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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/10/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP AO Presidente
Dott. DA LE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1229/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 22 ottobre 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. PUGLISI Parte_1
Altre ipotesi di elettivamente domiciliato in VICOLO SOLE 9 20831 CP_1 responsabilità
presso il difensore avv. PUGLISI MARCELLO, come da procura CP_2
Extracontrattuale non in calce all'atto di citazione d'appello ricomprese nelle altre
materie
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 15 (IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3
RAPPRESENTANTE P.T.), rappresentata e difesa dall'avv. MUZIO
TT SA e dall'avv. MUZIO SARA MARIA
( ) VIA SANT'AGOSTINO 9 23037 TIRANO C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA SANT'AGOSTINO 9 23037 TIRANO
presso il difensore avv. MUZIO TT SA, come da procura a in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
CI AZ elettivamente domiciliata in VIA CRETA 31
25124 BRESCIA presso il difensore avv. CI AZ, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA e PPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( terza Sezione Civile) n.
1208/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale
“ In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza
civile n. 1208/2023 emessa dal tribunale ordinario di Brescia, sezione pagina 2 di 15 dodicesima civile, giudice designato, Dott. Alfredo De Leonardis, in data
18.05.2023, pubblicata telematicamente in data 18.05.2023, nella causa civile
r.g. n. 3662/2019 incardinata avanti al tribunale di Brescia, accertata la
piena responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, in capo alla
convenuta nella causazione del sinistro occorso Controparte_3
all'appellante Sig. in data 6.1.2017 per i motivi tutti dedotti Parte_1
in atti, condannare l'appellata in solido con Controparte_3 [...]
per tutte le ragioni esposte in narrativa, al pagamento Controparte_4
della somma residua ancora dovuta pari ad Euro 14.262,22=, così come
indicata dal giudice di primo grado in sentenza – cfr. pag. n. 10 e pag. n. 13,
essendo la somma di € 14.262,22=, pari al 50% del danno per come
quantificato in corso di causa, già stata versata successivamente al deposito
della sentenza oggi appellata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
data del sinistro all'effettivo pagamento, nonché condannare ulteriormente
in solido con in virtù Controparte_3 Controparte_4
del principio di soccombenza, al pagamento dell'ulteriore 50% delle spese
legali del primo grado di giudizio, pari ad € 2.538,50= per compensi, oltre
spese generali, C.P.A. ed IVA se dovuta per legge.2) In ogni caso: con vittoria
di spese e compensi professionali del grado di giudizio di appello, oltre rimb.
forf. 15% ex DM 55/2014, CPA 4% e IVA come per legge”
Dell'appellante incidentale Controparte_3
“in via principale, in via di appello incidentale in riforma della decisione del pagina 3 di 15 Tribunale, accertare e dichiarare che la responsabilità dell'incidente sciistico
per cui è causa deve essere imputata alla colpa esclusiva del danneggiato
appellante, quindi assolvere da ogni domanda contro di essa CP_3
proposta dal sig. - in via subordinata, in via di appello incidentale Parte_1
in riforma della decisione del Tribunale, accertare e dichiarare che la
responsabilità dell'incidente sciistico per cui è causa deve essere imputata in
via prevalente superiore al 50% alla colpa del danneggiato appellante, quindi
ridurre la condanna risarcitoria di proporzionalmente al ritenuto CP_3
grado di colpa inferiore al 50% e confermare la condanna di a CP_4
garantire, manlevare e tenere indenne la da tutte le somme che CP_3
quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in favore del sig.
in relazione ai fatti di causa;
- in via di ulteriore subordine, Parte_1
respingere l'appello principale promosso dal sig. siccome destituito Parte_1
di fondamento in fatto ed in diritto ed indimostrato;
- in via di estremo
subordine, nella delegata ipotesi di accoglimento integrale o parziale
dell'appello principale promosso dal sig. condannare la Parte_1 [...]
a garantire, manlevare e tenere indenne la Controparte_4 [...]
da tutte le somme che quest'ultima dovesse essere condannata a CP_3
corrispondere in favore del sig. in relazione ai fatti di causa. Con Parte_1
integrale vittoria delle spese di lite, competenze di avvocato, spese generali,
accessori come per legge e successive spese occorrende anche con riferimento
al presente grado del giudizio, spese da porsi a carico dell'appellante pagina 4 di 15 principale o di a seconda dell'esito della lite come sopra CP_4
gradatamente prospettato”.
