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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29113/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 29113/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Silvia Moriggi e Alessandra Belotti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Gavirate (VA), Via del Chiostro n. 15, come da procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Arosio (CO), Via Castello n. 5, come da procura in atti
APPELLATO
(C.F. ), residente in [...] CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, con deposito di note scritte in PCT, hanno precisato le seguenti conclusioni.
Parte appellante:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
Nel merito, in via principale:
1 per i motivi tutti dedotti in narrativa, in riforma della sentenza n. 726/2023 -emessa in data 21/11/2022 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, Sez. I Civile, Giudice Dott. Sergio Gallo nell'ambito del procedimento n. 20720/2022 R.G. depositata in cancelleria in data 01/02/2023 e mai notificata-, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che quivi si riportano: “in via principale: accertata la piena responsabilità del sig. nella causazione del sinistro in narrativa condannare il sig. ed in CP_2 CP_2 Controparte_1 solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. in conseguenza del Parte_1 sinistro ed in particolare: € 4.845,00 (oltre iva), per complessivi € 5.910 lla data del sinistro al saldo nonché interessi;
oltre fermo tecnico, da quantificarsi in via equitativa dal Giudice nei limiti della propria competenza per valore;
ovvero nella misura che verrà stabilita dal Giudice in corso di causa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Giudice di Pace di Milano per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione in appello e nello specifico:
Si richiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia ammettere, ove occorrer possa, CTU volta a quantificare i danni subiti dal sig. a seguito del sinistro, nonché ad accertare il nesso di causalità tra detti danni e l'incidente occorso. Pt_1
Si richiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”:
Vero che in data 16.10.2020 interveniva sul luogo del sinistro al fine di prestare soccorso al sig. Pt_1
Vero che ha trovato il camion DA XF targato FC965VV sulla strada provinciale 44 in direzione Varese;
Vero che il mezzo era impossibilitato a muoversi per mancanza d'aria all'interno dell'impianto;
Vero che ha visto il camion DA XF targato FC965VV sulla strada provinciale 44 in direzione Varese;
Si indicano come testimoni:
presso SC Autotruck s.n.c. di SC ZI AN, via Puccini, 6 – 21050 Bisuschio Testimone_1 (VA) sui capitoli di prova da a) a c);
residente in [...] – 21020 Casale Litta (VA) sul capitolo di prova d). Testimone_2
Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio nonché del giudizio di primo grado.
Si producono i seguenti documenti:
1) copia della sentenza n. 726/2023 Giudice di Pace di Milano munita di attestazione di conformità;
2) fascicolo di parte sig. primo grado di Giudizio”. Pt_1
Parte appellata Controparte_1
“In via principale e nel merito: confermare integralmente la sentenza n. 726/2023, resa dal Giudice di Pace di Milano, Dott. Sergio Gallo e depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023, nella causa civile di primo grado RG 20720/2022 e per l'effetto rigettare
2 integralmente l'appello del sig. e qualsiasi domanda da esso proposta, a qualsivoglia ragione e/o titolo, Parte_1 nei confronti delle convenuti, perché infondato, in fatto e diritto come esposto nella parte in narrativa.
Con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e al fine d o della responsabilità Controparte_1 CP_2 esclusiva di per aver provocato il sinistro per cui è causa e la condanna di CP_2 CP_2 ed in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoni
[...] Controparte_1 patrimoniali subiti dall'attore e, per l'effetto, al pagamento a favore di della Parte_1 somma indicata in Euro 5.910,90, o in quella diversa ritenuta di zione monetaria e gli interessi compensativi dall'evento al saldo.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che, in data 16 ottobre 2020, percorreva via Gramsci in Casale Litta Parte_1
(VA), in direzione Varese, a bordo del proprio camion DA XF targato FC965VV;
- che, giunto all'altezza del ponte della ferrovia, incrociava il veicolo CE Sprinter targato CS141JL, di proprietà e condotto da il quale, omettendo di concedere la CP_2 precedenza, collideva con il veicolo di parte attrice;
- che la Compagnia convenuta offriva e pagava a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 4.845,00 e che tale importo veniva trattenuto dall'attore ad esclusivo titolo di acconto sul maggiore dovuto;
- che, per tale ragione, si trovava costretto a promuovere un giudizio Parte_1 dinnanzi il Giudice . Sergio Gallo, n. rg. 20720/22, convenendo contumace per l'intero procedimento, e . CP_2 Controparte_1
- che in tale procedimento il Giudice di Pace, dott. Gallo, accertava e dichiarava la concorrente paritaria responsabilità presunta ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., dell'attore e del convenuto nella causazione del sinistro di cui è causa;
- che il Giudice di prime cure altresì rigettava l'istanza di ammissione dei mezzi di prova in quanto ritenuti superflui e riteneva satisfattiva la somma corrisposta da parte convenuta a titolo di risarcimento del danno;
- che, per tali ragioni, si rivolgeva a codesto Tribunale chiedendo di Parte_2 accertarsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e CP_2 condannare ed solido tra loro, al risarcimento di CP_2 Controparte_1 tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza del sinistro.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 29.01.2024, chiedendo, nel merito, di confermare integralmente la sentenza n. 726/2023 resa dal Giudice di Pace Dott. Sergio Gallo e rigettare integralmente l'appello proposto da
Parte_2
Nessuno si costituiva per CP_2
3 La prima udienza veniva fissata in data 20.02.2024, ove veniva dichiarata la contumacia di CP_2
e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la
[...] sione della causa in decisione per il giorno 06.02.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 25.03.2025, rilevato che per un errore tecnico di Consolle il procedimento de quo non era stato posto in visione su PCT tra i fascicoli per i quali era scaduto il termine di deposito delle note scritte e che solo all'esito di una verifica ex officio dei procedimenti pendenti è stato riscontrato il predetto errore, verificato il deposito degli atti di cui all'art. 189, comma I, c.p.c., questo Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 189 c.p.c..
2. Preliminarmente, giova rilevare che l'appello è ammissibile in quanto proposto entro i limiti prescritti dall'art. 327 c.p.c. e in quanto l'appellante ha esposto con sufficiente grado di specificità le ragioni poste a sostegno del gravame.
3. Quanto al merito, l'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
3.1. Avuto riguardo alle censure in ordine alla errata valutazione del complessivo compendio probatorio nel primo grado di giudizio, giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, quanto segue.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, laddove all'esito del giudizio il Giudice, risultato provato l'urto tra due veicoli, non riesca tuttavia a delineare una chiara dinamica dello scontro da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli, dovrà trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. la quale ha carattere sussidiario e opera solo in difetto di prova contraria (cfr. ex multis Cass. Civ. 3696/2018 e 15736/2022).
3.2. Nella specie, risulta provato in giudizio che l'attore, odierno appellante, il giorno 16.10.2020, alle ore 08.30, si trovava alla guida del proprio mezzo, camion DA, targato FC965VV, in Via Gramsci, nel Comune di Casale Litta in direzione Varese e, giunto all'altezza del ponte della ferrovia ove è presente una strettoia con transito a senso alternato, incrociava il veicolo CE Sprinter targato CS141JL, contro il quale avveniva un urto.
In particolare, dal modulo CAI versato in atti (v. doc. 1, fasc. primo grado att.) si evince che i due veicoli hanno riportato i seguenti danni: il camion DA danni nella parte frontale e lato sinistro, mentre il veicolo CE danni nella parte frontale e laterale (v. doc. 1, fasc. primo grado parte attrice).
Tali danni sono certamente compatibili con un urto frontale tra i due veicoli i quali, dunque, provenivano inevitabilmente da direzioni opposte.
Dall'esame del predetto documento (v. doc. 1, fasc. primo grado attore) non si evincono altri elementi utili in ordine alla effettiva ricostruzione della dinamica del sinistro e, conseguentemente, in ordine alla responsabilità dei soggetti coinvolti.
Al riguardo, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto, infatti, che “il modulo firmato da entrambi i conducenti dei veicoli non riporta elementi dai quali potere evincere la responsabilità del sinistro, in particolare non consente di evidenziare chi avesse la precedenza nella strettoia a senso unico alternato”; aggiunge ancora il Giudice di prime cure che nel predetto modulo CAI “vi è uno schizzo nel quale i due veicoli vengono descritti mentre percorrono la strettoia a senso unico ma non evidenziano se stavano percorrendo lo stesso senso
4 di marcia o avevano senso di marcia opposto. Sul modulo nessuno dei due conducenti dichiara di avere torto o ragione né di avere avuto la precedenza” (v. sentenza n. 726/2023, p.5 ss.).
Ritiene l'intestato Tribunale – in senso difforme rispetto a quanto affermato dal Giudice di prime cure – che dall'esame dei danni riportati nel predetto modulo, si evince certamente che gli stessi sono compatibili con un urto frontale tra i due veicoli i quali, dunque, provenivano inevitabilmente da direzioni opposte.
Con riguardo all'effettiva dinamica del sinistro, parte attrice invoca l'applicazione della regola, di conio giurisprudenziale, della c.d. “precedenza di fatto”, in forza della quale ha diritto di precedenza l'utente della strada che, in via preventiva, sotto il profilo cronologico, ha intrapreso la manovra che, nella specie, consisteva nell'introduzione del mezzo nel punto di strettoia presente all'altezza del ponte della ferrovia.
Ebbene, tale circostanza non risulta provata in giudizio.
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha ammesso le prove orali, il cui ingresso Contr avrebbe consentito di fornire la prova della circostanza che il camion si fosse introdotto preventivamente nella strettoia avendo accertato che la stessa fosse libera dunque, l'urto fosse Contr avvenuto quando il camion si trovava fermo all'uscita della strettoia.
Sul punto deve ritenersi che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'istanza di prova orale in quanto, come chiaramente espresso nella motivazione della sentenza, i due testimoni indicati da parte attrice nella memoria depositata ex art. 320 c.p.c., e Testimone_1
non erano presenti al momento del sinistro. Testimone_2
Ne consegue che alcun elemento di prova avrebbero potuto fornire i testimoni indicati in relazione a quale mezzo avesse, per primo, impegnato la strettoia, non avendo gli stessi assistito al momento dell'urto tra i due mezzi.
Né al riguardo soccorrono le fotografie prodotte nel giudizio di primo grado (v. doc. 8, fasc. att. primo grado, in allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c.) in quanto dall'esame delle stesse non si rinvengono elementi utili ai fini della prova in ordine all'effettiva posizione dei due veicoli successivamente all'avvenuto urto.
Ancora, il giudice di prime cure ha richiamato, in modo pertinente, la normativa applicabile, in particolare l'art. 42, comma 2, del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada, ritenendo che nella specie si vertesse in una ipotesi di transito alternato a vista.
Ne consegue che, stante l'assenza di elementi idonei a poter ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro, correttamente il Giudice di prime cure ha fatto applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c., il quale, in via sussidiaria, dispone che, in caso di accertato urto tra due veicoli, come nel caso di specie, vi sia una responsabilità presunta e paritaria.
Né parte attrice ha provato in giudizio una prevalente colpa del convenuto anche con riguardo alla, meramente allegata, velocità del mezzo antagonista.
3.3. Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Tribunale che l'appello non sia fondato e, dunque, la sentenza impugnata deve essere confermata.
4. Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività difensiva espletata ex D.M. 55/2014 e succ. mod., con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a
5 quanto richiesto con nota spese depositata da ex art. 75 disp. att. c.p.c. in Controparte_1 quanto la fase istruttoria è stata limitata alla celebrazione di una udienza, sostituita dal deposito di note scritte (valori medi per fase di studio, introduttiva e decisionale e valori minimi per la fase istruttoria).
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva, altresì, che nella fattispecie de qua, stante l'integrale rigetto dell'appello, ricorre l'operatività del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
726/2023 depositata in data dal giudice di pace di Milano nel proc. civ. di cui al n. R.G. 20720/2022;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 che sono liquidate in Euro 2.127,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
[...] come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 30.5.2002.
Milano, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 29113/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Silvia Moriggi e Alessandra Belotti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Gavirate (VA), Via del Chiostro n. 15, come da procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Arosio (CO), Via Castello n. 5, come da procura in atti
APPELLATO
(C.F. ), residente in [...] CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, con deposito di note scritte in PCT, hanno precisato le seguenti conclusioni.
Parte appellante:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
Nel merito, in via principale:
1 per i motivi tutti dedotti in narrativa, in riforma della sentenza n. 726/2023 -emessa in data 21/11/2022 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, Sez. I Civile, Giudice Dott. Sergio Gallo nell'ambito del procedimento n. 20720/2022 R.G. depositata in cancelleria in data 01/02/2023 e mai notificata-, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che quivi si riportano: “in via principale: accertata la piena responsabilità del sig. nella causazione del sinistro in narrativa condannare il sig. ed in CP_2 CP_2 Controparte_1 solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. in conseguenza del Parte_1 sinistro ed in particolare: € 4.845,00 (oltre iva), per complessivi € 5.910 lla data del sinistro al saldo nonché interessi;
oltre fermo tecnico, da quantificarsi in via equitativa dal Giudice nei limiti della propria competenza per valore;
ovvero nella misura che verrà stabilita dal Giudice in corso di causa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Giudice di Pace di Milano per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione in appello e nello specifico:
Si richiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia ammettere, ove occorrer possa, CTU volta a quantificare i danni subiti dal sig. a seguito del sinistro, nonché ad accertare il nesso di causalità tra detti danni e l'incidente occorso. Pt_1
Si richiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”:
Vero che in data 16.10.2020 interveniva sul luogo del sinistro al fine di prestare soccorso al sig. Pt_1
Vero che ha trovato il camion DA XF targato FC965VV sulla strada provinciale 44 in direzione Varese;
Vero che il mezzo era impossibilitato a muoversi per mancanza d'aria all'interno dell'impianto;
Vero che ha visto il camion DA XF targato FC965VV sulla strada provinciale 44 in direzione Varese;
Si indicano come testimoni:
presso SC Autotruck s.n.c. di SC ZI AN, via Puccini, 6 – 21050 Bisuschio Testimone_1 (VA) sui capitoli di prova da a) a c);
residente in [...] – 21020 Casale Litta (VA) sul capitolo di prova d). Testimone_2
Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio nonché del giudizio di primo grado.
Si producono i seguenti documenti:
1) copia della sentenza n. 726/2023 Giudice di Pace di Milano munita di attestazione di conformità;
2) fascicolo di parte sig. primo grado di Giudizio”. Pt_1
Parte appellata Controparte_1
“In via principale e nel merito: confermare integralmente la sentenza n. 726/2023, resa dal Giudice di Pace di Milano, Dott. Sergio Gallo e depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023, nella causa civile di primo grado RG 20720/2022 e per l'effetto rigettare
2 integralmente l'appello del sig. e qualsiasi domanda da esso proposta, a qualsivoglia ragione e/o titolo, Parte_1 nei confronti delle convenuti, perché infondato, in fatto e diritto come esposto nella parte in narrativa.
Con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e al fine d o della responsabilità Controparte_1 CP_2 esclusiva di per aver provocato il sinistro per cui è causa e la condanna di CP_2 CP_2 ed in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoni
[...] Controparte_1 patrimoniali subiti dall'attore e, per l'effetto, al pagamento a favore di della Parte_1 somma indicata in Euro 5.910,90, o in quella diversa ritenuta di zione monetaria e gli interessi compensativi dall'evento al saldo.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che, in data 16 ottobre 2020, percorreva via Gramsci in Casale Litta Parte_1
(VA), in direzione Varese, a bordo del proprio camion DA XF targato FC965VV;
- che, giunto all'altezza del ponte della ferrovia, incrociava il veicolo CE Sprinter targato CS141JL, di proprietà e condotto da il quale, omettendo di concedere la CP_2 precedenza, collideva con il veicolo di parte attrice;
- che la Compagnia convenuta offriva e pagava a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 4.845,00 e che tale importo veniva trattenuto dall'attore ad esclusivo titolo di acconto sul maggiore dovuto;
- che, per tale ragione, si trovava costretto a promuovere un giudizio Parte_1 dinnanzi il Giudice . Sergio Gallo, n. rg. 20720/22, convenendo contumace per l'intero procedimento, e . CP_2 Controparte_1
- che in tale procedimento il Giudice di Pace, dott. Gallo, accertava e dichiarava la concorrente paritaria responsabilità presunta ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., dell'attore e del convenuto nella causazione del sinistro di cui è causa;
- che il Giudice di prime cure altresì rigettava l'istanza di ammissione dei mezzi di prova in quanto ritenuti superflui e riteneva satisfattiva la somma corrisposta da parte convenuta a titolo di risarcimento del danno;
- che, per tali ragioni, si rivolgeva a codesto Tribunale chiedendo di Parte_2 accertarsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e CP_2 condannare ed solido tra loro, al risarcimento di CP_2 Controparte_1 tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza del sinistro.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 29.01.2024, chiedendo, nel merito, di confermare integralmente la sentenza n. 726/2023 resa dal Giudice di Pace Dott. Sergio Gallo e rigettare integralmente l'appello proposto da
Parte_2
Nessuno si costituiva per CP_2
3 La prima udienza veniva fissata in data 20.02.2024, ove veniva dichiarata la contumacia di CP_2
e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la
[...] sione della causa in decisione per il giorno 06.02.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 25.03.2025, rilevato che per un errore tecnico di Consolle il procedimento de quo non era stato posto in visione su PCT tra i fascicoli per i quali era scaduto il termine di deposito delle note scritte e che solo all'esito di una verifica ex officio dei procedimenti pendenti è stato riscontrato il predetto errore, verificato il deposito degli atti di cui all'art. 189, comma I, c.p.c., questo Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 189 c.p.c..
2. Preliminarmente, giova rilevare che l'appello è ammissibile in quanto proposto entro i limiti prescritti dall'art. 327 c.p.c. e in quanto l'appellante ha esposto con sufficiente grado di specificità le ragioni poste a sostegno del gravame.
3. Quanto al merito, l'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
3.1. Avuto riguardo alle censure in ordine alla errata valutazione del complessivo compendio probatorio nel primo grado di giudizio, giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, quanto segue.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, laddove all'esito del giudizio il Giudice, risultato provato l'urto tra due veicoli, non riesca tuttavia a delineare una chiara dinamica dello scontro da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli, dovrà trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. la quale ha carattere sussidiario e opera solo in difetto di prova contraria (cfr. ex multis Cass. Civ. 3696/2018 e 15736/2022).
3.2. Nella specie, risulta provato in giudizio che l'attore, odierno appellante, il giorno 16.10.2020, alle ore 08.30, si trovava alla guida del proprio mezzo, camion DA, targato FC965VV, in Via Gramsci, nel Comune di Casale Litta in direzione Varese e, giunto all'altezza del ponte della ferrovia ove è presente una strettoia con transito a senso alternato, incrociava il veicolo CE Sprinter targato CS141JL, contro il quale avveniva un urto.
In particolare, dal modulo CAI versato in atti (v. doc. 1, fasc. primo grado att.) si evince che i due veicoli hanno riportato i seguenti danni: il camion DA danni nella parte frontale e lato sinistro, mentre il veicolo CE danni nella parte frontale e laterale (v. doc. 1, fasc. primo grado parte attrice).
Tali danni sono certamente compatibili con un urto frontale tra i due veicoli i quali, dunque, provenivano inevitabilmente da direzioni opposte.
Dall'esame del predetto documento (v. doc. 1, fasc. primo grado attore) non si evincono altri elementi utili in ordine alla effettiva ricostruzione della dinamica del sinistro e, conseguentemente, in ordine alla responsabilità dei soggetti coinvolti.
Al riguardo, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto, infatti, che “il modulo firmato da entrambi i conducenti dei veicoli non riporta elementi dai quali potere evincere la responsabilità del sinistro, in particolare non consente di evidenziare chi avesse la precedenza nella strettoia a senso unico alternato”; aggiunge ancora il Giudice di prime cure che nel predetto modulo CAI “vi è uno schizzo nel quale i due veicoli vengono descritti mentre percorrono la strettoia a senso unico ma non evidenziano se stavano percorrendo lo stesso senso
4 di marcia o avevano senso di marcia opposto. Sul modulo nessuno dei due conducenti dichiara di avere torto o ragione né di avere avuto la precedenza” (v. sentenza n. 726/2023, p.5 ss.).
Ritiene l'intestato Tribunale – in senso difforme rispetto a quanto affermato dal Giudice di prime cure – che dall'esame dei danni riportati nel predetto modulo, si evince certamente che gli stessi sono compatibili con un urto frontale tra i due veicoli i quali, dunque, provenivano inevitabilmente da direzioni opposte.
Con riguardo all'effettiva dinamica del sinistro, parte attrice invoca l'applicazione della regola, di conio giurisprudenziale, della c.d. “precedenza di fatto”, in forza della quale ha diritto di precedenza l'utente della strada che, in via preventiva, sotto il profilo cronologico, ha intrapreso la manovra che, nella specie, consisteva nell'introduzione del mezzo nel punto di strettoia presente all'altezza del ponte della ferrovia.
Ebbene, tale circostanza non risulta provata in giudizio.
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha ammesso le prove orali, il cui ingresso Contr avrebbe consentito di fornire la prova della circostanza che il camion si fosse introdotto preventivamente nella strettoia avendo accertato che la stessa fosse libera dunque, l'urto fosse Contr avvenuto quando il camion si trovava fermo all'uscita della strettoia.
Sul punto deve ritenersi che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'istanza di prova orale in quanto, come chiaramente espresso nella motivazione della sentenza, i due testimoni indicati da parte attrice nella memoria depositata ex art. 320 c.p.c., e Testimone_1
non erano presenti al momento del sinistro. Testimone_2
Ne consegue che alcun elemento di prova avrebbero potuto fornire i testimoni indicati in relazione a quale mezzo avesse, per primo, impegnato la strettoia, non avendo gli stessi assistito al momento dell'urto tra i due mezzi.
Né al riguardo soccorrono le fotografie prodotte nel giudizio di primo grado (v. doc. 8, fasc. att. primo grado, in allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c.) in quanto dall'esame delle stesse non si rinvengono elementi utili ai fini della prova in ordine all'effettiva posizione dei due veicoli successivamente all'avvenuto urto.
Ancora, il giudice di prime cure ha richiamato, in modo pertinente, la normativa applicabile, in particolare l'art. 42, comma 2, del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada, ritenendo che nella specie si vertesse in una ipotesi di transito alternato a vista.
Ne consegue che, stante l'assenza di elementi idonei a poter ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro, correttamente il Giudice di prime cure ha fatto applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c., il quale, in via sussidiaria, dispone che, in caso di accertato urto tra due veicoli, come nel caso di specie, vi sia una responsabilità presunta e paritaria.
Né parte attrice ha provato in giudizio una prevalente colpa del convenuto anche con riguardo alla, meramente allegata, velocità del mezzo antagonista.
3.3. Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Tribunale che l'appello non sia fondato e, dunque, la sentenza impugnata deve essere confermata.
4. Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività difensiva espletata ex D.M. 55/2014 e succ. mod., con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a
5 quanto richiesto con nota spese depositata da ex art. 75 disp. att. c.p.c. in Controparte_1 quanto la fase istruttoria è stata limitata alla celebrazione di una udienza, sostituita dal deposito di note scritte (valori medi per fase di studio, introduttiva e decisionale e valori minimi per la fase istruttoria).
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva, altresì, che nella fattispecie de qua, stante l'integrale rigetto dell'appello, ricorre l'operatività del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
726/2023 depositata in data dal giudice di pace di Milano nel proc. civ. di cui al n. R.G. 20720/2022;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 che sono liquidate in Euro 2.127,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
[...] come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 30.5.2002.
Milano, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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