Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4578 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosalba Alassini, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Mario CP_1 C.F._2
Zanghi, giusta procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato il 17 settembre 2013 Parte_1
proprietario in virtù di atto di donazione e divisione del proprio genitore , di Persona_1 un fondo con annesso fabbricato sito in Barano d'Ischia alla via Buttavento, in catasto al
[...]
CP_1
A seguito di una prima disamina esplicativa della localizzazione di detto fondo (come da grafico allegato in atti) l'attore lamentava l'improprio utilizzo di una zona di terreno di sua proprietà (p.lla 1574) da parte del convenuto e di suoi familiari, per esercitarvi un passaggio pedonale al fine di raggiungere il loro fondo (p.lla 62), senza alcun titolo.
L'istante, inoltre, altresì proprietario di un fondo (particella n. 1573), costituito da una striscia di terreno che insiste sulla sua proprietà e confinante con la proprietà del resistente, si doleva della condotta del che si appropriava di tale zona fondiaria recintandola con CP_1
rete e cancello.
Conferiva incarico ad un consulente tecnico che ravvisava l'appropriazione del di parti CP_1
di terreno di sua proprietà.
Nella fattispecie quest'ultimo così concludeva:
“- Accertare e dichiarare che il fondo individuato con p.lle nn. 1574 e 1573 del foglio 25 in loc. Buttavento, in Barano d'Ischia di cui in premessa, è di esclusiva proprietà dell'esponente
e che lo stesso non è gravato da alcuna servitù a favore del fondo per CP_1
l'effetto:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento del convenuto che CP_1
ha inteso prima esercitare una non consentita pratica di passaggio pedonale sulla p.lla 1574
e poi ha provveduto ad occuparla, coltivandola ed accorpandola al suo fondo;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento del convenuto in CP_1 relazione al fondo dell'attore individuato con p.lla 1573, che ha provveduto illegittimamente
a recintare e chiuderla con cancello.
- Conseguentemente: condannare il convenuto all'immediato rilascio in CP_1 favore dell'istante dei richiamati fondi, con conseguente eliminazione della recinzione e del cancello nonché delle piantagioni e colture, tubi e condotte, ordinando allo stesso di non esercitarvi alcuna servitù di passaggio;
- Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite e competenze CP_1
professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.
- Con riserva di richiedere in separato giudizio il risarcimento dei danni patiti e patiendi comportamento.”
2. Si costituiva e contestava la domanda eccependo che: CP_1 - alcun collegamento era mai esistito tre le p.lle 61 e 835 (oggi 1573 e 1572) del Pt_1
con la propria p.lla 68, poiché egli aveva sempre coltivato il suo fondo a vigneto, frutteto ed ortaggi sino a ridosso dei muri di confine della fino a cui si estende, a suo Parte_2
dire, la sua particella, in maniera continua, ininterrotta, pacifica, pubblica, animo domini e che eventuali superfici di terreno ricadenti nelle p.lle 61 e 835 dell'attore appartengono al convenuto per acquisto fattone ex art. 1158 cc;
- l'attore non era proprietario della superficie di are 1,60 (p.lla 1574) porzione residuata dall'esproprio da parte del comune per l'ampliamento della via Buttavento, essendone divenuto egli proprietario per usucapione.
Nel contempo il spiegava domanda riconvenzionale affinché l'attore fosse CP_1
condannato a rimuovere tutte le opere dallo stesso realizzate in violazione delle distanze e segnatamente: n. 2 cipressi, una tubazione idrica realizzata nella p.lla 61 dell'attore a confine con la p.lla 60 del convenuto, un albero di ulivo, una palma e ad eliminare la servitù di stillicidio costituita da tubazione di plastica bianca fuoriuscente dal confinante muro di pietre vive di contenimento della sovrastante p.lla 835, nonché quella delle acque meteoriche provenienti dal lastrico del garage Pt_1
Il convenuto chiedeva altresì dichiararsi che:” 1) il confine tra la p.lla 68 del e le p.lle CP_1
61 e 835 del è quello di fatto esistente in loco e materializzato dai muri di confine;
Pt_1
2) che anche il confine tra la p.lla 60 del e le p.lle 61 e 835 del è quello di CP_1 Pt_1
fatto esistente e materializzato dal muro in pietra.
In subordine chiedeva dichiararsi l'usucapione di eventuali piccole porzioni residue ed esterne al detto muro nonchè l'usucapione a suo favore della superficie residua di are 1,60 ubicata ad est di via Buttavento;
ancora in subordine chiedeva dichiararsi che il predetto fondicino è gravato da servitù di passaggio pedonale ed attraversamento con tubazioni idriche in favore del suo fondo individuato con p.lla 62. Sempre in via riconvenzionale chiedeva la restituzione in suo favore di piccole porzioni di terreno facenti parte dei suoi fondi di cui alle p.lle 68 e 60, rimaste inglobate dai muri di contenimento nelle p.lle 61 e 835 dell'attore.”
3. Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Napoli, sezione di Ischia, con sentenza n. 2528, pubblicata il 25.3.2020, rigettava la domanda attorea e la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
compensava le spese di lite e poneva a carico di entrambe le parti in causa il pagamento delle spese di ctu al 50%.
In motivazione, il Tribunale deduceva che: -l'eccezione di tardività del deposito della comparsa conclusionale da parte del convenuto, dedotta con memoria di replica ex art. 190 c.p.c. da parte attrice, non meritasse accoglimento essendo stati rispettati i termini di legge;
- la domanda attorea doveva intendersi come un'actio negatoria servitutis ai sensi dell'art. 949 c.c. e dunque, rientrando nell'alveo dell'azione a tutela della proprietà, sostenendo che l'istante dovesse fornire la prova della propria titolarità sul bene;
- che allo stesso modo, il convenuto era tenuto a provare la propria titolarità sul bene oggetto del contendere qualora, come nel caso di specie, spiegasse domanda riconvenzionale col quale adduceva di essere egli il proprietario di detto bene;
- entrambe le parti non avevano provato di essere proprietari del fondo oggetto di causa per la mancata allegazione dei titoli di provenienza dei beni in esame;
- risultavano insussistenti i presupposti per la violazione delle distanze dedotte in giudizio
(gli sconfinamenti sono di soli mq. 25,10 per la p.lla 60 sulla p.lla 61 e 4,70 per la p.lla 61 sulla 60);
- che la domanda di usucapione andava dimostrata con prove testimoniali ed i testimoni escussi erano stati contrastanti sulle questioni poste a difesa della parte convenuta e seppure i testi risultassero attendibili, poiché disinteressati, non si ravvisava la possibilità di dare prevalenza ad una versione rispetto all'altra in merito all'esercizio del possesso appannaggio del convenuto, con conseguente rigetto della domanda.
4. ha proposto appello ritenendo che la sentenza di primo grado, Parte_1
nella parte in cui rigetta la domanda attorea, sul presupposto della mancata produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene, è da ritenersi ingiusta e male motivata, e che pertanto vada riformata.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata interpretazione delle norme ed in particolare degli artt. 949 c.c. e 2697 c.c.
Per l'actio negatoria servitutis, come da sentenza impugnata, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà essendo sufficiente che l'attore dimostri, con ogni mezzo di prova ed anche con presunzioni semplici, di possedere in forza di un titolo valido.
L'appellante evidenzia che tale onere è stato soddisfatto attraverso la documentazione catastale dalla quale si evince la proprietà del proprio dante causa , la Persona_1 documentazione tecnica e l'escussione dei testi. Anche il convenuto, nei suoi atti difensivi, ha individuato come proprietario Persona_1
dei fondi oggetto di controversia, oltre a non aver provato in alcun modo la sua titolarità sul bene.
In ogni caso, l'appellante provvede a depositare in atti il titolo di acquisto dei suoi beni (atto di donazione) precisando che non si tratta di documento nuovo, attenendo alla legittimazione attiva e avendo carattere indispensabile.
Con il secondo motivo di appello si duole dell'erronea valutazione delle prove da parte del
Giudice di prime cure sia nell'interpretazione dei documenti prodotti e sia anche dalla lettura del comportamento di controparte.
Dalla consulenza tecnica, infatti, si evince che il fondo identificato con la p.lla 68 non si estende sino al muro di pietra di contenimento della p.lla 1572 ove sorge il garage Pt_1 ma tra quest'ultimo ed il terreno insiste il fondo avente p.lla 1573 che prende accesso CP_1 dalla pubblica via Buttavento e costeggia il muro da un lato ed il fondo dall'altro.
Tale fondo è stato accorpato da e delimitato con una rete da letto sulla pubblica via CP_1 seppure in assenza di titolo: questi dapprima ha negato l'esistenza della delimitazione preesistente per poi ritenersi proprietario dello stesso per usucapione adducendo di averlo coltivato da sempre.
In ordine alla p.lla 1574, il contesta al di aver dimostrato di esercitare Pt_1 CP_1
dominio esclusivo sulla cosa incompatibilmente con il possesso altrui, soltanto asserendo di coltivare il fondo da tempo.
Invero, emerge dalla documentazione fotografica e dalle testimonianze riportate, che tale fondo de quo veniva utilizzato dalla famiglia come garage. Pt_1
A conferma di quanto poc'anzi esposto, la teste esclude che il Testimone_1 CP_1
possedesse, coltivandole, le zone oggetto di causa, confermando che tali fondi erano posseduti dal e dalla sua famiglia (quantomeno durante il periodo intercorrente Pt_1
tra il 1998 e il 2001, mentre lavorava come baby-sitter dai , che utilizzava la p.lla Pt_1
1574 come parcheggio e la part.lla 1573 per raggiungere la vecchia via Buttavento, provvedendo anche alla pulizia dalle erbacce.
