CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1474/2024 R.G. promossa
DA
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, corrente in Modena, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Francesca Giacchetti, con domicilio presso la Cancelleria dell'intestato Ufficio, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Villorba (TV), Controparte_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Martina Vignando, con domicilio eletto presso l'indirizzo digitale della stessa, in forza di procura alle liti in atti;
1 APPELLATA
Oggetto: appello rimesso in decisione all'udienza del 6 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 352 cpc, avverso la sentenza n. 306/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 12 febbraio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Riformare integralmente il provvedimento impugnato siccome incongruo. Per l'effetto, in via principale, revocare e/o dicharare nullo il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito che si è ingiunto. Accertare che la società è creditrice della società Controparte_2 CP_1
[... della complessiva somma pari ad euro 58.744,57.=, per le causali sopra esposte e, per l'efftto, dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto per l'illegittimità delle fatture emesse, per mancanza di prova circa la debenza dei relativi importi e per il controcredito vantato dalla società
[...]
In via subordinata, dichiarare la violazione da parte della società dei CP_2 CP_1 principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al rapporto consortile instaurato con la società e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via Controparte_2 ulteriormente subordinata, nel caso di accertamento del credito di si riduca nella CP_1 diversa somma ritenuta di giustizia l'importo cui la società sarebbe tenuta a CP_2 corrispondere, a fronte del controcredito vantato per la gesione del . In ogni caso, con CP_3 integrale vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA se ed in quanto dovuta, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizo”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile e comunque manifestamente infondato per violazione dell'art. 342 cpc e/o ai sensi dell'art. 348 bis cpc. Nel merito, per le ragioni di cui in narrativa, respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 306/2024, pubblicata in data 12.2.2024 dal Tribunale di Treviso. Con rifusione integrale delle spese e dei compensi anche del presente giudizio, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge. In ogni caso, spese e competenze di lite di primo e secondo grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali ed oltre cassa ed Iva, se ed in quanto dovuta, integralmente rifusi”.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha interposto appello avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Treviso n. 306/24, pubblicata il 12 febbraio 2024, con cui è stata solo parzialmente accolta la sua opposizione al decreto n. 2/2022, emesso dal medesimo ufficio giudiziario in data 5 gennaio 2022, a mezzo del quale le è stato ingiunto di pagare in favore dell'odierna appellata l'importo di euro 29.074,86.=, oltre interessi e spese, a titolo CP_1 di corrispettivo per lavori eseguiti presso il cantire per i mesi di marzo, Controparte_4 aprile, maggio e giugno 2020.
In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure, evocando in giudizio CP_1 [...]
asseriva che la lettera di affidamento delle lavorazioni in questione non indicava alcun CP_2 calcolo del corrispettivo dovuto, di modo che l'opponente contestava gli importi indicati nella fattura allegata al monitorio n. 1/A del 22 ottobre 2021, non essendo possibile verificare la correttezza dell'importo indicato, in difetto di riscontro dei fatti costitutivi del preteso credito, essendo onerata l'ingiungente, nel caso di giudizio di opposizione, di dare prova specifica del credito vantato.
L'opponente precisava di essere società consortile agente in nome e per conto dei soci consorziati, tra cui già svolgendo servizi di facchinaggio, gestione del magazzino e CP_1 rifornimento per i consorziati medesimi, tenuti a versare i contributi necessari per il funzionamento delle attività, nella misura annua stabilita dall'organo amministrativo in relazione alla fruizione da parte di ogni singolo consorziato dei servizi indicati, così coprendone i costi.
Inoltre, rappresentava che l'ingiungente, entrata nel consorzio con l'acquisto CP_2 delle relative quote di partecipazionn nel mese di agosto del 2019, era stata inserita, con lettera di affidamento del 29 agosto 2019, nell'esecuzione dell'appalto commissionatole dalla ridetta
[...]
avente ad oggetto l'attività di movimentazione materiale, carico e scarico, CP_4 smontaggio e cernita materiale per il successivo riciclo. L'opponente asseriva che, poiché
[...]
non disponeva di propri dipendenti, per lo svolgimento delle attività commissionate, la CP_1 stessa si era dapprima servita delle maestranze di una cooperativa già operante in cantiere ed
3 estranea al consorzio, maestranze successivamente assunte dalla stessa consorziata.
