Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9321/2023 R.G.N.C.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Ferrante Davide;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Inguaggiato Giuseppe;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/02/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
l'11.11.2018, il figlio e che, cessata la convivenza tra i genitori, il Persona_1 minore vive con la madre, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del bambino con domiciliazione prevalente presso l'abitazione materna, di regolare il regime di visita e ha dichiarato di essere disponibile a versare la somma di € 150,00 mensili per il mantenimento indiretto del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
2. Nel costituirsi in giudizio ha aderito alla domanda di Controparte_1 affidamento condiviso del figlio minore con domiciliazione prevalente presso la sua abitazione e ha chiesto di disciplinare il regime di visita con il genitore non collocatario senza prevedere la possibilità di pernottamento con il padre.
Si è, inoltre, opposta all'accoglimento della domanda di contributo economico formulata dal ricorrente, rappresentando che sino a quel momento il signor aveva corrisposto un assegno di 200,00 euro mensili. Pt_1
3. All'esito dell'audizione delle parti il Giudice Delegato, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 15.12.2023, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “dispone l'affido condiviso del figlio minore delle parti,
nato l'[...], con domicilio prevalente presso la madre e con facoltà Per_1 del padre di averlo e tenerlo con sé secondo quanto convenuto tra le parti medesime o, in mancanza di accordo, secondo regime di visita di cui alla parte motiva (nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 17 alle ore 21, nonché il sabato di ogni settimana alternativamente con la domenica di ogni settimana dalle ore 10 alle ore 16; precisato che tale regime di visita potrà essere ampliato dalle parti sulla base di accordi raggiunti tra di loro
(prevedendo, per esempio, che possa trascorrere qualche ora con il padre Per_1 anche nel giorno di Natale o nel giorno del primo dell'anno, ovvero nel giorno di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo); pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1 ogni mese la somma di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
Per_1
2 dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della prole, quali sono individuate nel protocollo siglato in data 2.07.2019 da questo Tribunale con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, secondo le modalità ivi indicate”.
Con la stessa ordinanza, tenuto conto delle contrapposte richieste e deduzioni delle parti, sono stati, inoltre, conferiti incarichi ai Servizi Sociali del Comune di Palermo al fine di svolgere un'indagine sociale sul ricorrente e sul suo nucleo familiare, nonché di monitorare l'andamento degli incontri padre/figlio, e di valutare l'opportunità di individuare ulteriori spazi di ampliamento di tali incontri da suggerire alle parti ed eventualmente da attuare nelle more e al Consultorio familiare di zona al fine di effettuare una valutazione delle competenze genitoriali delle parti, onde sostenerle nella reciproca comprensione e fiducia, nonchè nel rapporto che ognuno di loro ha e deve avere con il figlio, nell'interesse del medesimo.
4. Orbene, in punto di diritto mette conto evidenziare che la legge n. 219 del 17 dicembre 2012 recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” entrata in vigore il 1 gennaio 2013, perseguendo il condivisibile obiettivo di unificare lo status di figlio legittimo e di figlio naturale, ha finalmente eliminato tale distinzione e trasferito la competenza su una serie di giudizi che riguardano la tutela dei diritti dei figli, nati o meno nel matrimonio dal Tribunale per i minorenni al Tribunale ordinario.
Ciò è avvenuto attraverso la sostituzione dell'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
30 marzo 1942, n. 318 col seguente: “Sono di competenza del Tribunale per i
Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334,
335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'art. 333 resta esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;
in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario”.
3 Orbene, l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio
2006, n. 54 e, successivamente, dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto mEno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come
«diritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs.
28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero Pt_2
e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con
i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di
4 affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa familiare. Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale. Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative e non sussistendo alcun contrasto al riguardo tra le parti, va confermato il provvedimento adottato in via provvisoria e urgente di affidamento condiviso ad ambedue i genitori del minore con domiciliazione prevalente presso l'abitazione materna, in Per_1 conformità alla situaizone di fatto ormai consolidata.
5. Con riguardo, poi, al regime di visita del minore con il padre, occorre rilevare che in data 26.03.2024 i servizi sociali del comune di Palermo in seguito ad una visita domiciliare effetuata presso l'abitazione del signor Pt_1 alla presenza del piccolo lo hanno descritto come “un bambino Per_1 all'apparenza sereno, si mostra timido nell'interagire con la scrivente, infatti non vuole mostrare i suoi giochi e li ripone nel loro contenitore. Gradatamente si apre un poco gioca a palla con la scrivente e mostra alcuni disegni. Con il padre e la nonna ha una buona interazione, rimane costantemente vicino a lui, insieme colorano delle schede ed eseguono alcuni giochi di logica ai quali il bambino risponde positivamente. Si sente a proprio agio nella casa paterna e la nonna riferisce che la domenica quando ci sono anche i cugini non vorrebbe andare via, tuttavia è un bambino ubbidiente e quando gli si ricorda che la mamma lo
5 aspetta va via sereno.”
Dalla successiva relazione del 24/10/2024 dell'U.O. Tutela minori emerge che il signor ha riferito di essere contento di potere passare più tempo Pt_1 con il figlio e pernottare con lui, di essere altresì soddisfatto dell'evoluzione della relazione con la ex compagna. “Pare che sollecitati dall'operatore del consultorio siano riusciti a trovare un canale di comunicazione diretto per quanto riguarda le decisioni da prendere per il bambino. Per ora si limitano ad usare il messaggio scritto, tuttavia sono riusciti ad adeguare gli orari di visita alle esigenze del bambino in modo autonomo senza l'intromissione di terzi”. La signora ha confermato che è contento quando viene affidato al CP_1 Per_1 padre, e al suo rientro in genere è sereno. Ha precisato agli operatori “che il percorso al consultorio la sta aiutando a superare le sue preoccupazioni e si è resa conto che è meglio avere un rapporto diretto con il padre per condividere contenuti educativi comuni e salvaguardare la crescita del bambino”.
Pertanto, è stata prospettata l'opportunità di introdurre i pernottamenti “a weekend alterni, comprese le festività più importanti quali Pasqua, Natale e
Capodanno secondo la calendarizzazione che i genitori riterranno più opportuna, in quanto il padre ed i suoi familiari hanno dimostrato di sapersi prendere cura del bambino, hanno costruito un rapporto di affetto e il minore nell'ambito della cerchia ristretta dei familiari appare tutelato” (si veda rel. cit.).
Il Consultorio Familiare ha dato un riscontro positivo anche rispetto ai rapporti tra le parti, le quali inizialmente comunicavano solo tramite la nonna materna di e, grazie all'intervento dei servizi incaricati, hanno Per_1 recuperato una capacità di dialogo nell'interesse del minore (“Con l'inizio della scuola i genitori hanno diviso al 50% le spese per il corredo scolastico e poi hanno continuato a dividere quelle extra relative a cure mediche, hanno ripreso
a dialogare tramite l'uso di sms per condividere notizie e decisioni relative figlio
e regole comuni relative ad alcuni argomenti come l'uso del cellulare e applicativi come “youtube kids”, si veda relazione del 30.10.2024).
Pertanto, alla luce delle positive relazioni dei servizi incaricati che non hanno, tra l'altro, riscontrato elementi di pregiudizio per il minore nel rapporto
6 con la figura paterna e, più in generale, nel contesto familiare del padre, va prevista la facoltà per il genitore non collocatario di incontrare e tenere con sé il figlio, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
- per due giorni alla settimana a scelta delle parti, ovvero, in caso di disaccordo, da individuarsi nelle giornate di mercoledi, dalle 18,00 alle 21,00
e il venerdi dalle 18,00 alle 21,30 (come da ultimo rappresentato dal
Consultorio familiare nella relazione del 30.10.2024);
- a settimane alterne, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, con facoltà di pernottamento nella notte intermedia;
- per 10 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo feriale estivo da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dall'1 al 5 luglio e dall'1 al 5 agosto, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di farlo comunicare con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono ovvero tramite videochiamata;
- il minore trascorrerà la vigilia di Natale (24 dicembre) con la madre ed il giorno di Natale (25 dicembre) con il padre dalle ore 10:00 alle ore 21:00, la vigilia di Capodanno (31 dicembre) con la madre ed il 1° Gennaio con il padre dalle ore 10:00 alle ore 21:00, ad anni alterni;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
- trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori ovvero, in caso di disaccordo, dall'uscita da scuola sino alle ore 16.30 con il padre e dalle ore 16.30 alle 22.00 con la madre, ad anni alterni.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore.
5.1 In ogni caso va previsto che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano a svolgere attività di vigilanza sul nucleo familiare, nonché di
7 monitoraggio e di supporto, con onere di relazionare con cadenza semestrale
- e comunque anche in data antecedente ove ne venga ravvisata la necessità - al Giudice Tutelare, riferendo ogni criticità.
6. Quanto alla previsione di un assegno di mantenimento a vantaggio del minore, in via generale, deve rilevarsi che l'art. 337 ter co. 6 c.c. codifica il diritto di tutti i figli - ed oggi indipendentemente da un vincolo coniugale che possa legare i loro genitori - di essere dagli stessi mantenuti sino al momento della raggiunta autosufficienza economica.
