CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 848/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da
dott. Manuela Cantù Presidente
OGGETTO:
dott. Daniela Fedele Consigliere
altri istituti e leggi
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore speciali ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 848/2024 R.G., posta in decisione all'udienza
collegiale del 22.01.2025, promossa
DA
AVV. STEFANIA (c.f. ) del foro di Pt_1 C.F._1
Brescia difesa in proprio;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in
Brescia, via S. Caterina n. 6;
APPELLATO
Pag. 1 di 9 In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in composizione
monocratica emessa dal Presidente dott. Cesare de Sapia n. 1738/2024
pubblicata in data 11.09.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia la Corte accogliere le conclusioni esplicate in primo grado. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata
Nel merito: rigettare l'appello in quanto inammissibile e, comunque,
infondato, con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 depositato in data 1.02.2024,
l'avv. proponeva opposizione avanti il Tribunale di Parte_2
Bergamo avverso il decreto di rigetto della liquidazione del gratuito patrocinio per l'attività difensiva svolta in fase di mediazione emesso in data
17.01.2024 dallo stesso ufficio.
Parte ricorrente deduceva:
- che era stata difensore di , ammessa al Controparte_3
gratuito patrocinio con delibera n. 703/2019 del COA di Bergamo, nella causa civile n. 4930/2020 R.G. avanti il Tribunale di Bergamo avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria e nella precedente fase di mediazione obbligatoria;
- che in data 30.08.2022 la deducente aveva presentato istanza di liquidazione degli onorari e delle spese ex art. 82 D.P.R. 115/2002, con allegata nota
Pag. 2 di 9 spese, con cui aveva chiesto il pagamento di € 5.534 per i compensi del giudizio (fase di studio, introduttiva e decisionale) ed € 600 per la fase di mediazione, oltre oneri di legge;
- che con decreto del 23.09.2022 il giudice dott. aveva liquidato Per_1
solo € 1.384 per i soli compensi professionali afferenti al giudizio;
- che con ulteriore istanza del 7.11.2023 aveva chiesto la liquidazione dei compensi e delle spese per l'attività difensiva svolta nella fase di mediazione;
- che con decreto del 17.11.2023 il giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza per l'intervenuta definitività del decreto di liquidazione del
23.09.2022 per mancata opposizione ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs.
150/2011 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione;
- che l'istanza di liquidazione era stata reiterata in data 12.01.2024 e nuovamente rigettata dallo stesso giudice con decreto 17.01.2024 con le medesime argomentazioni, da cui la necessità di proporre opposizione avverso detto decreto.
Allegava che l'istanza del 7.11.2023 non rappresentava una contestazione del quantum liquidato per il giudizio contenzioso, ma era finalizzata ad evidenziare un' omissione in cui era incorso il giudice che ben avrebbe potuto provvedere ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale.
Si costituiva il che resisteva. Sosteneva che la stessa Controparte_1
ricorrente aveva qualificato l'istanza del 7.11.2023 come nuova istanza di liquidazione e non come correzione di errore materiale;
in rito inoltre eccepiva che la prima istanza di liquidazione della fase di mediazione era stata presentata in data 7.11.2023 e il decreto di rigetto in data 17.11.2023 e
Pag. 3 di 9 uan seconda istanza in data 12.01.204 e quindi oltre i trenta giorni a sua disposizione.
Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso poiché non era stata proposta tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso il decreto di pagamento del 23.09.2022; aggiungeva che le istanze di liquidazione del 7.11.2023 e 12.01.2024 per la fase di mediazione non potevano essere evase dal primo giudice mediante la procedura di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. del decreto di pagamento del 23.09.2022,
in quanto ravvisava una errata pronuncia, e non un'omissione, nella mancata liquidazione dei compensi della fase di mediazione.
Condannava parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Proponeva appello cui resisteva . Parte_2 Controparte_1
Con decreto di anticipazione di udienza del 31.10.2024, il consigliere istruttore designato invitava le parti ad assumere posizione con note scritte in merito all'appellabilità del provvedimento impugnato alla luce di quanto previsto dall'art. 15 comma 6 d.lgs. 150/2011.