Evidenziando che l'attività per fosse stata eseguita da tra settembre CP_4 CP_1
2019 e giugno 2020, il consorzio opponente precisava che durante l'affidamento dell'appalto aveva gestito gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro, formando i dipendenti di
[...]
e sostenendo i costi per i tamponi durante il periodo Covid. Inoltre, il affermava CP_1 CP_3 di essersi accollata il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti medesimi tra marzo e giugno
2020, nonché i costi relativi al contributo versato alla federazione sindacale di riferimento.
Ancora, l'opponente evidenziava di avere sostenuto le spese di gestione ordinaria che da statuto dovevano essere rimborsate anche dalla consorziata in proporzione alla quota quota CP_1 societaria.
Così, affermava di essere creditrice della convenuta opposta dell'importo CP_2 complessivo di euro 58.744,57.= in ragione di euro 15.311,00.= per assistenza e adempimenti delle operazioni di sicurezza relativa all'ingiungente, formazione del personale, verbali di conciliazione ex art. 411 cpc effettuati nel mese di agosto 2019, spese per somministrazione di tamponi covid nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, come da fattura n. 20/2021; in ragione di euro 9.437,72.= per rimborso di quota parte delle spese sostenute dal per la gestione CP_3 aziendale nel periodo 1.6.2019 - 30.6.2020, come da fattura n. 21/2021; in ragione di euro
33.995,85.= per spese anticipate dal in luogo dell'associata per il pagamento CP_3 CP_1 dei dipendenti e ritenute sindacali, come da fattura n. 22/2021. L'opponente, poi, precisava di avere ottenuto dal Tribunale di Modena decreto ingiuntivo di data 1 febbraio 2022 per le prestazioni indicate e per un importo complessivo di euro 43.433,57.=.
Sulla scorta di dette allegazione la società consortile concludeva chiedendo il rigetto della pretesa di controparte, con conseguente revoca del decreto ingintivo opposto;
l'accertamento del controcredito di euro 58.744,57.= da porre in compensazione fino a concorrenza con la pretesa dell'ingiungente, ove fondata.
Costituendosi in giudizio, evidenziava che aveva ottenuto in precedenza CP_1 decreto ingiuntivo per il pagamento delle sue spettanze relative ai mesi fino a febbraio 2020 e di avere emesso, a chiusra del rapporto la fattura oggetto del nuovo monitorio per i mesi di marzo,
4 aprile, maggio e giugno 2020, già scomputando dal dovuto l'importo che il aveva CP_3 anticipato a pagamento degli stipendi dei dipendenti. La convenuta, inoltre, affermava l'innsistenza dei crediti fatti valere dall'opponente con le fatture allegate ed eccepiva la duplicazione dei giudizi, avendo il già chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Modena CP_3 decreto ingiutivo.
Come già accennato, con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo, revocando il provvedimento monitorio e condannando la società consortile a pagare in favore di il minore importo di euro CP_1
25.649,10.=, oltre interessi, nonché regolando le spese del giudizio di opposizione secondo la soccombenza di CP_2
Nel dettaglio, il primo Giudice riteneva, sulla scorta della documetazione acquisita in giudizo e sulla base delle stesse allegazioni dell'opponente, che fosse provato il titolo della pretesa azionato al monitorio da , ovvero l'esistenza del contratto di affidamento lavori CP_1 presso lo stabilimento di tra la società consortile e la controparte. In riferimento CP_4 alla quantificazione del credito, il Tribunale evidenziava che l'importo azionato di euro
29.074,86.= era stato azionato come differenza tra il corrispettivo complessivo dovuto per i lavori di facchianggio di euro 53.272,22.= e l'importo di euro 24.197,36.= per il rimborso delle anticipazioni delle retribuzione nette dei dipendenti effettuato da ma che, tuttavia, Parte_3 il credito complessivo di euro 53.272,00.= doveva essere ricalcolato nell'importo corretto di euro
49.846,46.=, tenuto conto delle ore lavorate dai dipendenti e della tariffa oraria prevista nel contratto di affidamento intervenuto tra le due parti del 29 agosto 2019, con la conseguenza che compensando il credito da scomputare per gli anticipi degli stipendi, la pretesa riconoscibile ad dpoeva commisurarsi nel minore importo di euro 25.649,10.=, oltre interessi. CP_1
Quanto ai controcrediti fatti valere dall'opponente, il Tribunale riteneva insussistenti i presupposti per la compensazione, sia legale che giudiziale di cui all'art. 1243 cc, osservando che, fino all'importo di euro 43.433,57.=, aveva proposto ricorso per decreto CP_2 ingiuntivo oggetto di opposizione da parte di così mancando che essi per detto CP_1 importo di liquidità ed esigibilità, né potendo i medesimi reputarsi di pronta e facile liquidazione.
