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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/11/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 695/2023
Il Giudice del lavoro, dott. PA LL, a seguito dell'udienza del 6.11.2025, svoltasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Samuele Cantini, presso il cui studio sito in Terricciola, alla Via Roma, 58, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli Avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato, con gli stessi, in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 23.5.2023, il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire il trattamento pensionistico come previsto dall'art. 14 del D.
L. 28 Gennaio 2019, n. 4 con decorrenza dal 1 Gennaio 2020, anche con riferimento al periodo in cui il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato. Con la CP_ conseguenza che le somme da restituire all' previdenziale ammontano ad euro
615,13 e comunque all'importo effettivamente percepito a titolo di retribuzione per il periodo dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2021. Infine ha chiesto la restituzione delle somme trattenute a titolo di indebito per l'importo superiore ad euro 615,13.
1.1. Più in particolare, ha dedotto che:
a) era titolare di pensione VOCOM n. 36034001 (c.d. Quota 100) n. 36034383 con decorrenza 01/1/2020;
Pag. 1 di 3 CP_ b) con provvedimento del 13 Aprile 2022, l' gli aveva comunicato che a seguito di verifiche erano risultate percepite, nel periodo dal 01/01/2020 al
31/12/2021, somme a titolo di reddito personale da lavoro subordinato e che, stante la incumulabilità di tali redditi con il trattamento pensionistico c.d. Quota
100, l' avrebbe provveduto al recupero coattivo della somma di euro CP_1
39.711,54; CP_ c) non contestava il diritto dell' a ripetere la quota del trattamento pensionistico corrispondente al reddito di € 615,13 percepito a titolo di lavoro subordinato nel periodo in esame. CP_ 2. Con memoria depositata in data 29.12.2023 si costituiva l' resistente il quale si opponeva all'accoglimento del ricorso evidenziando come la percezione di redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta successivamente alla decorrenza della pensione anticipata c.d. “quota 100”, e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia, comportava la sospensione dell'erogazione della pensione “quota 100” nell'anno di produzione dei predetti redditi.
3. Il ricorso è infondato.
4. Costituisce questione dirimente quella relativa alle conseguenze della violazione del divieto di cumulo, previsto all'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 conv. dalla L. n.
26/2019, ed in particolare, se esso comporti la decadenza del pensionato dall'intero trattamento pensionistico annuale, oppure soltanto la necessità di decurtare, da tale trattamento, il reddito percepito come lavoratore dipendente o autonomo.
La prima opzione ermeneutica è da privilegiare in considerazione delle coordinate ermeneutiche espresse dal giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale “L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di
62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale
Pag. 2 di 3 (Corte cost.n. 234 del 2022). 14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15. E la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021)” (così, Cass. Civ., sentenza, n.
30994/2024).
In definitiva, per il giudice della nomofilachia “la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della
Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva” (così, sentenza, n. 30994/2024).
5. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della peculiarità della controversia e dei contrastanti indirizzi interpretativi adottati dalla giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
PA LL
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 695/2023
Il Giudice del lavoro, dott. PA LL, a seguito dell'udienza del 6.11.2025, svoltasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Samuele Cantini, presso il cui studio sito in Terricciola, alla Via Roma, 58, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli Avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato, con gli stessi, in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 23.5.2023, il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire il trattamento pensionistico come previsto dall'art. 14 del D.
L. 28 Gennaio 2019, n. 4 con decorrenza dal 1 Gennaio 2020, anche con riferimento al periodo in cui il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato. Con la CP_ conseguenza che le somme da restituire all' previdenziale ammontano ad euro
615,13 e comunque all'importo effettivamente percepito a titolo di retribuzione per il periodo dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2021. Infine ha chiesto la restituzione delle somme trattenute a titolo di indebito per l'importo superiore ad euro 615,13.
1.1. Più in particolare, ha dedotto che:
a) era titolare di pensione VOCOM n. 36034001 (c.d. Quota 100) n. 36034383 con decorrenza 01/1/2020;
Pag. 1 di 3 CP_ b) con provvedimento del 13 Aprile 2022, l' gli aveva comunicato che a seguito di verifiche erano risultate percepite, nel periodo dal 01/01/2020 al
31/12/2021, somme a titolo di reddito personale da lavoro subordinato e che, stante la incumulabilità di tali redditi con il trattamento pensionistico c.d. Quota
100, l' avrebbe provveduto al recupero coattivo della somma di euro CP_1
39.711,54; CP_ c) non contestava il diritto dell' a ripetere la quota del trattamento pensionistico corrispondente al reddito di € 615,13 percepito a titolo di lavoro subordinato nel periodo in esame. CP_ 2. Con memoria depositata in data 29.12.2023 si costituiva l' resistente il quale si opponeva all'accoglimento del ricorso evidenziando come la percezione di redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta successivamente alla decorrenza della pensione anticipata c.d. “quota 100”, e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia, comportava la sospensione dell'erogazione della pensione “quota 100” nell'anno di produzione dei predetti redditi.
3. Il ricorso è infondato.
4. Costituisce questione dirimente quella relativa alle conseguenze della violazione del divieto di cumulo, previsto all'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 conv. dalla L. n.
26/2019, ed in particolare, se esso comporti la decadenza del pensionato dall'intero trattamento pensionistico annuale, oppure soltanto la necessità di decurtare, da tale trattamento, il reddito percepito come lavoratore dipendente o autonomo.
La prima opzione ermeneutica è da privilegiare in considerazione delle coordinate ermeneutiche espresse dal giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale “L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di
62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale
Pag. 2 di 3 (Corte cost.n. 234 del 2022). 14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15. E la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021)” (così, Cass. Civ., sentenza, n.
30994/2024).
In definitiva, per il giudice della nomofilachia “la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della
Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva” (così, sentenza, n. 30994/2024).
5. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della peculiarità della controversia e dei contrastanti indirizzi interpretativi adottati dalla giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
PA LL
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