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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/06/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
nella persona del Dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03.06.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2779/2024 R.G.
TRA
(CF ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa
Crocitti, del Foro di Reggio Calabria, (C.F.: ), ed elettivamente C.F._2 domiciliata per questa procedura, unitamente al suo procuratore, in Taurianova Via Pentolai,
17; giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(CF: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore con sede in Contrada Bosco Selvaggio snc,- 89016 – Rizziconi (RC);
RESISTENTE
(Contumace)
OGGETTO: Riconoscimento rapporto di lavoro e pagamento della relativa retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, il ricorrente adiva il Tribunale Parte_1 di Palmi in funzione del Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio la CP_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo:
- di aver prestato la sua attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, con la qualifica di operaio/ stagionale con la mansione di bracciante agricolo dal 14/02/2023 al 31/12/2023 e dal 11/01/2024 al 31/12/2024;
- di essere stata tenuta ad applicare i seguenti orari di lavoro come da contratto: da lunedì a sabato dalle ore 07:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30;
- che in data 02.05.2024, inoltrava le proprie dimissioni, per la mancata corresponsione degli stipendi da parte del datore di lavoro;
- di aver chiesto il pagamento delle mensilità di febbraio/ marzo ed aprile 2024;
- che a nulla sono valse le varie diffida da parte del procuratore che hanno trovato riscontro solo in parte, a seguito di varie diffide e solleciti, parte resistente si limitava al versamento della somma pari ad € 460,00 per il solo mese di febbraio 2024 e non a coprire tutte le mensilità scoperte;
- che sebbene richieste parte resistente con consegnava neppure le buste paga;
- di essere ad oggi creditrice della somma pari ad € 1.058,88 per il mese di marzo 2024 e della somma pari ad € 529,44 per il mese di aprile 2024; per una somma complessiva pari ad €
1.588,32.
Conseguentemente sulla base delle argomentazioni difensive articolate nel ricorso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che la sig.ra Pt_1
ha prestato attività lavorativa in favore della per come in
[...] Controparte_1 premessa;
e, per l'effetto:
2. condannare la resistente a corrispondere la somma di € 1.588,32
o la maggiore o minore somma da accertarsi in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, a titolo di retribuzione non corrisposte per i mesi di
Marzo ed Aprile 2024; 3. Con liquidazione a favore del procuratore costituito ammesso al gratuito patrocinio”.
Regolarmente notificato l'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio parte convenuta la quale pertanto rimaneva contumace. All'udienza del 14.04.2025, esperita la prova orale così per come articolata dal ricorrente ed ammessa con ordinanza, il giudice rinviava per la decisione all'udienza del 20.05.2025, poi differita per ragioni di gestione del ruolo di udienza al 03.06.2025.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decideva la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del presente giudizio concerne lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente a favore della resistente , e del mancato pagamento della Controparte_1 retribuzione per i mesi di Marzo ed Aprile 2024.
Ebbene dalla documentazione versata in atti e dalla prova orale esperita occorre osservare quanto segue.
Risulta provato, in virtù di quanto evidenziato dalla documentazione versata in atti nonché da quanto riferito dalla teste escussa, che con precise indicazioni, ha inequivocabilmente confermato lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa a favore della dal 14/02/2023 al 31/12/2023 e dal 11/01/2024 al 31/12/2024. Controparte_1
CP_ Da ciò ne consegue pertanto che la resistente non ha corrisposto alla lavoratrice la retribuzione per come prevista dal CCNL di categoria e dai contratti (2/3) per il periodo febbraio e marzo 2023 noncurante del fatto che il diritto alla retribuzione costituisce non solo obbligazione contrattuale essenziale del rapporto di lavoro, ma anche un diritto costituzionalmente garantito a favore di ogni lavoratore.
Quanto al mancato pagamento delle retribuzioni per le mensilità di marzo ed aprile 2024, non essendovi prova dell'avvenuto pagamento delle stesse deve ritenersi il diritto della ricorrente alla liquidazione di quanto alla stessa dovuto a titolo di differenze retributive, ferie non godute e TFR, per un totale complessivo di € 1.588,32.
Quanto ai conteggi prodotti da parte ricorrente relativi agli emolumenti retributivi rivendicati debbono ritenersi corretti data la mancata contestazione nonché la mancata produzione di CP_ quietanze di pagamento da parte della resistente, rimasta contumace.
Per tutto quanto esposto la domanda deve essere ritenuta fondata con integrale accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, istanza e domanda disattesa, così provvede:
a. Accoglie il ricorso, e per l'effetto,
b. Accerta che la sig.ra ha prestato attività lavorativa in favore della Parte_1
dal 14/02/2023 al 31/12/2023 e dal 11/01/2024 al 31/12/2024; Controparte_1
a. Accerta inoltre il mancato pagamento delle spettanze per le mensilità di marzo ed aprile 2024 con conseguentemente condanna della esistente, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €
1.588,32;
b. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore , delle spese di lite, con attribuzione al Parte_1 procuratore anticipatario, che si liquidano in euro 1.278,00 oltre rimb. forfettario al
15%, iva e cpa come per legge.
Palmi, 03.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
nella persona del Dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03.06.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2779/2024 R.G.
TRA
(CF ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa
Crocitti, del Foro di Reggio Calabria, (C.F.: ), ed elettivamente C.F._2 domiciliata per questa procedura, unitamente al suo procuratore, in Taurianova Via Pentolai,
17; giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(CF: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore con sede in Contrada Bosco Selvaggio snc,- 89016 – Rizziconi (RC);
RESISTENTE
(Contumace)
OGGETTO: Riconoscimento rapporto di lavoro e pagamento della relativa retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, il ricorrente adiva il Tribunale Parte_1 di Palmi in funzione del Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio la CP_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo:
- di aver prestato la sua attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, con la qualifica di operaio/ stagionale con la mansione di bracciante agricolo dal 14/02/2023 al 31/12/2023 e dal 11/01/2024 al 31/12/2024;
- di essere stata tenuta ad applicare i seguenti orari di lavoro come da contratto: da lunedì a sabato dalle ore 07:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30;
- che in data 02.05.2024, inoltrava le proprie dimissioni, per la mancata corresponsione degli stipendi da parte del datore di lavoro;
- di aver chiesto il pagamento delle mensilità di febbraio/ marzo ed aprile 2024;
- che a nulla sono valse le varie diffida da parte del procuratore che hanno trovato riscontro solo in parte, a seguito di varie diffide e solleciti, parte resistente si limitava al versamento della somma pari ad € 460,00 per il solo mese di febbraio 2024 e non a coprire tutte le mensilità scoperte;
- che sebbene richieste parte resistente con consegnava neppure le buste paga;
- di essere ad oggi creditrice della somma pari ad € 1.058,88 per il mese di marzo 2024 e della somma pari ad € 529,44 per il mese di aprile 2024; per una somma complessiva pari ad €
1.588,32.
Conseguentemente sulla base delle argomentazioni difensive articolate nel ricorso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che la sig.ra Pt_1
ha prestato attività lavorativa in favore della per come in
[...] Controparte_1 premessa;
e, per l'effetto:
2. condannare la resistente a corrispondere la somma di € 1.588,32
o la maggiore o minore somma da accertarsi in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, a titolo di retribuzione non corrisposte per i mesi di
Marzo ed Aprile 2024; 3. Con liquidazione a favore del procuratore costituito ammesso al gratuito patrocinio”.
Regolarmente notificato l'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio parte convenuta la quale pertanto rimaneva contumace. All'udienza del 14.04.2025, esperita la prova orale così per come articolata dal ricorrente ed ammessa con ordinanza, il giudice rinviava per la decisione all'udienza del 20.05.2025, poi differita per ragioni di gestione del ruolo di udienza al 03.06.2025.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decideva la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del presente giudizio concerne lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente a favore della resistente , e del mancato pagamento della Controparte_1 retribuzione per i mesi di Marzo ed Aprile 2024.
Ebbene dalla documentazione versata in atti e dalla prova orale esperita occorre osservare quanto segue.
Risulta provato, in virtù di quanto evidenziato dalla documentazione versata in atti nonché da quanto riferito dalla teste escussa, che con precise indicazioni, ha inequivocabilmente confermato lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa a favore della dal 14/02/2023 al 31/12/2023 e dal 11/01/2024 al 31/12/2024. Controparte_1
CP_ Da ciò ne consegue pertanto che la resistente non ha corrisposto alla lavoratrice la retribuzione per come prevista dal CCNL di categoria e dai contratti (2/3) per il periodo febbraio e marzo 2023 noncurante del fatto che il diritto alla retribuzione costituisce non solo obbligazione contrattuale essenziale del rapporto di lavoro, ma anche un diritto costituzionalmente garantito a favore di ogni lavoratore.
Quanto al mancato pagamento delle retribuzioni per le mensilità di marzo ed aprile 2024, non essendovi prova dell'avvenuto pagamento delle stesse deve ritenersi il diritto della ricorrente alla liquidazione di quanto alla stessa dovuto a titolo di differenze retributive, ferie non godute e TFR, per un totale complessivo di € 1.588,32.
Quanto ai conteggi prodotti da parte ricorrente relativi agli emolumenti retributivi rivendicati debbono ritenersi corretti data la mancata contestazione nonché la mancata produzione di CP_ quietanze di pagamento da parte della resistente, rimasta contumace.
Per tutto quanto esposto la domanda deve essere ritenuta fondata con integrale accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, istanza e domanda disattesa, così provvede:
a. Accoglie il ricorso, e per l'effetto,
b. Accerta che la sig.ra ha prestato attività lavorativa in favore della Parte_1
dal 14/02/2023 al 31/12/2023 e dal 11/01/2024 al 31/12/2024; Controparte_1
a. Accerta inoltre il mancato pagamento delle spettanze per le mensilità di marzo ed aprile 2024 con conseguentemente condanna della esistente, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €
1.588,32;
b. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore , delle spese di lite, con attribuzione al Parte_1 procuratore anticipatario, che si liquidano in euro 1.278,00 oltre rimb. forfettario al
15%, iva e cpa come per legge.
Palmi, 03.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti