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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 19/02/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5715/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avvocato Gianluca Piccirillo Parte_1
con il quale è elett.te domiciliato in Napoli alla Piazza Carlo III n. 53
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. CP_1
CP_ Maria Sofia Lizzi con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede di via A. De
Gasperi, 55
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 116/2024
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 parte opponente in epigrafe indicata deduceva che, in data
30.1.2024, l' le aveva notificato il decreto ingiuntivo n. 116/2024 emesso dal Giudice del Lavoro CP_1
del Tribunale di Napoli in forza del quale le era stato ingiunto il pagamento di € 8.590,46 oltre spese legali per effetto dell'avvenuta corresponsione, in favore di di somme spettanti a titolo Parte_2 di TFR maturato, in sostituzione del datore di lavoro, dichiarando di agire in surroga ex art. 1916
c.c,/art. 2 L. 297/82 comma 7.
Eccepiva l'incompetenza per materia e per territorio dell'adito Tribunale, l'irritualità della notifica del decreto ingiuntivo opposto nonchè l'infondatezza nel merito dell'avversa ingiunzione per l'inapplicabilità dell'art. 2 Legge n. 297/1982. CP_ Tanto premesso conveniva l' opposto dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“In via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Napoli per essere competente il Giudice di Pace di Napoli/Tribunale di Torre Annunziata/ Giudice di Pace di Torre
Annunziata/Torre del Greco per tutti i motivi esposti e documentati, quindi revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 116/2024 del Tribunale di Napoli;
Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare che la notifica dell'opposto D.I. n. 116/2024 viola
l'art. 137 comma 7 c.p.c. per tutti i motivi esposti e documentati, quindi emettere adeguati provvedimenti, revocando l'opposto decreto ingiuntivo n. 116/2024 del Tribunale di Napoli, con vittoria del compenso professionale;
Nel merito accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 2 Legge n. 297/1982 per tutti i motivi esposti e documentati, quindi l'infondatezza/inammissibilità/ dell'opposto D.I. n. 116/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli che la S.V. vorrà revocare, con vittoria del compenso professionale”; il tutto con vittoria di spese di lite. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese di lite.
All'esito del deposito di note conclusionali, all'odierna udienza, il Tribunale osserva che:
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di incompetenza per materia così come sollevata dalla parte opponente dal momento che il ricorso decreto ingiuntivo è stato correttamente azionato dinanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Lav. e Prev.
Ed, infatti, l'azione di surrogazione dell' , che ha pagato il TFR, nei diritti del lavoratore verso il CP_1
datore di lavoro inadempiente, prevista dall'art.2, comma 7, seconda parte, della legge n.297 del 1982, introduce una tipica controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie compresa fra quelle di cui all'art.444 cod. proc. civ.
Va, parimenti, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale così come formulata dal momento
CP_ che, nella specie, non trattasi di diritto del lavoratore nei confronti dell' ma, piuttosto, di diritto
CP_ connesso al rapporto di lavoro surrogandosi l' al lavoratore nei confronti del datore di lavoro, per cui, ai fini della determinazione della competenza per territorio, opera il criterio di collegamento rappresentato dall'ubicazione della sede dell'ufficio dell'ente previdenziale - di cui al terzo comma dell'art.444 cod. proc. civ. - anzichè quello della residenza, del domicilio o della dimora del convenuto, fissato nel primo comma della medesima disposizione.
L'azione di surrogazione dell' , che ha pagato il TFR, nei diritti del lavoratore verso il datore di CP_1
lavoro inadempiente, prevista dall'art.2, comma 7, seconda parte, della legge n.297 del 1982, introduce, infatti, una tipica controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie compresa fra quelle di cui all'art.444 cod. proc. civ. ed, in particolare, una controversia concernente, seppur in senso lato, l'adempimento degli obblighi dei datori di lavoro.
Va, altresì, rilevato che qualsiasi nullità, compresa quella relativa alla notifica cartacea e non telematica del decreto ingiuntivo, è risultata sanata - per aver l'atto raggiunto il suo scopo - dall'avvenuta proposizione, nei termini di legge, della presente opposizione.
