaria, secondo la specifica disciplina di settore e le relative convenzioni attuative;
- di avere diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive maturate, come da conteggi allegati all'atto introduttivo del giudizio.
A sostegno delle proprie ragioni hanno dettagliatamente esposto, in punto di diritto, gli interventi normativi susseguitisi in materia sin dal 1859 e hanno evidenziato, nello specifico:
a) che con l'art. 4 l. 213/71 era stata prevista a favore dei professori universitari adibiti ad attività assistenziale, un'indennità finalizzata all'equiparazione del trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni ed anzianità (cd. indennità ; Per_2
b) che tale indennità era stata poi disciplinata dall'art. 31 D.P.R. 761/1979, norma successivamente confluita nell'art. 102 D.P.R. 382/1980, in linea con quanto stabilito dalla l. 833/78;
c) che, con d.lgs. 517/1999, la disciplina era stata rinnovata mediante la previsione del riconoscimento, oltre alla retribuzione erogata dall'università, di due trattamenti economici aggiuntivi graduati, rispettivamente, “in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico” e “in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale”;
d) che le risorse destinate a tali trattamenti aggiuntivi dovevano essere definite nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, d.p.r. 382/80 secondo criteri di congruità e proporzione rispetto e quelle previste al medesimo scopo dai CCNL ex art. 15 d.lgs. 502/92; pagina 2 di 8 e) che tali trattamenti, inoltre, dovevano essere adeguati “in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale”;
f) che, quale regime transitorio, il medesimo decreto legislativo aveva fatta salva l'indennità già in godimento, fino all'applicazione delle disposizioni di cui alle novità legislative;
g) che, con successivo d.p.c.m. del 24.05.2001, erano state emanate le linee-guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni e Università per la specifica attuazione della disciplina di rango primario già citata ed era stata confermata la conservazione del trattamento economico previgente, sino all'emanazione dei protocolli stessi;
h) che con L.R. Lombardia n. 33/2009 era stato ribadito il riconoscimento di un trattamento aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti sanitari;
i) che con la medesima normativa era stato confermato anche il riconoscimento di un trattamento accessorio correlato alle particolari condizioni di lavoro e di un trattamento aggiuntivo in relazione all'effettivo raggiungimento dei risultati, nonché di un'indennità di esclusività, nel caso di attività professionale intramoenia.
Alla luce dell'evoluzione normativa descritta e della formulazione letterale delle disposizioni richiamate, i ricorrenti hanno sostenuto di avere diritto ad un compenso quantificato mutuando i criteri previsti dal
CCNL della Dirigenza Medica, senza la necessità di attendere l'emanazione di ulteriori atti applicativi.
Hanno precisato che, comunque, in Lombardia erano già stati stipulati - rispettivamente nel 2011 e nel
2019 - sia un protocollo d'intesa tra la Regione e le Università con facoltà di medicina, sia una convenzione tra gli enti convenuti, con i quali erano state recepite le previsioni del già citato d.lgs. 517/99.
Hanno aggiunto di avere diritto, in ogni caso, alle somme richieste, stante l'inadeguatezza dell'indennità
[...]
a garantire un'equiparazione stipendiale con i livelli retributivi dei colleghi sanitari, necessaria anche Per_2 ai sensi dell'art. 36 Cost. a fronte del mutamento dell'organizzazione delle aziende ospedaliere, delle differenze nella qualità e nelle caratteristiche proprie degli incarichi riconosciuti, nonché delle variazioni dei
CCNL in ambito sanitario.
Hanno concluso chiedendo la condanna solidale dei convenuti al versamento di una somma lorda pari rispettivamente a: a) € 106.543,33 b) € 167.074,83, c) € Parte_1 Controparte_5
119.167,11 , ovvero della diversa somma accertata come dovuta, per i titoli Parte_2 indicati.
Con memoria ritualmente depositata Università degli Studi di Brescia ha richiamato tutto quanto già dedotto nel giudizio originario e, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva considerato l'oggetto del giudizio, inerente esclusivamente al rapporto tra medico e azienda ospedaliera. Ha evidenziato, sul punto, che il trattamento economico in discussione, per essendo materialmente erogato pagina 3 di 8 dall'Università quale datore di lavoro, veniva in realtà finanziato dall . Ha richiamato, a conferma CP_1 dell'assunto, quanto affermato anche nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello, prodromica al ricorso in riassunzione.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avversarie pretese, stante l'assenza di apposita convenzione tra azienda sanitaria e università, attuativa della disciplina introdotta nel 1999. Ha sottolineato come tale mancanza dipendesse dalla omessa adozione - da parte dei , previa Controparte_6 intesa con la Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni - dello “schema-tipo” di tali convenzioni, previsto come necessario dall'art. 6, comma 13, l. 240/2010. Ha precisato come, a seguito dell'adozione dello schema-tipo, sarebbe stata necessaria poi l'adozione di un ulteriore atto intermedio, da parte di
Regione e Università. Ha prodotto nota emessa dalla Regione Lombardia del 24.01.2012, a conferma della circostanza.
Ha contestato, altresì, i criteri utilizzati da controparte ai fini del calcolo di quanto asseritamente spettante ed ha eccepito (mediante richiamo ai precedenti atti depositati) la prescrizione quinquennale del credito fatto valere.
Ha formulato, in via subordinata, domanda di manleva nei confronti dell'ASST.
Con memoria ritualmente depositata ha preliminarmente eccepito la prescrizione dei crediti risalenti CP_1
a periodi antecedenti rispettivamente al 1°giugno 2016 per al 24 maggio 2016 per Pt_1
al 27 ottobre 2016 per o, in subordine, alle pretese sorte prima del 29 Persona_1 Parte_2 marzo 2016.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo l'alternatività tra il regime applicato ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 761/76 e quello di cui al d.lgs. 517/99, sottolineando come quest'ultimo necessitasse di un protocollo attuativo tra Regione e Università, non ancora approvato in Lombardia.
In ordine a tale aspetto, ha negato che gli atti datati 2011 e 2019 costituissero documenti attuativi della normativa primaria, come confermato dalla lettura degli stessi nonché dalla Regione Lombardia, con la nota già citata dall'Università (riferita al protocollo del 2011).
Ha confermato la correttezza della retribuzione riconosciuta negli anni, richiamando giurisprudenza di legittimità e amministrativa in ordine alla necessità di equiparare – ai fini della quantificazione dell'indennità
De Maria - il trattamento economico “complessivo” percepito dal personale medico universitario e quello sanitario di pari qualifica e anzianità.
Ha aggiunto, anzi, che proprio grazie alla convenzione del 2019 controparte aveva percepito “a parte” – oltre alla retribuzione di risultato - anche alcune voci (retribuzione di posizione parte variabile aziendale e indennità di esclusività) generalmente incluse nel trattamento economico complessivo da utilizzare come base di calcolo ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 761 cit. Ciò, in tesi, aveva comportato il versamento in favore dei ricorrenti di somme addirittura superiori a quelle dovute per legge. pagina 4 di 8 Ha contestato, in ogni caso, i conteggi prodotti, chiedendo in via subordinata la riduzione dell'importo eventualmente riconosciuto come spettante.
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Nel merito il Tribunale, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ritiene di aderire e integralmente richiamare le motivazioni già espresse con sentenza n. 181 del 12 febbraio 2025 (est. Angeli), di seguito trascritte.
1 – In prima battuta si osserva che non sono condivisibili le considerazioni svolte da parte ricorrente, circa la diretta applicabilità dell'art. 6 d.lgs. 517/99, in assenza di protocolli attuativi.
La tesi contrasta con la formulazione generica della disposizione, che prevede il riconoscimento di trattamenti aggiuntivi “graduati” in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e ai risultati ottenuti, a loro volta “valutati” secondo “parametri” di efficacia, appropriatezza ed efficienza.
