TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14583/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti LEONE Parte_4 C.F._4
CLAUDIA e LO GIUDICE MARCO;
e
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. le ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto che il venga condannato ad assegnargli la cd. “carta Controparte_1 elettronica” e quindi ad accreditargli la somma di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato;
in subordine, hanno chiesto che l'Amministrazione venga
1 condannata al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno. Nello specifico:
- ha chiesto la somma di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025; Parte_1
- ha chiesto la somma di € 500,00 per l'anno scolastico Parte_2
2024/2025;
- ha chiesto la somma di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025; Parte_3
- ha chiesto la somma di € 1.500,00 per gli anni scolastici Parte_4
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
A sostegno delle superiori domande le ricorrenti, premettendo di aver lavorato come supplenti, hanno argomentato circa il loro diritto di ricevere la cd. carta docenti come gli analoghi insegnanti a tempo indeterminato (cfr. il ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
è costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, le pretese delle ricorrenti meritano di trovare accoglimento alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione secondo cui “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023)
2 Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento degli importi CP_1
correttamente richiesti nell'atto introduttivo, da corrispondersi mediante l'emissione di carta docente o altro analogo bonus elettronico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione da un lato il numero delle ricorrenti e dall'altro lato il carattere seriale della controversia con distrazione in favore dei procuratori delle parti ricorrenti giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al pagamento, mediante emissione di carta docenti o analoghi buoni elettronici, in favore di:
- della somma di € 500,00 Parte_1
- della somma di € 500,00 Parte_2
- della somma di € 500,00 Parte_3
- della somma di € 1.500,00 Parte_4
condanna il al pagamento in favore degli Controparte_1
avv.ti Leone Claudia e Lo Giudice Marco nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c. delle ricorrenti, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € € 2.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso l'11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14583/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti LEONE Parte_4 C.F._4
CLAUDIA e LO GIUDICE MARCO;
e
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. le ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto che il venga condannato ad assegnargli la cd. “carta Controparte_1 elettronica” e quindi ad accreditargli la somma di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato;
in subordine, hanno chiesto che l'Amministrazione venga
1 condannata al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno. Nello specifico:
- ha chiesto la somma di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025; Parte_1
- ha chiesto la somma di € 500,00 per l'anno scolastico Parte_2
2024/2025;
- ha chiesto la somma di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025; Parte_3
- ha chiesto la somma di € 1.500,00 per gli anni scolastici Parte_4
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
A sostegno delle superiori domande le ricorrenti, premettendo di aver lavorato come supplenti, hanno argomentato circa il loro diritto di ricevere la cd. carta docenti come gli analoghi insegnanti a tempo indeterminato (cfr. il ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
è costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, le pretese delle ricorrenti meritano di trovare accoglimento alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione secondo cui “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023)
2 Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento degli importi CP_1
correttamente richiesti nell'atto introduttivo, da corrispondersi mediante l'emissione di carta docente o altro analogo bonus elettronico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione da un lato il numero delle ricorrenti e dall'altro lato il carattere seriale della controversia con distrazione in favore dei procuratori delle parti ricorrenti giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al pagamento, mediante emissione di carta docenti o analoghi buoni elettronici, in favore di:
- della somma di € 500,00 Parte_1
- della somma di € 500,00 Parte_2
- della somma di € 500,00 Parte_3
- della somma di € 1.500,00 Parte_4
condanna il al pagamento in favore degli Controparte_1
avv.ti Leone Claudia e Lo Giudice Marco nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c. delle ricorrenti, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € € 2.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso l'11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3