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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 23.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 341 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in RO, via Alberico Parte_1 aterina AR CO, FR A. CO, LA CO e DA CO che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in RO, via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede CP_1 politana dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio CP_2 giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 10253/2023 del Tribunale di RO pubblicata il 16.11.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver presentato, in data Parte_1
3.10.2019, domanda per il riconoscimento della pensione ordinaria di vecchiaia, con decorrenza dal 1.05.2020 - cessazione dal servizio in data 30.04.2020, maturazione del requisito contributivo di anni 42, mesi 5 e giorni 25 e compimento di anni 67 alla data del 1.05.2020 – e che l' aveva riconosciuto CP_1
1 la pensione richiesta, con decorrenza dal 1.05.2020, ma con un periodo utile ai fini pensionistici di soli anni 42, mesi 3, giorni 27, arrotondati ad anni 42 e mesi 4 (di cui anni 14 mesi 11 e giorni 2 maturati entro 31 dicembre 1992, anni 3 entro il 31 dicembre 1995 e i restanti anni dall'1 gennaio 1996 in poi); precisato, inoltre, di aver richiesto, con ricorso amministrativo, in data 4.11.2020, l'annullamento del provvedimento, ritenuto erroneo relativamente al periodo sino al 31.12.1992, di computo di anni 14, mesi 11 e giorni 27 di contribuzione anziché di anni 15, mesi 1 e giorni 25, ha convenuto in giudizio l' CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
– dare atto che l' non ha riscontrato nel termine di legge di cui all'art. 443 CP_1
c.p.c. il ricorso inistrativo e così dichiarare procedibile la domanda introdotta ex artt. 442 e segg. c.p.c. con il presente ricorso;
– dichiarare tenuta e così condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a riliquidare e corrispondere la pensione di vecchiaia al ricorrente computando il periodo di anziantà dal 1^ novembre 1977 al 31 dicembre 1977 e ritenendo, se del caso, applicarsi al caso in esame la Legge 335/1995 e il D.M. 282/1996 nonchè l'art.2116 C.C. anche in applicazione analogica, determinandone come richiesto l'importo lordo in € 39.035,69 in luogo di € 35.934,11 alla data del 1^ maggio 2020 oltre aggiornamenti e rivalutazione;
– condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere i menti sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge;
– in via meramente subordinata condannare l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'importo di € 52.725,16 oltre interessi ed accessori di legge a titolo risarcitorio per la causale di cui in atti;
– con vittoria in ogni caso di spese, compensi di lite e oneri acessori di legge>.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di RO ha respinto il ricorso, CP_1 compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Il primo giudice ha osservato che Dall'esame della documentazione in atti e delle deduzioni formulate dalle parti emerge che ricorrente ha lavorato, nelle settimane di cui chiede il riconoscimento, per lo stesso datore di lavoro per il quale ha prestato la propria opera negli anni successivi, oggetto di ricongiungimento> e che Nel provvedimento di ricongiunzione del 2009 non risultano le settimane oggetto del presente giudizio e non risulta neanche il versamento dei corrispondenti contributi>. Ha conseguentemente affermato che
<il suddetto periodo non poteva essere computato nel calcolo dei contributi utili < i>
a pensione> rilevando, al contempo, che il ricorrente non ha mosso alcuna doglianza né avverso il sopra richiamato provvedimento di ricongiunzione né avverso il provvedimento di conferimento della pensione>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1
lamentando in sintesi: I) l'erroneità della decisi
[...] primo giudice non ha dichiarato la tardività della produzione documentale depositata dall' benché prontamente contestata, senza che le parti avessero CP_1 nulla dedotto sul punto e senza tenere conto che la documentazione in questione non era indicata nell'indice e che con la memoria integrativa l' aveva CP_2 rappresentato argomenti nuovi e diversi e che era smentito dall'estratto
2 contributivo l'affermato mancato versamento di contributi nel periodo 1/11- 31/12/1977, con violazione degli artt. 157, 161 e 416 c.p.c. II) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha posto a fondamento della stessa il provvedimento di ricongiunzione del 2009, atto irritualmente prodotto dall' non richiamato nella memoria di costituzione e non sottoposto al CP_1 contraddittorio delle parti con violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. III) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice fondato la decisione su fatti diversi da quelli oggetto di allegazione delle parti non contenendo questi alcun riferimento al documento sul quale è stata fondata la decisione con conseguente violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. IV) l'erroneità della decisione per non aver il primo giudice esaminato e valutato la documentazione prodotta dal ricorrente e, in particolare, l'estratto conto contributivo da cui risultano le 9 settimane contributive mancanti, dal 1.11.1997 al 31.12.1997, omettendo, al contempo, di pronunciarsi sulle richieste istruttorie formulate nel ricorso con violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. V) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non contestato il provvedimento di ricongiunzione ed il provvedimento di conferimento della pensione, profilo estraneo al thema decidendum con violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello, i cui motivi vanno trattati congiuntamente per evidente connessione, è infondato e deve essere respinto.