Passando, a questo punto, all'esame del merito l'opposizione così come formulata ed incentrata sulla infondatezza dell'avversa ingiunzione per l'inapplicabilità dell'art. 2 Legge n. 297/1982 va rigettata per le considerazioni che seguono.
In proposito occorre, infatti, richiamare la ricostruzione sistematica, ormai consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, del diritto riconosciuto, ex art. 2 L. n. 297 del 1982, al lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia e della autonomia della relativa fattispecie rispetto al diritto al credito di lavoro dal cui inadempimento il lavoratore stesso è assicurato.
In particolare, si è affermata (Cass. n. 27465 del 2017; Cass. 21595 del 2004) la natura previdenziale della prestazioni a carico del Fondo di garanzia costituito presso l' , con la consequenziale CP_1
applicazione delle norme sulle modalità per conseguire le prestazioni previdenziali.
Inoltre, si è affermato (Cass. n. 12971 del 2014; Cass. n. 20547 del 2015) che il diritto di credito a tale prestazione previdenziale si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva) ed è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale).
La giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn.
10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) ha operato un inquadramento sistematico della disciplina del Fondo di garanzia che, attraverso il riconoscimento di una finalità esclusivamente assicurativa e previdenziale funzionale alla pienezza di protezione dei lavoratori dal rischio dell'insolvenza del proprio datore di lavoro, ha svincolato l'operatività del meccanismo di garanzia dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute a causa dell'insolvenza che, dunque, diventano l'oggetto della diversa ed autonoma prestazione previdenziale che risponde ad una finalità che lo Stato deve obbligatoriamente perseguire. Dunque, poichè ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 7, seconda parte, "(...) Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 c.c., per le somme da esso pagate", è evidente che tale surrogazione consegue all'intervento dell'ente previdenziale imputabile al fatto del datore di lavoro resosi inadempiente all'obbligo di corrispondere il T.f.r. a causa della propria insolvenza e ciò secondo principi desumibili dagli artt. 1886 e 1916 c.c..
Da ciò deriva che, in sede di azione surrogatoria, il Fondo non deve dimostrare al datore di lavoro inadempiente la sussistenza degli elementi costitutivi della autonoma fattispecie previdenziale, ma deve provare l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa ai lavoratori ed il diritto al t.f.r. in CP_ capo ai lavoratori cui il Fondo e, cioè, l' è surrogato per legge.
Ciò posto, nel caso in esame risultano documentalmente provate - oltre che pacifiche tra le parti in causa - le seguenti circostanze di fatto: il lavoratore , nato il [...] a [...] Parte_2
DEL GRECO(NA), aveva lavorato alle dipendenze della impresa individuale
[...]
( e P. IVA e, dopo la cessazione Controparte_2 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
del rapporto di lavoro, non aveva ottenuto quanto dovutogli a titolo di TFR;
l' gestore del CP_1
Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'art.2 comma 5 della legge 29.05.1982 n. 297, si è sostituito, su domanda del lavoratore interessato, alla suindicata ditta individuale ed ha provveduto al pagamento, in favore del suddetto lavoratore, delle somme a lui spettanti a titolo di TFR maturato per € 8.590,46 lordi comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, come da quietanze allegate.
Ne consegue che, stante la prova del credito dell' nel caso di specie basata sulla allegata CP_1 quietanza comprovante l'avvenuto pagamento con la specifica delle somme corrisposte, l' ha CP_3
legittimamente esercitato il diritto di surroga.
Per tutte le considerazioni sovra esposte l'opposizione va, pertanto, rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Risulta assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Ai sensi dell'art. 653 c.p.c. va dichiarata l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
116/2024 proposta da con ricorso del 06.03.2024 nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.697,00 per compenso professionale oltre oneri accessori come per legge. Così deciso, in Napoli, in data 19.02.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Matilde Dell'Erario
.
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 19/02/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5715/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avvocato Gianluca Piccirillo Parte_1
con il quale è elett.te domiciliato in Napoli alla Piazza Carlo III n. 53
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. CP_1
CP_ Maria Sofia Lizzi con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede di via A. De
Gasperi, 55
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 116/2024
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 parte opponente in epigrafe indicata deduceva che, in data
30.1.2024, l' le aveva notificato il decreto ingiuntivo n. 116/2024 emesso dal Giudice del Lavoro CP_1
del Tribunale di Napoli in forza del quale le era stato ingiunto il pagamento di € 8.590,46 oltre spese legali per effetto dell'avvenuta corresponsione, in favore di di somme spettanti a titolo Parte_2 di TFR maturato, in sostituzione del datore di lavoro, dichiarando di agire in surroga ex art. 1916
c.c,/art. 2 L. 297/82 comma 7.
Eccepiva l'incompetenza per materia e per territorio dell'adito Tribunale, l'irritualità della notifica del decreto ingiuntivo opposto nonchè l'infondatezza nel merito dell'avversa ingiunzione per l'inapplicabilità dell'art. 2 Legge n. 297/1982. CP_ Tanto premesso conveniva l' opposto dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“In via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Napoli per essere competente il Giudice di Pace di Napoli/Tribunale di Torre Annunziata/ Giudice di Pace di Torre
Annunziata/Torre del Greco per tutti i motivi esposti e documentati, quindi revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 116/2024 del Tribunale di Napoli;
Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare che la notifica dell'opposto D.I. n. 116/2024 viola
l'art. 137 comma 7 c.p.c. per tutti i motivi esposti e documentati, quindi emettere adeguati provvedimenti, revocando l'opposto decreto ingiuntivo n. 116/2024 del Tribunale di Napoli, con vittoria del compenso professionale;
Nel merito accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 2 Legge n. 297/1982 per tutti i motivi esposti e documentati, quindi l'infondatezza/inammissibilità/ dell'opposto D.I. n. 116/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli che la S.V. vorrà revocare, con vittoria del compenso professionale”; il tutto con vittoria di spese di lite. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese di lite.
All'esito del deposito di note conclusionali, all'odierna udienza, il Tribunale osserva che:
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di incompetenza per materia così come sollevata dalla parte opponente dal momento che il ricorso decreto ingiuntivo è stato correttamente azionato dinanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Lav. e Prev.
Ed, infatti, l'azione di surrogazione dell' , che ha pagato il TFR, nei diritti del lavoratore verso il CP_1
datore di lavoro inadempiente, prevista dall'art.2, comma 7, seconda parte, della legge n.297 del 1982, introduce una tipica controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie compresa fra quelle di cui all'art.444 cod. proc. civ.
Va, parimenti, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale così come formulata dal momento
CP_ che, nella specie, non trattasi di diritto del lavoratore nei confronti dell' ma, piuttosto, di diritto
CP_ connesso al rapporto di lavoro surrogandosi l' al lavoratore nei confronti del datore di lavoro, per cui, ai fini della determinazione della competenza per territorio, opera il criterio di collegamento rappresentato dall'ubicazione della sede dell'ufficio dell'ente previdenziale - di cui al terzo comma dell'art.444 cod. proc. civ. - anzichè quello della residenza, del domicilio o della dimora del convenuto, fissato nel primo comma della medesima disposizione.
L'azione di surrogazione dell' , che ha pagato il TFR, nei diritti del lavoratore verso il datore di CP_1
lavoro inadempiente, prevista dall'art.2, comma 7, seconda parte, della legge n.297 del 1982, introduce, infatti, una tipica controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie compresa fra quelle di cui all'art.444 cod. proc. civ. ed, in particolare, una controversia concernente, seppur in senso lato, l'adempimento degli obblighi dei datori di lavoro.
Va, altresì, rilevato che qualsiasi nullità, compresa quella relativa alla notifica cartacea e non telematica del decreto ingiuntivo, è risultata sanata - per aver l'atto raggiunto il suo scopo - dall'avvenuta proposizione, nei termini di legge, della presente opposizione.
Passando, a questo punto, all'esame del merito l'opposizione così come formulata ed incentrata sulla infondatezza dell'avversa ingiunzione per l'inapplicabilità dell'art. 2 Legge n. 297/1982 va rigettata per le considerazioni che seguono.
In proposito occorre, infatti, richiamare la ricostruzione sistematica, ormai consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, del diritto riconosciuto, ex art. 2 L. n. 297 del 1982, al lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia e della autonomia della relativa fattispecie rispetto al diritto al credito di lavoro dal cui inadempimento il lavoratore stesso è assicurato.
In particolare, si è affermata (Cass. n. 27465 del 2017; Cass. 21595 del 2004) la natura previdenziale della prestazioni a carico del Fondo di garanzia costituito presso l' , con la consequenziale CP_1
applicazione delle norme sulle modalità per conseguire le prestazioni previdenziali.
Inoltre, si è affermato (Cass. n. 12971 del 2014; Cass. n. 20547 del 2015) che il diritto di credito a tale prestazione previdenziale si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva) ed è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale).
La giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn.
10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) ha operato un inquadramento sistematico della disciplina del Fondo di garanzia che, attraverso il riconoscimento di una finalità esclusivamente assicurativa e previdenziale funzionale alla pienezza di protezione dei lavoratori dal rischio dell'insolvenza del proprio datore di lavoro, ha svincolato l'operatività del meccanismo di garanzia dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute a causa dell'insolvenza che, dunque, diventano l'oggetto della diversa ed autonoma prestazione previdenziale che risponde ad una finalità che lo Stato deve obbligatoriamente perseguire. Dunque, poichè ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 7, seconda parte, "(...) Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 c.c., per le somme da esso pagate", è evidente che tale surrogazione consegue all'intervento dell'ente previdenziale imputabile al fatto del datore di lavoro resosi inadempiente all'obbligo di corrispondere il T.f.r. a causa della propria insolvenza e ciò secondo principi desumibili dagli artt. 1886 e 1916 c.c..
Da ciò deriva che, in sede di azione surrogatoria, il Fondo non deve dimostrare al datore di lavoro inadempiente la sussistenza degli elementi costitutivi della autonoma fattispecie previdenziale, ma deve provare l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa ai lavoratori ed il diritto al t.f.r. in CP_ capo ai lavoratori cui il Fondo e, cioè, l' è surrogato per legge.
Ciò posto, nel caso in esame risultano documentalmente provate - oltre che pacifiche tra le parti in causa - le seguenti circostanze di fatto: il lavoratore , nato il [...] a [...] Parte_2
DEL GRECO(NA), aveva lavorato alle dipendenze della impresa individuale
[...]
( e P. IVA e, dopo la cessazione Controparte_2 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
del rapporto di lavoro, non aveva ottenuto quanto dovutogli a titolo di TFR;
l' gestore del CP_1
Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'art.2 comma 5 della legge 29.05.1982 n. 297, si è sostituito, su domanda del lavoratore interessato, alla suindicata ditta individuale ed ha provveduto al pagamento, in favore del suddetto lavoratore, delle somme a lui spettanti a titolo di TFR maturato per € 8.590,46 lordi comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, come da quietanze allegate.
Ne consegue che, stante la prova del credito dell' nel caso di specie basata sulla allegata CP_1 quietanza comprovante l'avvenuto pagamento con la specifica delle somme corrisposte, l' ha CP_3
legittimamente esercitato il diritto di surroga.
Per tutte le considerazioni sovra esposte l'opposizione va, pertanto, rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Risulta assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Ai sensi dell'art. 653 c.p.c. va dichiarata l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
116/2024 proposta da con ricorso del 06.03.2024 nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.697,00 per compenso professionale oltre oneri accessori come per legge. Così deciso, in Napoli, in data 19.02.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Matilde Dell'Erario
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