Altresì, il teste , geometra incaricato dal per opere di Testimone_2 Pt_1 accatastamento, afferma di aver parcheggiato nell'area oggetto di controversia e che il terreno sottostante era incolto.
Al contrario, le testimonianze di e risultano Testimone_3 Tes_4
contradditorie e imprecise e inidonea a dimostrare il possesso ad usucapionem dell'appellato; oltretutto, il fondo che quest'ultimo asserisce di aver coltivato da sempre, risulta incolto.
Per di più dato il legame di parentela che lega i testi con il , le suddette testimonianze CP_1
dovrebbero essere escluse o comunque valutate con massima cautela.
In ultimo, in ordine alle doglianze dell'appellato, relative alla servitù di stillicidio costruita da una tubazione in plastica;
lo stillicidio delle acque provenienti dal lastrico di copertura del garage;
il bauletto in muratura atto a nascondere le tubazioni;
le distanze dei cipressi e del pino e degli ulivi: la ctu in merito alla locazione dei tubi e del bauletto Persona_2
sostiene che queste siano locate nella p.lla 1573 e dunque nella proprietà del e Pt_1
non del mentre le piantagioni sono ubicate a distanza regolare. CP_1
In merito alle p.lle 68 e 60, che l'appellato chiede in restituzione, va precisato che quest'ultimo ha riconosciuto all'appellato l'usucapione delle stesse affermando la costruzione dei muri di contenimento costruiti nei lontani anni 80 che inglobarono dette particelle.
Conclude chiedendo accogliersi la domanda introduttiva di primo grado con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'appellato; il tutto con il favore di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio, da attribuirsi al procuratore.
5. Si è costituito spiegando appello incidentale. CP_1
Con il primo motivo d'appello, l'appellante incidentale chiede la riqualificazione della domanda attorea quale rivendica, avendo il tribunale erroneamente qualificato la domanda come actio negatoria servitutis.
Identificandola come domanda di rivendicazione e di accertamento della proprietà, sul legittimato attivo ricade l'onere di probatio diabolica: ragion per cui la domanda è inammissibile, poiché l'appellante nulla ha provato.
Con il secondo motivo d'appello, sostiene che la domanda attorea è infondata poiché non provata.
In particolare, il non ha fornito alcuna prova sulla propria titolarità sul bene né a Pt_1
titolo originario quanto derivativo, stando anche a quanto riportato nella relazione tecnica del ctu.
Non ha allegato alcuna documentazione catastale a riguardo e non essendo nel possesso dei beni rivendicati, le deposizioni dei testi non possono assurgere a piena prova e né tantomeno questi può avvalersi di mezzi di prova presuntivi non avendo eccepito l'acquisto con titoli diversi da un atto scritto ad substantiam. L'appellante ha, invece, scorrettamente depositato, con memoria di replica, l'atto di vendita e donazione del notaio - oltretutto non provando che lo stesso sia titolo originario di CP_2
provenienza dei beni - pertanto non può essere oggetto di valutazione da parte del Giudice poiché intempestiva, soprattutto non avendo lo stesso manifestato alcun impedimento a produrlo nei termini.
In ultimo, aggiunge il che, qualora il Giudice dovesse qualificare l'azione come CP_1
pocanzi esposto, alla luce della giurisprudenza, egli non sarebbe onerato di fornire alcuna prova.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante incidentale censura il secondo motivo di appello ritenendolo inammissibile, generico, contraddittorio e infondato.
Innanzitutto, afferma che il possesso del della p.lla 1573 è stato riconosciuto dal CP_1
con atto introduttivo di primo grado;
per giunta, in analogo giudizio promosso nel Pt_1
1990 da , il ctu rappresentava i luoghi come si presentano Persona_1 Per_3
attualmente ed in dettaglio con gli stessi confini murari che lo caratterizzano, mentre, a contrario, le risultanze istruttorie, che ha fatto sue l'appellante, si riferiscono ai confini catastali.
L'appellato, poi, condivide la decisione del Giudice di prime cure quando disattende le prove orali in quanto generiche e inattendibili, in relazione ai luoghi;
aggiunge che sono inattendibili anche i riscontri fotografici.
Critica, inoltre, le testimonianze della e del ritenendole inattendibili e Tes_1 Tes_2
generiche.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello incidentale, si lamenta del rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, sostenendo che lo stesso non fosse stato adeguatamente motivato dal Giudice di prime cure, soprattutto avendo portato a fondamento della stessa un quadro probatorio limpido sia sullo stato dei luoghi
(corrispondenti a quanto accertato nel giudizio del 1990), sia dall'escussione dei testi (
[...]
e ). Oltretutto, ribadisce che non era tenuto a fornire piena Tes_3 Tes_4 CP_1
prova ex art. 948 c.c.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“previa riforma della prima decisione, per quanto attiene in accoglimento CP_1 dell'appello incidentale, per come articolato nei due motivi riportati nella presente comparsa di costituzione, ai capi 1) e 4) , voglia accogliere la domanda riconvenzionale e per l'effetto adottare nei confronti di i conseguenti provvedimenti di legge come Parte_1 richiesti nel petitum della comparsa di costituzione innanzi al Tribunale di Ischia, con esclusione del capo h).