4. Giova premettere, per una corretta impostazione delle questioni poste dal gravame, che ha agito in giudizio lamentando l'erroneità Parte_1 della pensione di vecchiaia, a lui liquidata con decorrenza dall'1/5/2020, assumendo che l' , nel provvedimento RME 103202002314, avrebbe errato CP_1 nel calcolare un'anzianità contributiva al 31/12/1992 di anni 14 mesi 11 e giorni 27 anziché un'anzianità contributiva di anni 15 mesi 1 e giorni 25, dovendosi tenere conto del periodo contributivo dall'1 novembre al 31 dicembre 1977, non computato dall' nonostante la presenza nell'estratto contributivo CP_2 prodotto;
tale e avrebbe determinato a suo dire un'errata minore quantificazione dell'ammontare della pensione (€ 35.934,11 in luogo dell'importo effettivamente dovuto di € 39.035,69).
4.1. Va da subito precisato che, in applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c., l'appellante era gravato dall'onere della prova dei fatti posti a fondamento del diritto azionato, prova che deve essere preceduta da un'esaustiva e corretta rappresentazione di detti fatti in conformità all'onere imposto dall'art. 414 c.p.c.
4.2. A quest'ultimo riguardo deve evidenziarsi la lacunosità del ricorso introduttivo, che omette di fornire una completa ricostruzione della vicenda, tralasciando circostanze decisive ai fini della soluzione della controversia nonostante queste emergessero dalla stessa documentazione allegata al ricorso e oggetto dello stesso e in specie: i) che la pensione in contestazione è stata liquidata dalla gestione dipendenti pubblici e in particolare dalla Cassa
[...]
(CPDEL), come si evince dal provvedimento di liquidazione Controparte_3
3 prodotto e contestato dallo stesso appellante;
ii) che il periodo contributivo di cui si lamenta il mancato computo è relativo alla diversa gestione AGO lavoratori dipendenti privati per come chiaramente emerge dall'estratto contributivo prodotto e invocato dallo stesso appellante ( si tratta di periodo presso lo Studio;
iii) che l'appellante, per come emerge dal provvedimento Controparte_4 CP_1 contestato in giudizio e dall'estratto conto invocato anche in questa sede, ha provveduto a richiedere, e ottenere, la ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979 (anni 1/1/1978-31/12/1983) e il riscatto (1/1/1984-31/5/1994) dei periodi di lavoro svolti anteriormente all'assunzione presso l'ICRAM di RO , intervenuta in data 1/6/1994, assunzione alla quale è conseguita l'iscrizione presso la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali.
4.3. Giova evidenziare, perché né il ricorso introduttivo né il gravame ne tengono adeguato conto, che la fattispecie dedotta in giudizio è regolata dall'art. 2 legge n. 29/1979, in base al quale “In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma (ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti-FPLD che non rileva nella specie n.d.e.) il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall' , può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di CP_1 un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma. La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall' . CP_1
Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli iste nelle singole gestioni previdenziali.
4 4.4. Sarebbe stato onere dell'appellante, sin dal ricorso introduttivo, allegare e dimostrare di avere provveduto a chiedere la ricongiunzione anche del periodo 1 novembre-31 dicembre 1977, di averla ottenuta e di avere versato quanto previsto dal richiamato art. 2, onere che non è stato assolutamente assolto, essendosi l'appellante limitato nel ricorso introduttivo ad affermare apoditticamente, ed erroneamente per come di seguito chiarito, che “il periodo omesso deve ritenersi, comunque, ricompreso nel periodo di ricongiunzione pure effettuato anche ai sensi del D.M. 282/1996”, senza altro aggiungere se non un altrettanto generico e contradditorio addebito all' di non averlo invitato “a CP_1 correggere la domanda mutandola, ove maggiormente favorevole in una domanda di cumulo che avrebbe fatto ricomprendere i periodi eventualmente rimasti fuori dalla ricongiunzione”.
4.5. Nel descritto contesto la gravata sentenza non può essere tacciata di avere violato il principio del contraddittorio ex art. 101 e il principio dispositivo ex art. 112 cpc e neppure di avere violato l'art. 115 cpc nell'acquisire la documentazione prodotta dall' . CP_1
4.6. L' costituito tempestivamente in giudizio con memoria difensiva CP_2 depositata il 13/3/2023 (a fronte di una prima udienza fissata per il 23/3/2023 come da decreto ex art. 415 c.p.c. presente nel fascicolo telematico) e ha prontamente dedotto che “Il provvedimento di ricongiunzione del 2009 è stato emesso in base ai dati forniti dalla sede San Giovanni in data 14/03/2002. CP_1
Non si è tenuto conto della contribuzio rsata nel FPLD dal 01/11/1977 al 31/12/1977 (9 settimane). E' probabile che al momento dell'emissione del modello TRC, necessario per la ricongiunzione, non fossero ancora presenti in estratto e che siano state acquisite solo successivamente. Nel caso la determinazione del 2009 è ormai definitiva e l'assicurato non può chiedere il riesame dell'atto di ricongiunzione”. Al deposito tempestivo della memoria di costituzione ha fatto seguito, da parte dell' in data 21/3/2023 (quindi prima della fissata udienza), altro deposito CP_1 dell sa memoria di costituzione, con allegati questa volta alcuni documenti, tra i quali il provvedimento di ricongiunzione del 2/3/2009, già richiamato nella tempestiva memoria di costituzione.
