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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10563/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BUSONI FILIPPO
RICORRENTE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULIVI GIANNOTTO CP_1 P.IVA_2
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULIVI GIANNOTTO P.IVA_3
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_4 dell'avv. TOZZI IACOPO
RESISTENTI
C O N C L U S I O N I
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in narrativa, provvedere come appresso: Dichiarare le parti convenute in solido tra loro ovvero, ma in subordine, ciascuna nei limiti di quanto percepito - CP_2
€. 106.161,76, €. 86.160,27 e €. 192.322,02 - e di quant CP_1 CP_3
a percepire, tenute e quindi condannarle a corrispondere alla ricorrente l'importo da esse
pagina 1 di 11 percepito e l'importo che dovessero andare a percepire sulla base dei riparti svolti nel fallimento della FIDIA S.r.l., ovvero in sede di altra procedura concorsuale, oltre interessi di legge dalla data della domanda per i pagamenti già ricevuti e dalla data di ciascun pagamento per quelli che andranno a percepire. Con vittoria di spese e compenso professionale liquidato sulla base dei parametri forensi
°°° Dichiarare la pretesa di inammissibile e Parte_1 comunque respingerla perché infondata. Vittoria di spese.
Respingere la domanda avversaria per i motivi succitati e per l'effetto condannarla alle spese di lite e di lite temeraria
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., la Parte_1
in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] [...] nei confronti della società FIDIA S.r.l., ha convenuto in giudizio le CP_4 società e , chiedendo la Controparte_2 CP_1 CP_3 Controparte_3 condanna delle stesse alla restituzione delle somme percepite in sede di riparto fallimentare, nonché di quelle che dovessero percepire in futuro, in violazione – secondo la prospettazione attorea – di un accordo di postergazione pattizia.
La vicenda trae origine dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 5 febbraio 2008 tra e (poi incorporata in Controparte_4 Controparte_5 successivamente trasformata in FIDIA S.r.l.), per un importo di € CP_6
21.000.000,00 garantito da ipoteca per € 42.000.000,00 su un compendio immobiliare sito in Firenze.
A seguito della crisi della debitrice, le società convenute, controllanti di
FIDIA, si obbligarono in via solidale al pagamento delle rate scadute del mutuo, nell'ambito di un piano di concordato preventivo omologato dal Tribunale di
Firenze nel 2013.
In esecuzione di tale piano, le convenute versarono complessivamente €
2.006.500,00 a che le surrogò nei propri diritti e garanzie , ma con CP_4
pagina 2 di 11 espressa postergazione rispetto al proprio credito residuo, come da atto notarile del 14 settembre 2016 (Rep. 10.598, Racc. 4895, Notaio , intitolato Per_1
“Ripetizione in forma pubblica di surrogazione parziale con postergazione del credito da surroga già rilasciata a fronte di pagamento”.
In particolare, l'art. 1 dell'atto notarile stabilisce che:
“[…] a fronte di detto pagamento, il predetto istituto di credito, in conformità al citato accordo in data 21 marzo 2013, ha dichiarato di voler surrogare parzialmente le menzionate società nei diritti ad esso spettanti nei confronti del debitore principale ( CP_6
oggi FIDIA S.r.l.), sino a concorrenza dell'importo versato e fermo restando il
[...] diritto del CREDITORE stesso a soddisfarsi con priorità rispetto al sino a CP_7 concorrenza del proprio credito residuo, escluso pertanto il c.d. 'pari passu' nei confronti dello stesso e con postergazione del credito nascente dalla surroga degli stessi.” CP_7
La clausola di postergazione, dunque, prevedeva espressamente che le convenute potessero soddisfarsi solo dopo l'integrale soddisfazione del credito residuo di escludendo la parità di trattamento (“pari passu”) tra creditore CP_4 originario e surrogato.
A seguito della risoluzione del concordato e della dichiarazione di fallimento di FIDIA S.r.l. (sentenza n. 91/15 del 4-5 maggio 2015), le convenute hanno insinuato i propri crediti al passivo fallimentare, ottenendo l'ammissione con privilegio ipotecario e postergazione rispetto al credito ipotecario di CP_4
Tuttavia, a seguito della vendita dei beni ipotecati e della conseguente incapienza, sia il credito residuo di che quello delle convenute sono stati degradati a CP_4 chirografari.