L'assenza di specificità nell'individuazione degli emolumenti da corrispondere ai medici-docenti presuppone la necessità di un successivo intervento al fine di dare concreta applicazione a quelli che, sostanzialmente, si sostanziano in meri principi orientativi. Ciò, peraltro, è coerente con la peculiare natura di questa tipologia di personale, sostanzialmente “ibrida”, che ha indotto il legislatore a non imporre una totale ed integrale equiparazione tra gli stessi e il personale medico, bensì a indicare delle linee guida circa la loro valorizzazione economica, necessitanti un'intermediazione ponderata dei soggetti privati e pubblici coinvolti.
Inoltre, al comma 2 dell'art. 6 cit. viene statuito che i trattamenti per cui è causa siano erogati nei limiti delle risorse stabilite ex art. 102 d.p.r. 382/80. Tale norma, a sua volta, con riferimento alla definizione dei limiti finanziari relativi agli emolumenti destinati al personale medico-universitario, richiama l'art. 39 l. 833/78 in materia di convenzioni tra Regioni e Università, finalizzate a coordinare le rispettive funzioni in materia di servizio sanitario nazionale, anche sotto l'aspetto finanziario.
Confermano l'assunto dell'inapplicabilità diretta della disciplina di cui al d.lgs. 517/99:
- il fatto che, ai sensi dello stesso art. 6 cit., è stata fatta salva l'indennità “sino all'applicazione delle Per_2 disposizioni di cui al comma 1”;
- il fatto che l'art. 5, comma 1, d.lgs. 517/99 richiami, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 6, i “protocolli
d'intesa tra università e regione”;
- il fatto che il d.p.c.m. 24.05.2001 citato in ricorso, contenente le linee guida relative ai protocolli di intesa da stipularsi tra Regioni e Università, all'art. 3 preveda che nei protocolli stessi debbano essere disciplinati i trattamenti di cui all'art. 6 cit.
2 – Non può essere condivisa, in secondo luogo, neppure la diversa prospettazione proposta in via subordinata nell'atto introduttivo del giudizio, fondata sulla presunta ingiusta “cristallizzazione” del pagina 5 di 8 trattamento economico di equiparazione riconosciuto ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 761/79, nonostante l'evoluzione delle mansioni, degli incarichi assegnati e delle disposizioni della contrattazione collettiva.
L'argomentazione – peraltro formulata in modo del tutto astratto - è basata sull'erroneo presupposto di una “invarianza” dell'indennità del tutto incompatibile con la natura perequativa dell'istituto. Per_2
Infatti, essendo l'indennità strettamente correlata nell'an e nel quantum ad una comparazione tra trattamenti economici, è sostanzialmente impossibile che la stessa sia rimasta insensibile alla naturale evoluzione delle voci stipendiali poste a confronto.
Né, d'altro canto, è spiegato in quali termini concreti l'applicazione di tale meccanismo – che implica, per espressa previsione legislativa, un raffronto tra “trattamenti economici complessivi” – avrebbe comportato la mancata valorizzazione di “specifiche mansioni” o degli “incarichi di volta in volta assegnati” ai ricorrenti.
Tale lacuna risulta ancor più significativa considerando che l ha riconosciuto, in aggiunta rispetto alla CP_1
e in attuazione dell'art. 22 della Convenzione n. 1015 stipulata con l'Università in data 8.11.2019 Per_2
(cfr docc. 2, 3 e 8): la retribuzione di posizione variabile aziendale;
la retribuzione di risultato;
e l'indennità di esclusività, in termini analoghi a quelli dei dipendenti dell' . Parte_4
3 – La Convenzione n. 1015/2019 citata, così come il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le
Università della Lombardia con Facoltà di Medicina del 27.06.2011 (all. 7 al ricorso) non possono considerarsi attuativi dell'art. 6 citato, come sostenuto in via ulteriormente subordinata dal ricorrente.
L'art. 6 d.lgs. 517/99, nel prevedere l'introduzione di trattamenti aggiuntivi rispetto a quello corrisposto dall'Università, sostanzialmente impone – previa emanazione degli atti applicativi - l'eliminazione del sistema perequativo, basato cioè sul versamento di una somma finalizzata a colmare la differenza tra gli emolumenti complessivi riconosciuti dall'Università e dalla . Per come impostati dal legislatore, CP_1 dunque, questi due meccanismi retributivi sono necessariamente alternativi.