4.7. Il tema della ricongiunzione emergeva inequivocabilmente già dal ricorso introduttivo depositato dall'appellante e dai documenti a questo allegati sicché non solo l'allegazione dell' conseguiva alla stessa prospettazione attrice, ma CP_1 si imponeva a fronte delle rilevanti lacune contenute nel ricorso introduttivo, per come già sopra evidenziate.
4.8. La documentazione prodotta dall' , e in specie il provvedimento di CP_2 ricongiunzione del 2009 indirizzato all'appellante, ma da questi non menzionato né tantomeno allegato al ricorso introduttivo, era assolutamente necessario alla puntuale ricostruzione dei fatti di causa e alla decisione della controversia (per come anche rappresentato dal procuratore dell' alla prima udienza a fronte CP_1 dell'eccezione di decadenza sollevata dalla cont te), sicché correttamente il Tribunale ha dato ingresso a tale documento, ponendolo a fondamento della propria decisione. Tra l'altro, per come emerge dal verbale della prima udienza (cfr verbale del 23/3/2023), alle parti è stato concesso termine per il deposito di note, così salvaguardando il diritto di difesa e il principio del contradditorio.
5 4.9. A questo punto, con riguardo alla legittima acquisizione del documento in questione e al fine di disattendere le contestazioni del gravame, è sufficiente richiamare il consolidato principio di diritto per cui “nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento” (ex plurimis Cass. 7694/2018 e successive conformi).
4.10 Nella specie, come già sopra evidenziato, la circostanza che l'appellante fosse stato ammesso alla ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979 emergeva inequivocabilmente dallo stesso provvedimento di liquidazione contestato in giudizio e dallo stesso estratto conto invocato a supporto della domanda giudiziaria, sicché l'acquisizione d'ufficio del decreto di ricongiunzione del marzo 2009 risponde a tutti i requisiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità, anzi tale acquisizione è andata a sopperire a una decisiva lacuna delle allegazioni e produzioni dello stesso appellante.
5. Confermata la correttezza dell'acquisizione del documento in discussione ed esclusa la lesione dei princìpi invocati nel gravame, condivisibile è l'affermazione del Tribunale per cui Nel provvedimento di ricongiunzione del 2009 non risultano le settimane oggetto del presente giudizio e non risulta neanche il versamento dei corrispondenti contributi>.
5.1. La mera lettura del documento dimostra inequivocabilmente che la ricongiunzione è stata disposta esclusivamente per il periodo 1/1/1978- 15/2/1983, pari ad anni 5 mesi 1 giorni 12, periodo esattamente indicato nel decreto di liquidazione della pensione di vecchiaia e limitatamente al quale è stato calcolato “il contributo di ricongiunzione” di lire 1.187,52, versato dall'appellante (cfr ricevuta di versamento ivi allegata).
5.2. La predetta ricongiunzione, pertanto, così come affermato nella gravata sentenza, non ricomprende il periodo 1/11/1977-31/12/1977 e per detto periodo l'appellante non ha neppure versato l'onere contributivo imposto dal già richiamato art 2 legge n. 29/1979. 5.3. E' in questi termini che va inteso il riferimento del primo giudice all'assenza di prova del versamento dei contributi, per come fatto palese dall'utilizzo dell'aggettivo in relazione al ricongiunzione del 2009> e alle . Ciò che ha accertato il Tribunale, senza smentita nel gravame, è che il periodo in discussione non è ricompreso nella disposta ricongiunzione e che per detto periodo l'appellante non ha versato alcun onere economico come invece richiesto dalla normativa in materia.
5.4. Risulta pertanto non condivisibile la censura con cui l'appellante addebita al Tribunale di avere affermato, in contrasto con l'estratto contributivo e con le incontestate allegazioni, che il periodo in discussione (1/11/1977-31/12/1977) non risulta coperto da contribuzione;
la censura, infatti, si fonda su una non
6 corretta lettura della gravata sentenza, equivocando tra i contributi previdenziale che versa il datore di lavoro e l'onere economico imposto al lavoratore per la ricongiunzione.
5.5. Parimenti condivisibile e non contraddetto da alcun elemento contrario è l'ulteriore accertamento del Tribunale per cui il ricorrente non ha mosso alcuna doglianza… avverso il sopra richiamato provvedimento di ricongiunzione>.
5.6. Non risulta agli atti, perché neppure dedotto, che nel 2009, ricevuto il provvedimento di ricongiunzione in questione, l'appellante abbia proposto all'INPDAP, cui faceva capo la ricorso amministrativo ex art 8 DPR n. CP_5
368/1997, così come indicato nello stesso provvedimento, avendo l'appellante, di contro, provveduto al versamento in un'unica soluzione, in data 4/9/2009, dell'onere contributivo calcolato per il periodo ammesso alla ricongiunzione, che, va ribadito, era chiaramente e inequivocabilmente limitato a quello dall'1/1/1978 al 15/2/1983 (cfr ricevuta versamento della somma di lire 1187,52). Con tale pagamento, effettuato senza alcuna riserva, l'appellante ha prestato acquiescenza al decreto di ricongiunzione per come formulato.
5.7. Nessuna contestazione avverso il predetto provvedimento di ricongiunzione è stata sollevata neppure nel ricorso introduttivo, in cui l'appellante, per come già evidenziato, nella ha dedotto sul punto.
