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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/07/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
n. rg7262 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Giulia D'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7262 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. SALZANO GIUSEPPINA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Salvatore Battaglia n.13,
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. CAPPUCCIO CARMEN presso il quale elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli alla via Montale n.90,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/04/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Mugnano di Napoli il 07/02/2005 e che dalla loro unione nascevano due figlie: il 20.12.2005, maggiorenne non economicamente Per_1
1 autosufficiente e il 27.11.2007 minore, rappresentavano la Per_2
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) i coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio, fermo l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza e/o di domicilio;
B) assegnare la casa coniugale ed i relativi beni mobili, sita in Napoli alla Via
Miano n. 195 int. 8, alla sig.ra che la abiterà con la figlia Parte_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente e la minore;
Per_2
C) affidare la figlia minore , congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2
fissandone la residenza privilegiata presso la madre collocataria;
i genitori provvederanno, di comune accordo, alla sua istruzione ed educazione, curandosi di prendere in comune le decisioni che si renderanno necessarie per la sua serena crescita psico-fisica. Entrambi i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia minore.
D) porre a carico del padre Sig. , in quanto genitore non Parte_1
collocatario, la corresponsione, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, sia per la maggiorenne ma non economicamente indipendente sia per la minore, della somma complessiva di € 600,00 (seicento/00) mensili, da corrispondersi entro il
2 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate
[...]; la detta somma sarà rivalutata annualmente agli indici Istat;
E) l'assegno unico Universale, ex lege, sarà disposto e corrisposto al 50% in favore del padre e al 50% in favore della madre;
F) porre a carico di entrambi i genitori, il 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo dell'adito Tribunale di Napoli. Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che ne ha curato l'anticipo, previa concertazione con l'altro genitore e previa esibizione della ricevuta fiscale e/o fattura attestante l'anticipazione fatta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione degli altri documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale delle foglie.
Per quanto concerne le spese si ritiene di far riferimento al Protocollo di Codesto
Tribunale e che qui di seguito si riportano:
- le spese che rientrano nel mantenimento ordinario sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
- le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente
3 senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico-sanitarie; quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e. di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione sono: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche
- sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo ¢ di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all'Università pubblica limitatamente' alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso); scuola bus soltanto se la spesa era già esistente durante il matrimonio;
campo estivo solo se entrambi i genitori lavorano (diversamente va concordata).
G) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
'
H) in ordine al diritto di visita del padre, genitore non prevalente, è stato convenuto il seguente calendario di visite in base al quale, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici, la minore stara con il padre:
- ogni settimana: due pomeriggi (mart. e giov.) salvo diverso accordo ed in base alle esigenze della minore), dalle ore 18.00 alle ore 21.00;
- a settimane alterne: dalle ore 18.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica con pernottamento;
- durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, con precedenza di scelta alla madre collocataria il 24 0 il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre o il 01 gennaio;
ad anni
4 alterni, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno dell'Epifania;
- durante le festività Pasquali: ad anni alterni, la Pasqua o la Pasquetta;
- durante il periodo estivo: per quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno a mezzo comunicazione mail che le parti si scambieranno;
- le parti si organizzeranno, discrezionalmente, in base ai desideri della minore per il suo compleanno ed onomastico;
la minore, a prescindere dal calendario stara, sempre, con la madre per la Festa della Mamma e con il padre per la festa del papa;
I) il Sig. provvederà autonomamente al pagamento del canone Parte_1
della casa coniugale ove continuerà a vivere la Sig.ra unitamente Parte_2
alle figlie. Il predetto pagamento del canone che ammonta ad € 153,66 sarà detratto e trattenuto dalla busta paga del Sig. automaticamente Parte_1
ogni mese;
L) Le spese di utenze dell'appartamento ove continuerà a vivere la Sig.ra Pt_2
unitamente alle figlie, saranno interamente a carico dalla medesima Sig.ra
[...]
Parte_2
M) Per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
5 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_3
n.3, parte I, s., reg. Atti Matrimonio anno 2005);
b) omologa le condizioni di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Eva SCALFATI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Giulia D'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7262 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. SALZANO GIUSEPPINA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Salvatore Battaglia n.13,
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. CAPPUCCIO CARMEN presso il quale elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli alla via Montale n.90,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/04/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Mugnano di Napoli il 07/02/2005 e che dalla loro unione nascevano due figlie: il 20.12.2005, maggiorenne non economicamente Per_1
1 autosufficiente e il 27.11.2007 minore, rappresentavano la Per_2
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) i coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio, fermo l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza e/o di domicilio;
B) assegnare la casa coniugale ed i relativi beni mobili, sita in Napoli alla Via
Miano n. 195 int. 8, alla sig.ra che la abiterà con la figlia Parte_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente e la minore;
Per_2
C) affidare la figlia minore , congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2
fissandone la residenza privilegiata presso la madre collocataria;
i genitori provvederanno, di comune accordo, alla sua istruzione ed educazione, curandosi di prendere in comune le decisioni che si renderanno necessarie per la sua serena crescita psico-fisica. Entrambi i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia minore.
D) porre a carico del padre Sig. , in quanto genitore non Parte_1
collocatario, la corresponsione, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, sia per la maggiorenne ma non economicamente indipendente sia per la minore, della somma complessiva di € 600,00 (seicento/00) mensili, da corrispondersi entro il
2 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate
[...]; la detta somma sarà rivalutata annualmente agli indici Istat;
E) l'assegno unico Universale, ex lege, sarà disposto e corrisposto al 50% in favore del padre e al 50% in favore della madre;
F) porre a carico di entrambi i genitori, il 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo dell'adito Tribunale di Napoli. Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che ne ha curato l'anticipo, previa concertazione con l'altro genitore e previa esibizione della ricevuta fiscale e/o fattura attestante l'anticipazione fatta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione degli altri documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale delle foglie.
Per quanto concerne le spese si ritiene di far riferimento al Protocollo di Codesto
Tribunale e che qui di seguito si riportano:
- le spese che rientrano nel mantenimento ordinario sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
- le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente
3 senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico-sanitarie; quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e. di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione sono: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche
- sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo ¢ di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all'Università pubblica limitatamente' alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso); scuola bus soltanto se la spesa era già esistente durante il matrimonio;
campo estivo solo se entrambi i genitori lavorano (diversamente va concordata).
G) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
'
H) in ordine al diritto di visita del padre, genitore non prevalente, è stato convenuto il seguente calendario di visite in base al quale, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici, la minore stara con il padre:
- ogni settimana: due pomeriggi (mart. e giov.) salvo diverso accordo ed in base alle esigenze della minore), dalle ore 18.00 alle ore 21.00;
- a settimane alterne: dalle ore 18.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica con pernottamento;
- durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, con precedenza di scelta alla madre collocataria il 24 0 il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre o il 01 gennaio;
ad anni
4 alterni, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno dell'Epifania;
- durante le festività Pasquali: ad anni alterni, la Pasqua o la Pasquetta;
- durante il periodo estivo: per quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno a mezzo comunicazione mail che le parti si scambieranno;
- le parti si organizzeranno, discrezionalmente, in base ai desideri della minore per il suo compleanno ed onomastico;
la minore, a prescindere dal calendario stara, sempre, con la madre per la Festa della Mamma e con il padre per la festa del papa;
I) il Sig. provvederà autonomamente al pagamento del canone Parte_1
della casa coniugale ove continuerà a vivere la Sig.ra unitamente Parte_2
alle figlie. Il predetto pagamento del canone che ammonta ad € 153,66 sarà detratto e trattenuto dalla busta paga del Sig. automaticamente Parte_1
ogni mese;
L) Le spese di utenze dell'appartamento ove continuerà a vivere la Sig.ra Pt_2
unitamente alle figlie, saranno interamente a carico dalla medesima Sig.ra
[...]
Parte_2
M) Per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
5 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_3
n.3, parte I, s., reg. Atti Matrimonio anno 2005);
b) omologa le condizioni di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Eva SCALFATI
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