Sentenza 23 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/04/2025, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03119/2025REG.PROV.COLL.
N. 03114/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3114 del 2024, proposto da:
“ VO LA ZA ” - Ente ecclesiastico avventista civilmente riconosciuto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Puoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
AD Stella Città Società Cooperativa a r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
LA sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 14145/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti LA causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna appellante, AD VO LA ZA (di seguito RVS), Ente ecclesiastico avventista civilmente riconosciuto che svolge attività di emittenza radiofonica a carattere comunitario nei sensi di cui all’art. 2, comma 1, lett. r, n.1), D. Lgs. 177/2005, presentava al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito IT), a valere per le 11 emittenti radiofoniche di cui è titolare, istanza di concessione del contributo di cui al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione ex art. 1, comma 160, lett. b) LA L. n. 208/2015 per l’annualità 2022.
In relazione a tutte le istanze veniva allegato il DURC NP – INAIL del personale dipendente ma non veniva comprovata analoga regolarità contributiva nei confronti dell’INPGI.
La carenza riguardava le domande riferite alle emittenti AD VO LA ZA NZ e AD ADkjoi_Lazio e, più precisamente, la posizione delle giornaliste pubbliciste VE IA EN D’IO e AL AL iscritte all’Ordine nazionale dei giornalisti, indicate con detta qualifica nel « Dettaglio elenco dipendenti criteri » dell’istanza di ammissione e, pertanto, tenute all’iscrizione a quest’ultimo ente previdenziale ai sensi dell’art. 38 LA L. n. 416/1981.
Per tale ragione l’amministrazione, con nota del 24 ottobre 2022, comunicava a RVS l’inammissibilità di tutte le domande dalla stessa presentate.
RVS, previa presentazione del reclamo ex art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 146/2017, (respinto con atto notificato il 2 dicembre 2022) con ricorso iscritto al n. 2188/2023 R.R. impugnava dinanzi al Tar per i Lazio i richiamati esiti sfavorevoli.
Il Tar, con sentenza n. 14145 del 22 settembre 2023, richiamando il precedente di questa Sezione n. 8712 del 21 ottobre 2022, respingeva il ricorso, in estrema sintesi:
- disattendendo la tesi, sostenuta dalla ricorrente, per la quale il carattere comunitario delle emittenti di cui è titolare comportasse di per sé l’ammissione al beneficio ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 146/2017;
- rilevando il mancato assolvimento dell’onere di comprovare i requisiti necessari per conseguire il beneficio (in particolare, l’insufficienza, a tali fini, del DURC NP);
- ritenendo corretta l’esclusione di tutte le domande presentate sul rilievo che la criticità contestata comportasse la complessiva irregolarità ai fini in esame dell’Ente richiedente.
RVS impugnava la sentenza con appello depositato il 17 aprile 2024 rubricando i seguenti capi d’impugnazione:
1. « Erroneità LA sentenza nella parte in cui ha affermato che le domande di ammissione al contributo presentate da DS fossero inammissibili per carenza del documento di regolarità contributiva »;
2. « Erroneità LA sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “deve quindi escludersi che “la sola circostanza del carattere comunitario delle emittenti di cui è titolare la ricorrente” determini l’insorgenza del diritto di “accedere alla contribuzione in misura fissa di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 146/2017” (come argomentato nell’atto introduttivo del giudizio): e ciò in quanto, come correttamente osservato dalla difesa erariale, il summenzionato art. 7 del D.P.R. n. 146/2017” ».
Il IT si costituiva in giudizio il 29 aprile 2024 sviluppando le proprie difese con memoria depositata il 13 maggio successivo con la quale confutava le avverse censure chiedendo la reiezione dell’appello.
Alla camera di consiglio del 16 maggio 2024, su concorde richiesta delle parti, veniva rimessa al Presidente titolare LA Sezione la fissazione LA discussione di merito.
L’amministrazione ribadiva le proprie tesi difensive con memoria depositata il 3 febbraio 2025.
All’esito LA pubblica udienza del 6 marzo 2025, la causa veniva decisa.
Per completezza di esposizione deve evidenziarsi che RVS in vista LA camera di consiglio fissata dinanzi al Tar per la discussione dell’istanza cautelare, comprovava i versamenti previdenziali riferiti alle due citate giornaliste, ancorché in favore di un diverso ente previdenziale.
In detta sede il Tar, preso atto LA produzione del DURC attestante la regolarità contributiva nei confronti di NP e INAIL, e richiamato il proprio precedente n. 2929/2022 (laddove afferma che « ferma la possibilità del Ministero di non attribuire un punteggio per la fattispecie del giornalista non dipendente, … il regolamento di settore impone a pena di inammissibilità, la presentazione dell’attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali, senza richiedere ulteriori produzioni documentali (cfr. DM 20.10.2017 art. 4 lett. A, che richiede “attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali nei trenta giorni precedenti la data di presentazione LA domanda ovvero valida al momento LA presentazione LA domanda »), accoglieva l’istanza cautelare disponendo il riesame LA posizione dell’Ente ricorrente.