Nel secondo piano di riparto parziale predisposto dalla Curatela, le convenute erano state escluse dai pagamenti, ritenendosi che la postergazione pattizia avesse efficacia erga omnes. Le convenute proposero reclamo, sostenendo che la postergazione riguardasse esclusivamente il rapporto con e non CP_4 potesse estendersi agli altri creditori chirografari.
pagina 3 di 11 Il Giudice Delegato accolse il reclamo, affermando che la postergazione operava solo in sede ipotecaria e solo tra e le odierne resistenti, e che, una CP_4 volta venuta meno la garanzia ipotecaria, i crediti dovevano concorrere in sede chirografaria secondo le regole generali dell'art. 54 L.F..
Il provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
ha tuttavia promosso il presente giudizio, Parte_1 sostenendo che, in forza dell'accordo negoziale, le convenute avrebbero dovuto percepire somme solo dopo il pieno soddisfacimento del credito originario di e che le somme già incassate sarebbero da considerarsi indebite ex art. 2033 CP_4
c.c., ovvero da restituire in base all'art. 1205 c.c. in forza del patto di postergazione.
2. Le convenute si sono costituite in giudizio con due distinte comparse di risposta, eccependo:
- l'infondatezza della domanda per erronea interpretazione dell'accordo negoziale, che mirava esclusivamente a evitare il “pari passu” in sede ipotecaria;
- l'intangibilità dei riparti fallimentari ex art. 114 L.F., essendo le somme percepite in esecuzione di piani di riparto divenuti definitivi;
- l'insussistenza di un obbligo restitutorio, non essendo configurabile alcuna indebita percezione alla luce del giudicato endoprocessuale.
3. Ciò premesso, la questione giuridica sottoposta all'esame del Tribunale concerne l'efficacia vincolante del patto di postergazione stipulato tra
[...]
e le società resistenti, in forza del quale le stesse sono state surrogate CP_4 nei diritti del creditore originario, ma con espressa esclusione del “pari passu” e con subordinazione del loro credito alla previa integrale soddisfazione del credito residuo di CP_4
In particolare, si tratta di stabilire se l'accordo di postergazione riguardi o meno solo l'ambito della garanzia ipotecaria e quali siano i riflessi nell'ambito della procedura concorsuale ispirata al principio della par condicio creditorum.
4. A tal fine occorre prendere le mosse dagli artt. 1203 e 1205 c.c..
pagina 4 di 11 Qualora il pagamento avvenga con surrogazione per volontà del creditore, da un lato, resta fermo l'obbligo del debitore originario e, dall'altro, si determina una successione dal lato attivo del rapporto obbligatorio a favore del terzo che esegue la prestazione nei confronti del creditore.
La surrogazione, secondo il disposto dell'articolo 1205 cod. civ., opera, non soltanto in caso di pagamento integrale del debito, bensì anche in caso di pagamenti parziali, sì che, in tali ultime ipotesi, entrambi i creditori, quello originario ed il terzo, concorreranno nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto. Ciascun creditore, dunque, è posto in una posizione di parità di fronte al debitore, non sussistendo legittime cause di prelazione. Si determinerà quindi un concorso del terzo surrogato e del creditore originario nei confronti del debitore in proporzione di quanto dovuto.
Sennonché, il disposto di cui all'articolo 1205 cod. civ., legittima la stipula di un patto contrario, che accordi preferenza ad uno dei due creditori. Tale patto si riferisce alla possibilità che sia stabilita una preferenza tra i due creditori, quello originario e quello surrogato.
L'ipotesi disciplinata dall'art. 1205 c.c. va quindi inquadrata nei casi di cd. postergazione convenzionale con la quale un creditore accetta che la propria pretesa satisfattiva venga subordinata rispetto a quella degli altri creditori del medesimo debitore.
La postergazione negoziale del credito consiste, infatti, nell'attribuire ai creditori beneficiari il diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore con preferenza rispetto al creditore subordinato, il quale, per l'appunto, «posterga» al preventivo soddisfacimento di questi la possibilità di ottenere l'adempimento da parte del debitore.
In particolare, il patto previsto dall'art. 1205 c.c. appare inquadrabile nella categoria elaborata dalla dottrina della cd. postegarzione convenzionale “specifica” che, a differenza di quella generale o assoluta, opera nei confronti di un solo creditore.
pagina 5 di 11 5. Venendo al caso di specie, il punto VII delle premesse dell'atto notarile del
14 settembre 2016 ( “Ripetizione in forma pubblica di surrogazione parziale con postergazione del credito da surroga già rilasciata a fronte di pagamento”) riporta che l'accordo concluso tra il creditore e il solvens in data 21 marzo 2023 prevedeva che a fronte del pagamento delle rate scadute del mutuo il creditore lo avrebbe surrogato “nel credito e nelle garanzie, sino a concorrenza dell'importo versato e fermo restando il diritto del “CREDITORE” stesso a soddisfarsi con priorità sino a concorrenza del proprio credito residuo, escluso pertanto il c.d. "pari passu" nei confronti del
“ stesso e con postergazione del credito di surroga dello stesso”. CP_7
Dunque, la surroga non riguardava esclusivamente la garanzia ipotecaria ma l'intero credito, fino alla concorrenza della somma versata.
