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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/06/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 1172/2024, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Gianpiero Longobardi, Parte_1
giusta procura in atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (contumace) Controparte_1
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
21/1/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Parte ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con in Controparte_1
TO (NA) in data 12/9/2001, che dalla predetta unione sono nate le figlie (7/2/2002) e Per_1
(27/2/2006) e che, a seguito di negoziazione assistita ex art 6 D.L. 132/2014 conv. in Per_2
L.162/2014, in data 12/11/2018 veniva autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Benevento l'accordo di separazione personale tra le parti. In detto accordo venivano concordemente pattuite le seguenti condizioni: affido condiviso delle figlie con collocazione
p. 1/4 prevalente alla madre, cui è assegnata la casa coniugale;
assegno di mantenimento mensile in favore di a carico di di €.300 mensili ed un assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento mensile a carico dello stesso in favore delle figlie quantificato nella somma complessiva di €.700 mensili (€.350 per ciascuna figlia), oltre contribuzione al 100% delle spese straordinarie in favore di queste ultime;
percezione per l'intero degli assegni familiari da parte di
. Parte_1
Su tali premesse e sull'assunto dell'impossibilità di una riconciliazione e sulla avvenuta decorrenza dei termini di legge, parte istante ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la determinazione di un assegno di mantenimento in favore delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a suo carico di complessivi €.600 mensili
(€.300 per ciascuna figlia), oltre obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie e la non debenza di alcun assegno di mantenimento in favore di , in quanto occupata Controparte_1
come segretaria part-time. Parte resistente non si costituiva in giudizio.
2. La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Parte ricorrente ha dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione attraverso negoziazione assistita,
autorizzata in data 12/11/2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato in atti, con ininterrotto decorso dei termini di legge. Elementi di senso contrario non possono ricavarsi dalla contumacia della parte resistente che per consolidata giurisprudenza viene declinato come un comportamento 'neutrale' cui non può essere attribuita valenza confessoria o contestativa dei fatti allegati dalla controparte.
Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a)
l. 898/1970 e deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in TO (NA) in data 12/9/2001 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr.
396/2000.
3. In merito al mantenimento delle figlie e deve osservarsi che è indubbia la Per_1 Per_2
spettanza del loro diritto al mantenimento. Sul punto, infatti, si rileva che per consolidata giurisprudenza, l'obbligo da parte dei genitori di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questo, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Deve rilevarsi, altresì, che, ex art. 337 ter
p. 2/4 co. 4 c.c., ogni genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Ciò posto, nel caso di specie non è contestato che entrambe le figlie siano economicamente non autosufficienti e che quindi sussiste la spettanza di un mantenimento mensile nei loro confronti a carico di . Tuttavia, parte ricorrente ha chiesto una riduzione del Parte_1
relativo mantenimento che ha indicato nella somma complessiva di €.600 mensili, in luogo di €.700
stabiliti in sede di separazione personale. Una tale riduzione non può giustificarsi né in ragione delle esigenze delle ragazze, che essendo da pochi anni divenute maggiorenni si trovano nel pieno del loro percorso formativo, né in ragione delle attuali capacità patrimoniali dell'istante, non rilevando in una significativa riduzione delle relative capacità che possa giustificare tale richiesta.
Quest'ultimo, infatti, è ingegnere dipendente a tempo indeterminato di Enel Italia s.p.a. Dalla documentazione depositata in atti relativa all'ultimo triennio emerge che ha Parte_1
percepito redditi annuali lordi complessivi di €.78.357/66, per gli anni 2021 e 2022, di €.63.214/18 per l'anno 2022. Su tali considerazioni, ritiene il Collegio di determinare l'assegno di mantenimento mensile a carico di parte ricorrente in €.700 complessivi (€.350 per ciascuna figlia), somma così già determinata in sede di separazione, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, e da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese ed oltre Controparte_1
contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
4. Nulla può essere disposto in merito all'assegno di mantenimento mensile posto a carico di parte ricorrente in favore della parte resistente contumace, posto che quest'ultima non essendosi costituita in giudizio non ha proposto domanda in tal senso, non provando, pertanto, la sussistenza dei presupposti che legittimerebbero l'eventuale attribuzione delle componenti economiche proprie dell'assegno di divorzio, quali l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza,
l'impossibilità oggettiva di procurarli, il sacrificio di occasioni lavorative e/o di crescita professionali, condivise con l'altro coniuge, al fine di dedicarsi alla famiglia.
5. Spese di lite compensate, in virtù del parziale accoglimento delle domande proposte dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
p. 3/4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in TO
(NA) il 12/9/2001 tra e (atto nr. 140, parte 2, serie Parte_1 Controparte_1
A, anno 2001);
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di TO (NA);
- pone in capo a l'obbligo di corrispondere in favore delle figlie, a Parte_1
titolo di mantenimento, la somma complessiva di €.700 mensili (€.350 ciascuna), oltre al
50% delle spese straordinarie secondo i criteri di cui al protocollo di intesa stipulato dal
Tribunale di Benevento il 25/10/2021 e rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese;
Controparte_1
- compensa le spese di lite.
Benevento, 18 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 1172/2024, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Gianpiero Longobardi, Parte_1
giusta procura in atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (contumace) Controparte_1
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
21/1/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Parte ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con in Controparte_1
TO (NA) in data 12/9/2001, che dalla predetta unione sono nate le figlie (7/2/2002) e Per_1
(27/2/2006) e che, a seguito di negoziazione assistita ex art 6 D.L. 132/2014 conv. in Per_2
L.162/2014, in data 12/11/2018 veniva autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Benevento l'accordo di separazione personale tra le parti. In detto accordo venivano concordemente pattuite le seguenti condizioni: affido condiviso delle figlie con collocazione
p. 1/4 prevalente alla madre, cui è assegnata la casa coniugale;
assegno di mantenimento mensile in favore di a carico di di €.300 mensili ed un assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento mensile a carico dello stesso in favore delle figlie quantificato nella somma complessiva di €.700 mensili (€.350 per ciascuna figlia), oltre contribuzione al 100% delle spese straordinarie in favore di queste ultime;
percezione per l'intero degli assegni familiari da parte di
. Parte_1
Su tali premesse e sull'assunto dell'impossibilità di una riconciliazione e sulla avvenuta decorrenza dei termini di legge, parte istante ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la determinazione di un assegno di mantenimento in favore delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a suo carico di complessivi €.600 mensili
(€.300 per ciascuna figlia), oltre obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie e la non debenza di alcun assegno di mantenimento in favore di , in quanto occupata Controparte_1
come segretaria part-time. Parte resistente non si costituiva in giudizio.
2. La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Parte ricorrente ha dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione attraverso negoziazione assistita,
autorizzata in data 12/11/2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato in atti, con ininterrotto decorso dei termini di legge. Elementi di senso contrario non possono ricavarsi dalla contumacia della parte resistente che per consolidata giurisprudenza viene declinato come un comportamento 'neutrale' cui non può essere attribuita valenza confessoria o contestativa dei fatti allegati dalla controparte.
Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a)
l. 898/1970 e deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in TO (NA) in data 12/9/2001 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr.
396/2000.
3. In merito al mantenimento delle figlie e deve osservarsi che è indubbia la Per_1 Per_2
spettanza del loro diritto al mantenimento. Sul punto, infatti, si rileva che per consolidata giurisprudenza, l'obbligo da parte dei genitori di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questo, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Deve rilevarsi, altresì, che, ex art. 337 ter
p. 2/4 co. 4 c.c., ogni genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Ciò posto, nel caso di specie non è contestato che entrambe le figlie siano economicamente non autosufficienti e che quindi sussiste la spettanza di un mantenimento mensile nei loro confronti a carico di . Tuttavia, parte ricorrente ha chiesto una riduzione del Parte_1
relativo mantenimento che ha indicato nella somma complessiva di €.600 mensili, in luogo di €.700
stabiliti in sede di separazione personale. Una tale riduzione non può giustificarsi né in ragione delle esigenze delle ragazze, che essendo da pochi anni divenute maggiorenni si trovano nel pieno del loro percorso formativo, né in ragione delle attuali capacità patrimoniali dell'istante, non rilevando in una significativa riduzione delle relative capacità che possa giustificare tale richiesta.
Quest'ultimo, infatti, è ingegnere dipendente a tempo indeterminato di Enel Italia s.p.a. Dalla documentazione depositata in atti relativa all'ultimo triennio emerge che ha Parte_1
percepito redditi annuali lordi complessivi di €.78.357/66, per gli anni 2021 e 2022, di €.63.214/18 per l'anno 2022. Su tali considerazioni, ritiene il Collegio di determinare l'assegno di mantenimento mensile a carico di parte ricorrente in €.700 complessivi (€.350 per ciascuna figlia), somma così già determinata in sede di separazione, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, e da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese ed oltre Controparte_1
contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
4. Nulla può essere disposto in merito all'assegno di mantenimento mensile posto a carico di parte ricorrente in favore della parte resistente contumace, posto che quest'ultima non essendosi costituita in giudizio non ha proposto domanda in tal senso, non provando, pertanto, la sussistenza dei presupposti che legittimerebbero l'eventuale attribuzione delle componenti economiche proprie dell'assegno di divorzio, quali l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza,
l'impossibilità oggettiva di procurarli, il sacrificio di occasioni lavorative e/o di crescita professionali, condivise con l'altro coniuge, al fine di dedicarsi alla famiglia.
5. Spese di lite compensate, in virtù del parziale accoglimento delle domande proposte dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
p. 3/4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in TO
(NA) il 12/9/2001 tra e (atto nr. 140, parte 2, serie Parte_1 Controparte_1
A, anno 2001);
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di TO (NA);
- pone in capo a l'obbligo di corrispondere in favore delle figlie, a Parte_1
titolo di mantenimento, la somma complessiva di €.700 mensili (€.350 ciascuna), oltre al
50% delle spese straordinarie secondo i criteri di cui al protocollo di intesa stipulato dal
Tribunale di Benevento il 25/10/2021 e rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese;
Controparte_1
- compensa le spese di lite.
Benevento, 18 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 4/4