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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/10/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico, dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza dell'11/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5426 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Anna Lisa
Baglivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Castel San Lorenzo
(SA), alla Via P. Carafa, n. 166;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F.: , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande 21, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024 per Notaio i Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove ed elettivamente Per_1
1 domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente;
PEC: ; Email_3
Resistente
E
(P.I.: ), con sede in Roma, alla Controparte_3 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Celestina
Costagliola, presso il cui studio in Marcianise (CE), alla Via G. Verdi, n. 38, elettivamente domicilia;
PEC: Email_4
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 24/10/2024, agiva contro l e l Parte_1 CP_2 [...]
dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, impugnando Controparte_4
l'intimazione di pagamento n. 10020249011323679000, con la quale l gli chiedeva CP_2
il pagamento della somma di € 6.915,11, relativa agli avvisi di addebito n.
40020160002907227000 di € 1.230,67, n. 40020160007295918000 di € 2.433,50 e n.
40020170005252325000 di € 3.235,88, aventi ad oggetto l'omesso pagamento contributi per gli anni 2015 e 2016. CP_2
In punto di diritto la ricorrente eccepiva la prescrizione del credito rivendicato, relativo agli anni 2015 e 2016, essendo decorso il termine quinquennale, anche considerando il periodo
2 di sospensione introdotto dalla normativa emergenziale da Covid-19; l'omessa notifica degli atti sottesi all'opposta intimazione di pagamento n. 10020249011323679000; l'inesistenza della notifica eventualmente effettuata direttamente tramite il servizio postale e non a mezzo dell'agente abilitato;
la mancata indicazione nel provvedimento impugnato del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale;
il difetto di motivazione per violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990.
Ciò premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di:
< 1) In via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità
dell'Intimazione di pagamento n.10020249011323679000 nella parte composta dagli avvisi
di addebito n. 40020160002907227000, n. 40020160007295918000, n.
40020170005252325000 per intervenuta prescrizione quinquennale;
2) Per l'effetto dichiarare non dovuta la somma richiesta di € 6.915,11 di cui all'Intimazione
di pagamento n.10020249011323679000 nella parte composta dagli avvisi di addebito n.
40020160002907227000, n. 40020160007295918000, n. 40020170005252325000 per tutti i
motivi di cui in narrativa;
3) il tutto sempre con vittoria di spese e competenze legali, con attribuzione alla sottoscritta
procuratrice che si dichiara antistataria.>>.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva con memoria difensiva depositata il
14/11/2024 l , deducendo, innanzitutto, la legittimità del Controparte_5
suo operato in quanto gli atti della procedura esattoriale compiuti rispondevano appieno alla normativa vigente.
Rappresentava, inoltre, l'inammissibilità e/o la tardività della opposizione in quanto la contribuente, pur avendo ricevuto regolarmente la notifica degli atti impositivi, non aveva proposto rituale e tempestiva impugnazione agli stessi, con conseguente consolidamento della pretesa creditoria, nonché la sospensione dei termini per le notifiche introdotta dalla disciplina emergenziale da Covid-19.
3 Evidenziava, altresì, l'infondatezza dell'eccezione relativa al computo degli interessi, in quanto del tutto generica e il suo difetto di legittimazione in merito all'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato di competenza dell'Ente impositore.
Sulla base di tanto, quindi, concludeva chiedendo di:
<in limine litis dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità della domanda a cagione
della regolarità della notifica degli atti esattoriali che hanno preceduto l'Intimazione di
Pagamento per cui è causa;
nel merito rigettare la domanda proposta nei confronti della deducente stante la sua
inammissibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
3. Con memoria difensiva depositata il 09/03/2025 si costituiva in giudizio l CP_2
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tutti gli avvisi di addebito erano stati ritualmente notificati con spedizione per posta raccomandata all'indirizzo di residenza della contribuente, la quale non aveva proposto opposizione nei termini di legge;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo la ricorrente presentato istanza di rateizzazione ed effettuato parziali pagamenti fino a tutto il 2021 e risultando compiuti atti di conservazione del credito da parte dell'ente concessionario per la riscossione;
la regolarità della notifica degli avvisi di addebito effettuata a mezzo servizio postale;
l'indicazione negli avvisi di addebito delle modalità di calcolo degli interessi e delle relative sanzioni.
Concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
4. Con ordinanza dell'11/04/2025 il G.d.L. rinviava la controversia per la discussione all'udienza del 07/10/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La Ricorrente e l provvedevano, quindi, a depositare le Controparte_3
note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti di costituzione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, mentre nulla depositava l CP_2
4 Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va parzialmente accolto.
E, infatti, è fondata la doglianza di prescrizione delle pretese contributive dell' CP_2
relativamente ai crediti azionati con l'AVA n. 40020160002907227000.
Al contrario, sono infondate tutte le altre ragioni di doglianza afferenti agli altri AVA oggetto dell'intimazione di pagamento da cui ha tratto origine il giudizio.
2. Va premesso che, stante l'avvenuta notifica alla ricorrente di un atto di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, prodromico all'inizio di un'azione esecutiva – da considerarsi, quindi, giuridicamente equipollente ad un atto di precetto – la domanda è ammissibile quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
Risulta, inoltre, contestata, sotto il profilo del rispetto della esposizione dei criteri di calcolo degli interessi e della completezza della motivazione, la regolarità formale dell'intimazione di pagamento, sicché sotto tale profilo l'opposizione integra un'opposizione agli atti esecutivi sussumibile nella previsione di cui all'art. 617 c.p.c.
Sussiste, dunque, la legittimazione passiva sia in capo all' Controparte_3
, in quanto soggetto che ha posto in essere l'atto prodromico all'inizio dell'azione
[...]
esecutiva oggetto dell'opposizione di cui si discute, sia in capo all'Ente impositore, venendo in rilievo la tematica, attinente alla sussistenza stessa nel merito dei crediti azionati,
dell'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie dell' . CP_2
2. Partendo dalla deduzione concernente la sussistenza stessa dei titoli esecutivi, cioè
quella concernente l'omessa notifica dei titoli azionati, va evidenziato che l ha fornito CP_2
piena prova, versando agli atti le copie delle ricevute di ritorno attestanti l'avvenuta
5 consegna degli AVA, dell'avvenuta e regolare notificazione di tutti i titoli ricompresi nell'intimazione di pagamento in parola, oggetto dell'odierna opposizione, tutti consegnati a mani della ricorrente presso la sua residenza nelle date indicate nell'intimazione di pagamento.
In punto di diritto, poi, in tema di regolarità delle notificazioni delle cartelle esattoriali e degli
Avvisi di addebito, va rammentato che la Suprema Corte ha avuto modo in più occasioni di affermare i seguenti condivisibili principi:
a) in tema di riscossione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi non soltanto la notifica della cartella di pagamento può essere pacificamente eseguita, ai sensi dell'art. 26,
comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ma, anzi, in tale ipotesi trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.
890 del 1982 (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025), sicché non può trovare applicazione il disposto dell'art. 7, comma 6, della legge da ultimo citata,
introdotto dall'articolo 36, comma 2-quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 – convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 – e poi abrogato nel 2014, che prevedeva l'invio di una raccomandata in caso di consegna non personale dell'atto (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n. 9866 dell'11/4/2024 e, precedentemente, Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del
10/4/2019)
b) la Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è
pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in
6 tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 e, da ultimo, Cass. n. 4160 del
2022 e n. 1686 del 2023);
c) ed, inoltre, “non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica
sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto
pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo,
stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il
medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne
cognizione” (così Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246; Sez. Trib., 4 luglio 2014, n.
15315; 6 giugno 2012, n. 9111, nonchè, in fattispecie analoga, 30 settembre 2011, n. 20027,
dove si precisa che la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod.
civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, “spettando al destinatario l'onere eventuale di provare
che il plico non conteneva l'avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza);
d) secondo Cass n. 9246/2015, poi, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
e) con specifico riferimento alla notifica a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il rapporto di convivenza,
almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato
7 nell'abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è
sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24
settembre 2015, n. 18951).
Come può agevolmente rilevarsi, alla luce di tali condivisibili e consolidati principi di diritto le deduzioni difensive, del tutto generiche e assertive, concernenti l'omessa notifica dei titoli esecutivi posti a base dell'intimazione di pagamento sono assolutamente prive di fondamento.
4. Ovviamente, appurata la regolare notifica dei titoli esecutivi e stante la mancata opposizione avverso di essi nei termini di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, vanno giudicate tardive ed inammissibili le deduzioni che mirano a contestare la sussistenza dei titoli esecutivi e la sussistenza nel merito dei crediti degli Istituti impositori, ormai divenuti irretrattabili a seguito del decorso del termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto.
Ed, invero, va rammentato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 (o agli AVA che sono giuridicamente ad esse equipollenti), determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità
del credito contributivo.
Di conseguenza in caso di mancata impugnazione tempestiva degli AVA – come consta essere avvenuto nel caso in esame – non possono essere più fatti valere, in sede esecutiva o pre-esecutiva, ipotetici vizi attinenti al procedimento di formazione del ruolo antecedenti a detta inoppugnabilità del credito.
Ciò vale sia per la doglianza concernente l'avvenuta prescrizione delle pretese contributive per decorso del termine quinquennale estintivo del credito prima della notifica delle cartelle e degli avvisi sia per ogni doglianza involgente presunti vizi formali dei titoli.
8 5. Con riferimento alla prescrizione delle pretese contributive ed assicurative successivamente alla notifica dei titoli, tuttavia, le deduzioni attoree sono, tuttavia, in parte fondate.
Occorre, a tal riguardo, rammentare che con la previsione di cui all'art. 3, commi 9 e 10,
legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge ed ha invertito la precedente tendenza all'allungamento dei tempi di prescrizione dei contributi (in cambio dell'affermazione del principio di impossibilità
del versamento dei contributi prescritti), al fine di salvaguardare sia le esigenze di certezza dei datori di lavoro debitori, sia le esigenze di speditezza e, quindi, di semplificazione dell'accertamento. In particolare, come specificato dalla Suprema Corte: <In materia di
prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina
posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi
a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il
precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del
lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero
iniziate dall' nel rispetto della normativa preesistente - il termine di Controparte_6
prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine,
in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se
tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente>> (Cass.,
Sez. Un., n. 6173/2008).
E' anche utile richiamare il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 – principio ormai consolidato anche in sede di merito ed al quale questo giudice ritiene di doversi attenere – a mente del quale la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto
9 sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (come detto quinquennale, secondo l'art. 3,
commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione – ha rimarcato la Corte Regolatrice – si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare
CP_ efficacia di giudicato. Altrettanto è a dirsi con riferimento all'avviso di addebito dell' , che,
dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_2
dalla legge n. 122 del 2010.
5.1. Orbene, in relazione all'AVA n. 40020160002907227000 deve rilevarsi che dopo la notifica dell'atto, avvenuta il 12.5.2016, e prima della notificazione dell'intimazione di pagamento di cui oggi si discute, avvenuta, come detto, il 18.10.2024, risulta compiuto – in base a quanto dedotto e documentato dall' – un solo atto Controparte_7
interruttivo, costituito, segnatamente dalla notifica del Preavviso di fermo amministrativo n.
10080201600033061000, notificato il 21.10.2016 a mezzo PEC.
Ebbene, tra la data di compimento del primo atto interruttivo susseguente alla notifica dell'AVA – costituito, si ripete, dalla notificazione del Preavviso di fermo amministrativo n.
10080201600033061000 not. il 21.10.2016 – e il primo susseguente atto interruttivo risultante dagli atti, cioè l'intimazione di pagamento n. 10020249011323679000, not. il
18.10.2024, è decorso un lasso di tempo più ampio di cinque anni, con la conseguenza che il termine prescrizionale di estinzione dei crediti si è maturato prima della comunicazione al debitore dell'intimazione in parola.
E ciò anche tenendo conto della sospensione dei termini disposta a seguito dei provvedimenti legislativi emergenziali adottati nel corso della pandemia da Covid-19, posto che la durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei
10 confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata, per quanto si dirà meglio in prosieguo in totali 478 gg. (cioè un anno, tre mesi e 23 giorni), sicché al massimo si giunge a differire il compimento del quinquennio di prescrizione a febbraio 2023. Ma anche a voler considerare detta sospensione nella sua massima estensione possibile (1 anno, 5 mesi e
23 giorni, considerando l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) comunque la notifica dell'odierna intimazione di pagamento non sarebbe tempestiva poiché la prescrizione si sarebbe maturata ad aprile 2023.
Va segnalato, infine, che, pur essendo stato dedotto dall' che la ricorrente avrebbe CP_2
presentato istanza di rateizzazione ed effettuato parziali pagamenti fino a tutto il 2021, di ciò
non è stata fornita alcuna prova, né la circostanza è mai stata neppure dedotta dall'
[...]
. Controparte_3
Ne consegue che va dichiarata l'insussistenza del diritto dell' a Controparte_8
procedere ad esecuzione forzata in relazione ai crediti oggetto di detti titoli per l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati.
5.2. A conclusioni opposte deve pervenirsi in relazione ai debiti della ricorrente oggetto degli altri avvisi di addebito opposti, i quali non soltanto risultano, come detto, regolarmente notificati a parte opponente e non tempestivamente opposti, ma, altresì, hanno ad oggetto pretese creditorie che non si sono estinte per prescrizione.
A tal riguardo va detto che l'agente della riscossione ha dato prova della notifica, prima del decorso di un quinquennio dalla notifica dei titoli esecutivi in questione (avvenuta rispettivamente il 29.11.2016 per l'AVA n. 40020160007295918000 ed il 11.10.2017 per l'AVA n. 40020170005252325000), del Preavviso di fermo amministrativo n.
10080201800004161000 notificato in data 12.12.2018.
Di conseguenza la notifica dell'odierna intimazione di pagamento n.
n.10020249011323679000, perfezionatasi come più volte detto il 18.10.2024, è avvenuta
11 certamente entro un quinquennio dalla notifica dei precedenti atti interruttivi e va reputata pienamente valevole come tempestivo atto interruttivo della prescrizione, avuto riguardo alla già richiamata sospensione dei termini disposta a seguito dei provvedimenti legislativi emergenziali adottati nel corso della pandemia da Covid-19, posto che.
Va, difatti, rammentata la circostanza che in forza di una sequenza di provvedimenti legislativi adottati nel corso del periodo emergenziale – segnatamente: 1) art. 68, commi 1
e 2, D.L. 18/2020 cd. “Cura Italia” che ha sospeso l'attività di riscossione dall'08.03.2020 al
31.05.2020; 2) art. 154 D.L. 34/2020 che ha prorogato la sospensione dal 31.05.2020 al
31.08.2020; 3) art. 99 D.L. 104/2020 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal
31.08.2020 al 15.10.2020; 4) art.
1-bis D.L. 125/2020 che ha prorogato ancora la sospensione dal 15.01.2020 al 31.12.2020; 5) art. 1 D.L. 3/2021 che ha di nuovo prorogato la sospensione dal 31.12.2020 al 31.01.2021; 6) art. 22-bis D.L. 183/2020 che ha prorogato ancora una volta la sospensione dal 31.01.2021 al 28.02.2021; 7) art. 4 D.L. 41/2020 che ha nuovamente prorogato la sospensione dal 28.02.2021 al 30.04.2021; 8) art. 9 D.L.
73/2021 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 30.04.2021 al 30.06.2021; 9)
art. 2 D.L. 99/2021 che ha, infine, prorogato la sospensione dal 30.06.2021 fino al
31.08.2021 – vi è stata la sospensione, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
di tutte le attività di riscossione mediante ruolo. Tale sospensione – a causa della tardività
dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del
31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021
(rispetto alla scadenza del 30.04.2021) – ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio
2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021, per un totale di 64 gg., durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini
12 di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata, pertanto, in totali 478 gg. (cioè un
anno, tre mesi e 23 giorni).
Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
E' del tutto evidente, in definitiva, come non si sia verificata alcuna prescrizione dei crediti dei quali è stato intimato il pagamento con l'atto oggetto dell'odierna opposizione.
6. Passando, infine, al profilo dei vizi formali dell'intimazione di pagamento, occorre evidenziare come si tratti di deduzioni ictu oculi infondate.
E, infatti, per un verso l'intimazione di pagamento espone con chiarezza quale sia il riferimento normativo in base al quale è stato effettuato il calcolo degli interessi di mora ivi richiesti, né parte ricorrente ha formulato alcuna contestazione specifica che indichi per quale ragione il calcolo degli interessi sarebbe a suo avviso non conforme alla normativa in materia.
Per altro verso, l'intimazione opposta soddisfa appieno ogni aspetto motivazionale,
rendendo pienamente comprensibile (e, infatti, la ricorrente lo ha ben compreso) quali siano i crediti azionati (peraltro già conosciuti a seguito della notificazione dei relativi AVA) e esponendo in modo chiaro gli altri elementi funzionali alla validità dell'atto medesimo.
7. Sotto il profilo della ripartizione delle spese di lite deve prendersi atto della soccombenza reciproca, stante il parziale accoglimento della domanda introduttiva e va, quindi, disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5426 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
nei confronti di e dell' , in persona dei rispettivi legali Controparte_5 CP_2
rappresentanti p.t., così provvede:
13 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i crediti previdenziali oggetto dell'AVA n. 40020160002907227000 dichiarando insussistente, con esclusivo riguardo a detto titolo, il diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata;
2) rigetta nel resto l'opposizione;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 23.10.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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