L’esito cautelare veniva impugnato dall’amministrazione dinanzi alla Sezione che, con ordinanza n. 2547 del 23 giugno 2023, lo riformava rilevando come « l’ordinanza impugnata si ponga in contrasto con l’orientamento espresso da questo Consiglio (Cons. St. n. 8712/2022) secondo il quale “la dichiarazione di inammissibilità LA domanda effettuata dal Ministero…è conseguenza doverosa derivante dalla chiara regola di cui all’art. 3, co. 4, del D.M. 20 ottobre 2017”; dovendosi inoltre disattendere la prospettazione del Tar, poiché “affermare che la domanda rimanga ammissibile ma il punteggio possa non essere assegnato si traduce, in sostanza, nell’inserzione di una regola nuova e diversa rispetto a quelle previste dal D.M. in esame” ».
Deve ulteriormente essere premesso che quanto alla qualifica delle dipendenti in questione:
- nella domanda presentata per AD VO LA ZA NZ , la Signora VE IA EN IO veniva indicata come « GIORNALISTA Pubblicista a tempo indeterminato » con utilizzo 100%;
- nella domanda presentata per Rdiokjoi_Lazio la Signora AL AL veniva indicata come « GIORNALISTA Pubblicista a tempo indeterminato » con utilizzo 100%.
La circostanza che la qualifica di giornalista pubblicista non si rinvenga altrimenti dalla documentazione in atti, risultando invece dal contratto (quanto meno per quanto riguarda la dipendente IO) il livello di inquadramento di Impiegata direttiva del CCNL di categoria, è irrilevante posto che le conseguenze di simile condotta (la dichiarazione LA qualità di giornaliste delle due dipendenti) non possono che gravare sull’Ente richiedente il contributo in applicazione del principio di autoresponsabilità in forza del quale ciascuno dei concorrenti ad una procedura pubblica sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione LA domanda e nella presentazione LA relativa documentazione.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello RVS, premesso che il Tar respingeva il ricorso richiamando la sentenza LA Sezione n. 8712/2022, deduce che il richiamo giurisprudenziale sarebbe inconferente poiché in quella fattispecie la posizione contestata riguardava una giornalista priva di posizione previdenziale in quanto esercitante la propria attività in favore dell’emittente a titolo gratuito con conseguente falsità LA dichiarazione del relativo rapporto di lavoro.
La stessa sentenza inoltre (punto 10.7) affermerebbe che la presenza di giornalisti tra i dipendenti non sarebbe necessaria per le emittenti comunitarie confermando con ciò la tesi per la quale l’accesso alla contribuzione ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. a) del Regolamento discenderebbe dal solo carattere comunitario dell’emittente.
Il documentato versamento delle contribuzioni ad un diverso ente previdenziale non potrebbe inoltre integrare l’omissione contestata atteso che, a tacere del fatto che la posizione è sempre regolarizzabile per espressa previsione di legge, dal 1° luglio 2022 le funzioni previdenziali facenti capo a INPGI sono trasferite a NP (vedasi le buste paga elaborate per le due giornaliste in questione).
Il motivo è infondato.
È pacifico che le due giornaliste menzionate non versavano in una situazione di regolarità contributiva nei confronti dell’INPGI al quale dovevano necessariamente essere iscritte ai sensi LA disciplina di settore (art. 38 LA L. n. 416/1981 a norma del quale « l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani OV OL (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, LA legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica »).
La tesi dell’appellante per la quale la posizione sarebbe in ogni caso regolarizzabile è da disattendere posto che ai sensi dell’art. 4, comma 2 let. A), del D.M. 20 ottobre 2017 recante « Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali », l’istanza deve contenere « la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, se diversa dal codice fiscale, i recapiti telefonici, l'indirizzo P.E.C., le matricole NP, il numero di posizione INPGI, il numero di iscrizione al ROC ».
La produzione LA attestazione « rilasciata dagli enti previdenziali nei trenta giorni precedenti la data di presentazione LA ovvero valida al momento LA presentazione LA domanda », ai sensi del successivo comma 4, deve essere allegata «in formato elettronico, pena l'inammissibilità ».
Il dato normativo è quindi univoco nel non consentire regolarizzazioni postume e forme di produzione diverse.
Con il secondo motivo l’appellante, come anticipato, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che « deve quindi escludersi che “la sola circostanza del carattere comunitario delle emittenti di cui è titolare la ricorrente” determini l’insorgenza del diritto di “accedere alla contribuzione in misura fissa di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 146/2017” (come argomentato nell’atto introduttivo del giudizio ».