5 In riferimento al credito per euro 15.311,00.=, di cui alla fattura n. 20/2021, il Giudice di prime cure osservava che in parte mancava la prova dell'esecuzione delle prestazioni indicate nel documento fiscale, ovvero l'assistenza, gli adempinenti la formaione in materia di sicurezza per la consorziata, che mancava porva degi asseriti esbrsi soetuti ne interesse della consorziata, CP_ ovvero gli esbrsi relaivi ai di conciliazioni con i dinedenti asunti da e che CP_1 mancava la prova relativa all'acquisto e all'esecuzione dei tamponi Codiv per i mesi indicati.
Infine, il Tribunale rigettava, reputando la doglianza generica e sfornita di prova, la difesa promossa dalla società consortile sulla scorta dell'asserita violazione da parte di dei CP_1 principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto consortile.
Come detto, ha interposto appello, articolando tre motivi di gravame Controparte_2 succitamente riassumibili nella mancata qualificazione del contratto intercorso tra le parti, nell'erronea valutazione della produzione documentale di nell'erronea esclusione CP_1 della compensazione fatta valere in prime cure, così concludendo, secondo quanto riportato in epigrafe, per l'integrale riforma della setenza gravata, con rigetto delle domande di condanna di controparte e conseguente disciplina delle spese di lite secondo soccombenza di CP_1
Con il primo motivo di appello, ha lamentato che il Tribunale non avrebbe CP_2 dato qualificazione del contratto di affidamento lavori intercorso tra le parti e da reputarsi contratto atipico, simile al subappalto, con consegue onere della prova in punto compenso eguale quello ritenuto dalla giurisprudenza in tema di appalto o subappalto, ovvero onere di dare contezza della natura e del numero delle prestazioni eseguite, non essendo sufficiente la produzione della fattura commerciale.
Con il secondo motivo di appello, costituente sviluppo del precedente, l'impugnante ha lamentato, quindi, che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, sulla scorta della documentazione prodotta in atti, che controparte avrebbe adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, così come già descritto, essendo a sua detta idoena acertamnto dell'esecuzione delle lavorazioni e della loro quantificazione la prova testimoniale ovvero la documentazione proveniente da terzi, ma giammai la documentazione proveniente dalla stessa creditrice. Così, in detto conttsto, a detta dell'appellante, non potrebbero assumere rilevanza le buste paga dei
6 dipendenti emesse dalla stessa consorziata e le schede contabili del relative agli CP_3 stipendi pagati, utilizzate dal Tribunale per ricostruire l'attività svolta e, quindi, per calcolare il dovuto secondo tariffa contrattuale. Inoltre, l'appellante ha censurato il fatto che il Giudice, operando il calcolo oggetto di censura non si sarebbe neppure preoccupato del fatto che la tariffa prevista in contratto era differente in ragione delle due differenti attività commissionate, ovvero l'attività di facchinaggio e l'attività di dissemblaggio, non risultando dalle buste paga in quale delle due i dipendenti della consorziata erano stati impiegati, ritenendo immotivatamente il
Tribunale di dare applicazione alla tariffa prevista per il facchinaggio.
Con il terzo motivo di gravame, la società consortile ha censurato la decisione in punto rigetto dell'eccezione di compensazione limitatamente al controcredito portato nella fattura n.
20/2021 dell'importo complessivo di euro 15.311,00.=, dovendosi ulterioremente ridurre il credito azionato al montorio da controparte, ove se mai se ne dovesse riconoscere l'esistenza, e rilevando detta compensazione anche ai fini della disciplina delle spese di lite. Nel dettaglio, ha evidenziato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provate le CP_2 prestazioni oggetto di fatturazione, mentre detta prova avrebbe dovuto reputarsi raggiunta in forza del principio di non contestazione, posto che non aveva in alcun modo sollevato CP_1 specifiche e circostanziate contestazioni sulle voci riportate nel documento fiscale, nonché rientrando le prestazioni di pagamento in questione negli obblighi imposti da statuto alle imprese consorziate, quale era controparte.
