CASS
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/07/2024, n. 17982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17982 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 1066/2022 proposto da: Ministero della ZI, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
-ricorrente- contro Pani Maria, difesa dagli avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Marco Alunni;
-controricorrente- avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 641/2020 depositato il 23/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore Remo Caponi;
udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. Alessandro Pepe, il quale ha ribadito le richieste scritte concludendo per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto del primo. Fatti di causa 1. - Il Ministero della ZI ricorre per cassazione con due motivi (poi illustrati da memoria) avverso il decreto della Corte di appello di Perugia che, in materia di equa riparazione, ha rigettato l’opposizione contro il Civile Sent. Sez. 2 Num. 17982 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 01/07/2024 2 di 4 – 1066/2022 – 2 – 11/4/2024 (14) – Caponi Est. decreto monocratico di liquidazione di indennizzo per l’irragionevole durata di un processo presupposto, a sua volta di equa riparazione («Pinto su Pinto»). Nella fase di esecuzione, quest’ultimo ha visto dapprima un pigno- ramento presso terzi definito con provvedimento di assegnazione rimasto inadempiuto e poi un giudizio di ottemperanza. La parte privata resiste con controricorso, poi illustrato da memoria. L’interlocutoria n. 33820/2022 ha rimesso la trattazione all’udienza pubblica. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 3 del ricorso) denuncia la violazione dell’art. 4 l. 89/2001 e dell’art. 6 Cedu, poiché la Corte di appello ha accertato che il termine semestrale di proposizione dell’azione per equo indennizzo decorre dalla definizione del giudizio di ottemperanza e non già dalla definizione della procedura esecutiva in sede civile. Si fa valere che quest’ultima ha soddisfatto integralmente l’interesse della parte privata. Il primo motivo non è fondato. In linea con le conclusioni del P.M., il primo motivo è da reputarsi infon- dato. Una cosa è rilevare che il lasso di tempo concesso all’amministrazione statale per pagare non conta per il calcolo della durata irragionevole del processo (secondo il diritto nazionale), altra cosa è concludere nel senso che il mancato pagamento dopo il provvedimento di assegnazione sia irri- levante ai fini della decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per la domanda di equo indennizzo. La conclusione non sequitur dal rilievo iniziale. In altre parole: conclusosi il processo esecutivo con ordinanza di assegnazione, essa ha carattere definitivo, idoneo a far decorrere il termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. 89/2001, se l’amministrazione corri- sponde l’equo indennizzo. Altrimenti, se la parte privata instaura il giudizio di ottemperanza per essere soddisfatta in tale sua pretesa creditoria, rileva ai fini del calcolo del termine ragionevole anche la durata del processo di- nanzi al giudice amministrativo, cosicché è dalla definitività del giudizio di ottemperanza che decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001. In caso di mancato 3 di 4 – 1066/2022 – 2 – 11/4/2024 (14) – Caponi Est. adempimento spontaneo, diviene infatti necessario ricorrere al processo giurisdizionale (amministrativo) per ottenere l’effettivo soddisfacimento del credito all’equo indennizzo, che è valore protetto dalla giurisprudenza della Cedu sulla durata ragionevole del processo (in questo senso, cfr. tra le altre Cass. 2/2023, cui si rinvia per ulteriori indicazioni, nonché più recentemente Cass. 33361/2023 e 8938/2024). Il primo motivo è rigettato. 2. - Il secondo motivo (p. 11 del ricorso) denuncia la violazione degli artt. 3 l. 89/2001 per la carenza di legittimazione passiva del Ministero della ZI in relazione alla durata irragionevole del giudizio di ottemperanza. Preso atto della differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della ZI in relazione alla pretesa irragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo. In linea con le conclusioni del P.M., il secondo motivo è fondato. Dal carattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-esecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il Ministero della ZI si debba fare carico della responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia am- ministrativa, cosicché è da chiamare in causa il Ministero dell’Economia. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determinerà distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile ri- spettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (cfr. Cass. 33764/2022). Il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Econo- mia è sanabile (per via dell’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la conseguente 4 di 4 – 1066/2022 – 2 – 11/4/2024 (14) – Caponi Est. rimessione in termini. Infatti, per garanzia costituzionale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero della ZI, già presente in giudizio, non può es- sere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro dicastero poi chiamato in causa (argomentazione tratta da Cass. 8049/2019, che in que- sto senso si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia un ricorso da notificare al Ministero della ZI). In questo senso, cfr. Cass. 21710/2023. Il secondo motivo è accolto (integralmente, poiché il Ministero della Giu- stizia ha congegnato il motivo nel senso che esso è privo di legittimazione passiva in relazione al solo giudizio di ottemperanza, non già del tutto). 3. - È accolto il secondo motivo, rigettato il primo, cassato il provvedi- mento impugnato in relazione al motivo accolto, rinviata la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, cassa il prov- vedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquida- zione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-
-ricorrente- contro Pani Maria, difesa dagli avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Marco Alunni;
-controricorrente- avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 641/2020 depositato il 23/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore Remo Caponi;
udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. Alessandro Pepe, il quale ha ribadito le richieste scritte concludendo per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto del primo. Fatti di causa 1. - Il Ministero della ZI ricorre per cassazione con due motivi (poi illustrati da memoria) avverso il decreto della Corte di appello di Perugia che, in materia di equa riparazione, ha rigettato l’opposizione contro il Civile Sent. Sez. 2 Num. 17982 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 01/07/2024 2 di 4 – 1066/2022 – 2 – 11/4/2024 (14) – Caponi Est. decreto monocratico di liquidazione di indennizzo per l’irragionevole durata di un processo presupposto, a sua volta di equa riparazione («Pinto su Pinto»). Nella fase di esecuzione, quest’ultimo ha visto dapprima un pigno- ramento presso terzi definito con provvedimento di assegnazione rimasto inadempiuto e poi un giudizio di ottemperanza. La parte privata resiste con controricorso, poi illustrato da memoria. L’interlocutoria n. 33820/2022 ha rimesso la trattazione all’udienza pubblica. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 3 del ricorso) denuncia la violazione dell’art. 4 l. 89/2001 e dell’art. 6 Cedu, poiché la Corte di appello ha accertato che il termine semestrale di proposizione dell’azione per equo indennizzo decorre dalla definizione del giudizio di ottemperanza e non già dalla definizione della procedura esecutiva in sede civile. Si fa valere che quest’ultima ha soddisfatto integralmente l’interesse della parte privata. Il primo motivo non è fondato. In linea con le conclusioni del P.M., il primo motivo è da reputarsi infon- dato. Una cosa è rilevare che il lasso di tempo concesso all’amministrazione statale per pagare non conta per il calcolo della durata irragionevole del processo (secondo il diritto nazionale), altra cosa è concludere nel senso che il mancato pagamento dopo il provvedimento di assegnazione sia irri- levante ai fini della decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per la domanda di equo indennizzo. La conclusione non sequitur dal rilievo iniziale. In altre parole: conclusosi il processo esecutivo con ordinanza di assegnazione, essa ha carattere definitivo, idoneo a far decorrere il termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. 89/2001, se l’amministrazione corri- sponde l’equo indennizzo. Altrimenti, se la parte privata instaura il giudizio di ottemperanza per essere soddisfatta in tale sua pretesa creditoria, rileva ai fini del calcolo del termine ragionevole anche la durata del processo di- nanzi al giudice amministrativo, cosicché è dalla definitività del giudizio di ottemperanza che decorre il termine ex art. 4 l. 89/2001. In caso di mancato 3 di 4 – 1066/2022 – 2 – 11/4/2024 (14) – Caponi Est. adempimento spontaneo, diviene infatti necessario ricorrere al processo giurisdizionale (amministrativo) per ottenere l’effettivo soddisfacimento del credito all’equo indennizzo, che è valore protetto dalla giurisprudenza della Cedu sulla durata ragionevole del processo (in questo senso, cfr. tra le altre Cass. 2/2023, cui si rinvia per ulteriori indicazioni, nonché più recentemente Cass. 33361/2023 e 8938/2024). Il primo motivo è rigettato. 2. - Il secondo motivo (p. 11 del ricorso) denuncia la violazione degli artt. 3 l. 89/2001 per la carenza di legittimazione passiva del Ministero della ZI in relazione alla durata irragionevole del giudizio di ottemperanza. Preso atto della differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della ZI in relazione alla pretesa irragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo. In linea con le conclusioni del P.M., il secondo motivo è fondato. Dal carattere funzionalmente unitario della sequenza cognitivo-esecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) non deriva che il Ministero della ZI si debba fare carico della responsabilità indennitaria per la durata non ragionevole del processo svoltosi dinanzi agli organi della giustizia am- ministrativa, cosicché è da chiamare in causa il Ministero dell’Economia. Infatti, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determinerà distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile ri- spettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (cfr. Cass. 33764/2022). Il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Econo- mia è sanabile (per via dell’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la conseguente 4 di 4 – 1066/2022 – 2 – 11/4/2024 (14) – Caponi Est. rimessione in termini. Infatti, per garanzia costituzionale (art. 24 co. 2 Cost.), la circostanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero della ZI, già presente in giudizio, non può es- sere di ostacolo al recupero di poteri difensivi in capo all’altro dicastero poi chiamato in causa (argomentazione tratta da Cass. 8049/2019, che in que- sto senso si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001 ove era stato notificato al Ministero dell’Economia un ricorso da notificare al Ministero della ZI). In questo senso, cfr. Cass. 21710/2023. Il secondo motivo è accolto (integralmente, poiché il Ministero della Giu- stizia ha congegnato il motivo nel senso che esso è privo di legittimazione passiva in relazione al solo giudizio di ottemperanza, non già del tutto). 3. - È accolto il secondo motivo, rigettato il primo, cassato il provvedi- mento impugnato in relazione al motivo accolto, rinviata la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, cassa il prov- vedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquida- zione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-