Per l'appellante incidentale CP_4
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti in
narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali. In via principale:
respingere l'appello proposto da , perché assolutamente Parte_1
infondato, per i motivi esposti in narrativa e condannare l'appellante al
pagamento delle spese processuali del presente grado. In via incidentale: in
riforma della sentenza impugnata, n.1208/2023 resa dal Tribunale di Brescia,
pubblicata il 18.05.23, si reiterano le conclusioni rassegnate in primo grado:
a) in ordine ai fatti di causa, dichiarata la totale mancanza di responsabilità
della convenuta anche sotto il profilo del nesso Controparte_3
causale, respingere ogni domanda proposta nei confronti della stessa e della
terza chiamata e, per l'effetto, condannare il Controparte_4
Sig. alla restituzione, con gli interessi legali dalla data del Parte_1
pagamento, dell'importo di euro € 19.773,76, comprensivo delle spese legali,
versato in esecuzione della sentenza appellata, come da prospetto e
disposizione di pagamento rispettivamente allegati come doc.2 e 3, oltre tassa
di registro della suddetta sentenza e con vittoria di spese, diritti ed onorari del
primo e del secondo grado di giudizio.b) contrariis rejectis, per le motivazioni
di cui in narrativa, sulla base del contratto assicurativo n.
pagina 5 di 15 1/53339/65/746013430, stipulato da con Controparte_3 CP_5
(ora , dichiararsi la mancata copertura, da
[...] Controparte_6
parte di quest'ultima Compagnia, delle spese di lite dell'assicurata, e, per
l'effetto, condannare la alla restituzione, con gli interessi Controparte_7
legali dalla data del pagamento, dell'importo di euro € 6.603,89, versato in
esecuzione della sentenza appellata, come da prospetto e disposizione di
pagamento rispettivamente allegati come doc.5 “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1208/23 il tribunale di Brescia accertava che l'infortunio sciistico occorso a lungo la discesa denominata Parte_1
“Superpanoramica Baradello” il 6 gennaio 2017 si era verificato per la concorrente responsabilità di società gestrice Controparte_3
dell'impianto, per aver omesso la manutenzione della pista, e dello stesso infortunato, per aver mantenuto una velocità di discesa non conforme alla situazione dei luoghi, considerato che la caduta si era verificata al termine della pista, come reso evidente dalla presenza di case e auto parcheggiate.
veniva condannata a pagare in favore dell'attore la somma Controparte_8
di euro 14.262,22 nonché le spese di lite.
terza chiamata in giudizio dalla convenuta, Controparte_4
veniva condannata a tenere indenne quest'ultima da quanto era stata condannata a pagare all'attore, per capitale, interessi e spese.
pagina 6 di 15 La sentenza è stata gravata da che ha insistito perché Parte_1
fosse ritenuta l'esclusiva responsabile del sinistro, e, in via Controparte_3
incidentale, da e da che hanno chiesto che Controparte_3 CP_4
fosse accertata l'esclusiva responsabilità dello Parte_1
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Nell'unico motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale aveva accertato il suo concorso di colpa nella causazione dell'infortunio, in ragione dell'eccesiva velocità tenuta nella discesa, non adeguata alla situazione dei luoghi.
Assume che il primo giudice, considerato che l'infortunio si era verificato alle ore 13.00, aveva ritenuto che, per quanto non ottimale, la visibilità era comunque sufficiente, in contrasto con quanto riferito dai testi e Parte_1
che avevano riferito che “ a quell'ora il sole non arrivava lì” e “ quel Tes_1
giorno non era soleggiato, era coperto… il tratto non era in piena luce”.
Censura altresì il passo motivazionale in cui il primo giudice aveva ravvisato nella caduta di un altro sciatore, che il teste aveva riferito di aver Parte_1
visto “ sfracciare”, una conferma indiretta della sua eccessiva velocita di discesa in quanto, così facendo, il concorso di responsabilità era stato pagina 7 di 15 riconosciuto valutando non la sua condotta, ma quella di terzi.
Appello incidentale di Controparte_3
Con il primo motivo censura il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva facendo rilevare che sia nell'atto di citazione che nell'atto d'appello aveva dichiarato di aver acquistato lo Parte_1
skipass allo sportello del gestore della skiarea di Bormio, Controparte_9
Fa rilevare che l'unica stazione sciistica da lei gestita si trova in Provincia di
Brescia, nel territorio del Comune di Corteno Golgi, e non in Provincia di
Sondrio.
