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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4518/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallo Della Lucania - Emanuele 1 84078 Vallo Della Lucania SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 52692025 TARI 2016 contro
Comune di Vallo Della Lucania - Emanuele 1 84078 Vallo Della Lucania SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549210000065532 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della SO. GE.T s.p.a. e del Comune di Vallo della Lucania per sentir dichiarare l'annullamento dell'atto di iscrizione di fermo amministrativo n. 612988/25 sulla autovettura targata Targa_1 - notificato in data 10.9.2025 -, con il quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nell'avviso di accertamento n.
406549210000065532, asseritamente notificato il 29.12.2021 e del preavviso di fermo amministrativo n.
2025/0000005269, asseritamente notificato il 14.3.2025, gli veniva intimato il pagamento di euro 747,66 a titolo di TARI-anno 2016.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica dei due atti prodromici;
b) la intervenuta prescrizione del credito;
c) la omessa motivazione in ordine alla determinazione della entità della sanzione irrogata e dei criteri di calcolo degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti, i quali, prodotta la documentazione afferente le notifiche dell'avviso di accertamento n. 406549210000065532 e del preavviso di fermo amministrativo n. 2025/0000005269, concludevano per il rigetto della domanda.
Con memoria conclusionale, il ricorrente, prodotto il certificato storico di residenza relativo al periodo
25.10.1996-3.1.2022, eccepiva, in primo luogo, la nullità della notifica dell'avviso di accertamento n.
406549210000065532 per essere stata effettuata non nel luogo di residenza fissato in Castelnuovo Cilento, Indirizzo_1, bensì in Sessa Cilento, Indirizzo_2. Eccepiva, inoltre, la nullità anche della notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 2025/0000005269.
Con memoria illustrativa, il Comune di Vallo della Lucania e la SO.GE.T s.p.a. deducevano la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento n. 406549210000065532, perché effettuata nel luogo di residenza del contribuente ovvero alla Indirizzo_1 ove l'Posta_1 consegnava personalmente al contribuente il plico contenente l'atto tributario.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 14.1.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Destituita di fondamento, in primo luogo, si appalesa la dedotta nullità dell'atto impugnato sollevata in ordine alla omessa notifica degli atti ad esso prodromici. Invero, poiché dalla documentazione prodotta dagli enti convenuti si evince che il credito erariale venne fatto valere notificando al ricorrente, dapprima, l'avviso di accertamento n. 406549210000065532 (v. la notifica effettuata a mani del Ricorrente_1 in data 29.12.2021), e, poi, persistendo la morosità, il preavviso di fermo amministrativo n. 2025/0000005269 (v. la notifica del
14.3.2025), non può non pervenirsi ad una declaratoria di infondatezza della dedotta nullità procedimentale.
In ordine alla eccepita prescrizione, poi, la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”,
“motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016).
La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato.
Al contrario, laddove il contribuente non abbia proposto opposizione all'avviso di accertamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una cartella esattoriale, di una intimazione di pagamento, di un atto di pignoramento, di un preavviso di iscrizione di ipoteca o, come nel caso in esame, di un fermo amministrativo o comunque venga a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso “anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nella cartella stessa”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del 17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame l'atto di fermo amministrativo impugnato è stato notificato a distanza di non più di cinque anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per i tributi locali - dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 2025/0000005269 (v. la notifica del 14.3.2025), deve ritenersi che il termine prescrizionale non sia affatto decorso.
L'atto impugnato, infine, si appalesa adeguatamente motivato, dal momento che in esso sono indicati la tipologia del tributo, l'anno di imposta, la percentuale della sanzione irrogata (rectius: il 30% ex art. 13 d.lvo
471/2019) in ragione del contestato omesso versamento, la normativa applicata per il calcolo degli interessi.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 250,00 in favore di ciascuna parte convenuta, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4518/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallo Della Lucania - Emanuele 1 84078 Vallo Della Lucania SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 52692025 TARI 2016 contro
Comune di Vallo Della Lucania - Emanuele 1 84078 Vallo Della Lucania SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549210000065532 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della SO. GE.T s.p.a. e del Comune di Vallo della Lucania per sentir dichiarare l'annullamento dell'atto di iscrizione di fermo amministrativo n. 612988/25 sulla autovettura targata Targa_1 - notificato in data 10.9.2025 -, con il quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nell'avviso di accertamento n.
406549210000065532, asseritamente notificato il 29.12.2021 e del preavviso di fermo amministrativo n.
2025/0000005269, asseritamente notificato il 14.3.2025, gli veniva intimato il pagamento di euro 747,66 a titolo di TARI-anno 2016.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica dei due atti prodromici;
b) la intervenuta prescrizione del credito;
c) la omessa motivazione in ordine alla determinazione della entità della sanzione irrogata e dei criteri di calcolo degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambi gli enti convenuti, i quali, prodotta la documentazione afferente le notifiche dell'avviso di accertamento n. 406549210000065532 e del preavviso di fermo amministrativo n. 2025/0000005269, concludevano per il rigetto della domanda.
Con memoria conclusionale, il ricorrente, prodotto il certificato storico di residenza relativo al periodo
25.10.1996-3.1.2022, eccepiva, in primo luogo, la nullità della notifica dell'avviso di accertamento n.
406549210000065532 per essere stata effettuata non nel luogo di residenza fissato in Castelnuovo Cilento, Indirizzo_1, bensì in Sessa Cilento, Indirizzo_2. Eccepiva, inoltre, la nullità anche della notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 2025/0000005269.
Con memoria illustrativa, il Comune di Vallo della Lucania e la SO.GE.T s.p.a. deducevano la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento n. 406549210000065532, perché effettuata nel luogo di residenza del contribuente ovvero alla Indirizzo_1 ove l'Posta_1 consegnava personalmente al contribuente il plico contenente l'atto tributario.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 14.1.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Destituita di fondamento, in primo luogo, si appalesa la dedotta nullità dell'atto impugnato sollevata in ordine alla omessa notifica degli atti ad esso prodromici. Invero, poiché dalla documentazione prodotta dagli enti convenuti si evince che il credito erariale venne fatto valere notificando al ricorrente, dapprima, l'avviso di accertamento n. 406549210000065532 (v. la notifica effettuata a mani del Ricorrente_1 in data 29.12.2021), e, poi, persistendo la morosità, il preavviso di fermo amministrativo n. 2025/0000005269 (v. la notifica del
14.3.2025), non può non pervenirsi ad una declaratoria di infondatezza della dedotta nullità procedimentale.
In ordine alla eccepita prescrizione, poi, la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”,
“motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016).
La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato.
Al contrario, laddove il contribuente non abbia proposto opposizione all'avviso di accertamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una cartella esattoriale, di una intimazione di pagamento, di un atto di pignoramento, di un preavviso di iscrizione di ipoteca o, come nel caso in esame, di un fermo amministrativo o comunque venga a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso “anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nella cartella stessa”. Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v. Cass. civ., ord. n. 7409 del 17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame l'atto di fermo amministrativo impugnato è stato notificato a distanza di non più di cinque anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per i tributi locali - dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 2025/0000005269 (v. la notifica del 14.3.2025), deve ritenersi che il termine prescrizionale non sia affatto decorso.
L'atto impugnato, infine, si appalesa adeguatamente motivato, dal momento che in esso sono indicati la tipologia del tributo, l'anno di imposta, la percentuale della sanzione irrogata (rectius: il 30% ex art. 13 d.lvo
471/2019) in ragione del contestato omesso versamento, la normativa applicata per il calcolo degli interessi.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 250,00 in favore di ciascuna parte convenuta, oltre oneri di legge se dovuti.