Con vittoria di spese, anche forfettarie e compensi del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”.
Le conclusioni formulate in primo grado dal , cui questi si è riportato nelle conclusioni CP_1
rassegnate in grado di appello, sono le seguenti:
- a) condanni l'attore a rimuovere tutte le denunciate violazioni delle distanze e le illegittime servitù di stillicidio dette;
- b) riconosca e dichiari che il confine tra la p.lla 68 del e le p.lle 61 e 835 dell'attore CP_1
è quello di fatto esistente in loco, materializzato dai predetti muri a pietre vive e di tufo di cui innanzi, realizzati già oltre 40 anni orsono dallo stesso , asserito dante Persona_1 causa dell'attore;
- c) riconosca e dichiari che anche il confine tra la p.lla n. 60 del e le p.lle 61 e 835 CP_1
del è quello di fatto attualmente esistente, già materializzato da muri a pietre vive Pt_1
realizzati già oltre 40 anni fa da;
Persona_1
-d) dichiari comunque, in subordine, di proprietà esclusiva del in quanto CP_1 dallo stesso acquisite ex art. 1158 c.c., le piccole porzioni di terreno che all'esito di C.T.U., potrebbero risultare ricadenti catastalmente nelle p.lle 61 e 835 dette dell'attore, in punti esterni alla predetta loro delimitazione, realizzata oltre 40 anni orsono da;
Persona_1
- e) dichiari che , per quanto innanzi evidenziato, non ha titolo per Parte_1
rivendicare la proprietà della striscia di terreno di cui alla p.lla 1573, sottoposta al piano di campagna della p.lla 1572, appartenendosi la stessa al Conte;
- f) dichiari che è proprietario per averla acquisita per usucapione (art. 1158 CP_1
c.c.) della superficie residua di are 1,60, individuata in citazione dall'attore con la p.lla 1574, ubicata ad EST della via comunale Buttavento dalla quale prende accesso;
- g) dichiari comunque in subordine che il predetto fondicino è gravata da servitù di passaggio pedonale e di attraversamento con tubazioni idriche in favore del fondo di cui alla p.lla 62 dell'attore; tanto anche ex art. 1158 c.c.;
h) sempre in riconvenzionale subordinata, alla condotta processuale dell'attore, chiede condannarsi lo stesso alla restituzione in favore di di quelle porzioni di CP_1
terreno, facenti parte dei suoi fondi di cui alle p.lle sue p.lle 68 e 60, rimaste inglobate, dai muri di contenimento detti nelle p.lle 61 e 835 dell'attore, previo arretramento degli stessi fino ai confini catastali. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , con l'appello principale, ha contestato la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di negatoria servitutis, ritenendo che il non avesse comprovato di essere il proprietario delle particelle 1573 e 1574 – non Pt_1
avendo prodotto in giudizio il titolo di provenienza dei beni.
Sul presupposto che la domanda formulata sia una negatoria servitutis, il Pt_1
premesso di non essere gravato dalla probatio diabolica, sostiene di avere fornito sufficiente prova della proprietà delle due particelle in quesitone. Tale prova emergerebbe dall'atto di donazione del 1991, a mezzo del quale il genitore, , gli aveva trasferito i Persona_1 beni;
atto prodotto sia in primo grado, sia nel presente grado di giudizio – produzione, quest'ultima, ammissibile, ai sensi dell'art. 345 cpc, atteso il carattere decisivo del documento.
Anche il comportamento tenuto dal in primo grado suffragherebbe la prova della CP_1
proprietà in capo al Il , infatti, non ha contestato che la proprietà delle due Pt_1 CP_1
particelle appartiene al né ha contestato che la proprietà fosse derivata al Pt_1 dal genitore di questi. Pertanto – conclude il –, il comportamento tenuto Pt_1 Pt_1 dal ha reso meno gravoso l'onere probatorio, assolto pienamente anche ove si CP_1
volesse ritenere necessaria una probatio diabolica.
nel promuovere appello incidentale, ha contestato l'erroneità della CP_1
sentenza di primo grado in quanto ha qualificato la domanda del quale negatoria Pt_1
servitutis, mentre, invece, si tratta di rei vindicatio. Alla luce della corretta qualificazione, il sostiene che il non abbia fornito la prova di essere il proprietario delle CP_1 Pt_1
particelle 1573 e 1574, di cui chiede la restituzione.
L'appello principale non è fondato, mentre va accolto il motivo di appello incidentale in esame.
1.1.L'art. 948 c.c. (azione di rivendicazione), al primo comma, recita: “il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa (…)”
L'art. 949 c.c. (azione negatoria) prevede che “il proprietario può agire per far dichiarare
l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
1.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione "negatoria servitutis" e quella di rivendica si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi, mentre, con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione (v. Cass. 472/2017).
Quanto alla negatoria servitutis, si osserva che la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia (v. Cass. 1905/2023;
21851/2014).
1.3. Nella specie, il ha contestato che il sia il proprietario delle particelle CP_1 Pt_1
1573 e 1574: per cui, la controversia verte proprio sulla titolarità del bene conteso.
Inoltre, il sul presupposto dichiarato di essere proprietario, ha dedotto di non Pt_1
essere nel possesso delle particelle 1573 e 1574, in quanto occupate e coltivate e recintate dal , il quale se ne è impossessato;
per cui ha chiesto la dichiarazione del suo diritto CP_1
di proprietà e la restituzione del possesso delle due particelle.
La circostanza che il non sia nel possesso dei terreni e che ne pretenda la Pt_1 restituzione conferma che l'azione dello stesso introdotta è di rivendica, e non di negatoria servitutis - azione, che come detto, presuppone che l'attore sia nel possesso del bene.
1.4. Chi agisce in rivendica è onerato della c.d. probatio diabolica; deve, cioè, fornire la prova di avere acquistato a titolo originario il bene, anche attraverso i suoi danti causa, oppure deve provare la maturazione della usucapione, anche attraverso il pregresso possesso dei suoi danti causa (v. tra tante Cass. 21940/2018; 14734/2018; 25643/2014)
Per altro, in tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa,
e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (v. Cass.
5131/2009).
1.5. Nella specie, va premesso che il ha dedotto di essere proprietario non in forza Pt_1
di alcun acquisto per usucapione o in forza di altro titolo di acquisto originario, ma in forza dell'atto di donazione del 1991, posta in essere in suo favore da parte del padre, ER
.
[...]
E' sufficiente osservare che l'atto di donazione in questione è stato depositato in primo grado oltre i termini preclusivi dettati dall'art. 183 cpc. Il deduce che l'atto è stato depositato CP_1
con la memoria di replica;
il riconosce di avere depositato tardivamente il Pt_1
documento.
Il ha prodotto nuovamente l'atto di donazione in appello, sostenendo che a) Pt_1 riguardando la legittimazione attiva dell'attore, il documento può essere sempre prodotto, b) la produzione in appello è ammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc, in quanto documento indispensabile.
Le deduzioni del non manifestamente infondate. Pt_1
In primo luogo, la prova dell'atto di acquisto in ambito di domanda di rivendica non riguarda la legittimazione attiva, ma riguarda una condizione dell'azione, vale a dire il fatto costitutivo del diritto di proprietà del bene;
pertanto, la prova del fatto costitutivo doveva essere fornita tempestivamente, nell'ambito delle preclusioni istruttorie dettate dall'art, 183 cpc.
Poi, ai sensi dell'art. 345 cpc - nella lettera introdotta con la novella contenuta nel d.l. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, nella legge 134 del 2012, applicabile alla controversia in esame in quanto la sentenza di primo grado è stata pubblicata molto dopo il 11 settembre
2012 -, in appello possono prodursi nuovi documenti che la parte dimostri di non aver potuto produrre in primo grado, per causa ad essa non imputabile. Nella specie, l'atto di donazione
è stato prodotto tardivamente in primo grado dal né questo ha mai dedotto una Pt_1 qualche causa impeditiva della produzione;
quindi l'inammissibilità della produzione è imputabile al , Pt_1
Infine, ove, nella specie, si fosse dovuto applicare l'art. 345 cpc nella lettera precedente alla novella del 2012 – come erroneamente ritenuto dal quando ha scritto “va infatti Pt_1 preso in considerazione l'orientamento delle Sezioni Unite della corte di Cassazione, espresso con sentenza n. 10790/2017, secondo cui in punto di producibilità di documenti nuovi in appello, “la nozione di indispensabilità del documento supera le preclusioni istruttorie maturate avanti al primo giudice” posto che, secondo le Sezioni Unite “il regime delle preclusioni istruttorie non è un carattere tanto coessenziale al sistema da non ammettere alternative” e anzi è una “tecnica che ben può essere contemperata con il principio della ricerca della verità materiale”. Pertanto, il giudice dell'appello può ammettere la prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza, smentendo o confermando la ricostruzione della sentenza gravata. Orbene, nel caso di specie, il titolo di proprietà dell'attore non prodotto in primo grado ha sicuramente valore di documento indispensabile stante la pronuncia del giudice di prime cure che ne ha ritenuto l'indispensabilità:
l'attribuzione di tale valore ne rende senz'altro ammissibile la produzione nella attuale fase”-
, deve rilevarsi che, in ogni caso, la produzione dell'atto di donazione in appello sarebbe stata inammissibile, in quanto “nel giudizio di appello, il potere del giudice di ammettere una prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non può essere esercitato rispetto a prove già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme dalla legge, o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto o per la cui deduzione siano maturate preclusioni, le quali non possono essere qualificate prove "nuove"” (v. Cass. 11804/2021).