Con il secondo motivo censura l'accertamento relativo al suo inadempimento,
per omessa manutenzione della pista da sci.
Fa rilevare che il teste ex direttore delle piste e capo servizio Tes_2
dell'impianto “ ”, aveva confermato che: “ il cartello è CP_3
apposto tutti gli anni ( cartello recante le scritte “ RALLENTARE SLOW
LANGSAM RALENTIR) prima di aprire le piste, il cartello è rivolto verso la
pista e gli sciatori che arrivano se lo trovano davanti, anche la palinatura è
installata sia a destra che a sinistra prima dell'apertura delle piste”;
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi indicati dall'appellante principale fa rilevare che essi erano caduti in contraddizione laddove avevano riferito che quel tratto di pista non era soleggiato, mentre in base ai dati tratti dall'archivio storico “ ” il 6 gennaio 2017 era una giornata serena e pienamente CP_10 pagina 8 di 15 soleggiata.
Inoltre, diversamente da quanto prospettato e ritenuto dal tribunale, il tratto di pista in cui era avvenuta la caduta era sufficientemente innevato, così come poteva evincersi dalla fotografia n. 6 prodotta dall'attore che confermava la condizione di innevamento dell'attraversamento.
Evidenzia, altresì, che nell'atto introduttivo del giudizio l'attore aveva precisato che il tratto di pista dove era caduto era “ solitamente innevato” dal che si doveva inferire che egli conoscesse molto bene quel tratto di pista ove era caduto, per averlo percorso più e più volte.
Appello incidentale di . CP_4
Con il primo motivo denuncia la violazione di legge per avere il primo giudice applicato la Legge 363/2003 in luogo del D.lgs. n. 40/21.
Assume che nella parte motiva della sentenza si era dato atto dell'esistenza del cartello segnaletico di pericolo sicchè non poteva essere imputato alla società
gestrice dell'impianto l'omessa manutenzione e l'evento, sia nel caso di responsabilità contrattuale che extra contrattuale, doveva essere ascritto al caso fortuito ossia ad un fattore esterno al sinallagma contrattuale ossia alla sola negligenza dello sciatore.
Con il secondo motivo deduce che l'attore aveva omesso di individuare il luogo esatto della caduta essendosi limitato ad allegare che l'infortunio si era verificato sulla pista “ Superpanoramica Baradello”. pagina 9 di 15 Deduce che il primo giudice aveva errato nel ritenere che la società gestrice dell'impianto avesse implicitamente ritenuto che il sinistro si era verificato su di un tratto di sua competenza per il solo fatto che aveva indicato come teste il direttore di piste e capo servizio dell'impianto sig. Pt_2
Attraverso l'indicazione del suddetto teste aveva inteso Controparte_3
soltanto dimostrare l'esistenza del cartello segnaletico del pericolo ossia dell'unico cartello che era possibile installare stante l'inesistenza di cartelli quali quelli indicati dal tribunale volti a segnalare la presenza di un varco non innevato.
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, dalle fotografie dei luoghi si poteva evincere l'inesistenza di accumuli di neve tali da aver compromesso la visibilità.
Fa rilevare altresì che in sede di interrogatorio formale l'attore aveva dichiarato che “non c'è alcuna continuità della pista e la strada era
perfettamente asfaltata e priva di neve” dal che si doveva ritenere provato che la strada non era attraversabile con gli sci e che l'evento era da imputarsi alla sola negligenza dello sciatore.
Con il terzo motivo censura la sua condanna alla rifusione delle spese di lite sul presupposto della nullità dell'art. 10 delle condizioni generali di contratto che prevedeva che la “ Società non riconosce spese da essa non autorizzate”
disposizione che non intaccava affatto la garanzia per la responsabilità civile pagina 10 di 15 dell'assicurato, ma si limitava a subordinare il riconoscimento delle spese legali, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 c.c., all'intervenuta autorizzazione da parte della Compagnia che, nel caso di specie, non era stata richiesta.
-----------------------------
Le censure mosse alla sentenza gravata nell'appello principale e nei primi due motivi degli appelli incidentali possono essere esaminate congiuntamente,
attesa la loro stretta connessione.