5.8. In difetto di ricongiunzione e in assenza del pagamento del relativo onere economico la pretesa dell'appellante di vedersi calcolare ai fini pensionistici, nella gestione CPDEL ex INPDAP, il periodo AGO 1/11-31/12/1977 è priva di giuridico fondamento, perché in contrasto con il più volte richiamato art. 2 legge n.29/1979. 5.9 A sostenere il contrario: i) non vale invocare le previsioni del DM 282/1996- Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, perché all'evidenza dettate per altra e diversa fattispecie, previsioni insuscettibili di applicazione estensiva e/o analogica, invero non contemplata nella materia in questione;
ii) non vale invocare il dettato dell'art. 2126 c.c., perché anch'esso regolante ipotesi assolutamente diverse da quella in esame, come finisce per riconoscere lo stesso appellante e senza che sul punto sia necessario aggiungere altro atteso il chiaro tenore della norma rispetto ai profili di fatto e diritto sopra evidenziati;
iii) non vale genericamente lamentare la mancata pronuncia sulle istanze istruttorie e insistere per l'accoglimento delle stesse in questo grado senza specificare quale diverso esito queste comporterebbero e senza considerare l'assoluta genericità e irrilevanza delle stesse a fronte dell'accertata mancata ricongiunzione (ammissione ctu contabile per determinare l'esatto importo della pensione e informazione al patronato sulla correttezza dei conteggi redatti); iv) non vale invocare genericamente l'omesso esame della documentazione prodotta in primo grado, perché dalla stessa non emerge affatto che l'appellante abbia provveduto a ricongiungere anche il periodo in contestazione pagando il relativo onere, anzi le già richiamate risultanze processuali dimostrano il contrario.
5.10 A ulteriore supporto della infondatezza del gravame va osservato che l'appellante, a fondamento dell'azionata pretesa ha dedotto in prime cure, invero non del tutto chiaramente, che, in ragione del periodo in discussione, “alla data del 31 dicembre 1995 il ricorrente aveva già maturato un'anzianità contributiva
7 di almeno 18 anni il calcolo della pensione avrebbe dovuto, e deve essere effettuato, sulla base del sistema di calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo per il periodo successivo e cioè dal 1^ gennaio 2012”. Il rilievo, però, non tiene conto di quanto chiaramente emerge dal prospetto di liquidazione della pensione prodotto dallo stesso appellante, in cui, in ragione degli applicati arrotondamenti, è stata riconosciuta un'anzianità di servizio utile proprio di 18 anni complessivi al 31/12/1995, sicché neppure viene chiarito quale rilievo avrebbe il periodo in contestazione, non essendo sufficiente il mero richiamo al conteggio redatto dal patronato, privo di qualsiasi esplicitazione dei criteri adottati rispetto a quelli esposti e che non sembra tenere conto, almeno nella prospettazione dell'appellante, dell'effettiva anzianità riconosciuta.
6. Va infine disattesa anche la domanda risarcitoria, sulla quale, invero, il gravame nulla dice e che può ritenersi riproposta dal generico richiamo agli atti di primo grado e alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
6.1. La domanda è assolutamente generica e si fonda sulla mera asserita non conformità dell'operato dell' alla delibera n. 654 del 28.4.2005 del Comitato CP_1
Amministrativo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, delibera assolutamente estranea alla materia del contendere poiché attiene alle domande di pensione avanzate alla Gestione Separata in applicazione del DM n. 282/1996, che, come già sopra evidenziato, è riservato proprio alla gestione separata istituita dalla legge n. 335/1995. 6.2. L'appellante eccepisce anche “il non corretto comportamento dell'Ente laddove ha omesso di informare il ricorrente del mancato inserimento del periodo di 9 settimane atteso che l'avvenuta prestazione lavorativa per tale periodo era nota all' proprio sulla base del proprio estratto conto previdenziale”, CP_1 aggiungendo che l' “avrebbe dovuto correttamente informare di tale CP_2 circostanza il richie pensione e qualora, pure, avesse ritenuto ciò frutto di un errore contenuto nella domanda di pensione avrebbe dovuto invitarlo a correggere la domanda, mutandola, ove maggiormente favorevole in una domanda di cumulo che avrebbe dovuto ricomprendere i periodi eventualmente rimasti fuori dalla ricongiunzione”.
6.3. Il ricorso introduttivo e le note depositate in prime cure tacciono, così come già più volte evidenziato, sul provvedimento di ricongiunzione del 2009, che non contemplava le 9 settimane in discussione, sicché l' a fonte di una CP_1 ricongiunzione così operata e in alcun modo contestata dall'interessato non aveva alcun obbligo nei confronti di quest'ultimo, atteso che la ricongiunzione si fonda sulla domanda dell'assicurato e impone a questi il pagamento di un onere economico. La prospettazione dell'appellante, infine, si fonda su una confusione tra istituti diversi, ricongiunzione e cumulo, ai quali conseguono differenti regimi (il cumulo, regolato dalle leggi nn 228/2012 e 232/2016, a prescindere da ogni altra considerazione, non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all'altra e determina il meccanismo del pro quota) rimessi alla scelta dell'interessato, sicché palese è l'infondatezza dell'addebito mosso all' CP_1
7. In assenza di dichiarazione ex art 152 disp att cpc, le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
8
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado liquidate in € CP_1
3473,00 oltre rimborso 15%; in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
RO 23.1.2025
LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
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Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 23.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 341 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in RO, via Alberico Parte_1 aterina AR CO, FR A. CO, LA CO e DA CO che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in RO, via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede CP_1 politana dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio CP_2 giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 10253/2023 del Tribunale di RO pubblicata il 16.11.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver presentato, in data Parte_1
3.10.2019, domanda per il riconoscimento della pensione ordinaria di vecchiaia, con decorrenza dal 1.05.2020 - cessazione dal servizio in data 30.04.2020, maturazione del requisito contributivo di anni 42, mesi 5 e giorni 25 e compimento di anni 67 alla data del 1.05.2020 – e che l' aveva riconosciuto CP_1
1 la pensione richiesta, con decorrenza dal 1.05.2020, ma con un periodo utile ai fini pensionistici di soli anni 42, mesi 3, giorni 27, arrotondati ad anni 42 e mesi 4 (di cui anni 14 mesi 11 e giorni 2 maturati entro 31 dicembre 1992, anni 3 entro il 31 dicembre 1995 e i restanti anni dall'1 gennaio 1996 in poi); precisato, inoltre, di aver richiesto, con ricorso amministrativo, in data 4.11.2020, l'annullamento del provvedimento, ritenuto erroneo relativamente al periodo sino al 31.12.1992, di computo di anni 14, mesi 11 e giorni 27 di contribuzione anziché di anni 15, mesi 1 e giorni 25, ha convenuto in giudizio l' CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
– dare atto che l' non ha riscontrato nel termine di legge di cui all'art. 443 CP_1
c.p.c. il ricorso inistrativo e così dichiarare procedibile la domanda introdotta ex artt. 442 e segg. c.p.c. con il presente ricorso;
– dichiarare tenuta e così condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a riliquidare e corrispondere la pensione di vecchiaia al ricorrente computando il periodo di anziantà dal 1^ novembre 1977 al 31 dicembre 1977 e ritenendo, se del caso, applicarsi al caso in esame la Legge 335/1995 e il D.M. 282/1996 nonchè l'art.2116 C.C. anche in applicazione analogica, determinandone come richiesto l'importo lordo in € 39.035,69 in luogo di € 35.934,11 alla data del 1^ maggio 2020 oltre aggiornamenti e rivalutazione;
– condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere i menti sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge;
– in via meramente subordinata condannare l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'importo di € 52.725,16 oltre interessi ed accessori di legge a titolo risarcitorio per la causale di cui in atti;
– con vittoria in ogni caso di spese, compensi di lite e oneri acessori di legge>.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di RO ha respinto il ricorso, CP_1 compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Il primo giudice ha osservato che Dall'esame della documentazione in atti e delle deduzioni formulate dalle parti emerge che ricorrente ha lavorato, nelle settimane di cui chiede il riconoscimento, per lo stesso datore di lavoro per il quale ha prestato la propria opera negli anni successivi, oggetto di ricongiungimento> e che Nel provvedimento di ricongiunzione del 2009 non risultano le settimane oggetto del presente giudizio e non risulta neanche il versamento dei corrispondenti contributi>. Ha conseguentemente affermato che
<il suddetto periodo non poteva essere computato nel calcolo dei contributi utili < i>
a pensione> rilevando, al contempo, che il ricorrente non ha mosso alcuna doglianza né avverso il sopra richiamato provvedimento di ricongiunzione né avverso il provvedimento di conferimento della pensione>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1
lamentando in sintesi: I) l'erroneità della decisi
[...] primo giudice non ha dichiarato la tardività della produzione documentale depositata dall' benché prontamente contestata, senza che le parti avessero CP_1 nulla dedotto sul punto e senza tenere conto che la documentazione in questione non era indicata nell'indice e che con la memoria integrativa l' aveva CP_2 rappresentato argomenti nuovi e diversi e che era smentito dall'estratto
2 contributivo l'affermato mancato versamento di contributi nel periodo 1/11- 31/12/1977, con violazione degli artt. 157, 161 e 416 c.p.c. II) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha posto a fondamento della stessa il provvedimento di ricongiunzione del 2009, atto irritualmente prodotto dall' non richiamato nella memoria di costituzione e non sottoposto al CP_1 contraddittorio delle parti con violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. III) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice fondato la decisione su fatti diversi da quelli oggetto di allegazione delle parti non contenendo questi alcun riferimento al documento sul quale è stata fondata la decisione con conseguente violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. IV) l'erroneità della decisione per non aver il primo giudice esaminato e valutato la documentazione prodotta dal ricorrente e, in particolare, l'estratto conto contributivo da cui risultano le 9 settimane contributive mancanti, dal 1.11.1997 al 31.12.1997, omettendo, al contempo, di pronunciarsi sulle richieste istruttorie formulate nel ricorso con violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. V) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non contestato il provvedimento di ricongiunzione ed il provvedimento di conferimento della pensione, profilo estraneo al thema decidendum con violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello, i cui motivi vanno trattati congiuntamente per evidente connessione, è infondato e deve essere respinto.