Quello del mantenimento è dunque un dovere inderogabile di ogni genitore, che non può dunque esserne esonerato, neppure nei casi di assoluta assenza di mezzi o nei casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Tale diritto, trattandosi di un diritto personalissimo, non può formare oggetto di rinuncia né di compensazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli può essere assolto in via diretta o in via indiretta.
La corresponsione di un importo perequativo sarà necessaria nel caso in cui, stante il divario reddituale e patrimoniale tra i genitori, considerati i costi connessi al mantenimento diretto della prole anche in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, si renda necessario riequilibrare la proporzionalità degli oneri di spesa a carico degli stessi.
La previsione di un assegno periodico, in genere con cadenza mensile, è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi, versando un importo all'altro genitore con il quale il bambino convive in misura prevalente.
La misura dell'assegno indiretto, se non è frutto di accordo tra le parti, è stabilita dal giudice in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio i mezzi necessari al soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.), unitamente alle sostanze del genitore convivente.
8 Nella vicenda in esame il ricorrente ha dapprima rappresentato in occasione dell'udienza di comparizione innanzi al Giudice Delegato del 21/11/2023 di essere disoccupato e di percepire l'indennità di disoccupazione per un ammontare di euro 800,00 mensili (si veda verbale di udienza citato) e ha poi versato in atti una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale ha dichiarato di svolgere attività lavorativa saltuaria, come operaio con una retribuzione mensile di circa 1000,00 euro, di non essere titolare di beni immobili - dato confermato dalla visura catastale - né di beni mobili registrati, di essere titolare di un conto corrente “Bancoposta”, i cui estratti conto sono stati offerti in comunicazione e recano un saldo disponibile, alla data del
27/6/2023, di euro 22,64 (cfr. “dichiarazione sostitutiva dei redditi”, visura catastale ed estratti conto 2021 e 2023 allegati al ricorso introduttivo).
Successivamente all'udienza del 15/04/2024 il difesnore del ha Pt_1 dichiarato che quest'ultimo è stato assunto con contratto a tempo determinato
(si veda contratto di lavoro versato in atti il 24/04/2024).
Quanto alla resistente, all'udienza di comparizione ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come barista per 24 ore settimanali, attività per la quale percepisce una retribuzione mensile pari a 700,00/800,00 euro al mese, con i quali fa fronte al pagamento del canone di locazione per l'immobile in cui vive con il figlio dell'importo di 400,00 euro al mese (si veda verbale di udienza citato e contratto di locazione allegato alla comparsa di costituzione).
Ha offerto in comunicazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale si evince che la stessa per l'anno 2020 non ha percepito redditi da lavoro e ha dichiatato di non essere titolare di diritti reali su beni immobili, mobili registrati e quote sociali. Ha offerto in comunicazione l'estratto delle movimentazioni dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 della CP_2
a lei intestata (cfr. doc. allegati alla comparsa di costituzione).
[...]
Alla luce di tali dati va, perciò, confermato l'obbligo, già posto in via temporanea e urgente con l'ordinanza del 15.12.2023, in capo a
[...]
di versare a entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_1 Controparte_1 somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio
9 minore della coppia . Persona_1
Entrambe le parti devono essere, inoltre, dichiarate tenute al pagamento del
50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
7. Sussistono, infine, i presupposti per operare la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite in relazione ai temi trattati ed all'esito del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti , Persona_1 nato l'[...], ad [...] i genitori;
2. dispone che il predetto minore abbia il proprio domicilio prevalente presso l'abitazione materna;
3. dispone che, in assenza di diversi accordi liberamente conclusi dalle parti nell'esercizio della potestà genitoriale condivisa, il genitore
[...]
abbia la facoltà di incontrare e di tenere con sé il figlio Parte_1 minore con le modalità specificate in motivazione;
4. conferma l'obbligo a carico di di versare a Parte_1 CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di
[...] contributo al mantenimento del figlio minore della coppia , da Per_1 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
5. dichiara entrambe le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore del figlio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
6. incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere attività di vigilanza sul nucleo familiare, nonché di monitoraggio e di supporto, con onere di relazionare con cadenza semestrale - e comunque anche in
10 data antecedente ove ne venga ravvisata la necessità - al Giudice
Tutelare;
7. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
8. dispone che la Cancelleria trasmetta direttamente al Giudice Tutelare tutte le relazioni che saranno eventualmente inviate a questo Tribunale dopo la definizione del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
11