Ebbene, dalla mera lettura del Protocollo del 2019 e della Convenzione del 2011 si evince invece l'introduzione di una sorta di sistema retributivo “misto”, nell'ambito del quale:
- viene concordato il riconoscimento di un'indennità perequativa (pari all'eventuale differenza, a sfavore del medico-docente, della sommatoria delle voci retributive universitarie e quelle previste dal CCNL della
Dirigenza Medica);
- ma viene altresì previsto, a parte, il versamento in aggiunta (rispetto all'indennità perequativa) di somme corrispondenti a specifiche voci di cui al CCNL Dirigenza Medica.
È evidente, dunque, che tali atti non rappresentino un'attuazione della normativa invocata da parte ricorrente, quanto, piuttosto, un peculiare accordo volto a valorizzare la posizione dei medici-docenti, mediante:
a) la specificazione delle voci da prendere in considerazione ai fini dell'indennità De Maria, considerato che la normativa (risalente alla fine degli anni '70), richiama esclusivamente i “trattamenti economici complessivi” pagina 6 di 8 senza ulteriori precisazioni, resesi effettivamente necessarie a seguito dell'articolazione delle posizioni stipendiali di medici e professori universitari nel corso del tempo;
b) il riconoscimento “extra” di alcune specifiche indennità, proprio nell'ottica (invocata in ricorso) di remunerare al di fuori del meccanismo perequativo speciali condizioni di lavoro o particolari incarichi.
Ciò, tra l'altro, in linea con quanto statuito dall'art. 31 L.R. Lombardia n. 33/2009 ai commi 5 (quanto all'indennità perequativa), 6 (quanto alla retribuzione di risultato) e 7 (quanto all'indennità di esclusività).
L'assunto è confermato espressamente dalla comunicazione inviata direttamente dalla Regione Lombardia all'Università degli Studi di Brescia in data 24.01.2012 (doc. 3 fasc. univers.), nella quale, con riferimento al protocollo del 2011, è stato chiarito: “l'applicazione del protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Università lombarde…è subordinata al verificarsi di precise circostanze non dipendenti da Regione Lombardia ed attualmente non ancora realizzatesi. L'attuazione del protocollo medesimo, infatti, discende principalmente dalla sottoscrizione di apposite convenzioni, da stipularsi tra le singole università e ciascuna delle strutture sanitarie comprese nei poli universitari di pertinenza entro 90 giorni dalla stipula del protocollo, sulla base di uno schema condiviso tra Regione e Università. La mancata predisposizione di tale schema, tuttavia, non è da imputarsi ad inerzia regionale, ma è da far risalire all'entrata in vigore della Legge n.
240/2010, in particolare all'art. 6, comma 13…Tale norma…ha infatti modificato il quadro attuativo sia per quanto riguarda il convenuto di tali schemi convenzionali che per i tempi di realizzazione degli stessi. Quanto al primo, Regione ed
Università non possono procedere autonomamente nella definizione dei contenuti degli stessi, ma devono attenersi allo schema- tipo che il Miur avrà predisposto di concerto con il Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni…In relazione ai secondi, si puntualizza che lo schema di decreto ministeriale…non ha ancora visto la luce”.
Infatti:
- all'art. 7 del Protocollo del 27.06.2011 si precisa che l'attuazione del Protocollo stesso sarà realizzata mediante apposite convenzioni stipulate dalle singole università con ciascuna delle strutture sanitarie comprese nel polo universitario, sulla base di uno schema tra Regione e Università;
- mentre nella Convenzione del 8.11.2019, in premessa, si dà atto della volontà di aggiornare il vigente testo convenzionale, nelle more dell'emanazione dello schema-tipo d'intesa Regione/Università.
Anche sotto questo profilo, dunque, le domande di parte ricorrente risultano infondate.
4 – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e dell'effettivo valore della controversia (valore indeterminabile
– complessità alta), con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
pagina 7 di 8 - condanna i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, in favore di ciascuna delle convenute, in complessivi euro 10.717,00 per compensi, oltre spese forfetarie, iva e cpa;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
Brescia, 06/02/2025
LA GIUDICE NATALIA PALA
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