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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/11/2025, n. 12292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12292 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
controversie lavoro in persona della Giudice AN BR, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 29684 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Sergio Massimo Mancusi, ricorrente Parte_1
e
, con l'Avv. Maria Carla Attanasio, resistente Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 conveniva in giudizio Parte_1
l' chiedendo di dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità di cui all'art. 1 della L. 222/84, ed ai consequenziali benefici di legge, con decorrenza dalla data della domanda.
Deduceva che il presente giudizio traeva origine dalla precedente fase di accertamento tecnico preventivo (ATP) promossa dal ricorrente, iscritta al R.G. n. 736/2025, a seguito della domanda amministrativa di riconoscimento dello stato invalidante;
che nella fase ATP, il consulente tecnico d'ufficio (CTU), Dott.ssa aveva depositato la propria relazione, concludendo per Persona_1
l'insussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
che, a fronte di tale esito, parte ricorrente aveva tempestivamente contestato le conclusioni del CTU con apposita dichiarazione scritta;
che le risultanze peritali della fase ATP erano generiche, inconsistenti e non adeguatamente motivate;
che, in particolare, il CTU aveva trascurato il complesso morboso del periziato, il cui quadro clinico non era stato adeguatamente considerato per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali richieste.
Si costituiva in giudizio l contestando in fatto e in diritto l'avverso ricorso. CP_1
pagina 1 di 3 Assumeva che la domanda era inammissibile, atteso che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. era destinato a riguardare il solo elemento sanitario e non poteva contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, né una condanna (richiamando Cass. n. 9876/2019); che, inoltre, vi era mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali, in quanto le censure della ricorrente si sostanziavano in un mero dissenso diagnostico e non evidenziano l'errore tecnico commesso dal consulente.
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'accesso all'assegno ordinario di invalidità è subordinato alla sussistenza congiunta di due requisiti fondamentali. Il primo è di natura contributiva, il quale prevede che l'assicurato faccia valere una determinata anzianità contributiva;
il secondo è di natura sanitaria, che è oggetto primario del presente contenzioso. Nello specifico, l'art. 1 della L. 222/84 stabilisce che la prestazione spetti a coloro la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale. La norma richiede, in termini percentuali, una perdita della capacità lavorativa di oltre i due terzi.
Tanto premesso, nel caso di specie il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo ha accertato che l'incidenza funzionale delle alterazioni anatomiche descritte sulla capacità lavorativa del Sig. on sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo, misura Parte_1 prevista dalla legge per essere considerato avente diritto all'assegno ordinario di invalidità. Tale conclusione si fonda sull'analisi di due principali gruppi di patologie riscontrate nel ricorrente, un soggetto di sessantacinque anni con la qualifica di socio/amministratore di una società di noleggio autoveicoli. Sotto il profilo osteo-articolare, si è riscontrata una spondilodiscoartrosi lombare con listesi di L5/S1 e L3/L4 e riduzione del canale lombare, in esiti di una microdiscectomia pregressa del 1998.
La perizia ha oggettivato, tuttavia, solo un lieve deficit funzionale, evidenziando l'assenza di segni clinici di radicolopatia in atto, la possibilità di antiversione del busto fino al terzo medio di gamba e l'autonomia nella deambulazione e nei passaggi di postura. Per quanto concerne il quadro visivo, il periziato presenta un ipovisus all'occhio destro (1/30) quale conseguenza di un trauma perforante occorso in età giovanile, menomazione che il CTU ha qualificato come preesistente il rapporto assicurativo e non aggravata, oltre a un glaucoma in buon compenso. In definitiva, il quadro clinico- menomativo complessivo non è stato giudicato idoneo a superare la soglia di menomazione prevista dalla Legge n. 222/84.
pagina 2 di 3 La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, incentrando le proprie censure sulla sottovalutazione del quadro clinico.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento. L'ausiliare del giudice ha infatti valutato tutta la documentazione medica in atti e, all'esito della visita medico-legale ha accertato che “l'incidenza funzionale delle alterazioni anatomiche descritte sulla capacità lavorativa di un soggetto di 65 anni, socio ed amministratore di una società di trasporti, NON sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo, misura prevista dalla Legge per essere considerato avente diritto all'assegno ordinario di invalidità”.
Le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti, in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente e dettagliatamente valutato dal consulente d'ufficio in sede di ATP, senza essere corroborate da osservazioni tecniche avverse. Si evidenzia, infatti, che le contestazioni alla CTU sollevate da parte ricorrente non sono corroborate da valutazioni tecniche, non essendosi la stessa avvalsa di un CTP nel corso della precedente fase di giudizio, né avendo conseguentemente presentato osservazioni tecniche alle risultanze mediche espresse nella CTU.
A fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente d'ufficio, fondati sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata a una contestazione che non aggiunge alcun elemento avente una rilevanza medico-legale tale da poter condurre a una diversa valutazione. Pertanto, il richiesto rinnovo della CTU è superfluo e meramente esplorativo.Sulla base delle risultanze della consulenza esperita, non può essere riconosciuta al ricorrente il diritto alla percezione dell'emolumento di cui è causa.
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
Roma, lì 26.11.2025
La Giudice
AN BR
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
controversie lavoro in persona della Giudice AN BR, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 29684 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Sergio Massimo Mancusi, ricorrente Parte_1
e
, con l'Avv. Maria Carla Attanasio, resistente Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 conveniva in giudizio Parte_1
l' chiedendo di dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità di cui all'art. 1 della L. 222/84, ed ai consequenziali benefici di legge, con decorrenza dalla data della domanda.
Deduceva che il presente giudizio traeva origine dalla precedente fase di accertamento tecnico preventivo (ATP) promossa dal ricorrente, iscritta al R.G. n. 736/2025, a seguito della domanda amministrativa di riconoscimento dello stato invalidante;
che nella fase ATP, il consulente tecnico d'ufficio (CTU), Dott.ssa aveva depositato la propria relazione, concludendo per Persona_1
l'insussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
che, a fronte di tale esito, parte ricorrente aveva tempestivamente contestato le conclusioni del CTU con apposita dichiarazione scritta;
che le risultanze peritali della fase ATP erano generiche, inconsistenti e non adeguatamente motivate;
che, in particolare, il CTU aveva trascurato il complesso morboso del periziato, il cui quadro clinico non era stato adeguatamente considerato per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali richieste.
Si costituiva in giudizio l contestando in fatto e in diritto l'avverso ricorso. CP_1
pagina 1 di 3 Assumeva che la domanda era inammissibile, atteso che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. era destinato a riguardare il solo elemento sanitario e non poteva contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, né una condanna (richiamando Cass. n. 9876/2019); che, inoltre, vi era mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali, in quanto le censure della ricorrente si sostanziavano in un mero dissenso diagnostico e non evidenziano l'errore tecnico commesso dal consulente.
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'accesso all'assegno ordinario di invalidità è subordinato alla sussistenza congiunta di due requisiti fondamentali. Il primo è di natura contributiva, il quale prevede che l'assicurato faccia valere una determinata anzianità contributiva;
il secondo è di natura sanitaria, che è oggetto primario del presente contenzioso. Nello specifico, l'art. 1 della L. 222/84 stabilisce che la prestazione spetti a coloro la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale. La norma richiede, in termini percentuali, una perdita della capacità lavorativa di oltre i due terzi.
Tanto premesso, nel caso di specie il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo ha accertato che l'incidenza funzionale delle alterazioni anatomiche descritte sulla capacità lavorativa del Sig. on sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo, misura Parte_1 prevista dalla legge per essere considerato avente diritto all'assegno ordinario di invalidità. Tale conclusione si fonda sull'analisi di due principali gruppi di patologie riscontrate nel ricorrente, un soggetto di sessantacinque anni con la qualifica di socio/amministratore di una società di noleggio autoveicoli. Sotto il profilo osteo-articolare, si è riscontrata una spondilodiscoartrosi lombare con listesi di L5/S1 e L3/L4 e riduzione del canale lombare, in esiti di una microdiscectomia pregressa del 1998.
La perizia ha oggettivato, tuttavia, solo un lieve deficit funzionale, evidenziando l'assenza di segni clinici di radicolopatia in atto, la possibilità di antiversione del busto fino al terzo medio di gamba e l'autonomia nella deambulazione e nei passaggi di postura. Per quanto concerne il quadro visivo, il periziato presenta un ipovisus all'occhio destro (1/30) quale conseguenza di un trauma perforante occorso in età giovanile, menomazione che il CTU ha qualificato come preesistente il rapporto assicurativo e non aggravata, oltre a un glaucoma in buon compenso. In definitiva, il quadro clinico- menomativo complessivo non è stato giudicato idoneo a superare la soglia di menomazione prevista dalla Legge n. 222/84.
pagina 2 di 3 La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, incentrando le proprie censure sulla sottovalutazione del quadro clinico.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento. L'ausiliare del giudice ha infatti valutato tutta la documentazione medica in atti e, all'esito della visita medico-legale ha accertato che “l'incidenza funzionale delle alterazioni anatomiche descritte sulla capacità lavorativa di un soggetto di 65 anni, socio ed amministratore di una società di trasporti, NON sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo, misura prevista dalla Legge per essere considerato avente diritto all'assegno ordinario di invalidità”.
Le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti, in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente e dettagliatamente valutato dal consulente d'ufficio in sede di ATP, senza essere corroborate da osservazioni tecniche avverse. Si evidenzia, infatti, che le contestazioni alla CTU sollevate da parte ricorrente non sono corroborate da valutazioni tecniche, non essendosi la stessa avvalsa di un CTP nel corso della precedente fase di giudizio, né avendo conseguentemente presentato osservazioni tecniche alle risultanze mediche espresse nella CTU.
A fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente d'ufficio, fondati sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata a una contestazione che non aggiunge alcun elemento avente una rilevanza medico-legale tale da poter condurre a una diversa valutazione. Pertanto, il richiesto rinnovo della CTU è superfluo e meramente esplorativo.Sulla base delle risultanze della consulenza esperita, non può essere riconosciuta al ricorrente il diritto alla percezione dell'emolumento di cui è causa.
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
Roma, lì 26.11.2025
La Giudice
AN BR
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 3 di 3