Nell'atto introduttivo del giudizio deduceva di essere caduto Parte_1
in prossimità della “skiarea campetti” dove, avendo trovato aperto un varco per passare dalla pista , che aveva disceso con gli sci, e la suddetta CP_3
area, si era trovato davanti, del tutto inaspettatamente, una strada priva di innevazione che non aveva potuto vedere a causa della pendenza della discesa e dei cumuli di neve presenti.
Che l'area dove è avvenuta la caduta fosse di competenza della società
è circostanza che quest'ultima non ha mai contestato, fatta Controparte_3
salva l'eccezione sollevata nella comparsa conclusionale.
Sulla base delle dichiarazioni rese dai testi l'infortunio si verificò sul tratto di collegamento tra la pista e la Skiarea “ Campetti”, al momento del CP_3
fatto non completamente innevato.
Dalle fotografie prodotte da parte attrice ( in particolare sub docc. 4 e 6) non si evince la presenza di cumuli di neve in prossimità del tratto suddetto ed è, pagina 11 di 15 inoltre, da escludere che quel tratto si trovasse in pendenza essendo stato assodato che si trovava alla fine della discesa, come confermato dalla presenza di veicoli e di case.
Scarsa rilevanza assume, ai fini dell'accertamento della responsabilità, il fatto che al momento dell'infortunio vi fosse il sole ben potendo un tratto della discesa rimanere in ombra nonostante le buone condizioni metereologiche,
circostanza che, peraltro, avrebbe dovuto indurre lo sciatore ad una prudenza ancora maggiore.
Con riguardo alla presenza o meno del cartello segnaletico del pericolo, il primo giudice argomentava che atteso il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi era probabile che tale cartello esistesse e ciò non di meno la responsabilità della società gestrice della pista non poteva escludersi attesa la genericità della prescrizione.
Come si è detto l'infortunio si verificò al termine della discesa denominata “
” in un'area pressochè pianeggiante attesa la presenza, al termine CP_3
della pista, di case, automobili e anche di una strada asfaltata che anche nella prospettiva di chi percorre la pista in discesa era perfettamente visibile.
Quanto al cartello segnaletico del pericolo, la sua esistenza veniva dal primo giudice ritenuta provata – con accertamento che non ha formato oggetto di censura da parte dell'appellante principale -, ma ne veniva ritenuta la inadeguatezza perché contenente un generico obbligo di rallentare.
pagina 12 di 15 Tutto ciò premesso e considerato che le considerazioni svolte da CP_4
in ordine alla violazione di legge non sono affatto pertinenti in quanto
[...]
all'infortunio verificatosi nel 2017 non potevano applicarsi le disposizioni di una legge sopravvenuta ( che peraltro impongono alla società gestrice degli impianti i medesimi obblighi di manutenzione delle piste), reputa la Corte che il sinistro sia ascrivibile, in via esclusiva, all'imprudenza dello sciatore che,
verosimilmente, approssimatosi alla fine della discesa con una velocità non adeguata, sia in ragione del cartello indicante un pericolo generico e la necessità di rallentare, che della stessa situazione dei luoghi ( fine pista,
visibilità della strada, presenza di case e automobili parcheggiate), ha attraversato il varco di transito da una pista ad un'altra non con la dovuta prudenza.
E' infatti obbligo di qualunque sciatore tenere una velocità ed un comportamento di prudenza adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità
del traffico.
Inoltre, quando si immette su una pista deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri effettuando un controllo visivo a monte e a valle.
In prossimità della fine della discesa, era, pertanto, obbligo dell'appellante principale moderare la velocità anche in vista della possibilità che altri pagina 13 di 15 sciatori fossero fermi in attesa di effettuare l'attraversamento reso possibile dal varco e considerata la situazione di piena visibilità del varco e della piena evitabilità del pericolo insito nel tratto scarsamente innevato, stante la mancanza di ostacoli quali cumuli di neve.