1.6. Deve dunque concludersi che il non abbia dato prova del titolo del suo Pt_1
acquisto.
In ogni caso, ove anche avesse prodotto il titolo del 1991, il non avrebbe dato Pt_1 prova - come suo onere – di avere acquistato a titolo originario i due terreni.
1.7. Solo per completezza, si osserva che il ha sostenuto anche che il suo onere Pt_1
probatorio sarebbe stato attenuato dal fatto che il non avrebbe contestato, nel corso CP_1
del primo grado, che aveva trasferito le particelle al figlio , né Persona_1 Parte_1 avrebbe contestato l'appartenenza dei beni a . Parte_1
Premesso che, come detto, ove anche vi fosse stata una attenuazione dell'onere probatorio, il avrebbe, in ogni caso, dovuto dimostrare di avere acquistato i beni e, invece, si Pt_1
è detto che il non ha prodotto tempestivamente il suo titolo di acquisto, va Pt_1 osservato che, nella specie, non è maturata alcuna attenuazione dell'onere probatorio.
In ambito di azione di rivendica, il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (v. Cass. 28865/2021).
Il , in primo grado, ha solo riconosciuto che aveva edificato il muro CP_1 Persona_1 di confine tra la particella 68, di proprietà del , e la particella 61 – di proprietà del CP_1
(v. pg. 4 della comparsa di costituzione di primo grado) e che Persona_1 ER
era dante causa di (v. po. 4 della comparsa di costituzione del
[...] Parte_1
primo grado); ha poi espressamente contestato che fosse proprietario Parte_1
della particella 1574 (v. pg. 4 della comparsa di costituzione di primo grado). Infine, il CP_1
ha dedotto di avere posseduto i terreni in questione da tantissimi anni (oltre 30), quindi da prima che il avesse acquistato dal padre. Pt_1
Dal comportamento processuale del , dunque, non può essere derivato alcun CP_1 alleggerimento dell'onere probatorio gravante su Pt_1
1.8. In conclusione, il non ha fornito alcuna prova di essere il proprietario delle Pt_1
particelle 1573 e 1574; pertanto, deve rigettarsi la domanda con cui il ha chiesto Pt_1
dichiararsi insistere la sua proprietà sui due terreni. Va anche rigettata la conseguenziale domanda di condanna del alla restituzione del possesso delle due particelle. CP_1
La sentenza di primo grado, dunque, va confermata nel dispositivo con cui ha rigettato le domande avanzate dal ma va modificata nella motivazione. Pt_1
2. Con l'appello incidentale, il ha chiesto, riportandosi al punto a) delle CP_1
conclusioni formulate in primo grado, la condanna del alla rimozione degli alberi Pt_1
e dei manufatti posti a distanza non legale, nonché la eliminazione della servitù di stillicidio.
La domanda è inammissibile.
2.1. In tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata (v. Cass.
21566/2017). Il vizio di omessa pronuncia deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello, mediante il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a suo fondamento si esaurisca nell'evidenziare la mancata adozione di una decisione sulla domanda proposta (v. Cass. 10406/2018).
2.2. Nella specie, sulle domande con cui è stata contestata la violazione delle distanze, il tribunale ha dato una risposta in questi termini: “né sono state violate distanze come lamentate”.
A fronte di tale statuizione, il si è limitato, nelle conclusioni dell'atto di appello CP_1
incidentale, a riproporre la domanda avanzata in primo grado, per altro solo richiamando genericamente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione di primo grado.
Nel corpo dell'atto di appello incidentale il non ha preso in alcuna considerazione la CP_1
domanda avanzata in primo grado, né ha criticato la statuizione sul punto della sentenza di primo grado.
Ove, poi, il abbia meramente riproposto la domanda di accertamento della violazione CP_1
delle distanze, ritenendo che il tribunale non avesse dato alcuna risposta, lo stesso avrebbe dovuto censurare la sentenza di primo grado per omessa pronuncia, cosa che il non CP_1
ha però fatto.
2.3. Deve, dunque, concludersi che la domanda in esame, riproposta in questo grado di giudizio, sia inammissibile.
3. Il , con l'appello incidentale, richiamando, nelle conclusioni, i punti b) e c) CP_1
delle conclusioni rassegnate in primo grado, ha chiesto di riconoscere che il confine tra la p.lla 68 del e le p.lle 61 e 835 dell'attore è quello di fatto esistente in loco, CP_1
materializzato dai predetti muri a pietre vive e di tufo di cui innanzi, realizzati già oltre 40 anni orsono dallo stesso , asserito dante causa dell'attore e di riconoscere Persona_1
che anche il confine tra la p.lla n. 60 del e le p.lle 61 e 835 del è quello di CP_1 Pt_1
fatto attualmente esistente, già materializzato da muri a pietre vive realizzati già oltre 40 anni fa da . Persona_1
Anche queste domande sono inammissibili.
3.1. Le domande in esame sono state già avanzate dal in primo grado CP_1 Su di esse il tribunale – che pure le ha riportate in sentenza, a pg.
3 - non ha pronunciato in alcun modo.
Pertanto, il avrebbe dovuto censurare la sentenza di primo grado per l'error in CP_1
procedendo, costituito dalla omessa pronuncia.
Invece, il si è limitato, solo nelle conclusioni, a richiamare le conclusioni già CP_1
rassegnate in primo grado, senza censurare la sentenza di prime cure per avere omesso di pronunciarsi.
Pertanto, in assenza della necessaria critica alla sentenza di primo grado, la mera riproposizione in appello delle domande in esame è inammissibile.
4. Il ha chiesto di accertare il suo diritto di proprietà esclusiva - in quanto CP_1
acquisita ex art. 1158 c.c. - delle piccole porzioni di terreno che potrebbero risultare ricadenti catastalmente nelle p.lle 61 e 835 del in punti esterni alla predetta loro Pt_1
delimitazione, realizzata oltre 40 anni orsono da . Persona_1
Tale domanda non merita accoglimento, ai sensi della motivazione che segue.
4.1. Va preliminarmente osservato che il tribunale, nella sentenza, ha dato mostra di avere preso atto della domanda di usucapione degli eventuali appezzamenti di terreno occupati dal e sconfinanti nelle particelle in proprietà del (61 e 835) (v. pg. 3 della CP_1 Pt_1
sentenza).
Seppure in maniera generica – vale a dire, senza precisare a quali delle domande di usucapione formulate dal la motivazione si riferisse -, il tribunale ha rigettato le CP_1
domande di usucapione avanzate dal . CP_1
4.2. Il , nel formulare il motivo di appello incidentale (v. pg. 10 dell'appello) ha CP_1
contestato la decisione di primo grado, in quanto il tribunale non ha correttamente valutato le prove testimoniali assunte.
I capitoli di prova articolati dal - su cui sono stati ascoltati i testimoni - vertevano CP_1
unicamente sul dedotto possesso esercitato dal sulle particelle 1573 e 1574 (v. ogg. CP_1
3 e 4 della seconda memoria istruttoria, datata 28.3.2014).
Pertanto, la censura sollevata dal ha riguardato il rigetto delle domande di usucapione CP_1
delle particelle 1573 e 1574; nulla ha censurato il in relazione al rigetto della domanda CP_1
di usucapione delle piccole porzioni di terreno comprese nelle partcielle 61 e 835. Per quanto già sopra detto, deve dunque concludersi che la riproposizione della domanda di usucapione in questione è inammissibile, ex art. 342 cpc, mancando una idonea critica della sentenza di primo grado.
4.3. Se poi il ha inteso riproporre la domanda di usucapione in questione in ragione CP_1
della mancata risposta da parte del tribunale, va ribadito quanto già detto in relazione alle altre domande e cioè che il avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado CP_1
per omessa pronuncia.
5. Il , con l'appello incidentale, ha contestato l'erroneità della sentenza di primo CP_1
grado nella parte in cui ha rigettato le domande riconvenzionali di usucapione, ritenendo non provato il possesso ultraventennale.
In particolare, il sostiene che le testimonianze di e siano CP_1 Tes_4 Testimone_5 sufficienti a dimostrare l'esistenza di un possesso ad usucapionem.
Il motivo di appello è infondato.
5.1. Ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
5.2. Il soggetto che agisca per accertare un acquisto per usucapione deve dare la prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, vale a dire un possesso uti dominus, pubblico, esclusivo e non contestato e protratto per almeno venti anni.
La prova dell'usucapione deve essere particolarmente rigorosa (come imposto dall'art. 1, prot. 1 della Cedu), atteso che l'accoglimento della domanda di usucapione comporta la sottrazione del diritto di proprietà al soggetto che ne risulti legittimamente intestatario.
5.3. Va precisato che in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (v. Cass. 1796/2022; 6123/2020).
5.4. Nella specie, il , nei capitoli di prova articolati al fine di dimostrare l'esistenza del CP_1
possesso ad usucapionem, ha evidenziato di avere coltivato la part. 1573 da almeno 40 anni e di aver coltivato ed utilizzato come passaggio la particella 1574 da almeno 30 anni.