si è costituita nel presente giudizio eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 cpc, e comunque la sua manifesta infondatezza, con applicazione dell'art. 348 bis cpc. In ogni caso, l'appellanta ha evidenziato come il primo motivo di gravame in sé incomprensibile, avendo comunque il Giudice di Pt_4 prime cure definito il rapporto negoziale in contesa come appalto. ha affermato CP_1
l'infondatezza dell'appello, avendo il Tribunale fatto buon governo delle regole di valutazione delle prove in punto sussistenza del credito azionato al monitorio, nonché buon governo delle regole in tema di onere della prova, non assolto da controparte in punto credito di cui alla fattura n. 20/2021 opposto in compensazione dalla società consortile. Infine, l'appellata ha evidenziato
7 che controparte non avrebbe sollevato nessun motivo di gravame in punto esclusione della compensazione delle altre due fatture invocate in primo grado dall'appellante ed in punto affermata violazione della correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto consortile, così concludendo per la conferma della sentenza gravata.
*****
1 – Preliminarmente, va chiarito che, benché nelle conclusioni rassegnate con CP_2
l'atto di appello, abbia insistito per l'accertamento del suo controcredito, quantificato in complessivi euro 58.744,57.= e di cui alle fatture nn. 20/2021, 21/2021 e 22/2021, e benché abbia riproposto la domanda subordinata relativa all'accertamento della “violazione da parte di dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al rapporto CP_1 consortile” instaurato con non ha articolato nessun motivo di gravame Controparte_2 avente ad oggetto le precipua statuizione presa dal primo Giudice in punto rigetto dell'eccezione di compensazione riferita al controcredito di euro 43.433,57.=, avendo impugnato unicamente il rigetto dell'eccezione riferita al credito di euro 15.311,00.= portato dalla fattura n. 20/2021, così come nessun motivo di censura è stato sollevato dall'appellante in riferimento al rigetto della domanda di accertamento della asserita violazione da parte di della corretezza e della CP_1 buona fede nell'esecuzione del rapporto consortile, quale motivo di rigetto delle pretese di pagamento fatte valere al monitorio. Le reiterate domande sono, dunque, da reputarsi nella presente sede del tutto inammissibili, essendo coperte dal giudicato, visto che le pretese espressamente respinte in prime cure debbono necessariamente essere oggetto di specifica impugnazione con correlativi motivi di censura, non essendo possibile la loro mera reiterazione a norma dell'art. 346 cpc.
1.1– Nei limiti, dunque, dei motivi di gravame sollevati da non può dirsi che CP_2
l'appello sia inammissibile per violazione dell'art. 342 cpc posto che l'atto introduttivo dell'impugnante risulta specificamente motivato nei limiti precisati e posto che, per ciascuno dei motivi già illustrati, risultano individuati i capi della decisione di prime cure che si intendono
8 censurare, le specifiche censure mosse a detti capi e le violazioni denunciate. Inoltre, il giudizio di gravame è stato rimesso in decisione a norma dell'art. 352 cpc, ritenendo il Consigliere istruttore di non procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, non apparendo ictu oculi l'impugnazione manifestamente infondata, secondo il disposto dell'art. 348 bis cpc richiamato dall'appellata.
2 – Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente attenendo entrambi, nella tesi di alla questione dell'onere della prova del credito fatto CP_2 valere in giudizio da onere della prova che si ritiene che il Giudice di prime cure CP_1 abbia ritenuto erroneamente assolto sulla scorta di documenti inidonei da dare contezza delle prestazioni asseritamente eseguite dall'appellata in adempimento del contratto di affidamento del
29 agosto 2019 intercorso tra le parti. Oggettivamente, una volta contestata la sussistenza del credito corrispettivo, in ragione dell'affermata contestazione delle prestazioni eseguite dal creditore, indipendentemente dalla qualificazione del contratto di affidamento del 29 agosto
2019, sul quale certamente ha fondato il titolo della sua pretesa, è questione stabilire CP_1 se in giudizio il creditore abbia effettivamente assolto al suo onere, come affermato dal primo
Giudice pur nell'importo di euro 25.649,10.=, minore rispetto a quello portato al monitorio. In effetti, nei contratti a prestazioni corrispettive, il creditore che agisca in giudizio, parte obbligata all'esecuzione di una prestazione di fare, come è pacificamente nel caso in esame, deve provare, non solo l'esistenza del titolo contrattuale ma anche di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (argomentando da Cass. n.
25410/2024 in tema di contratto d'opera) nei limiti in cui l'adempimento della prestazione di fare sia stata contestata in giudizio dal debitore. Nel caso di specie, non è contestata, oltre che documentalmente provata, l'esistenza del titolo contrattuale sulla scorta del quale ha CP_1 chiesto il pagamento del proprio credito corrispettivo, ma unicamente l'esecuzione delle prestazioni d'opera per le quali l'odierna appellata ha emesso la fattura azionata giudizio, non avendo errato il primo Giudice nel suo percorso logico di ritenere onerata la creditrice della prova di dette prestazioni e, quindi, del relativo credito corrispettivo. Così, il motivo di appello in punto qualificazione del contratto non ha motivo autonomo di essere, essendo rilevante verificare
9 se detto onere della prova sia stato effettivamente assolto dalla creditrice, nei limiti del riconosciuto, come ritenuto dal Tribunale.
2.1 – Il Giudice trevigiano ha reputato provate le prestazioni eseguite in forza del contratto, in primo luogo correttamente valorizzando la pacifica e non contestata circostanza che CP_1
[... ha operato nelle lavorazioni commissionate dal settembre 2019 a giugno 2020 e, quindi, nel periodo oggetto di pretesa di pagamento ricompreso tra marzo e giugno 2020. In effetti, nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ha espressamente affermato che CP_2
“l'affidamento delle lavorazioni all'associata perdurava dal mese di settembre 2019 fino al mese di giugno 2020, quando richiedeva di essere esonerata dalle lavorazioni, non CP_1 essendo più interessata a partecipare alla surriferita attività sociale”. Va, poi, detto che le lavorazioni affidate da alla sua consorziata erano quelle che il consorzio aveva CP_2 ricevuto in appalto da in forza del contratto del 30 aprile 2019, ovvero le attività CP_4 di movimentazione materiale, carico e scarico, smontaggio e cernita materiale da sottoporre successivamente a riciclo, di modo che deve ritenersi, per la stessa ammissione dell'odierna appellante, che nel periodo in contesa l'appellata abbia provveduto ad eseguire tutte le attività in questione da retribuirsi secondo la tariffa prevista nel contratto di affidamento. Con ciò deve reputarsi priva di rilievo l'argomentazione di censura secondo cui il Tribunale non si sarebbe preoccupato di verificare l'esecuzione dell'attività di facchinaggio e movimentazione dei materiali la cui tariffa oraria è stata presa in considerazione per la determinazione del corrispettivo dovuto, non risultando essa dalle buste paga allegate in atti e ben potendo le lavorazioni rese riguardare l'attività di smontaggio materiali per la quale era prevista tariffa a pezzo assai inferiore. Detto che è pacificamente ammesso in giudizio che le lavorazioni commissionate di cui al contratto sono state eseguite nel periodo di interesse da parte di
[...]
non può affermarsi fondatamente che il credito riconosciuto per l'attività di facchinaggio CP_1
e movimentazione materiali sia privo di prova, eventualmente essendo dovuti anche i compensi per le attività disassemblaggio per le quali, tuttavia, non è stato richiesto il pagamento.
2.2 – L'ulteriore argomento di censura mosso dalla società consortile riguarda il fatto che, a sua detta, il Giudice di prime cure avrebbe quantificato il credito vantato dall'odierna appellata
10 valorizzando erroneamente, essendo documenti di formazione unilaterale provenienti dal creditorie, le buste paga emesse da quest'ultima per le retribuzioni riconosciute ai dipendenti operanti presso , ove sono indicate le ore di lavoro da moltiplicarsi per la tariffa CP_4 oraria prevista nel contratto di affidamento oggetto di lite. Senonché, va osservato che le buste paga in questione nel giudizio di prime cure non sono state contestate da parte di CP_2 la quale, di converso, nel proprio atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ha affermato di essersi “accollata, in nome e per conto di il pagamento delle retribuzioni dei CP_1 dipendenti dal mese di marzo 2020 al mese di giugno” per l'importo complessivo di euro
24.197,36.=, importo anticipato che è stato poi scomputato dalla stessa nella propria CP_1 richiesta di adempimento del maggiore credito corrispettivo verso la committente, con la conseguenza che si deve ritenere che i dipendenti la cui retribuzione è stata anticipata sono quelli che hanno prestato servizio presso secondo le ore lavorate indicate nelle buste CP_4 paga il cui pagamento è stato anticipato dall'odierna appellante. Correttamente, dunque, il
Tribunale ha calcolato il corrispettivo dovuto per le attività di facchinaggio e movimentazione materiali per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, prendendo in considerazione il corrispettivo orario come previsto nel contratto di affidamento e le ore lavorate presso
[...]
dai dipendenti di come risultanti dalle buste paga del medesimo periodo. CP_4 CP_1
2.3 – In definitiva, deve essere confermata la statuizione di condanna di al CP_2 pagamento dell'importo di euro 25.649,10.=, oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n.
231/2002, derivante dalla differenza tra il corrispettivo complessivo maturato da CP_1 per i mesi da marzo a giugno 2020 ed la somma anticipata dalla società consortile per il pagamento dei dipendenti dell'odierna appellata.
3 – E' infondato anche il terzo motivo di gravame, inerente all'asserito erroneo mancato riconoscimento del credito vantato dall'appellante per euro 15.311,00.= e di cui alla fattura n.
20/2021. La censura sviluppata da muove dal presupposto che le voci di credito CP_2 da ella fatte valere in giudizio con l'eccezione di compensazione non siano state oggetto di contestazione da parte di avendo errato il Tribunale nel richiedere che di esse fosse CP_1
11 data prova, posto che essa doveva reputarsi raggiunta, proprio in ragione del principio di non contestazione di cui agli artt. 115, 116 e 167 cpc.
3.1 – E ormai dato recepito dalla giurisprudenza di legittimità che la parte è tenuta, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 cpc, a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dalla controparte a fondamento della propria pretesa. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare la pretesa avversaria, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la diversa contestazione relativa al valore probatorio dei documenti posti a sostegno della pretesa medesima (ex multis Cass. n. 19896/2015, Cass. n. 26908/2020 e Cass. n.
31837/2021). Peraltro, deve opportunamente chiarirsi che il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale, di modo che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (Cass. n. 17966/2016 e Cass. n. 21460/2019) esonera la parte, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. n. 26908/2020 cit.).
3.2 – Nel caso che occupa, nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo, CP_2 facendo valere in compensazione il credito portato dalla fattura n. 20/2021, si è limitata a richiamare il contenuto del documento fiscale che del tutto genericamente indica quali su voci
“assistenza e adempimenti delle operazioni di sicurezza relativa all'associata”, “10 mesi DP formazione sicurezza relativa all'associata”, “7 verbali di conciliazione in sede protetta ai sensi del codice di procedura procedura civile art. 411 – effettuati nel mese di agosto 2019 dei lavoratori dell'associata”, “rimborso spese per tamponi effettuati nei mesi di aprile, maggio, giugno 2020 dei lavoratori dell'associata”, genericità di allegazione che permane anche all'esito del deposito della memoria ex art.183 comma 6 n. 1) cpc, deputata alla precisazione delle difese asseritive delle parti. Infatti, il richiamo alla fattura non permette di ritenere circostanziata
12 l'allegazione dei fatti costitutivi del credito da compensarsi, posto che non si indica quale assistenza e quali e quanti adempimenti di sicurezza sino stati curati, quale attività di formazione stata concretamnte svolta e con quale frequenza, quali siano stat i costi relativi ai verbali di conciliazione, quanti tamponi siano stati somministrati e con quale costo unitario. A parte ciò, va evidenziato che , nella propria comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Tribunale, CP_1 ha partitamente preso posizione su ogni singola voce riportata nella fattura, affermandone l'illegittimo addebito ed evidenziando, in ogni caso, come fosse del tutto pretestuosa l'emissione del documento fiscale, successiva all'emissione della fattura azionata al monitorio, avendo il fine di ridurre artatamente gli importi ancora dovuti a titolo di corrispettivo per le lavorazioni eseguite in forza del contratto di affidamento del 29 agosto 2019, con ciò significando l'insussistenza dei fatti costitutivi del credito vantato in compensazione. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto onerata di dare prova dei fatti costitutivi del credito in CP_2 questione, onere che non risulta essere stato assolto, neppure nella presente sede di gravame essendo indicate da parte dell'appellante le prove di detti fatti costitutivi, ovvero le attività di assistenza e gli adempimenti di sicurezza, le attività di formazione, l'esecuzione dei tamponi e le relative spese, i costi relativi ai verbali di conciliazione.
4 – In conclusione, l'appello proposto da deve essere rigettato con conferma Controparte_2 della sentenza gravata. Le spese di lite del presente grado, da liquidarsi per valore secondo D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazione, seguono la soccombenza dell'appellata. Infine, il rigetto del gravame, comporta la necessità di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
13 1. rigetta l'appello proposto da avverso Parte_2 la sentenza del Tribunale di Treviso n. 306/2024, pubblicata il 12 febbraio 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a rifondere le Parte_2 spese di lite del presente grado di appello in favore dell'appellata che si CP_1 liquidano in euro 4.888,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
14