La domanda risarcitoria proposta da va, pertanto, respinta. Parte_3
Per la sua soccombenza l'appellante principale va condannato a rifondere in favore di e di le spese di Controparte_3 Controparte_4
entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per ciascuna parte, per il primo grado in complessivi euro10.860 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio, euro
1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria e euro 3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 14 di 15 in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda risarcitoria proposta da
; Parte_3
condanna l'appellante principale alla rifusione in favore delle appellanti incidentali delle spese di entrambi i gradi del giudizio liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
DA LE
IL PRESIDENTE
PP AO
pagina 15 di 15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP AO Presidente
Dott. DA LE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1229/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 22 ottobre 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. PUGLISI Parte_1
Altre ipotesi di elettivamente domiciliato in VICOLO SOLE 9 20831 CP_1 responsabilità
presso il difensore avv. PUGLISI MARCELLO, come da procura CP_2
Extracontrattuale non in calce all'atto di citazione d'appello ricomprese nelle altre
materie
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 15 (IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3
RAPPRESENTANTE P.T.), rappresentata e difesa dall'avv. MUZIO
TT SA e dall'avv. MUZIO SARA MARIA
( ) VIA SANT'AGOSTINO 9 23037 TIRANO C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA SANT'AGOSTINO 9 23037 TIRANO
presso il difensore avv. MUZIO TT SA, come da procura a in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
CI AZ elettivamente domiciliata in VIA CRETA 31
25124 BRESCIA presso il difensore avv. CI AZ, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA e PPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( terza Sezione Civile) n.
1208/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale
“ In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza
civile n. 1208/2023 emessa dal tribunale ordinario di Brescia, sezione pagina 2 di 15 dodicesima civile, giudice designato, Dott. Alfredo De Leonardis, in data
18.05.2023, pubblicata telematicamente in data 18.05.2023, nella causa civile
r.g. n. 3662/2019 incardinata avanti al tribunale di Brescia, accertata la
piena responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, in capo alla
convenuta nella causazione del sinistro occorso Controparte_3
all'appellante Sig. in data 6.1.2017 per i motivi tutti dedotti Parte_1
in atti, condannare l'appellata in solido con Controparte_3 [...]
per tutte le ragioni esposte in narrativa, al pagamento Controparte_4
della somma residua ancora dovuta pari ad Euro 14.262,22=, così come
indicata dal giudice di primo grado in sentenza – cfr. pag. n. 10 e pag. n. 13,
essendo la somma di € 14.262,22=, pari al 50% del danno per come
quantificato in corso di causa, già stata versata successivamente al deposito
della sentenza oggi appellata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
data del sinistro all'effettivo pagamento, nonché condannare ulteriormente
in solido con in virtù Controparte_3 Controparte_4
del principio di soccombenza, al pagamento dell'ulteriore 50% delle spese
legali del primo grado di giudizio, pari ad € 2.538,50= per compensi, oltre
spese generali, C.P.A. ed IVA se dovuta per legge.2) In ogni caso: con vittoria
di spese e compensi professionali del grado di giudizio di appello, oltre rimb.
forf. 15% ex DM 55/2014, CPA 4% e IVA come per legge”
Dell'appellante incidentale Controparte_3
“in via principale, in via di appello incidentale in riforma della decisione del pagina 3 di 15 Tribunale, accertare e dichiarare che la responsabilità dell'incidente sciistico
per cui è causa deve essere imputata alla colpa esclusiva del danneggiato
appellante, quindi assolvere da ogni domanda contro di essa CP_3
proposta dal sig. - in via subordinata, in via di appello incidentale Parte_1
in riforma della decisione del Tribunale, accertare e dichiarare che la
responsabilità dell'incidente sciistico per cui è causa deve essere imputata in
via prevalente superiore al 50% alla colpa del danneggiato appellante, quindi
ridurre la condanna risarcitoria di proporzionalmente al ritenuto CP_3
grado di colpa inferiore al 50% e confermare la condanna di a CP_4
garantire, manlevare e tenere indenne la da tutte le somme che CP_3
quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in favore del sig.
in relazione ai fatti di causa;
- in via di ulteriore subordine, Parte_1
respingere l'appello principale promosso dal sig. siccome destituito Parte_1
di fondamento in fatto ed in diritto ed indimostrato;
- in via di estremo
subordine, nella delegata ipotesi di accoglimento integrale o parziale
dell'appello principale promosso dal sig. condannare la Parte_1 [...]
a garantire, manlevare e tenere indenne la Controparte_4 [...]
da tutte le somme che quest'ultima dovesse essere condannata a CP_3
corrispondere in favore del sig. in relazione ai fatti di causa. Con Parte_1
integrale vittoria delle spese di lite, competenze di avvocato, spese generali,
accessori come per legge e successive spese occorrende anche con riferimento
al presente grado del giudizio, spese da porsi a carico dell'appellante pagina 4 di 15 principale o di a seconda dell'esito della lite come sopra CP_4
gradatamente prospettato”.