Seppure i testimoni e hanno confermato (in maniera assai generica) che i due Tes_4 CP_1
terreni erano coltivati e che il utilizzava la particella1754 come passaggio, CP_1
pur volendo dare per provate le dette circostanze, non può concludersi che sia stata data la prova dell'esistenza di un possesso ad usucapionem.
Per altro, né dai capitoli articolati, né dalle testimonianze emerge quando tale possesso sarebbe cominciato;
il ha genericamente indicato la durata di tale possesso (da 40 CP_1 anni;
da 30 anni), ma si tratta di determinazioni temporali assai generiche – per altro, contestate dalla controparte.
Inoltre, non si ha neanche una sufficiente prova che il possesso esercitato dal fosse CP_1
esclusivo. I testimoni e hanno dichiarato di avere utilizzato la particella 1574 Tes_2 Tes_1
per parcheggiare, quando si recavano dal Pt_1
Infine, come allegato dal e come emergente dalle fotografie prodotte dal CTU Pt_1
(fotografie 3,5,6 alle. B), l'acceso alla particella 1573 appare precluso da un cancelletto (una vecchia rete metallica per letti).
Ammesso che tale rete sia stata apposta dal , non si ha alcuna prova del momento in CP_1
cui tale rete sia stata apposta;
pertanto, ove anche si volesse collegare a tale apposizione il significato di atto di possesso uti dominus, volto ad escludere l'ingerenza di terzi, non si ha alcuna prova che dopo tale atto sia decorso un tempo di almeno venti anni.
5.5. In conclusione, il non ha fornito alcuna sufficiente prova che egli abbia esercitato CP_1
un possesso ad usucapionem, prolungato per venti anni, sulle particelle 1574 e 1573. Ne deriva il rigetto della domanda di usucapione.
6. Il , riportandosi alle conclusioni della comparsa di costituzione di primo grado, CP_1 ha riproposto, in via subordinata, la domanda di accertamento della esistenza – o di acquisto per usucapione - di una servitù di passaggio pedonale e di attraversamento di tubazioni idriche sul fondo 1574 a favore della particella 62.
Tale domanda è inammissibile, oltre che infondata.
6.1. Il tribunale, in sentenza, ha preso atto della esistenza della domanda in questione, riportandola nella narrativa (v. pg. 3). Nella motivazione della sentenza, il tribunale non ha preso in considerazione tale domanda e non ha risposto ad essa.
6.2. Il avrebbe, dunque, dovuto censurare la sentenza di primo grado per omessa CP_1
pronuncia. Non avendo a tanto provveduto, la mera riproposizione della stessa domanda deve ritenersi inammissibile, ex art. 342 cpc.
6.3. Ove, però, voglia ritenersi che il tribunale abbia omesso solo di analizzare la domanda di accertamento di esistenza delle servitù - costituite per altro titolo diverso dalla usucapione
– e che con il generico rigetto delle domande di usucapione, formulate dal , il tribunale CP_1
abbai inteso anche rigettare le domande di usucapione delle servitù di passaggio e di acquedotto, va osservato che tali domande non sono provate.
Per la servitù di passaggio pedonale vale quanto già detto in ordine alla domanda di usucapione del diritto di proprietà delle particelle 1573 e 1574, vale a dire che manca la prova di un utilizzo almeno ventennale.
Inoltre, va aggiunto che l'acquisto per usucapione può avvenire solo per servitù apparenti
(art. 1061 c.c.).
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (v. Cass. 25355/2017).
Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un
"quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (v. Cass.
11834/2021).
Sul punto il ha articolato il seguente capitolo di prova: CP_1 Nel capitolo non si fa alcun riferimento a strade realizzate al precipuo scopo di creare una servitù di passaggio.
Inoltre, il teste ha solo dichiarato che il transitava a piedi mediante due sentieri. Tes_4 CP_1
Il teste , invece, nulla ha riferito in merito. CP_1
6.4. Quanto alla dedotta servitù di acquedotto, non solo non si ha prova di quando i tubi siano stati messi a dimora, ma il teste ha dichiarato genericamente “non so se i tubi CP_1 sono interrati o esterni e non so di che materiale sono”, il che rende irrilevante la testimonianza;
il teste si è limitato a dichiarare che “c'è un tubo di polietilene”. Tes_4
6.5. In conclusione, la domanda in esame va rigettata.
7. Atteso il rigetto delle contrapposte domande e il sostanziale rigetto dei contrapposti atti di impugnazione, le spese del presente grado di giudizio vanno compensate per intero, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cpc.
8. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Pt_1
a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello principale promosso da;
Parte_1
b) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale promosso da ma, CP_1
seppure con diversa motivazione, conferma la sentenza del tribunale di Napoli, sez. di
Ischia, n. 2528, pubblicata il 15.03.2020;
c) compensa le spese del presente grado di giudizio;
d) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante principale , dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.04.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini