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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6176 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione DODICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
+1 con l'avv. GRASSO ARTURO Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
in persona del Ministro pro- tempore, con Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato
PARTE RESISTENTE
Oggi 21/03/2025 ad ore 14,30 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto: per PARTE RICORRENTE l'avv. GRASSO ARTURO per nessuno Controparte_1
Nessuno per il P.M.
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Il procuratore dei ricorrenti dà atto di precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo atti a cui si richiama e concorda nell'essere esonerato dalla lettura mediante ricollegamento Teams al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando il procuratore dal rimanere collegato ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Dodicesima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6176/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO ARTURO e dell'avv. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRASSO ARTURO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRASSO ARTURO e dell'avv. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRASSO ARTURO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, risultati residenti all'estero, hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune ed ininterrotta discendenza da , cittadino italiano, nato a [...] Persona_1 il 8.9.1888, successivamente emigrato negli Stati Uniti d'America ed ivi deceduto dopo la naturalizzazione avvenuta in data18.11.1949 (docc. 1 e 3).
Il convenuto, nel costituirsi, ha dichiarato in sostanza di non CP_1 opporsi all'accoglimento della domanda se provata, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. Il PM non si è costituito.
°°°
La domanda risultata fondata andrà accolta per quanto segue
Questo Tribunale è risultato competente a decidere sul ricorso, ai sensi dell'art. 4 comma 5 II parte D. L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n.
46, secondo cui “quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, stante la residenza all'estero dei ricorrenti risultata in atti e comprovata e dichiarata dal Notaio che ha autenticato la procura alle liti.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti
è compiutamente documentata (vd. in particolare i docc. 1-3-4-5-6-8-10 fasc. ricorrenti.) e la naturalizzazione dell'avo a cittadino americano è risultata essere avvenuta dopo la nascita della figlia avvenuta in data Persona_2
14.1.1919, risultando così irrilevante ai fini che qui rilevano.
Ciò detto, questo Tribunale osserva che eventuali passaggi generazionali per linea femminile sono inidonei allo stato ad interrompere la trasmissione iure sanguinis, in precedenza prevista – di regola – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In mancanza di sostanziale opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti ato 29.9.1967 USA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nata [...] USA (C.F. , Parte_2 C.F._2
sono cittadini italiani iure sanguinis ;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
Registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 21/03/2025
Verbale chiuso ad ore 19.45
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione DODICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
+1 con l'avv. GRASSO ARTURO Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
in persona del Ministro pro- tempore, con Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato
PARTE RESISTENTE
Oggi 21/03/2025 ad ore 14,30 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto: per PARTE RICORRENTE l'avv. GRASSO ARTURO per nessuno Controparte_1
Nessuno per il P.M.
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Il procuratore dei ricorrenti dà atto di precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo atti a cui si richiama e concorda nell'essere esonerato dalla lettura mediante ricollegamento Teams al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando il procuratore dal rimanere collegato ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Dodicesima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6176/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO ARTURO e dell'avv. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRASSO ARTURO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRASSO ARTURO e dell'avv. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRASSO ARTURO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, risultati residenti all'estero, hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune ed ininterrotta discendenza da , cittadino italiano, nato a [...] Persona_1 il 8.9.1888, successivamente emigrato negli Stati Uniti d'America ed ivi deceduto dopo la naturalizzazione avvenuta in data18.11.1949 (docc. 1 e 3).
Il convenuto, nel costituirsi, ha dichiarato in sostanza di non CP_1 opporsi all'accoglimento della domanda se provata, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. Il PM non si è costituito.
°°°
La domanda risultata fondata andrà accolta per quanto segue
Questo Tribunale è risultato competente a decidere sul ricorso, ai sensi dell'art. 4 comma 5 II parte D. L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n.
46, secondo cui “quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, stante la residenza all'estero dei ricorrenti risultata in atti e comprovata e dichiarata dal Notaio che ha autenticato la procura alle liti.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti
è compiutamente documentata (vd. in particolare i docc. 1-3-4-5-6-8-10 fasc. ricorrenti.) e la naturalizzazione dell'avo a cittadino americano è risultata essere avvenuta dopo la nascita della figlia avvenuta in data Persona_2
14.1.1919, risultando così irrilevante ai fini che qui rilevano.
Ciò detto, questo Tribunale osserva che eventuali passaggi generazionali per linea femminile sono inidonei allo stato ad interrompere la trasmissione iure sanguinis, in precedenza prevista – di regola – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In mancanza di sostanziale opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti ato 29.9.1967 USA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nata [...] USA (C.F. , Parte_2 C.F._2
sono cittadini italiani iure sanguinis ;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
Registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 21/03/2025
Verbale chiuso ad ore 19.45
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia