Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2531 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.05.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Gallipoli, alla via Pisanelli n. 22, presso lo studio dell'avv. Margherita
Caggiula che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE
E
(C.F.: , in persona del sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Nardò, presso il Palazzo della Città, dall'avv. Laura Zacchino che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
, (C.F.: ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Parabita, alla via Fratelli Jatta n. 24, presso lo studio dell'avv. Paolo Vinci che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTI
(C.F.: , in persona del sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in in via Matteotti n. 11, dall'avv. Santo Spagnolo che Pt_2 lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Oggetto: risarcimento danni da randagismo.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_3
e l' , al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti Parte_2 il giorno 14.06.2016, mentre percorreva in bicicletta la S.P. 17 Nardò – Gallipoli in direzione Gallipoli, deducendo in particolare che il sinistro si verificava a causa di un cane randagio di media taglia e di colore scuro che improvvisamente aveva invaso la sede stradale e, nel tentativo di avventarsi sulla sua persona, urtava la bicicletta facendolo cadere sull'asfalto.
L'attore, quindi, attribuiva la responsabilità ad entrambi i convenuti per avere gli stessi colposamente disatteso gli obblighi imposti in materia di randagismo e, in particolare, all'amministrazione convenuta per avere omesso di apprestare tutte le misure atte a rimuovere i possibili pericoli derivanti dai cani randagi presenti sul territorio.
Con propria comparsa si costituiva l' che contestava tutti gli assunti di Parte_3 parte attrice e in particolare la natura randagia del cane, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito, in via principale, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto come in diritto e in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità in merito dell'ente comunale.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva in quanto il sinistro si era verificato nel territorio di CP_2 contestando nel merito la sussistenza dei presupposti dell'azione proposta nei suoi confronti.
All'udienza del 12.09.2019, su richiesta dell'attore, il giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa del proprietaria del tratto stradale interessato Controparte_2 dal sinistro.
Con comparsa del 22.01.2020 si costituiva in giudizio il che Controparte_2 eccepiva che la decadenza dell'attore dal diritto di chiamare in causa l'ente comunale e chiedeva la revoca dell'ordinanza; deduceva la carenza di legittimazione passiva dell'ente comunale e contestava la domanda sia nell'an che nel quantum eccependo l'assenza di qualsiasi responsabilità in merito. La causa è stata istruita con deposito documenti e prove testimoniali.
All'udienza del 22.05.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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Alla luce delle complessive risultanze processuali ritiene il Giudicante che la domanda non possa trovare accoglimento per difetto di prova.
Quanto alla invocata responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, l'art. 6
(“Recupero dei cani randagi”) della L. Reg. Puglia n. 12 del 1995 prevede: "1. Spetta ai
Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi”. Con riferimento alle competenze comunali, invece, rileva l'art. 2, secondo cui: "1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico - sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi alla attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali, ai sensi L.R. 2 agosto 1989, n.13, art. 5”; “2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti".
Dal quadro normativo che precede, come corroborato da un recente orientamento della Parte Corte di Cassazione, risulta che “l'obbligo giuridico posto in capo alla è quello del recupero (implicante la cattura) dei cani randagi, la cui funzione tipica è quella di prevenire eventi dannosi quale quello per cui è causa;
la responsabilità dei Comuni – i cui obblighi di controllo sono esercitati mediante pur sempre l'Azienda sanitaria locale ed hanno carattere eminentemente amministrativo - va misurata con riferimento all'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di gestione degli stessi, citata L.R., ex art. 8 (da ultimo Cass. n. 9621/2022 che richiama Cass. n.
17060/2018).
Il discrimine ai fini della responsabilità civile risiede dunque nella differenza fra
"accoglienza" e "ricovero", posto che solo il secondo presuppone l'attività di recupero e cattura, mentre all'accoglienza si legano gli obblighi di custodia e mantenimento dei cani, la cui violazione, a seconda delle circostanze, è suscettibile di determinare la responsabilità civile.
L'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva in punto di imputabilità della responsabilità omissiva sul piano causale;
non può infatti la mera inosservanza dell'obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell'animale randagio integrare la colpa rispetto ad un fenomeno, quale quello del randagismo, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile, non potendo essere del tutto impedito che un animale randagio possa, comunque, trovarsi in un determinato momento sul territorio. L'omissione deve quindi essere espressione di un comportamento colposo dell'ente preposto, per non essersi adeguatamente attivato nonostante l'esistenza di specifiche segnalazioni sulla presenza abituale del cane randagio nel territorio di competenza (Cass. n. 18954/2017).
Pertanto, se è vero che al e all spettano vari compiti di CP_3 Parte_2 vigilanza, prevenzione e cattura dei cani randagi, tuttavia il semplice fatto che un evento dannoso sia stato provocato da un cane randagio non può automaticamente comportare la responsabilità degli enti tenuti al controllo del randagismo, pena la trasformazione della responsabilità colposa in una responsabilità con connotati di oggettività.
Si è infatti chiarito che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dagli art. 2051 e 2052 c.c. - non applicabili in considerazione della natura di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo - sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi” (Cass. n. 31957/2018).
Nella fattispecie di illecito aquiliano spetta dunque all'attore, in base alle regole generali, allegare e dimostrare la specifica condotta (attiva o omissiva, in violazione di un obbligo) dei convenuti, il nesso causale tra tale condotta ed il danno, la sua ingiustizia e l'imputabilità in termini di dolo o colpa.
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame, la richiesta risarcitoria dell'attore non può trovare accoglimento non avendo lo stesso adempiuto compiutamente all'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697 del codice civile.
Invero, parte attrice ha provato, attraverso le deposizioni testimoniali, la dinamica del sinistro descritta in citazione ad eccezione della natura randagia dell'animale, ben potendo lo stesso essere di proprietà di terzi e momentaneamente sfuggito alla relativa custodia;
sebbene tale circostanza sia già dirimente, tale da assorbire nell'economia della decisione ogni altra questione, per completezza va osservato che nessuna prova è stata fornita in ordine alla sussistenza della colpa del responsabile del danno, ossia in ordine al mancato adempimento delle condotte obbligatorie concretamente esigibili agli enti convenuti.
Al contrario dall'istruttoria espletata è emerso che, sebbene il teste Testimone_1 abbia genericamente riferito “mi è capitato di vedere spesso cani randagi anche in branco circolare nella zona”, non vi è la prova che qualcuno avesse segnalato la Parte presenza all' di circa la presenza di cani randagi nella zona teatro del sinistro, Pt_2 onde favorire l'attivazione dell'ente preposto alla cattura.
Ciò trova riscontro nella documentazione versata in atti, e in particolare, nella nota allegata del 6.05.2019, sottoscritta dal dott. , in qualità di Persona_1
Responsabile della Struttura Semplice "AREA A", Servizio Veterinario della Pt_4
nella quale si riporta testualmente: “Nessuna segnalazione è pervenuta allo
[...] scrivente servizio circa la presenza di cani randagi nel luogo del sinistro, prima che lo stesso si verificasse e, quindi, l'Azienda Locale non ha nessuna responsabilità Parte_2 perché non era a conoscenza del pericolo". "Nessuna richiesta di intervento è pervenuta allo scrivente servizio in data 14.06.2016 da parte del sig. o di altre Parte_1 persone. Non chiedendo l'intervento del Servizio Veterinario al momento del sinistro per redigere il verbale, non veniva accertato che lo stesso sia stato provocato da un cane;
quindi, non si è potuto verificare la natura randagia del cane e, pertanto, non si può escludere che i cani anche se sprovvisti di sistemi di identificazione o microchip siano di proprietà privata momentaneamente non custoditi con le debite cautele".
Quanto sopra esposto trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dal teste comandante della P.M. del ha dichiarato “per Testimone_2 Controparte_2 quanto è di mia conoscenza e da quando sono in servizio presso il comando di , CP_2 nella zone indicata non risultano segnalazioni circa la presenza di uno o più cani randagi”.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante sussistenti ragioni per derogare al principio della soccombenza, tenuto conto della posizione delle parti processuali e della controvertibilità delle questioni involte alla luce del quadro normativo di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n.2531/2019 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. rigetta la domanda attorea;
2. compensa le spese di lite tra le parti processuali.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 23.05.2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa IE MA.