Per l'appellante incidentale CP_4
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti in
narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali. In via principale:
respingere l'appello proposto da , perché assolutamente Parte_1
infondato, per i motivi esposti in narrativa e condannare l'appellante al
pagamento delle spese processuali del presente grado. In via incidentale: in
riforma della sentenza impugnata, n.1208/2023 resa dal Tribunale di Brescia,
pubblicata il 18.05.23, si reiterano le conclusioni rassegnate in primo grado:
a) in ordine ai fatti di causa, dichiarata la totale mancanza di responsabilità
della convenuta anche sotto il profilo del nesso Controparte_3
causale, respingere ogni domanda proposta nei confronti della stessa e della
terza chiamata e, per l'effetto, condannare il Controparte_4
Sig. alla restituzione, con gli interessi legali dalla data del Parte_1
pagamento, dell'importo di euro € 19.773,76, comprensivo delle spese legali,
versato in esecuzione della sentenza appellata, come da prospetto e
disposizione di pagamento rispettivamente allegati come doc.2 e 3, oltre tassa
di registro della suddetta sentenza e con vittoria di spese, diritti ed onorari del
primo e del secondo grado di giudizio.b) contrariis rejectis, per le motivazioni
di cui in narrativa, sulla base del contratto assicurativo n.
pagina 5 di 15 1/53339/65/746013430, stipulato da con Controparte_3 CP_5
(ora , dichiararsi la mancata copertura, da
[...] Controparte_6
parte di quest'ultima Compagnia, delle spese di lite dell'assicurata, e, per
l'effetto, condannare la alla restituzione, con gli interessi Controparte_7
legali dalla data del pagamento, dell'importo di euro € 6.603,89, versato in
esecuzione della sentenza appellata, come da prospetto e disposizione di
pagamento rispettivamente allegati come doc.5 “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1208/23 il tribunale di Brescia accertava che l'infortunio sciistico occorso a lungo la discesa denominata Parte_1
“Superpanoramica Baradello” il 6 gennaio 2017 si era verificato per la concorrente responsabilità di società gestrice Controparte_3
dell'impianto, per aver omesso la manutenzione della pista, e dello stesso infortunato, per aver mantenuto una velocità di discesa non conforme alla situazione dei luoghi, considerato che la caduta si era verificata al termine della pista, come reso evidente dalla presenza di case e auto parcheggiate.
veniva condannata a pagare in favore dell'attore la somma Controparte_8
di euro 14.262,22 nonché le spese di lite.
terza chiamata in giudizio dalla convenuta, Controparte_4
veniva condannata a tenere indenne quest'ultima da quanto era stata condannata a pagare all'attore, per capitale, interessi e spese.
pagina 6 di 15 La sentenza è stata gravata da che ha insistito perché Parte_1
fosse ritenuta l'esclusiva responsabile del sinistro, e, in via Controparte_3
incidentale, da e da che hanno chiesto che Controparte_3 CP_4
fosse accertata l'esclusiva responsabilità dello Parte_1
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Nell'unico motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale aveva accertato il suo concorso di colpa nella causazione dell'infortunio, in ragione dell'eccesiva velocità tenuta nella discesa, non adeguata alla situazione dei luoghi.
Assume che il primo giudice, considerato che l'infortunio si era verificato alle ore 13.00, aveva ritenuto che, per quanto non ottimale, la visibilità era comunque sufficiente, in contrasto con quanto riferito dai testi e Parte_1
che avevano riferito che “ a quell'ora il sole non arrivava lì” e “ quel Tes_1
giorno non era soleggiato, era coperto… il tratto non era in piena luce”.
Censura altresì il passo motivazionale in cui il primo giudice aveva ravvisato nella caduta di un altro sciatore, che il teste aveva riferito di aver Parte_1
visto “ sfracciare”, una conferma indiretta della sua eccessiva velocita di discesa in quanto, così facendo, il concorso di responsabilità era stato pagina 7 di 15 riconosciuto valutando non la sua condotta, ma quella di terzi.
Appello incidentale di Controparte_3
Con il primo motivo censura il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva facendo rilevare che sia nell'atto di citazione che nell'atto d'appello aveva dichiarato di aver acquistato lo Parte_1
skipass allo sportello del gestore della skiarea di Bormio, Controparte_9
Fa rilevare che l'unica stazione sciistica da lei gestita si trova in Provincia di
Brescia, nel territorio del Comune di Corteno Golgi, e non in Provincia di
Sondrio.