Fallito ogni tentativo di bonario componimento della lite, all'udienza del
22.01.2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione, avendo già le parti depositato gli atti contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale
esclude che l'istanza del 07.11.2023 era volta ad avviare la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 287 e ss. c.p.c. del decreto di
Pag. 4 di 9 pagamento del 23.09.2022. Osserva che con tale procedura amministrativa è
correggibile non solo il mero errore materiale ma anche il vizio omissivo,
che è ravvisabile nella mancata pronuncia sulla liquidazione dei compensi della fase di mediazione.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il termine per l'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 non possa decorrere dall'istanza di liquidazione del 12.01.2024. Afferma che con tale istanza aveva proposto ex novo la richiesta di liquidazione dei compensi per la fase di mediazione e che il difensore non è assoggettato ad alcun termine per la presentazione di istanze di liquidazione degli onorari e spese.
Con il terzo motivo censura il capo della motivazione afferente alla condanna alle spese di lite. Afferma che il Tribunale ha applicato i parametri del DM
55/2014 per le cause di valore dello scaglione superiore, ossia quello compreso tra 1.101 e 5.200, anziché quello tra 0 e 1.100, non tenendo conto che il valore della causa era pari ad € 600. Deduce che non è stata applicata la riduzione delle spese di lite per l'assenza dell'Avvocatura di Stato
all'udienza per la comparizione delle parti.
In via preliminare ed assorbente, questa Corte ritiene che l'appello è
inammissibile poiché tale mezzo di impugnazione non può essere proposto avverso la sentenza gravata.
Pacifici i fatti di causa come sopra evidenziati.
L'avv. difendeva , ammessa Parte_2 Controparte_3
al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Bergamo n.
703/2019, e all'esito chiedeva la liquidazione dei compensi professionali e
Pag. 5 di 9 per il giudizio di merito e per l'attività di mediazione, evidenziati questi ultimi nell'importo di € 600.
Con decreto 23.09.2022 il giudice liquidava l'importo di € 1.384 per compensi, oltre alle spese generali, i.v.a e c.p.a.
Oltre un anno dopo, ossia in data 7.11.2023 lo stesso avvocato chiedeva la liquidazione delle spese relative alla mediazione in quanto “… dalla
liquidazione contenuta nel decreto di pagamento di cui sopra non pare siano
compresi i compensi professionali per la fase di mediazione che nella nota
spese depositata erano stati evidenziati in € 600,00”, ma il giudice adito dichiarava l'istanza inammissibile in quanto il difensore non aveva proposto opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto avvenuta in data 26.09.2022; nuova istanza era presentata in data 8.01.2024 a cui seguiva nuovo decreto di inammissibilità
in data 17.01.2024 – opposto quest'ultimo con ricorso ex art. 170 DPR
115/2002 e 281 decies c.p.c. depositato in data 26.01.2024.
Tanto premesso in fatto, la Corte osserva che:
- la parte non può a sua discrezione spostare il termine di impugnazione presentando istanze di revoca e/o di modifica e decidendo poi di impugnare nel termine di legge l'ultimo diniego;
- che in effetti l'avv. avrebbe dovuto proporre opposizione al primo Pt_1
decreto del 23.09.2022 comunicato il 26.09.2022 in quanto presentante un'omissione nella liquidazione;
- che in ogni caso il giudice del gravame può procedere alla correzione della gravata sentenza solo se l'appello è ammissibile, tanto più che nel caso
Pag. 6 di 9 concreto non costa mai essere stata formulata dall'avv. una vera e Pt_1
propria istanza di correzione di errore materiale.
In ogni caso, in via preliminare osserva la Corte che, come anticipato nel decreto del 31.10.2024, l'appello è inammissibile.
L'odierna appellante ha azionato la sua pretesa avvalendosi della procedura prevista dall'art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 281 decies c.p.c. come scritto nell'intestazione dell'atto e la prima norma prevede che l'opposizione avverso i decreti di pagamento del giudice “è disciplinata dall'art. 15 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
L'art. 15 comma 1 del d.lgs. 150/2011 a sua volta disponeva, ante riforma
Cartabia, che le controversie di cui all'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 fossero regolate dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. “ove non
diversamente disposto dal presente articolo”; mentre, a seguito delle modifiche introdotte dalla citata riforma, le opposizioni introdotte successivamente al 28.02.2023 sono regolate dal rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c. “ove non diversamente disposto dal
presente articolo”, come accaduto nel caso concreto.
