Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 2442 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2442 2024 r.g.
tra
rappresentato e difeso dall'avv. MANTOVANI NICCOLO' Parte_1
E
Controparte_1
Oggi 30/1/2025 ad ore 11:12 innanzi al giudice dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi:
Per 'avv. MANTOVANI NICCOLO' Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il procuratore del ricorrente discute la causa riportandosi al proprio atto. Fa presente che ad oggi la morosità persiste ed ammonta a €5.600,00 (gennaio 2025 compreso), tenuto conto della somma non contestata dalla controparte in udienza e ammontante a €400,00.
Il giudice
Rilevata la ritualità della notifica dichiara la contumacia di e si Controparte_1
ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 16:50, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Caparello all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 10/06/2024 al n. 2442 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2024 promossa da
) con l'avv. MANTOVANI NICCOLO' Parte_1 P.IVA_1
) elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
C.F._1
- RICORRENTE- contro
) Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE contumace–
avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna
Per parte ricorrente: Nel merito ed in via principale:
1. Ordinare, con decreto ed inaudita altera parte, a di liberare Controparte_1 immediatamente l'unità immobiliare sita in Montecchio Maggiore (VI), in Via della Stazione n.
55, consentendo alla legittima proprietaria il libero e pacifico godimento del bene;
2. Condannare in ogni caso il resistente al pagamento della somma pari ad € 4.200,00 e/o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di canone di locazione mai corrisposto da per aver risieduto nell'unità immobiliare sita in Montecchio Controparte_1
Maggiore (VI), in Via della Stazione n. 55, oltre alle competenze e agli onorari della presente procedura, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.
3. In via subordinata:
4. Fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari per provvedere, quindi, ad ordinare quanto indicato al punto 1.
5. In via istruttoria: 6. 4. Si chiede l'ammissione di prova per interpello del convenuto e prova per testi sulle seguenti circostanze premessa la formula “Vero che”:
7. 1) risiede ed occupa l'unità immobiliare – appartamento sito in Montecchio Maggiore Controparte_1
(VI), Via della Stazione n. 55, identificata catastalmente al CF di detto Comune al FG. n. 10, part. 355, sub n. 53, cat.
A/2, classe 3 – 5 vani.
8. 2) Dica il teste se, a seguito del pagamento del canone di locazione per il mese di novembre 2023,
[...] corrispondeva le successive mensilità dei canoni di locazione. CP_1
9. 3) Dica il teste se sottoscriveva il contratto di locazione relativo all'unità immobiliare – Controparte_1 appartamento sito in Montecchio Maggiore (VI), Via della Stazione n. 55, di cui al doc. 2 che si rammostra al teste.
10.
Per parte resistente: contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 cpc, – sul presupposto per cui era proprietaria di un Controparte_2
immobile sito a Montecchio Maggiore;
che il sig. , con il quale erano intercorse Controparte_3
trattative per la stipula di un contratto di locazione, aveva preso a risiedere nell'immobile, nell'attesa di formalizzare il rapporto;
che, tuttavia, parte resistente non aveva poi sottoscritto il contratto in questione in quanto si era rifiutato e, ciò nonostante continuava ad abitare nell'immobile stesso;
che l'occupante aveva corrisposto solo il canone di locazione per il mese di novembre 2023 – ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir ordinare la liberazione dell'immobile e condannare il resistente al pagamento di €4.200,00 a titolo di canone di locazione mai corrisposto.
All'udienza del 10/9/2024, è comparso personalmente il sig. esibendo il Controparte_1
contratto di locazione registrato ed osservando che, posto che la proprietà voleva aumentare il canone da €400 mensili a €600 mensili, non aveva corrisposto il canone per sei mesi. Ha fatto, poi, presente che due anni prima, era stato notificato uno sfratto per morosità e che al tempo era stato chiesto termine di grazia, regolarmente adempiuto. Ha, quindi, chiesto termine per saldare la morosità.
Il giudice ha proposto di ritenere l'atto introduttivo quale disdetta di rinnovo e, posto che il contratto sarebbe scaduto al 28/2/25, ha proposto la liberazione dell'immobile per tale data, previo pagamento della morosità e dei mesi via via a scadere.
Nelle more del processo, parte ricorrente ha dedotto che il resistente non aveva corrisposto quanto dovuto e ha, quindi, chiesto un anticipo di udienza.
Con provvedimento del 30/10/25 il giudice ha anticipato l'udienza. All'udienza del 30/1/25, parte ricorrente ha discusso le proprie linee argomentative e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ora, parte ricorrente deduce l'occupazione dell'immobile di cui è proprietaria, senza un valido titolo, in quanto il sig. si sarebbe rifiutato di sottoscriverlo. Controparte_1
In realtà quest'ultimo, all'udienza dell'10/9/2024, si è presentato, esibendo un contratto di locazione. Il documento in questione non è agli atti, ad ogni modo il resistente non ha provato un valido titolo per restare nella disponibilità dell'immobile, posto che non vi è prova che il contratto sia stato debitamente registrato (e in mancanza di registrazione lo stesso sarebbe nullo) e, inoltre, lo stesso ha dichiarato che non aveva pagato alcun canone per sei mesi. Controparte_1
Va, inoltre, osservato che il resistente non ha ottemperato alla sanatoria del debito maturato e, quindi, anche sotto tale aspetto non vi è alcun titolo a supportare la detenzione dell'immobile.
In punto quantum, lo stesso resistente ha dichiarato che doveva €400 mensili. Tenuto conto che la dichiarazione di non aver versato il canone per sei mesi è intervenuta all'udienza del 10/9/2024, si deve ritenere che dall'aprile 2024 alcun canone sia stato versato.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata a corrispondere l'indennità di occupazione che si stima essere pari a €4.000,00 (=€400 mensili x10 mesi). La somma deve intendersi già rivalutata, ma devono essere corrisposti gli interessi ex art. 1284 I c.c. dalla scadenza dei singoli ratei al saldo.
Non è dato svolgere una condanna pro futuro, essendo stata azionata una domanda di rilascio senza accludere un contratto di locazione debitamente registrato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico del resistente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
Sono infine dovute le spese borsuali per €125,00.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto ORDINA a di rilasciare l'immobile di Controparte_1
causa libero da cose o persone entro il 28/2/25; CONDANNA a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
€4.000,00 già rivalutata, oltre interessi ex art. 1284 I c.c. dal giorno delle singole scadenze al saldo;
CONDANNA a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in Controparte_1
€852,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché spese esenti per €125.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 30/01/2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Caparello