Con il secondo motivo censura l'accertamento relativo al suo inadempimento,
per omessa manutenzione della pista da sci.
Fa rilevare che il teste ex direttore delle piste e capo servizio Tes_2
dell'impianto “ ”, aveva confermato che: “ il cartello è CP_3
apposto tutti gli anni ( cartello recante le scritte “ RALLENTARE SLOW
LANGSAM RALENTIR) prima di aprire le piste, il cartello è rivolto verso la
pista e gli sciatori che arrivano se lo trovano davanti, anche la palinatura è
installata sia a destra che a sinistra prima dell'apertura delle piste”;
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi indicati dall'appellante principale fa rilevare che essi erano caduti in contraddizione laddove avevano riferito che quel tratto di pista non era soleggiato, mentre in base ai dati tratti dall'archivio storico “ ” il 6 gennaio 2017 era una giornata serena e pienamente CP_10 pagina 8 di 15 soleggiata.
Inoltre, diversamente da quanto prospettato e ritenuto dal tribunale, il tratto di pista in cui era avvenuta la caduta era sufficientemente innevato, così come poteva evincersi dalla fotografia n. 6 prodotta dall'attore che confermava la condizione di innevamento dell'attraversamento.
Evidenzia, altresì, che nell'atto introduttivo del giudizio l'attore aveva precisato che il tratto di pista dove era caduto era “ solitamente innevato” dal che si doveva inferire che egli conoscesse molto bene quel tratto di pista ove era caduto, per averlo percorso più e più volte.
Appello incidentale di . CP_4
Con il primo motivo denuncia la violazione di legge per avere il primo giudice applicato la Legge 363/2003 in luogo del D.lgs. n. 40/21.
Assume che nella parte motiva della sentenza si era dato atto dell'esistenza del cartello segnaletico di pericolo sicchè non poteva essere imputato alla società
gestrice dell'impianto l'omessa manutenzione e l'evento, sia nel caso di responsabilità contrattuale che extra contrattuale, doveva essere ascritto al caso fortuito ossia ad un fattore esterno al sinallagma contrattuale ossia alla sola negligenza dello sciatore.
Con il secondo motivo deduce che l'attore aveva omesso di individuare il luogo esatto della caduta essendosi limitato ad allegare che l'infortunio si era verificato sulla pista “ Superpanoramica Baradello”. pagina 9 di 15 Deduce che il primo giudice aveva errato nel ritenere che la società gestrice dell'impianto avesse implicitamente ritenuto che il sinistro si era verificato su di un tratto di sua competenza per il solo fatto che aveva indicato come teste il direttore di piste e capo servizio dell'impianto sig. Pt_2
Attraverso l'indicazione del suddetto teste aveva inteso Controparte_3
soltanto dimostrare l'esistenza del cartello segnaletico del pericolo ossia dell'unico cartello che era possibile installare stante l'inesistenza di cartelli quali quelli indicati dal tribunale volti a segnalare la presenza di un varco non innevato.
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, dalle fotografie dei luoghi si poteva evincere l'inesistenza di accumuli di neve tali da aver compromesso la visibilità.
Fa rilevare altresì che in sede di interrogatorio formale l'attore aveva dichiarato che “non c'è alcuna continuità della pista e la strada era
perfettamente asfaltata e priva di neve” dal che si doveva ritenere provato che la strada non era attraversabile con gli sci e che l'evento era da imputarsi alla sola negligenza dello sciatore.
Con il terzo motivo censura la sua condanna alla rifusione delle spese di lite sul presupposto della nullità dell'art. 10 delle condizioni generali di contratto che prevedeva che la “ Società non riconosce spese da essa non autorizzate”
disposizione che non intaccava affatto la garanzia per la responsabilità civile pagina 10 di 15 dell'assicurato, ma si limitava a subordinare il riconoscimento delle spese legali, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 c.c., all'intervenuta autorizzazione da parte della Compagnia che, nel caso di specie, non era stata richiesta.
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Le censure mosse alla sentenza gravata nell'appello principale e nei primi due motivi degli appelli incidentali possono essere esaminate congiuntamente,
attesa la loro stretta connessione.
Nell'atto introduttivo del giudizio deduceva di essere caduto Parte_1
in prossimità della “skiarea campetti” dove, avendo trovato aperto un varco per passare dalla pista , che aveva disceso con gli sci, e la suddetta CP_3
area, si era trovato davanti, del tutto inaspettatamente, una strada priva di innevazione che non aveva potuto vedere a causa della pendenza della discesa e dei cumuli di neve presenti.
Che l'area dove è avvenuta la caduta fosse di competenza della società
è circostanza che quest'ultima non ha mai contestato, fatta Controparte_3
salva l'eccezione sollevata nella comparsa conclusionale.
Sulla base delle dichiarazioni rese dai testi l'infortunio si verificò sul tratto di collegamento tra la pista e la Skiarea “ Campetti”, al momento del CP_3
fatto non completamente innevato.
Dalle fotografie prodotte da parte attrice ( in particolare sub docc. 4 e 6) non si evince la presenza di cumuli di neve in prossimità del tratto suddetto ed è, pagina 11 di 15 inoltre, da escludere che quel tratto si trovasse in pendenza essendo stato assodato che si trovava alla fine della discesa, come confermato dalla presenza di veicoli e di case.
Scarsa rilevanza assume, ai fini dell'accertamento della responsabilità, il fatto che al momento dell'infortunio vi fosse il sole ben potendo un tratto della discesa rimanere in ombra nonostante le buone condizioni metereologiche,
circostanza che, peraltro, avrebbe dovuto indurre lo sciatore ad una prudenza ancora maggiore.
Con riguardo alla presenza o meno del cartello segnaletico del pericolo, il primo giudice argomentava che atteso il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi era probabile che tale cartello esistesse e ciò non di meno la responsabilità della società gestrice della pista non poteva escludersi attesa la genericità della prescrizione.
Come si è detto l'infortunio si verificò al termine della discesa denominata “
” in un'area pressochè pianeggiante attesa la presenza, al termine CP_3
della pista, di case, automobili e anche di una strada asfaltata che anche nella prospettiva di chi percorre la pista in discesa era perfettamente visibile.
Quanto al cartello segnaletico del pericolo, la sua esistenza veniva dal primo giudice ritenuta provata – con accertamento che non ha formato oggetto di censura da parte dell'appellante principale -, ma ne veniva ritenuta la inadeguatezza perché contenente un generico obbligo di rallentare.
pagina 12 di 15 Tutto ciò premesso e considerato che le considerazioni svolte da CP_4
in ordine alla violazione di legge non sono affatto pertinenti in quanto
[...]
all'infortunio verificatosi nel 2017 non potevano applicarsi le disposizioni di una legge sopravvenuta ( che peraltro impongono alla società gestrice degli impianti i medesimi obblighi di manutenzione delle piste), reputa la Corte che il sinistro sia ascrivibile, in via esclusiva, all'imprudenza dello sciatore che,
verosimilmente, approssimatosi alla fine della discesa con una velocità non adeguata, sia in ragione del cartello indicante un pericolo generico e la necessità di rallentare, che della stessa situazione dei luoghi ( fine pista,
visibilità della strada, presenza di case e automobili parcheggiate), ha attraversato il varco di transito da una pista ad un'altra non con la dovuta prudenza.
E' infatti obbligo di qualunque sciatore tenere una velocità ed un comportamento di prudenza adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità
del traffico.
Inoltre, quando si immette su una pista deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri effettuando un controllo visivo a monte e a valle.
In prossimità della fine della discesa, era, pertanto, obbligo dell'appellante principale moderare la velocità anche in vista della possibilità che altri pagina 13 di 15 sciatori fossero fermi in attesa di effettuare l'attraversamento reso possibile dal varco e considerata la situazione di piena visibilità del varco e della piena evitabilità del pericolo insito nel tratto scarsamente innevato, stante la mancanza di ostacoli quali cumuli di neve.
La domanda risarcitoria proposta da va, pertanto, respinta. Parte_3
Per la sua soccombenza l'appellante principale va condannato a rifondere in favore di e di le spese di Controparte_3 Controparte_4
entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per ciascuna parte, per il primo grado in complessivi euro10.860 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio, euro
1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria e euro 3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 14 di 15 in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda risarcitoria proposta da
; Parte_3
condanna l'appellante principale alla rifusione in favore delle appellanti incidentali delle spese di entrambi i gradi del giudizio liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
DA LE
IL PRESIDENTE
PP AO
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