Espone a sostegno LA censura che il d.P.R. n. 146/2017 recante « Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali », prevedrebbe due distinte modalità di stanziamento dei contributi:
- una fondata in base al punteggio numerico attribuito ai sensi dell’art. 6 del Regolamento;
- una che trova causa nel solo carattere comunitario dell’emittente.
Solo la prima imporrebbe, oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 3 LA fonte regolamentare, anche un determinato numero di giornalisti con regolare posizione previdenziale, mentre per le emittenti comunitarie la spettanza deriverebbe dal combinato disposto dell’art. 3 lett. d) e art. 7 comma 1 lett. a).
L’omessa iscrizione all’INPGI delle due giornaliste potrebbe pertanto rilevare ai soli fini dell’attribuzione del punteggio ex art. 7, comma 1, lett. b) per la ripartizione proporzionale dei contributi limitatamente alla posizione delle due emittenti interessate (Ra dio VO LA ZA NZ e AD ADKjoi_Lazio ) ma non anche quale ulteriore condizione di ammissibilità LA domanda.
Il motivo è infondato.
Il d.P.R. n. 146/2017 prevede all’art. 3 « Soggetti beneficiari », comma 1 lett. d), che possano beneficiare dei contributi in questione « le emittenti televisive e radiofoniche aventi carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere n) e bb), numero 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 » precisando che « alle emittenti comunitarie si applicano esclusivamente i requisiti, i criteri e i punteggi previsti dall'articolo 7. È fatta comunque salva la possibilità per le stesse di optare, in alternativa, per la presentazione LA domanda di contributo ai sensi dell'articolo 6 ».
Il richiamato art. 7 « Emittenti a carattere comunitario » al comma 1 dispone che « l’ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti comunitarie, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), è ripartito secondo i criteri e le aliquote sotto riportate:
a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento
b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento;
2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all’articolo 5, in separata sezione relativa alle emittenti comunitarie, il Ministero determina l’entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b).
3. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si impegnano a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti ».
La norma, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, si limita a disciplinare le modalità di ripartizione del contributo senza tuttavia affermare che il carattere comunitario dell’emittente comporti di per sé l’attribuzione del beneficio che attiene al diverso profilo dell’ammissibilità alla contribuzione.
A sostegno dell’erroneità LA tesi di parte appellante depone la decisione dalla stessa invocata (Cons. Stato, n. 8712/2022) ove si afferma che la disciplina di settore « è chiara nel far conseguire alla mancata produzione LA documentazione di cui all’art. 3, co. 4, del D.M. 20 ottobre 2017, l’inammissibilità LA domanda. Affermare che la domanda rimanga ammissibile ma il punteggio possa non essere assegnato si traduce, in sostanza, nell’inserzione di una regola nuova e diversa rispetto a quelle previste dal D.M. in esame. Operazione non consentita, quindi, sia perché contraria alle previsioni espressamente operanti in un caso come quello di specie sia perché, comunque, contraria al principio di autoresponsabilità nonché alla par condicio tra i concorrenti che verrebbero illegittimamente pregiudicati dall’applicazione di una regola non prevista dalla disciplina che ne governa la competizione »
Né a sostegno LA tesi può invocarsi l’affermazione contenuta nella stessa decisione che, nell’affermare la legittimità LA pretesa produzione documentale « di cui all’art. 3, co. 4, lett. a), del D.M. 20 ottobre 2017 » dà atto incidentalmente di come «… l’Associazione dichiari (nonostante la presenza di giornalisti tra i dipendenti non sia necessaria per le emittenti comunitarie come l’odierna appellata) la collaborazione prestata dalla giornalista … » (para. 10.8) atteso che in quel caso non si poneva, come nel caso di specie, un problema di completezza LA domanda (ovvero l’omessa tempestiva produzione dell’attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi in formato digitale).
Le previsioni di cui all’art. 4 del D.M. 20 ottobre 2017 relative alle produzioni da allegare alla domanda, e in particolare l’allegazione dell’attestazione LA regolarità contributiva, trova quindi applicazione anche per le emittenti comunitarie alle quali, per espressa previsione del comma 5 del dello stesso articolo, « non si applica [unicamente, ndr] quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f) del presente articolo e non sono richieste le dichiarazioni prescritte dal comma 4, lettere b) e c) del presente articolo ».
Il richiamato comma 2, dispone che « nella domanda devono essere dichiarati: … e) il totale dei ricavi per vendita di spazi pubblicitari nell'esercizio precedente ritenute ammissibili, secondo quanto stabilito dal punto 3, lettera b) LA tabella 1 del Regolamento; … f) il totale dei costi sostenuti nell’esercizio annuale precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili, secondo quanto stabilito dal punto 4 LA tabella 1 del Regolamento ».
Nulla è specificato in ordine all’esenzione dall’obbligo di cui all’illustrato art. 4 LA medesima fonte ed alle conseguenze (« l’inammissibilità ») previste in caso di omessa produzione.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto.
La specificità delle questioni oggetto del giudizio consente di procedere alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO