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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.671/2023 RGN
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi di rappresentati e difesi Parte_5 Persona_1 dall'avv. Antonio Carrella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (SA) alla via Giacomo Matteotti n.14- appellanti
E
in persona del Sindaco pt rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Ketura Chiosi ed elettivamente domiciliato in presso la CP_1 casa comunale alla Piazza IV Novembre- appellato
E e e in Controparte_2 Controparte_3 persona dei ll rr pt – appellati contumaci
E appellato contumace Controparte_4
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.4568/2022
del Tribunale di Salerno pubblicata il 27/12/2022 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente, previa conferma delle statuizioni in ordine all'an debeatur, ribadito il diritto di , e per essa degli eredi, Persona_1
al ristoro per la lesione del rapporto parentale subita a seguito della perdita del figlio , condannare la CP_5 [...]
il e il , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
in persona dei rispettivi ll rr p.t., nonché il dott. , al CP_4
pagamento nelle quote di legge in loro favore , per il titolo in discussione, della somma ritenuta di giustizia, comunque in misura maggiore, in linea capitale, a quella di E 211.995,00 liquidata dal
Tribunale in relazione al decesso dell'anzidetto congiunto, il tutto con gli interessi e la rivalutazione, ai sensi della sent. Cass. n. 1712/1995,
dal fatto dannoso al soddisfo e con la vittoria delle spese e delle competenze di causa, oltre accessori ed attribuzione;
per l'appellato costituito: chiedeva il rigetto dell'appello con la condanna degli attori alle spese per il giudizio temerario.
2 La il Controparte_2 [...]
e ricevevano la notifica dell'atto di appello CP_3 CP_4
e non si costituivano divenendo contumaci.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 20 dicembre 2023
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 5 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 5 dicembre 2024 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il Persona_1
il la Controparte_1 Controparte_6 [...]
e esponendo che: in data 5/5/98, Controparte_2 CP_4
il centro abitato del Comune di veniva travolto da una tremenda CP_1
alluvione e colpito da numerose frane con il conseguente decesso di
137 persone tra cui il figlio;
a seguito di tali eventi il Sindaco di tale veniva condannato in sede penale dalla Corte di Appello di CP_1
Napoli con sentenza diventata definitiva dopo il rigetto del ricorso per
3 cassazione in data 26/3/2013; in virtù di tale sentenza di condanna il predetto Sindaco, ing. veniva condannato in solido con CP_4
i responsabili civili, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, tra cui la parte attrice, da liquidarsi in separata sede.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti per la morte del figlio, , a seguito dei tragici fatti CP_5
dell'alluvione di del 5/5/98. CP_1
Il si costituiva eccependo che la parte attrice Controparte_1
non si era costituita parte civile e che era decorsa la prescrizione e contestando il quantum richiesto.
Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il
[...]
si costituivano con deduzioni simili a quelle del CP_3 [...]
. CP_1
non si costituiva divenendo contumace. CP_4
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale e la causa andava in decisione all'udienza del 19/12/22 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
4 Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda e, per l'effetto,
condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore della parte attrice,
della somma di € 211.995,00, già rivalutata, detratto l'acconto ove già
ricevuto ed agli interessi legali calcolati inizialmente sull'importo devalutato alla data del sinistro, in base agli indici ISTAT, e cioè al
5/5/98, e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 5/5/98 fino al momento della pubblicazione della sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, oltre agli interessi sull'intera somma come liquidata dalla data della pubblicazione;
applicava, infine, in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado, per quanto di interesse in relazione al gravame, in relazione alla determinazione del risarcimento dei danni liquidava, in ossequio alle tabelle di Milano aggiornate al 2022, la somma di € 211.995,00 con applicazione di € 3.365,00 come valore del punto ed un punteggio complessivo di 63 punti, di cui 14 punti per l'età della vittima primaria, 14 punti per l'età della vittima secondaria,
5 15 punti per la relazione affettiva, anche in considerazione dell'ampiezza del nucleo familiare di origine.
Il Tribunale precisava inoltre che non erano emersi altri elementi tali da giustificare un'ulteriore personalizzazione del danno rispetto a quella cd. standard delle tabelle di Milano e che, venendo in questione un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito e, quindi, un tipico debito di valore, alla danneggiata era dovuto anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro liquidata, da corrispondersi mediante interessi compensativi.