Quanto all'impugnazione del provvedimento decisorio, l'art. 15 comma 6 del citato d.lgs. n. 150/2011 prevedeva, ante riforma Cartabia, che l'ordinanza conclusiva del procedimento di opposizione non era appellabile e, nel testo ora in vigore, dispone ancora che “la sentenza che definisce il giudizio non è
appellabile”.
Il principio invocato da controparte non è applicabile nel caso concreto. La
giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, a seguito dell'entrata in vigore
Pag. 7 di 9 del d.lgs. 150/2011 art. 14, ove il ricorrente abbia introdotto il giudizio per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato ex art. 702 bis c.p.c. e il giudice di primo grado abbia provveduto in composizione monocratica nelle forme del rito sommario ordinario, senza che risulti una scelta consapevole dello stesso di seguire il rito speciale di cui al citato decreto, l'ordinanza di primo grado va impugnata con l'appello ex art. 702 quater c.p.c. non potendo essere proposto ricorso per cassazione per saltum se non per accordo delle parti e ciò in ragione del principio di ultrattività del rito che trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete solo al giudice.
Nella fattispecie, nessun errore vi è stato. L'avv. ha proposto Pt_1
un'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 e art. 281 decies c.p.c. (in quanto si doveva applicare il nuovo rito) e il giudice adito, proprio nella qualità di capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, ha pronunciato sentenza (e non ordinanza) dando atto nell'oggetto che si tratta di procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 undecies c.p.c., art. 170 DPR 115/2002 e art. 15 d.lgs. 150/11.
Pertanto, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 15 comma 6 del citato d.lgs.
150/2011 va esclusa la possibilità di appellare la sentenza in esame.
Considerato che la pronuncia di inammissibilità configura una situazione di soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del , che si Controparte_1
liquidano in dispositivo (scaglione cause di valore sino ad € 1.100).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
Pag. 8 di 9 D.P.R. 115/2022 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
n.1738/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Cesare de Sapia n. 1738/2024
pubblicata in data 11.09.2024, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna a rifondere a parte appellata le spese del grado Parte_2
che liquida in complessivi € 494 per compenso (di cui € 142 per la fase di studio della controversia, € 142 per la fase introduttiva del giudizio ed € 210
per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge;
- accerta che esistono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuta a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Brescia, 22.01.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Manuela Cantù
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da
dott. Manuela Cantù Presidente
OGGETTO:
dott. Daniela Fedele Consigliere
altri istituti e leggi
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore speciali ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 848/2024 R.G., posta in decisione all'udienza
collegiale del 22.01.2025, promossa
DA
AVV. STEFANIA (c.f. ) del foro di Pt_1 C.F._1
Brescia difesa in proprio;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in
Brescia, via S. Caterina n. 6;
APPELLATO
Pag. 1 di 9 In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in composizione
monocratica emessa dal Presidente dott. Cesare de Sapia n. 1738/2024
pubblicata in data 11.09.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia la Corte accogliere le conclusioni esplicate in primo grado. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata
Nel merito: rigettare l'appello in quanto inammissibile e, comunque,
infondato, con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 depositato in data 1.02.2024,
l'avv. proponeva opposizione avanti il Tribunale di Parte_2
Bergamo avverso il decreto di rigetto della liquidazione del gratuito patrocinio per l'attività difensiva svolta in fase di mediazione emesso in data
17.01.2024 dallo stesso ufficio.
Parte ricorrente deduceva:
- che era stata difensore di , ammessa al Controparte_3
gratuito patrocinio con delibera n. 703/2019 del COA di Bergamo, nella causa civile n. 4930/2020 R.G. avanti il Tribunale di Bergamo avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria e nella precedente fase di mediazione obbligatoria;
- che in data 30.08.2022 la deducente aveva presentato istanza di liquidazione degli onorari e delle spese ex art. 82 D.P.R. 115/2002, con allegata nota
Pag. 2 di 9 spese, con cui aveva chiesto il pagamento di € 5.534 per i compensi del giudizio (fase di studio, introduttiva e decisionale) ed € 600 per la fase di mediazione, oltre oneri di legge;
- che con decreto del 23.09.2022 il giudice dott. aveva liquidato Per_1
solo € 1.384 per i soli compensi professionali afferenti al giudizio;
- che con ulteriore istanza del 7.11.2023 aveva chiesto la liquidazione dei compensi e delle spese per l'attività difensiva svolta nella fase di mediazione;
- che con decreto del 17.11.2023 il giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza per l'intervenuta definitività del decreto di liquidazione del
23.09.2022 per mancata opposizione ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs.
150/2011 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione;
- che l'istanza di liquidazione era stata reiterata in data 12.01.2024 e nuovamente rigettata dallo stesso giudice con decreto 17.01.2024 con le medesime argomentazioni, da cui la necessità di proporre opposizione avverso detto decreto.
Allegava che l'istanza del 7.11.2023 non rappresentava una contestazione del quantum liquidato per il giudizio contenzioso, ma era finalizzata ad evidenziare un' omissione in cui era incorso il giudice che ben avrebbe potuto provvedere ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale.
Si costituiva il che resisteva. Sosteneva che la stessa Controparte_1
ricorrente aveva qualificato l'istanza del 7.11.2023 come nuova istanza di liquidazione e non come correzione di errore materiale;
in rito inoltre eccepiva che la prima istanza di liquidazione della fase di mediazione era stata presentata in data 7.11.2023 e il decreto di rigetto in data 17.11.2023 e
Pag. 3 di 9 uan seconda istanza in data 12.01.204 e quindi oltre i trenta giorni a sua disposizione.
Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso poiché non era stata proposta tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso il decreto di pagamento del 23.09.2022; aggiungeva che le istanze di liquidazione del 7.11.2023 e 12.01.2024 per la fase di mediazione non potevano essere evase dal primo giudice mediante la procedura di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. del decreto di pagamento del 23.09.2022,
in quanto ravvisava una errata pronuncia, e non un'omissione, nella mancata liquidazione dei compensi della fase di mediazione.
Condannava parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Proponeva appello cui resisteva . Parte_2 Controparte_1
Con decreto di anticipazione di udienza del 31.10.2024, il consigliere istruttore designato invitava le parti ad assumere posizione con note scritte in merito all'appellabilità del provvedimento impugnato alla luce di quanto previsto dall'art. 15 comma 6 d.lgs. 150/2011.
Fallito ogni tentativo di bonario componimento della lite, all'udienza del
22.01.2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione, avendo già le parti depositato gli atti contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale
esclude che l'istanza del 07.11.2023 era volta ad avviare la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 287 e ss. c.p.c. del decreto di
Pag. 4 di 9 pagamento del 23.09.2022. Osserva che con tale procedura amministrativa è
correggibile non solo il mero errore materiale ma anche il vizio omissivo,
che è ravvisabile nella mancata pronuncia sulla liquidazione dei compensi della fase di mediazione.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il termine per l'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 non possa decorrere dall'istanza di liquidazione del 12.01.2024. Afferma che con tale istanza aveva proposto ex novo la richiesta di liquidazione dei compensi per la fase di mediazione e che il difensore non è assoggettato ad alcun termine per la presentazione di istanze di liquidazione degli onorari e spese.
Con il terzo motivo censura il capo della motivazione afferente alla condanna alle spese di lite. Afferma che il Tribunale ha applicato i parametri del DM
55/2014 per le cause di valore dello scaglione superiore, ossia quello compreso tra 1.101 e 5.200, anziché quello tra 0 e 1.100, non tenendo conto che il valore della causa era pari ad € 600. Deduce che non è stata applicata la riduzione delle spese di lite per l'assenza dell'Avvocatura di Stato
all'udienza per la comparizione delle parti.
In via preliminare ed assorbente, questa Corte ritiene che l'appello è
inammissibile poiché tale mezzo di impugnazione non può essere proposto avverso la sentenza gravata.
Pacifici i fatti di causa come sopra evidenziati.
L'avv. difendeva , ammessa Parte_2 Controparte_3
al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Bergamo n.
703/2019, e all'esito chiedeva la liquidazione dei compensi professionali e
Pag. 5 di 9 per il giudizio di merito e per l'attività di mediazione, evidenziati questi ultimi nell'importo di € 600.
Con decreto 23.09.2022 il giudice liquidava l'importo di € 1.384 per compensi, oltre alle spese generali, i.v.a e c.p.a.
Oltre un anno dopo, ossia in data 7.11.2023 lo stesso avvocato chiedeva la liquidazione delle spese relative alla mediazione in quanto “… dalla
liquidazione contenuta nel decreto di pagamento di cui sopra non pare siano
compresi i compensi professionali per la fase di mediazione che nella nota
spese depositata erano stati evidenziati in € 600,00”, ma il giudice adito dichiarava l'istanza inammissibile in quanto il difensore non aveva proposto opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto avvenuta in data 26.09.2022; nuova istanza era presentata in data 8.01.2024 a cui seguiva nuovo decreto di inammissibilità
in data 17.01.2024 – opposto quest'ultimo con ricorso ex art. 170 DPR
115/2002 e 281 decies c.p.c. depositato in data 26.01.2024.
Tanto premesso in fatto, la Corte osserva che:
- la parte non può a sua discrezione spostare il termine di impugnazione presentando istanze di revoca e/o di modifica e decidendo poi di impugnare nel termine di legge l'ultimo diniego;
- che in effetti l'avv. avrebbe dovuto proporre opposizione al primo Pt_1
decreto del 23.09.2022 comunicato il 26.09.2022 in quanto presentante un'omissione nella liquidazione;
- che in ogni caso il giudice del gravame può procedere alla correzione della gravata sentenza solo se l'appello è ammissibile, tanto più che nel caso
Pag. 6 di 9 concreto non costa mai essere stata formulata dall'avv. una vera e Pt_1
propria istanza di correzione di errore materiale.
In ogni caso, in via preliminare osserva la Corte che, come anticipato nel decreto del 31.10.2024, l'appello è inammissibile.
L'odierna appellante ha azionato la sua pretesa avvalendosi della procedura prevista dall'art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 281 decies c.p.c. come scritto nell'intestazione dell'atto e la prima norma prevede che l'opposizione avverso i decreti di pagamento del giudice “è disciplinata dall'art. 15 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
L'art. 15 comma 1 del d.lgs. 150/2011 a sua volta disponeva, ante riforma
Cartabia, che le controversie di cui all'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 fossero regolate dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. “ove non
diversamente disposto dal presente articolo”; mentre, a seguito delle modifiche introdotte dalla citata riforma, le opposizioni introdotte successivamente al 28.02.2023 sono regolate dal rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c. “ove non diversamente disposto dal
presente articolo”, come accaduto nel caso concreto.
Quanto all'impugnazione del provvedimento decisorio, l'art. 15 comma 6 del citato d.lgs. n. 150/2011 prevedeva, ante riforma Cartabia, che l'ordinanza conclusiva del procedimento di opposizione non era appellabile e, nel testo ora in vigore, dispone ancora che “la sentenza che definisce il giudizio non è
appellabile”.
Il principio invocato da controparte non è applicabile nel caso concreto. La
giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, a seguito dell'entrata in vigore
Pag. 7 di 9 del d.lgs. 150/2011 art. 14, ove il ricorrente abbia introdotto il giudizio per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato ex art. 702 bis c.p.c. e il giudice di primo grado abbia provveduto in composizione monocratica nelle forme del rito sommario ordinario, senza che risulti una scelta consapevole dello stesso di seguire il rito speciale di cui al citato decreto, l'ordinanza di primo grado va impugnata con l'appello ex art. 702 quater c.p.c. non potendo essere proposto ricorso per cassazione per saltum se non per accordo delle parti e ciò in ragione del principio di ultrattività del rito che trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete solo al giudice.
Nella fattispecie, nessun errore vi è stato. L'avv. ha proposto Pt_1
un'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 e art. 281 decies c.p.c. (in quanto si doveva applicare il nuovo rito) e il giudice adito, proprio nella qualità di capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, ha pronunciato sentenza (e non ordinanza) dando atto nell'oggetto che si tratta di procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 undecies c.p.c., art. 170 DPR 115/2002 e art. 15 d.lgs. 150/11.
Pertanto, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 15 comma 6 del citato d.lgs.
150/2011 va esclusa la possibilità di appellare la sentenza in esame.
Considerato che la pronuncia di inammissibilità configura una situazione di soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del , che si Controparte_1
liquidano in dispositivo (scaglione cause di valore sino ad € 1.100).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
Pag. 8 di 9 D.P.R. 115/2022 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
n.1738/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Cesare de Sapia n. 1738/2024
pubblicata in data 11.09.2024, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna a rifondere a parte appellata le spese del grado Parte_2
che liquida in complessivi € 494 per compenso (di cui € 142 per la fase di studio della controversia, € 142 per la fase introduttiva del giudizio ed € 210
per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge;
- accerta che esistono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuta a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Brescia, 22.01.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Manuela Cantù
Pag. 9 di 9