Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4199/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
nel procedimento R.G. 4199 / 2024 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FOPPA VINCENZINI GIORGIA
e
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
LOLLI ELENA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 14/10/2024, e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, Parte_2 dalla quale è nato il figlio in data 02/05/2019, riconosciuto da entrambi. Per_1
pagina 1 di 7
1) “ viene affidato alla madre e al padre in modo condiviso, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre. Il minore avrà diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori provvederanno ad educarlo ed allevarlo nel rispetto reciproco concordando le linee generali relative alla sua educazione. Essi si impegnano a favorire sempre la centralità dell'interesse del minore, agevolando la relazione tra di loro, responsabilizzandosi nel modo più fattivo e collaborativo possibile.
2) I ricorrenti concordano che al compimento del settimo anno di età di , Per_1 qualora le esigenze personali del minore nonché quelle organizzative di entrambi i genitori lo consentano, si passerà ad un collocamento paritario, con le modalità che si riterranno più corrette e che verranno nelle more disciplinate;
3) La casa famigliare sita in Modena, Via Pelusia n.32, condotta in locazione da continuerà ad essere abitata da quest'ultimo. entro e Parte_2 Parte_1 non oltre il 31.12.2024, si trasferirà unitamente al figlio in altra abitazione, sita in Per_1
Modena, Via Bonacini n.177, ove il minore avrà la sua residenza.
4) Essendo il minore affidato congiuntamente ai genitori, la madre e il padre eserciteranno in forma congiunta la responsabilità sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con il dovere di adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In caso di impossibilità di raggiungere un accordo tra i genitori in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola o di uno sport, etc.), gli stessi si impegnano a rivolgersi ad un mediatore familiare di comune fiducia o, in alternativa, di attendere ed attenersi alla decisione del Giudice all'uopo adito.
pagina 2 di 7 5) I genitori di condivideranno, altresì, in uguale misura la responsabilità Per_1 genitoriale sul minore e saranno, pertanto, corresponsabili del suo andamento scolastico, della sua educazione, della sua salute, della sua cura e custodia, nonché della sua crescita serena ed equilibrata.
6) Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il minore, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo, in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
7) I genitori si obbligano ad assumere, di comune accordo, tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà il minore presso di sé dovrà, preventivamente, informare l'altro genitore su eventuali visite mediche, esami, terapie etc., cui il figlio dovrà sottoporsi e sulla relativa anamnesi e diagnosi.
8) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo la seguente Per_1 scansione temporale:
▪ settimana n. 1 e settimana n.3: il martedì pomeriggio, ovvero da quando lo andrà a prendere all'uscita dell'asilo/scuola, sino al giorno successivo, riaccompagnandolo all'asilo/scuola; il venerdì pomeriggio, ovvero da quando lo andrà a prendere all'uscita dell'asilo/scuola, sino al successivo lunedì mattina, riaccompagnandolo all'asilo/scuola;
▪ settimana n. 2 e settimana n.4: dal martedì pomeriggio, ovvero da quando lo andrà a prendere all'uscita dell'asilo/scuola, sino al venerdì mattina, riaccompagnandolo all'asilo/scuola.
9) I ricorrenti concordano, altresì, che:
▪ qualora i genitori decidessero di trascorre con il figlio OL weekend “lunghi” presso le proprie famiglie di origine, entrambe residenti a [...], gli stessi avranno cura di comunicarselo e con congruo anticipo;
▪ il padre trascorrerà con il figlio il giorno della Festa del Papà e del proprio compleanno;
il figlio, inoltre, trascorrerà il giorno del compleanno della mamma e della Festa della
Mamma con questa;
il giorno del compleanno di , lo stesso trascorrerà, ad anni Per_1 alterni, il pranzo con il papà e la cena con la mamma;
pagina 3 di 7 ▪ il 1°novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno: durante questi giorni di festa starà con il genitore con cui in modo ordinario trascorre i giorni, ovvero Per_1 resta fermo il regime di frequentazione stabilito;
▪ durante le festività pasquali: fermo restando il regime di frequentazione stabilito, che cadrà durante tale periodo pasquale, trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Per_1
Pasqua con la mamma e il Lunedi dell'Angelo con il papà;
▪ durante le festività natalizie: trascorrerà, ad anni alterni, una settimana Per_1
consecutiva comprensiva del giorno di Natale e Santo Stefano (ovvero dal 23 dicembre al
30 dicembre) con un genitore e una settimana consecutiva comprensiva dell'ultimo dell'anno e del primo dell'anno (ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio) con l'altro genitore;
▪ durante le vacanze estive: i genitori trascorreranno con il figlio n.2 settimane, anche non consecutive, e saranno tenuti a concordare, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, le date di detti periodi di vacanze ed a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui le trascorreranno con il figlio. Al termine di ogni periodo di dette vacanze, ciascun genitore dovrà riconsegnare all'altro genitore nel luogo in cui Per_1 quest'ultimo si trova.
10) Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con il figlio, mentre saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno quelle relative alle vacanze che il minore trascorrerà con terzi non parenti o da solo, con la precisazione che tali vacanze (con terzi e/o da solo) e le relative spese, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori oltre che documentalmente provate dal genitore che ne richiederà il pagamento.
11) I genitori sono consapevoli che l'art.473-bis 12 ultimo comma c.p.c. prevede che: “nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”. Il piano genitoriale che segue riguarda il minore : Per_1
-ISTRUZIONE: il figlio minore è attualmente iscritto presso la scuola materna “Figlie del Gesù”.
pagina 4 di 7 I genitori prestano il loro assenso affinchè il minore possa partecipare al pre scuola Per_1
e/o al dopo scuola.
-ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE
I genitori danno atto che frequenta le seguenti attività sportive: Per_1
Nuoto
-SALUTE
I genitori danno atto che il minore è seguito dai seguenti operatori sanitari:
Pediatra:
Dott.ssa Persona_3
12) provvederà a Parte_2 versare a a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma Parte_1 di € 250,00= mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno
1 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra
[...] con codice IBAN: [...] Parte_1
13) Vengono poste a carico dei genitori le spese di natura straordinaria necessarie per nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di Modena Per_1 siglato in data 25.09.2019 con il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
f) trattamenti estetici anche coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di pagina 5 di 7 specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) conseguimento della patente di guida;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mail agli indirizzi noti alle parti e/o telefonicamente;
occorrerà
l'espressa accettazione scritta per mail. Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuto pagamento. Nei successivi 10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa. Le parti concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
pertanto, gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome del figlio ed a consegnarne copia all'altro genitore. Per_1
14) L'assegno unico verrà percepito dai genitori di nella misura del 50% ciascuno. Per_1
15) I genitori sono autorizzati al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per il figlio minore.
16) Le spese della presente procedura vengono interamente compensate tra le parti, per cui ognuno provvederà a pagare le spese del proprio legale.
17) I genitori dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all'art.13 del GDPR
2016/679 e autorizzano espressamente l'utilizzo di tutte le informazioni, nonché il trattamento dei dati personali anche sensibili, comunque utili ai fini del presente procedimento.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo pagina 6 di 7 contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 15/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
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