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di eredi di hanno Parte_5 Persona_1
presentato appello avverso la predetta sentenza deducendo il seguente motivo:
1)insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'appellante; il Tribunale aveva applicato in maniera erronea il criterio tabellare, in quanto, in tema di assegnazione dei punteggi, in relazione all'età di di anni 59, dovevano essere Persona_1
riconosciutie 18 punti- fascia 51 -60 anni e in relazione all'età del
6 figlio di anni 24 dovevano essere riconosciuti 24 punti- fascia Pt_1
21- 30 anni;
a fronte di tanto in primo grado erano stati attribuiti punteggi inferiori e precisamente in totale 28, mentre andavano riconosciuti nel primo caso 18 punti e nel secondo 24 per un totale di
42 punti;
in virtù di tale errore gli appellanti avevano visto riconoscersi una somma inferiore a quella dovuta che doveva essere incrementata a quanto già liquidato di E 47.110,00 (punti 14 x valore punto di euro
3.365,00); invero secondo le tabelle applicate tali punti erano fissi e potevano essere ridotti solo in caso di contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria, tutte evenienze che non ricorrevano nel caso di specie ( conformemente alla nota ufficiale prot. n. 111185 del 29/6/2022 della Presidenza del
Tribunale di Milano a mezzo della quale le tabelle applicate erano state diramate).
Il in persona del Sindaco pt si costituiva Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello affermando che :
per la liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del figlio erano state applicate le Tabelle di Milano anno CP_5
7 2022 secondo il sistema a punti e in base al calcolo del danno da perdita parentale con i seguenti punti: 24 per età vittima;
18 per età
congiunto; 16 per convivenza, in assenza di punti aggiuntivi per altri superstiti, il totale era 58; pertanto, il Tribunale avendo calcolando punti 63 aveva superato il predetto valore andando oltre il punteggio massimo possibile e alla fine aveva anche riconosciuto 15 punti per l'intensità della relazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento fino alla pubblicazione della sentenza;
in sostanza il Giudice di primo grado aveva riconosciuto il massimo che poteva essere attribuito secondo i criteri della Tabella di
Milano, con calcolo dei punteggi massimi per la parentela, la convivenza ed il rapporto relazionale.
L'appello è fondato e come tale va accolto.
Prima di tutto il Tribunale ha applicato legittimamente le Tabelle
di Milano aggiornate al 2022 in quanto ai fini della quantificazione del
pregiudizio non patrimoniale direttamente patito dai congiunti — in
caso di decesso del familiare — potranno essere legittimamente
applicate le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale
rielaborate dall'Osservatorio di Milano, risultando le stesse coerenti
8 con i principi affermati dalla Cassazione e tali da consentire una
liquidazione equa, uniforme e prevedibile
(cfr.sent.Cass.n.37009/2022).
Nel concreto, però, ha errato nel conteggio con riferimento ai punti attribuiti per l'età della vittima primaria e per l'età della vittima secondaria.
Secondo tali tabelle il punteggio da attribuire in relazione ad una vittima primaria di anni 24 – fascia 21-30 anni –è pari a 24, mentre il punteggio da attribuire in relazione ad una vittima secondaria di anni
59- fascia 51- 60 anni è pari a 18.
A fronte di tali punteggi di 24 e 18 per un totale di 42 il
Tribunale ha applicato 14 e 14 e, quindi, 28 punti.
Una volta applicate tali tabelle i punteggi sono quelli appena indicati, in quanto come specificato nella stessa fonte solo contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime,
violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono comportare una riduzione fino ad arrivare all'azzeramento.
9 Nel caso in esame non sussiste alcuna delle ipotesi di riduzione dei punteggi.
Ne consegue che rispetto a quanto riconosciuto in primo grado va aggiunto un importo pari a 47.110,00 E ( punti 14 per valore del punto pari a 3365,00) e, quindi, un importo complessivo pari ad E
259.105,00 E che non supera il limite massimo di cui alle suddette tabelle di E 336.500,00.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 26.001,00-
52000,00 E in relazione alle somme oggetto dell'appello - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50%
per la sua scarsa significatività).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna gli appellati in solido al pagamento in favore degli appellanti di E 259.105,00; conferma nel resto il provvedimento impugnato;
10 2) condanna gli appellati in solido a pagare le spese del presente giudizio a favore degli appellanti, spese che liquida in E 4234,5 oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 punti per la convivenza, 4 punti per la presenza di altri congiunti,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.671/2023 RGN
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi di rappresentati e difesi Parte_5 Persona_1 dall'avv. Antonio Carrella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (SA) alla via Giacomo Matteotti n.14- appellanti
E
in persona del Sindaco pt rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Ketura Chiosi ed elettivamente domiciliato in presso la CP_1 casa comunale alla Piazza IV Novembre- appellato
E e e in Controparte_2 Controparte_3 persona dei ll rr pt – appellati contumaci
E appellato contumace Controparte_4
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.4568/2022
del Tribunale di Salerno pubblicata il 27/12/2022 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente, previa conferma delle statuizioni in ordine all'an debeatur, ribadito il diritto di , e per essa degli eredi, Persona_1
al ristoro per la lesione del rapporto parentale subita a seguito della perdita del figlio , condannare la CP_5 [...]
il e il , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
in persona dei rispettivi ll rr p.t., nonché il dott. , al CP_4
pagamento nelle quote di legge in loro favore , per il titolo in discussione, della somma ritenuta di giustizia, comunque in misura maggiore, in linea capitale, a quella di E 211.995,00 liquidata dal
Tribunale in relazione al decesso dell'anzidetto congiunto, il tutto con gli interessi e la rivalutazione, ai sensi della sent. Cass. n. 1712/1995,
dal fatto dannoso al soddisfo e con la vittoria delle spese e delle competenze di causa, oltre accessori ed attribuzione;
per l'appellato costituito: chiedeva il rigetto dell'appello con la condanna degli attori alle spese per il giudizio temerario.
2 La il Controparte_2 [...]
e ricevevano la notifica dell'atto di appello CP_3 CP_4
e non si costituivano divenendo contumaci.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 20 dicembre 2023
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 5 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 5 dicembre 2024 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il Persona_1
il la Controparte_1 Controparte_6 [...]
e esponendo che: in data 5/5/98, Controparte_2 CP_4
il centro abitato del Comune di veniva travolto da una tremenda CP_1
alluvione e colpito da numerose frane con il conseguente decesso di
137 persone tra cui il figlio;
a seguito di tali eventi il Sindaco di tale veniva condannato in sede penale dalla Corte di Appello di CP_1
Napoli con sentenza diventata definitiva dopo il rigetto del ricorso per
3 cassazione in data 26/3/2013; in virtù di tale sentenza di condanna il predetto Sindaco, ing. veniva condannato in solido con CP_4
i responsabili civili, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, tra cui la parte attrice, da liquidarsi in separata sede.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti per la morte del figlio, , a seguito dei tragici fatti CP_5
dell'alluvione di del 5/5/98. CP_1
Il si costituiva eccependo che la parte attrice Controparte_1
non si era costituita parte civile e che era decorsa la prescrizione e contestando il quantum richiesto.
Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il
[...]
si costituivano con deduzioni simili a quelle del CP_3 [...]
. CP_1
non si costituiva divenendo contumace. CP_4
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale e la causa andava in decisione all'udienza del 19/12/22 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
4 Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda e, per l'effetto,
condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore della parte attrice,
della somma di € 211.995,00, già rivalutata, detratto l'acconto ove già
ricevuto ed agli interessi legali calcolati inizialmente sull'importo devalutato alla data del sinistro, in base agli indici ISTAT, e cioè al
5/5/98, e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 5/5/98 fino al momento della pubblicazione della sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, oltre agli interessi sull'intera somma come liquidata dalla data della pubblicazione;
applicava, infine, in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado, per quanto di interesse in relazione al gravame, in relazione alla determinazione del risarcimento dei danni liquidava, in ossequio alle tabelle di Milano aggiornate al 2022, la somma di € 211.995,00 con applicazione di € 3.365,00 come valore del punto ed un punteggio complessivo di 63 punti, di cui 14 punti per l'età della vittima primaria, 14 punti per l'età della vittima secondaria,
5 15 punti per la relazione affettiva, anche in considerazione dell'ampiezza del nucleo familiare di origine.
Il Tribunale precisava inoltre che non erano emersi altri elementi tali da giustificare un'ulteriore personalizzazione del danno rispetto a quella cd. standard delle tabelle di Milano e che, venendo in questione un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito e, quindi, un tipico debito di valore, alla danneggiata era dovuto anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro liquidata, da corrispondersi mediante interessi compensativi.
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di eredi di hanno Parte_5 Persona_1
presentato appello avverso la predetta sentenza deducendo il seguente motivo:
1)insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'appellante; il Tribunale aveva applicato in maniera erronea il criterio tabellare, in quanto, in tema di assegnazione dei punteggi, in relazione all'età di di anni 59, dovevano essere Persona_1
riconosciutie 18 punti- fascia 51 -60 anni e in relazione all'età del
6 figlio di anni 24 dovevano essere riconosciuti 24 punti- fascia Pt_1
21- 30 anni;
a fronte di tanto in primo grado erano stati attribuiti punteggi inferiori e precisamente in totale 28, mentre andavano riconosciuti nel primo caso 18 punti e nel secondo 24 per un totale di
42 punti;
in virtù di tale errore gli appellanti avevano visto riconoscersi una somma inferiore a quella dovuta che doveva essere incrementata a quanto già liquidato di E 47.110,00 (punti 14 x valore punto di euro
3.365,00); invero secondo le tabelle applicate tali punti erano fissi e potevano essere ridotti solo in caso di contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria, tutte evenienze che non ricorrevano nel caso di specie ( conformemente alla nota ufficiale prot. n. 111185 del 29/6/2022 della Presidenza del
Tribunale di Milano a mezzo della quale le tabelle applicate erano state diramate).
Il in persona del Sindaco pt si costituiva Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello affermando che :
per la liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del figlio erano state applicate le Tabelle di Milano anno CP_5
7 2022 secondo il sistema a punti e in base al calcolo del danno da perdita parentale con i seguenti punti: 24 per età vittima;
18 per età
congiunto; 16 per convivenza, in assenza di punti aggiuntivi per altri superstiti, il totale era 58; pertanto, il Tribunale avendo calcolando punti 63 aveva superato il predetto valore andando oltre il punteggio massimo possibile e alla fine aveva anche riconosciuto 15 punti per l'intensità della relazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento fino alla pubblicazione della sentenza;
in sostanza il Giudice di primo grado aveva riconosciuto il massimo che poteva essere attribuito secondo i criteri della Tabella di
Milano, con calcolo dei punteggi massimi per la parentela, la convivenza ed il rapporto relazionale.
L'appello è fondato e come tale va accolto.
Prima di tutto il Tribunale ha applicato legittimamente le Tabelle
di Milano aggiornate al 2022 in quanto ai fini della quantificazione del
pregiudizio non patrimoniale direttamente patito dai congiunti — in
caso di decesso del familiare — potranno essere legittimamente
applicate le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale
rielaborate dall'Osservatorio di Milano, risultando le stesse coerenti
8 con i principi affermati dalla Cassazione e tali da consentire una
liquidazione equa, uniforme e prevedibile
(cfr.sent.Cass.n.37009/2022).
Nel concreto, però, ha errato nel conteggio con riferimento ai punti attribuiti per l'età della vittima primaria e per l'età della vittima secondaria.
Secondo tali tabelle il punteggio da attribuire in relazione ad una vittima primaria di anni 24 – fascia 21-30 anni –è pari a 24, mentre il punteggio da attribuire in relazione ad una vittima secondaria di anni
59- fascia 51- 60 anni è pari a 18.
A fronte di tali punteggi di 24 e 18 per un totale di 42 il
Tribunale ha applicato 14 e 14 e, quindi, 28 punti.
Una volta applicate tali tabelle i punteggi sono quelli appena indicati, in quanto come specificato nella stessa fonte solo contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime,
violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono comportare una riduzione fino ad arrivare all'azzeramento.
9 Nel caso in esame non sussiste alcuna delle ipotesi di riduzione dei punteggi.
Ne consegue che rispetto a quanto riconosciuto in primo grado va aggiunto un importo pari a 47.110,00 E ( punti 14 per valore del punto pari a 3365,00) e, quindi, un importo complessivo pari ad E
259.105,00 E che non supera il limite massimo di cui alle suddette tabelle di E 336.500,00.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 26.001,00-
52000,00 E in relazione alle somme oggetto dell'appello - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50%
per la sua scarsa significatività).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna gli appellati in solido al pagamento in favore degli appellanti di E 259.105,00; conferma nel resto il provvedimento impugnato;
10 2) condanna gli appellati in solido a pagare le spese del presente giudizio a favore degli appellanti, spese che liquida in E 4234,5 oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 punti per la convivenza, 4 punti per la presenza di altri congiunti,