4. Giova premettere, per una corretta impostazione delle questioni poste dal gravame, che ha agito in giudizio lamentando l'erroneità Parte_1 della pensione di vecchiaia, a lui liquidata con decorrenza dall'1/5/2020, assumendo che l' , nel provvedimento RME 103202002314, avrebbe errato CP_1 nel calcolare un'anzianità contributiva al 31/12/1992 di anni 14 mesi 11 e giorni 27 anziché un'anzianità contributiva di anni 15 mesi 1 e giorni 25, dovendosi tenere conto del periodo contributivo dall'1 novembre al 31 dicembre 1977, non computato dall' nonostante la presenza nell'estratto contributivo CP_2 prodotto;
tale e avrebbe determinato a suo dire un'errata minore quantificazione dell'ammontare della pensione (€ 35.934,11 in luogo dell'importo effettivamente dovuto di € 39.035,69).
4.1. Va da subito precisato che, in applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c., l'appellante era gravato dall'onere della prova dei fatti posti a fondamento del diritto azionato, prova che deve essere preceduta da un'esaustiva e corretta rappresentazione di detti fatti in conformità all'onere imposto dall'art. 414 c.p.c.
4.2. A quest'ultimo riguardo deve evidenziarsi la lacunosità del ricorso introduttivo, che omette di fornire una completa ricostruzione della vicenda, tralasciando circostanze decisive ai fini della soluzione della controversia nonostante queste emergessero dalla stessa documentazione allegata al ricorso e oggetto dello stesso e in specie: i) che la pensione in contestazione è stata liquidata dalla gestione dipendenti pubblici e in particolare dalla Cassa
[...]
(CPDEL), come si evince dal provvedimento di liquidazione Controparte_3
3 prodotto e contestato dallo stesso appellante;
ii) che il periodo contributivo di cui si lamenta il mancato computo è relativo alla diversa gestione AGO lavoratori dipendenti privati per come chiaramente emerge dall'estratto contributivo prodotto e invocato dallo stesso appellante ( si tratta di periodo presso lo Studio;
iii) che l'appellante, per come emerge dal provvedimento Controparte_4 CP_1 contestato in giudizio e dall'estratto conto invocato anche in questa sede, ha provveduto a richiedere, e ottenere, la ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979 (anni 1/1/1978-31/12/1983) e il riscatto (1/1/1984-31/5/1994) dei periodi di lavoro svolti anteriormente all'assunzione presso l'ICRAM di RO , intervenuta in data 1/6/1994, assunzione alla quale è conseguita l'iscrizione presso la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali.
4.3. Giova evidenziare, perché né il ricorso introduttivo né il gravame ne tengono adeguato conto, che la fattispecie dedotta in giudizio è regolata dall'art. 2 legge n. 29/1979, in base al quale “In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma (ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti-FPLD che non rileva nella specie n.d.e.) il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall' , può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di CP_1 un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma. La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall' . CP_1
Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli iste nelle singole gestioni previdenziali.
4 4.4. Sarebbe stato onere dell'appellante, sin dal ricorso introduttivo, allegare e dimostrare di avere provveduto a chiedere la ricongiunzione anche del periodo 1 novembre-31 dicembre 1977, di averla ottenuta e di avere versato quanto previsto dal richiamato art. 2, onere che non è stato assolutamente assolto, essendosi l'appellante limitato nel ricorso introduttivo ad affermare apoditticamente, ed erroneamente per come di seguito chiarito, che “il periodo omesso deve ritenersi, comunque, ricompreso nel periodo di ricongiunzione pure effettuato anche ai sensi del D.M. 282/1996”, senza altro aggiungere se non un altrettanto generico e contradditorio addebito all' di non averlo invitato “a CP_1 correggere la domanda mutandola, ove maggiormente favorevole in una domanda di cumulo che avrebbe fatto ricomprendere i periodi eventualmente rimasti fuori dalla ricongiunzione”.
4.5. Nel descritto contesto la gravata sentenza non può essere tacciata di avere violato il principio del contraddittorio ex art. 101 e il principio dispositivo ex art. 112 cpc e neppure di avere violato l'art. 115 cpc nell'acquisire la documentazione prodotta dall' . CP_1
4.6. L' costituito tempestivamente in giudizio con memoria difensiva CP_2 depositata il 13/3/2023 (a fronte di una prima udienza fissata per il 23/3/2023 come da decreto ex art. 415 c.p.c. presente nel fascicolo telematico) e ha prontamente dedotto che “Il provvedimento di ricongiunzione del 2009 è stato emesso in base ai dati forniti dalla sede San Giovanni in data 14/03/2002. CP_1
Non si è tenuto conto della contribuzio rsata nel FPLD dal 01/11/1977 al 31/12/1977 (9 settimane). E' probabile che al momento dell'emissione del modello TRC, necessario per la ricongiunzione, non fossero ancora presenti in estratto e che siano state acquisite solo successivamente. Nel caso la determinazione del 2009 è ormai definitiva e l'assicurato non può chiedere il riesame dell'atto di ricongiunzione”. Al deposito tempestivo della memoria di costituzione ha fatto seguito, da parte dell' in data 21/3/2023 (quindi prima della fissata udienza), altro deposito CP_1 dell sa memoria di costituzione, con allegati questa volta alcuni documenti, tra i quali il provvedimento di ricongiunzione del 2/3/2009, già richiamato nella tempestiva memoria di costituzione.
4.7. Il tema della ricongiunzione emergeva inequivocabilmente già dal ricorso introduttivo depositato dall'appellante e dai documenti a questo allegati sicché non solo l'allegazione dell' conseguiva alla stessa prospettazione attrice, ma CP_1 si imponeva a fronte delle rilevanti lacune contenute nel ricorso introduttivo, per come già sopra evidenziate.
4.8. La documentazione prodotta dall' , e in specie il provvedimento di CP_2 ricongiunzione del 2009 indirizzato all'appellante, ma da questi non menzionato né tantomeno allegato al ricorso introduttivo, era assolutamente necessario alla puntuale ricostruzione dei fatti di causa e alla decisione della controversia (per come anche rappresentato dal procuratore dell' alla prima udienza a fronte CP_1 dell'eccezione di decadenza sollevata dalla cont te), sicché correttamente il Tribunale ha dato ingresso a tale documento, ponendolo a fondamento della propria decisione. Tra l'altro, per come emerge dal verbale della prima udienza (cfr verbale del 23/3/2023), alle parti è stato concesso termine per il deposito di note, così salvaguardando il diritto di difesa e il principio del contradditorio.
5 4.9. A questo punto, con riguardo alla legittima acquisizione del documento in questione e al fine di disattendere le contestazioni del gravame, è sufficiente richiamare il consolidato principio di diritto per cui “nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento” (ex plurimis Cass. 7694/2018 e successive conformi).
4.10 Nella specie, come già sopra evidenziato, la circostanza che l'appellante fosse stato ammesso alla ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979 emergeva inequivocabilmente dallo stesso provvedimento di liquidazione contestato in giudizio e dallo stesso estratto conto invocato a supporto della domanda giudiziaria, sicché l'acquisizione d'ufficio del decreto di ricongiunzione del marzo 2009 risponde a tutti i requisiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità, anzi tale acquisizione è andata a sopperire a una decisiva lacuna delle allegazioni e produzioni dello stesso appellante.
5. Confermata la correttezza dell'acquisizione del documento in discussione ed esclusa la lesione dei princìpi invocati nel gravame, condivisibile è l'affermazione del Tribunale per cui Nel provvedimento di ricongiunzione del 2009 non risultano le settimane oggetto del presente giudizio e non risulta neanche il versamento dei corrispondenti contributi>.
5.1. La mera lettura del documento dimostra inequivocabilmente che la ricongiunzione è stata disposta esclusivamente per il periodo 1/1/1978- 15/2/1983, pari ad anni 5 mesi 1 giorni 12, periodo esattamente indicato nel decreto di liquidazione della pensione di vecchiaia e limitatamente al quale è stato calcolato “il contributo di ricongiunzione” di lire 1.187,52, versato dall'appellante (cfr ricevuta di versamento ivi allegata).
5.2. La predetta ricongiunzione, pertanto, così come affermato nella gravata sentenza, non ricomprende il periodo 1/11/1977-31/12/1977 e per detto periodo l'appellante non ha neppure versato l'onere contributivo imposto dal già richiamato art 2 legge n. 29/1979. 5.3. E' in questi termini che va inteso il riferimento del primo giudice all'assenza di prova del versamento dei contributi, per come fatto palese dall'utilizzo dell'aggettivo in relazione al ricongiunzione del 2009> e alle . Ciò che ha accertato il Tribunale, senza smentita nel gravame, è che il periodo in discussione non è ricompreso nella disposta ricongiunzione e che per detto periodo l'appellante non ha versato alcun onere economico come invece richiesto dalla normativa in materia.
5.4. Risulta pertanto non condivisibile la censura con cui l'appellante addebita al Tribunale di avere affermato, in contrasto con l'estratto contributivo e con le incontestate allegazioni, che il periodo in discussione (1/11/1977-31/12/1977) non risulta coperto da contribuzione;
la censura, infatti, si fonda su una non
6 corretta lettura della gravata sentenza, equivocando tra i contributi previdenziale che versa il datore di lavoro e l'onere economico imposto al lavoratore per la ricongiunzione.
5.5. Parimenti condivisibile e non contraddetto da alcun elemento contrario è l'ulteriore accertamento del Tribunale per cui il ricorrente non ha mosso alcuna doglianza… avverso il sopra richiamato provvedimento di ricongiunzione>.
5.6. Non risulta agli atti, perché neppure dedotto, che nel 2009, ricevuto il provvedimento di ricongiunzione in questione, l'appellante abbia proposto all'INPDAP, cui faceva capo la ricorso amministrativo ex art 8 DPR n. CP_5
368/1997, così come indicato nello stesso provvedimento, avendo l'appellante, di contro, provveduto al versamento in un'unica soluzione, in data 4/9/2009, dell'onere contributivo calcolato per il periodo ammesso alla ricongiunzione, che, va ribadito, era chiaramente e inequivocabilmente limitato a quello dall'1/1/1978 al 15/2/1983 (cfr ricevuta versamento della somma di lire 1187,52). Con tale pagamento, effettuato senza alcuna riserva, l'appellante ha prestato acquiescenza al decreto di ricongiunzione per come formulato.
5.7. Nessuna contestazione avverso il predetto provvedimento di ricongiunzione è stata sollevata neppure nel ricorso introduttivo, in cui l'appellante, per come già evidenziato, nella ha dedotto sul punto.
5.8. In difetto di ricongiunzione e in assenza del pagamento del relativo onere economico la pretesa dell'appellante di vedersi calcolare ai fini pensionistici, nella gestione CPDEL ex INPDAP, il periodo AGO 1/11-31/12/1977 è priva di giuridico fondamento, perché in contrasto con il più volte richiamato art. 2 legge n.29/1979. 5.9 A sostenere il contrario: i) non vale invocare le previsioni del DM 282/1996- Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, perché all'evidenza dettate per altra e diversa fattispecie, previsioni insuscettibili di applicazione estensiva e/o analogica, invero non contemplata nella materia in questione;
ii) non vale invocare il dettato dell'art. 2126 c.c., perché anch'esso regolante ipotesi assolutamente diverse da quella in esame, come finisce per riconoscere lo stesso appellante e senza che sul punto sia necessario aggiungere altro atteso il chiaro tenore della norma rispetto ai profili di fatto e diritto sopra evidenziati;
iii) non vale genericamente lamentare la mancata pronuncia sulle istanze istruttorie e insistere per l'accoglimento delle stesse in questo grado senza specificare quale diverso esito queste comporterebbero e senza considerare l'assoluta genericità e irrilevanza delle stesse a fronte dell'accertata mancata ricongiunzione (ammissione ctu contabile per determinare l'esatto importo della pensione e informazione al patronato sulla correttezza dei conteggi redatti); iv) non vale invocare genericamente l'omesso esame della documentazione prodotta in primo grado, perché dalla stessa non emerge affatto che l'appellante abbia provveduto a ricongiungere anche il periodo in contestazione pagando il relativo onere, anzi le già richiamate risultanze processuali dimostrano il contrario.
5.10 A ulteriore supporto della infondatezza del gravame va osservato che l'appellante, a fondamento dell'azionata pretesa ha dedotto in prime cure, invero non del tutto chiaramente, che, in ragione del periodo in discussione, “alla data del 31 dicembre 1995 il ricorrente aveva già maturato un'anzianità contributiva
7 di almeno 18 anni il calcolo della pensione avrebbe dovuto, e deve essere effettuato, sulla base del sistema di calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo per il periodo successivo e cioè dal 1^ gennaio 2012”. Il rilievo, però, non tiene conto di quanto chiaramente emerge dal prospetto di liquidazione della pensione prodotto dallo stesso appellante, in cui, in ragione degli applicati arrotondamenti, è stata riconosciuta un'anzianità di servizio utile proprio di 18 anni complessivi al 31/12/1995, sicché neppure viene chiarito quale rilievo avrebbe il periodo in contestazione, non essendo sufficiente il mero richiamo al conteggio redatto dal patronato, privo di qualsiasi esplicitazione dei criteri adottati rispetto a quelli esposti e che non sembra tenere conto, almeno nella prospettazione dell'appellante, dell'effettiva anzianità riconosciuta.
6. Va infine disattesa anche la domanda risarcitoria, sulla quale, invero, il gravame nulla dice e che può ritenersi riproposta dal generico richiamo agli atti di primo grado e alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
6.1. La domanda è assolutamente generica e si fonda sulla mera asserita non conformità dell'operato dell' alla delibera n. 654 del 28.4.2005 del Comitato CP_1
Amministrativo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, delibera assolutamente estranea alla materia del contendere poiché attiene alle domande di pensione avanzate alla Gestione Separata in applicazione del DM n. 282/1996, che, come già sopra evidenziato, è riservato proprio alla gestione separata istituita dalla legge n. 335/1995. 6.2. L'appellante eccepisce anche “il non corretto comportamento dell'Ente laddove ha omesso di informare il ricorrente del mancato inserimento del periodo di 9 settimane atteso che l'avvenuta prestazione lavorativa per tale periodo era nota all' proprio sulla base del proprio estratto conto previdenziale”, CP_1 aggiungendo che l' “avrebbe dovuto correttamente informare di tale CP_2 circostanza il richie pensione e qualora, pure, avesse ritenuto ciò frutto di un errore contenuto nella domanda di pensione avrebbe dovuto invitarlo a correggere la domanda, mutandola, ove maggiormente favorevole in una domanda di cumulo che avrebbe dovuto ricomprendere i periodi eventualmente rimasti fuori dalla ricongiunzione”.
6.3. Il ricorso introduttivo e le note depositate in prime cure tacciono, così come già più volte evidenziato, sul provvedimento di ricongiunzione del 2009, che non contemplava le 9 settimane in discussione, sicché l' a fonte di una CP_1 ricongiunzione così operata e in alcun modo contestata dall'interessato non aveva alcun obbligo nei confronti di quest'ultimo, atteso che la ricongiunzione si fonda sulla domanda dell'assicurato e impone a questi il pagamento di un onere economico. La prospettazione dell'appellante, infine, si fonda su una confusione tra istituti diversi, ricongiunzione e cumulo, ai quali conseguono differenti regimi (il cumulo, regolato dalle leggi nn 228/2012 e 232/2016, a prescindere da ogni altra considerazione, non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all'altra e determina il meccanismo del pro quota) rimessi alla scelta dell'interessato, sicché palese è l'infondatezza dell'addebito mosso all' CP_1
7. In assenza di dichiarazione ex art 152 disp att cpc, le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado liquidate in € CP_1
3473,00 oltre rimborso 15%; in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
RO 23.1.2025
LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
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