Parimenti, non vi sono elementi per ritenere che il patto di postergazione stabilito per l'ipotesi pagamenti parziali in conformità all'art. 1205 c.c. riguardasse solo l'ipoteca e venisse meno in caso di estinzione.
L'atto notarile, come si evince dalla denominazione e dalle premesse (v. punto
XII) è finalizzato esclusivamente a confermare per atto pubblico la volontà già espressa dalle parti senza che vi sia stata una modificazione delle condizioni sostanziali.
Non coglie nel segno la tesi della resistente secondo cui il diritto di surrogazione non troverebbe limite alcuno (pag. 2 comparsa) per essersi l'accordo originario (che prevedeva l'accollo) venuto meno.
L'art. 1, seconda parte, dispone che: “In particolare, dichiara il “CREDITORE” di surrogare il “ , fino alla concorrenza dell'importo di € 2.006.500,00 CP_7
(duemilioniseimilacinquecento/00) comprensivo di spese ed interessi, maturati e maturandi, nell'ipoteca volontaria iscritta in data 13 febbraio 2008, presso la Conservatoria dei RR.II di
Firenze, al n. 1205 di formalità, prestando fin da ora ogni più opportuno consenso all'annotazione, a margine della stessa, della presente surrogazione parziale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1205 e 2843 c.c., con espresso esonero del competente
pagina 6 di 11 Conservatore da ogni responsabilità na scente dal presente atto, fermo restando il diritto del CREDITORE stesso a soddisfarsi con priorità rispetto al sino a concorrenza CP_7 del proprio credito residuo, escluso pertanto il c.d. "pari passu" nei confronti dello stesso con postergazione del credito di surroga di quest'ultimo in conformità agli CP_7 accordi raggiunti”.
L'interpretazione sistematica del contratto, da leggersi alla luce dei precedenti accordi raggiunti, unitamente all'espressione letterale utilizzata (“in particolare”) inducono a ritenere che tale clausola costituisca una mera specificazione della previsione più generale di surrogazione e postergazione pattuita.
Il fatto che l'accordo sia stato trasfuso in un atto pubblico al fine di consentire l'annotamento a margine dell'originaria ipoteca iscritta da necessaria per CP_4 documentare la collocazione con privilegio ipotecario del credito, non esclude la portata generale dell'originario patto di postergazione ex art. 1205 c.c. che, nelle premesse dell'atto, è stato comunque confermato, senza alcuna espressa limitazione.
6. Ciò chiarito, occorre verificare quale sia l'effetto di tale patto di postergazione sulla procedura concorsuale.
Nell'ipotesi di postergazione convenzionale specifica, a cui va ricondotto il patto di cui all'art. 1205 c.c., (a differenza ad esempio di quella legale prevista dall'art. 2467 c.c.) l'effetto postergativo opera nei confronti di un solo creditore determinato.
Tale postergazione all'interno del fallimento può assumere una rilevanza meramente interna tra il creditore postergato e quello beneficiario e non può derogare alle regole legali di formazione dell'ordine di soddisfazione dei creditori potendo dar vita a una mera controversia in relazione all'eventuale inadempimento, da parte del creditore beneficiato, dell'obbligo di posticipare il proprio soddisfacimento personale a quello del creditore postergato.
Mentre nei casi di postergazione legale o convenzionale assoluta, in quanto diretta a realizzare i propri effetti nei confronti di tutti i creditori, il pari pagina 7 di 11 trattamento dei creditori chirografari non è compromesso, nel caso di postergazione specifica, essa non può assumere rilevanza ed efficacia all'interno della fase di verifica del passivo e di distribuzione dell'attivo perché finirebbe per produrre effetti “a catena” anche sulle posizioni giuridiche degli altri creditori essendo tutti legati da un rapporto di concorso unitario.
In tale fattispecie, la dottrina ha osservato che l'obbligazione gravante sul creditore postergato, assume carattere composito, consistendo, tanto in una prestazione di non facere, vale a dire di non esigere, né incassare somma alcuna dal comune debitore, né porre in essere alcun atto da cui possa conseguire l'adempimento volontario o coattivo da parte del debitore medesimo, quanto in una prestazione di dare al creditore beneficiario tutte le eventuali somme che dovessero pervenirgli, in dipendenza di adempimento spontaneo da parte del debitore, ovvero in seguito di riparti conseguenti a procedure esecutive e/o concorsuali promosse nei confronti del comune debitore.
7. Alla stregua di tali principi, la domanda f risulta fondata.
Non è contestato che le convenute, in sede di riparto parziale, abbiano percepito
€. 106.161,76, €. 86.160,27 e €. 192.322,02 (all.to 5), CP_2 CP_1 CP_3 nonostante il credito vantato da on fosse stato integralmente soddisfatto. CP_4
Ciò in quanto, in sede fallimentare, la somma ricavata dalla vendita dei beni ipotecari non è risultata sufficiente a soddisfare il creditore per cui nessuna somma
è stata attribuita al “solvens”.
Il Giudice Delegato ha stabilito però che il credito ipotecario parzialmente insoddisfatto di e quello ipotecario totalmente insoddisfatto delle società CP_4
e concorressero “ai sensi dell'art. 54, c. 1, l.f., con i creditori CP_1 CP_2 CP_3 chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo” atteso che “Escludere dal riparto le società reclamanti fino all'integrale soddisfacimento del credito di rimasto CP_4 insoddisfatto sul ricavato dei beni vincolati ne comporterebbe la postergazione rispetto a tutti i creditori chirografari, con effetti diversi da quelli voluti dalle parti con gli atti sopra richiamati. E in questo senso deve intendersi il provvedimento di ammissione del giudice
pagina 8 di 11 delegato che ha ammesso il credito delle società reclamanti in sede ipotecaria con postergazione rispetto al credito ipotecario di e non con postergazione rispetto a CP_4 tutti gli altri crediti chirografari”.
Il fatto che il patto di postergazione non possa spiegare in sede fallimentare efficacia erga omnes non esclude, tuttavia, per le ragioni suesposte, che dallo stesso sorga un obbligo di versare da parte del creditore postergato le somme pervenute in seguito ai riparti conseguenti alla procedura concorsuale promossa nei confronti del comune debitore.
Tale soluzione consente, infatti, da un lato, di rispettare il principio di par condicio creditorum in sede concorsuale e, dall'altro lato, di dare concreta attuazione al patto di postergazione che, diversamente, risulterebbe inattuato in caso di apertura della procedura concorsuale.
8. Il provvedimento del Giudice Delegato, invocato dalle convenute, non assume efficacia preclusiva in quanto non riguarda i rapporti interni tra i due creditori.
In ordine all'interpretazione dell'accordo, che in questa sede è stato ritenuto di portata generale e non condizionato all'esistenza della garanzia ipotecaria, va poi rilevato che tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c. , il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall .(Cassazione civile , sez. I , 22/03/2024 , n. 7772).
9. Neppure assume rilievo l'art. 114 L.F. atteso che tale norma nel prevedere che i pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto sono validi e non possono essere ripetuti si riferisce ai rapporti tra i creditori e la Curatela mentre,
pagina 9 di 11 nel caso di specie, si tratta di regolare gli effetti discendenti da un patto avente valore inter partes.
10. Le resistenti vanno pertanto condannate al pagamento in favore del ricorrente delle somme percepite oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
La domanda di condanna dell'importo che le resistenti dovessero andare a percepire sulla base dei riparti svolti nel fallimento della FIDIA S.r.l., ovvero in sede di altra procedura concorsuale è inammissibile atteso che tali circostanze non si sono ancora verificate né sussiste un interesse ad agire concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c..
Resta fermo che i principi sopra affermati in ordine all'interpretazione del patto di postergazione assumono efficacia vincolante per le parti e dovranno guidarne l'esecuzione per il momento in cui ulteriori obbligazioni divenissero attuali.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Considerata l'interesse comune dei resistenti la condanna può essere pronunciata in via solidale ex art. 97 c.p.c..
I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri medi di cui al DM
147/2022 per la fase di studio e introduttiva e prossimi ai minimi per la fase decisoria considerata la natura documentale della lite e la limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di CP_2 [...] della somma di €. 106.161,76 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda giudiziale al saldo;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 [...] della somma di €. 86.160,27 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda giudiziale al saldo;
pagina 10 di 11 3) condanna al pagamento in favore di CP_3 [...] della somma di €. 192.322,02 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda giudiziale al saldo;
4) condanna in solido tra loro, al CP_2 CP_1 CP_3 pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 9.000,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 5 ottobre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10563/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BUSONI FILIPPO
RICORRENTE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULIVI GIANNOTTO CP_1 P.IVA_2
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULIVI GIANNOTTO P.IVA_3
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_4 dell'avv. TOZZI IACOPO
RESISTENTI
C O N C L U S I O N I
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in narrativa, provvedere come appresso: Dichiarare le parti convenute in solido tra loro ovvero, ma in subordine, ciascuna nei limiti di quanto percepito - CP_2
€. 106.161,76, €. 86.160,27 e €. 192.322,02 - e di quant CP_1 CP_3
a percepire, tenute e quindi condannarle a corrispondere alla ricorrente l'importo da esse
pagina 1 di 11 percepito e l'importo che dovessero andare a percepire sulla base dei riparti svolti nel fallimento della FIDIA S.r.l., ovvero in sede di altra procedura concorsuale, oltre interessi di legge dalla data della domanda per i pagamenti già ricevuti e dalla data di ciascun pagamento per quelli che andranno a percepire. Con vittoria di spese e compenso professionale liquidato sulla base dei parametri forensi
°°° Dichiarare la pretesa di inammissibile e Parte_1 comunque respingerla perché infondata. Vittoria di spese.
Respingere la domanda avversaria per i motivi succitati e per l'effetto condannarla alle spese di lite e di lite temeraria
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., la Parte_1
in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] [...] nei confronti della società FIDIA S.r.l., ha convenuto in giudizio le CP_4 società e , chiedendo la Controparte_2 CP_1 CP_3 Controparte_3 condanna delle stesse alla restituzione delle somme percepite in sede di riparto fallimentare, nonché di quelle che dovessero percepire in futuro, in violazione – secondo la prospettazione attorea – di un accordo di postergazione pattizia.
La vicenda trae origine dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 5 febbraio 2008 tra e (poi incorporata in Controparte_4 Controparte_5 successivamente trasformata in FIDIA S.r.l.), per un importo di € CP_6
21.000.000,00 garantito da ipoteca per € 42.000.000,00 su un compendio immobiliare sito in Firenze.
A seguito della crisi della debitrice, le società convenute, controllanti di
FIDIA, si obbligarono in via solidale al pagamento delle rate scadute del mutuo, nell'ambito di un piano di concordato preventivo omologato dal Tribunale di
Firenze nel 2013.
In esecuzione di tale piano, le convenute versarono complessivamente €
2.006.500,00 a che le surrogò nei propri diritti e garanzie , ma con CP_4
pagina 2 di 11 espressa postergazione rispetto al proprio credito residuo, come da atto notarile del 14 settembre 2016 (Rep. 10.598, Racc. 4895, Notaio , intitolato Per_1
“Ripetizione in forma pubblica di surrogazione parziale con postergazione del credito da surroga già rilasciata a fronte di pagamento”.
In particolare, l'art. 1 dell'atto notarile stabilisce che:
“[…] a fronte di detto pagamento, il predetto istituto di credito, in conformità al citato accordo in data 21 marzo 2013, ha dichiarato di voler surrogare parzialmente le menzionate società nei diritti ad esso spettanti nei confronti del debitore principale ( CP_6
oggi FIDIA S.r.l.), sino a concorrenza dell'importo versato e fermo restando il
[...] diritto del CREDITORE stesso a soddisfarsi con priorità rispetto al sino a CP_7 concorrenza del proprio credito residuo, escluso pertanto il c.d. 'pari passu' nei confronti dello stesso e con postergazione del credito nascente dalla surroga degli stessi.” CP_7
La clausola di postergazione, dunque, prevedeva espressamente che le convenute potessero soddisfarsi solo dopo l'integrale soddisfazione del credito residuo di escludendo la parità di trattamento (“pari passu”) tra creditore CP_4 originario e surrogato.
A seguito della risoluzione del concordato e della dichiarazione di fallimento di FIDIA S.r.l. (sentenza n. 91/15 del 4-5 maggio 2015), le convenute hanno insinuato i propri crediti al passivo fallimentare, ottenendo l'ammissione con privilegio ipotecario e postergazione rispetto al credito ipotecario di CP_4
Tuttavia, a seguito della vendita dei beni ipotecati e della conseguente incapienza, sia il credito residuo di che quello delle convenute sono stati degradati a CP_4 chirografari.
Nel secondo piano di riparto parziale predisposto dalla Curatela, le convenute erano state escluse dai pagamenti, ritenendosi che la postergazione pattizia avesse efficacia erga omnes. Le convenute proposero reclamo, sostenendo che la postergazione riguardasse esclusivamente il rapporto con e non CP_4 potesse estendersi agli altri creditori chirografari.
pagina 3 di 11 Il Giudice Delegato accolse il reclamo, affermando che la postergazione operava solo in sede ipotecaria e solo tra e le odierne resistenti, e che, una CP_4 volta venuta meno la garanzia ipotecaria, i crediti dovevano concorrere in sede chirografaria secondo le regole generali dell'art. 54 L.F..
Il provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
ha tuttavia promosso il presente giudizio, Parte_1 sostenendo che, in forza dell'accordo negoziale, le convenute avrebbero dovuto percepire somme solo dopo il pieno soddisfacimento del credito originario di e che le somme già incassate sarebbero da considerarsi indebite ex art. 2033 CP_4
c.c., ovvero da restituire in base all'art. 1205 c.c. in forza del patto di postergazione.
2. Le convenute si sono costituite in giudizio con due distinte comparse di risposta, eccependo:
- l'infondatezza della domanda per erronea interpretazione dell'accordo negoziale, che mirava esclusivamente a evitare il “pari passu” in sede ipotecaria;
- l'intangibilità dei riparti fallimentari ex art. 114 L.F., essendo le somme percepite in esecuzione di piani di riparto divenuti definitivi;
- l'insussistenza di un obbligo restitutorio, non essendo configurabile alcuna indebita percezione alla luce del giudicato endoprocessuale.
3. Ciò premesso, la questione giuridica sottoposta all'esame del Tribunale concerne l'efficacia vincolante del patto di postergazione stipulato tra
[...]
e le società resistenti, in forza del quale le stesse sono state surrogate CP_4 nei diritti del creditore originario, ma con espressa esclusione del “pari passu” e con subordinazione del loro credito alla previa integrale soddisfazione del credito residuo di CP_4
In particolare, si tratta di stabilire se l'accordo di postergazione riguardi o meno solo l'ambito della garanzia ipotecaria e quali siano i riflessi nell'ambito della procedura concorsuale ispirata al principio della par condicio creditorum.
4. A tal fine occorre prendere le mosse dagli artt. 1203 e 1205 c.c..
pagina 4 di 11 Qualora il pagamento avvenga con surrogazione per volontà del creditore, da un lato, resta fermo l'obbligo del debitore originario e, dall'altro, si determina una successione dal lato attivo del rapporto obbligatorio a favore del terzo che esegue la prestazione nei confronti del creditore.
La surrogazione, secondo il disposto dell'articolo 1205 cod. civ., opera, non soltanto in caso di pagamento integrale del debito, bensì anche in caso di pagamenti parziali, sì che, in tali ultime ipotesi, entrambi i creditori, quello originario ed il terzo, concorreranno nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto. Ciascun creditore, dunque, è posto in una posizione di parità di fronte al debitore, non sussistendo legittime cause di prelazione. Si determinerà quindi un concorso del terzo surrogato e del creditore originario nei confronti del debitore in proporzione di quanto dovuto.
Sennonché, il disposto di cui all'articolo 1205 cod. civ., legittima la stipula di un patto contrario, che accordi preferenza ad uno dei due creditori. Tale patto si riferisce alla possibilità che sia stabilita una preferenza tra i due creditori, quello originario e quello surrogato.
L'ipotesi disciplinata dall'art. 1205 c.c. va quindi inquadrata nei casi di cd. postergazione convenzionale con la quale un creditore accetta che la propria pretesa satisfattiva venga subordinata rispetto a quella degli altri creditori del medesimo debitore.
La postergazione negoziale del credito consiste, infatti, nell'attribuire ai creditori beneficiari il diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore con preferenza rispetto al creditore subordinato, il quale, per l'appunto, «posterga» al preventivo soddisfacimento di questi la possibilità di ottenere l'adempimento da parte del debitore.
In particolare, il patto previsto dall'art. 1205 c.c. appare inquadrabile nella categoria elaborata dalla dottrina della cd. postegarzione convenzionale “specifica” che, a differenza di quella generale o assoluta, opera nei confronti di un solo creditore.
pagina 5 di 11 5. Venendo al caso di specie, il punto VII delle premesse dell'atto notarile del
14 settembre 2016 ( “Ripetizione in forma pubblica di surrogazione parziale con postergazione del credito da surroga già rilasciata a fronte di pagamento”) riporta che l'accordo concluso tra il creditore e il solvens in data 21 marzo 2023 prevedeva che a fronte del pagamento delle rate scadute del mutuo il creditore lo avrebbe surrogato “nel credito e nelle garanzie, sino a concorrenza dell'importo versato e fermo restando il diritto del “CREDITORE” stesso a soddisfarsi con priorità sino a concorrenza del proprio credito residuo, escluso pertanto il c.d. "pari passu" nei confronti del
“ stesso e con postergazione del credito di surroga dello stesso”. CP_7
Dunque, la surroga non riguardava esclusivamente la garanzia ipotecaria ma l'intero credito, fino alla concorrenza della somma versata.
Parimenti, non vi sono elementi per ritenere che il patto di postergazione stabilito per l'ipotesi pagamenti parziali in conformità all'art. 1205 c.c. riguardasse solo l'ipoteca e venisse meno in caso di estinzione.
L'atto notarile, come si evince dalla denominazione e dalle premesse (v. punto
XII) è finalizzato esclusivamente a confermare per atto pubblico la volontà già espressa dalle parti senza che vi sia stata una modificazione delle condizioni sostanziali.
Non coglie nel segno la tesi della resistente secondo cui il diritto di surrogazione non troverebbe limite alcuno (pag. 2 comparsa) per essersi l'accordo originario (che prevedeva l'accollo) venuto meno.
L'art. 1, seconda parte, dispone che: “In particolare, dichiara il “CREDITORE” di surrogare il “ , fino alla concorrenza dell'importo di € 2.006.500,00 CP_7
(duemilioniseimilacinquecento/00) comprensivo di spese ed interessi, maturati e maturandi, nell'ipoteca volontaria iscritta in data 13 febbraio 2008, presso la Conservatoria dei RR.II di
Firenze, al n. 1205 di formalità, prestando fin da ora ogni più opportuno consenso all'annotazione, a margine della stessa, della presente surrogazione parziale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1205 e 2843 c.c., con espresso esonero del competente
pagina 6 di 11 Conservatore da ogni responsabilità na scente dal presente atto, fermo restando il diritto del CREDITORE stesso a soddisfarsi con priorità rispetto al sino a concorrenza CP_7 del proprio credito residuo, escluso pertanto il c.d. "pari passu" nei confronti dello stesso con postergazione del credito di surroga di quest'ultimo in conformità agli CP_7 accordi raggiunti”.
L'interpretazione sistematica del contratto, da leggersi alla luce dei precedenti accordi raggiunti, unitamente all'espressione letterale utilizzata (“in particolare”) inducono a ritenere che tale clausola costituisca una mera specificazione della previsione più generale di surrogazione e postergazione pattuita.
Il fatto che l'accordo sia stato trasfuso in un atto pubblico al fine di consentire l'annotamento a margine dell'originaria ipoteca iscritta da necessaria per CP_4 documentare la collocazione con privilegio ipotecario del credito, non esclude la portata generale dell'originario patto di postergazione ex art. 1205 c.c. che, nelle premesse dell'atto, è stato comunque confermato, senza alcuna espressa limitazione.
6. Ciò chiarito, occorre verificare quale sia l'effetto di tale patto di postergazione sulla procedura concorsuale.
Nell'ipotesi di postergazione convenzionale specifica, a cui va ricondotto il patto di cui all'art. 1205 c.c., (a differenza ad esempio di quella legale prevista dall'art. 2467 c.c.) l'effetto postergativo opera nei confronti di un solo creditore determinato.
Tale postergazione all'interno del fallimento può assumere una rilevanza meramente interna tra il creditore postergato e quello beneficiario e non può derogare alle regole legali di formazione dell'ordine di soddisfazione dei creditori potendo dar vita a una mera controversia in relazione all'eventuale inadempimento, da parte del creditore beneficiato, dell'obbligo di posticipare il proprio soddisfacimento personale a quello del creditore postergato.
Mentre nei casi di postergazione legale o convenzionale assoluta, in quanto diretta a realizzare i propri effetti nei confronti di tutti i creditori, il pari pagina 7 di 11 trattamento dei creditori chirografari non è compromesso, nel caso di postergazione specifica, essa non può assumere rilevanza ed efficacia all'interno della fase di verifica del passivo e di distribuzione dell'attivo perché finirebbe per produrre effetti “a catena” anche sulle posizioni giuridiche degli altri creditori essendo tutti legati da un rapporto di concorso unitario.
In tale fattispecie, la dottrina ha osservato che l'obbligazione gravante sul creditore postergato, assume carattere composito, consistendo, tanto in una prestazione di non facere, vale a dire di non esigere, né incassare somma alcuna dal comune debitore, né porre in essere alcun atto da cui possa conseguire l'adempimento volontario o coattivo da parte del debitore medesimo, quanto in una prestazione di dare al creditore beneficiario tutte le eventuali somme che dovessero pervenirgli, in dipendenza di adempimento spontaneo da parte del debitore, ovvero in seguito di riparti conseguenti a procedure esecutive e/o concorsuali promosse nei confronti del comune debitore.
7. Alla stregua di tali principi, la domanda f risulta fondata.
Non è contestato che le convenute, in sede di riparto parziale, abbiano percepito
€. 106.161,76, €. 86.160,27 e €. 192.322,02 (all.to 5), CP_2 CP_1 CP_3 nonostante il credito vantato da on fosse stato integralmente soddisfatto. CP_4
Ciò in quanto, in sede fallimentare, la somma ricavata dalla vendita dei beni ipotecari non è risultata sufficiente a soddisfare il creditore per cui nessuna somma
è stata attribuita al “solvens”.
Il Giudice Delegato ha stabilito però che il credito ipotecario parzialmente insoddisfatto di e quello ipotecario totalmente insoddisfatto delle società CP_4
e concorressero “ai sensi dell'art. 54, c. 1, l.f., con i creditori CP_1 CP_2 CP_3 chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo” atteso che “Escludere dal riparto le società reclamanti fino all'integrale soddisfacimento del credito di rimasto CP_4 insoddisfatto sul ricavato dei beni vincolati ne comporterebbe la postergazione rispetto a tutti i creditori chirografari, con effetti diversi da quelli voluti dalle parti con gli atti sopra richiamati. E in questo senso deve intendersi il provvedimento di ammissione del giudice
pagina 8 di 11 delegato che ha ammesso il credito delle società reclamanti in sede ipotecaria con postergazione rispetto al credito ipotecario di e non con postergazione rispetto a CP_4 tutti gli altri crediti chirografari”.
Il fatto che il patto di postergazione non possa spiegare in sede fallimentare efficacia erga omnes non esclude, tuttavia, per le ragioni suesposte, che dallo stesso sorga un obbligo di versare da parte del creditore postergato le somme pervenute in seguito ai riparti conseguenti alla procedura concorsuale promossa nei confronti del comune debitore.
Tale soluzione consente, infatti, da un lato, di rispettare il principio di par condicio creditorum in sede concorsuale e, dall'altro lato, di dare concreta attuazione al patto di postergazione che, diversamente, risulterebbe inattuato in caso di apertura della procedura concorsuale.
8. Il provvedimento del Giudice Delegato, invocato dalle convenute, non assume efficacia preclusiva in quanto non riguarda i rapporti interni tra i due creditori.
In ordine all'interpretazione dell'accordo, che in questa sede è stato ritenuto di portata generale e non condizionato all'esistenza della garanzia ipotecaria, va poi rilevato che tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c. , il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall .(Cassazione civile , sez. I , 22/03/2024 , n. 7772).
9. Neppure assume rilievo l'art. 114 L.F. atteso che tale norma nel prevedere che i pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto sono validi e non possono essere ripetuti si riferisce ai rapporti tra i creditori e la Curatela mentre,
pagina 9 di 11 nel caso di specie, si tratta di regolare gli effetti discendenti da un patto avente valore inter partes.
10. Le resistenti vanno pertanto condannate al pagamento in favore del ricorrente delle somme percepite oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
La domanda di condanna dell'importo che le resistenti dovessero andare a percepire sulla base dei riparti svolti nel fallimento della FIDIA S.r.l., ovvero in sede di altra procedura concorsuale è inammissibile atteso che tali circostanze non si sono ancora verificate né sussiste un interesse ad agire concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c..
Resta fermo che i principi sopra affermati in ordine all'interpretazione del patto di postergazione assumono efficacia vincolante per le parti e dovranno guidarne l'esecuzione per il momento in cui ulteriori obbligazioni divenissero attuali.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Considerata l'interesse comune dei resistenti la condanna può essere pronunciata in via solidale ex art. 97 c.p.c..
I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri medi di cui al DM
147/2022 per la fase di studio e introduttiva e prossimi ai minimi per la fase decisoria considerata la natura documentale della lite e la limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di CP_2 [...] della somma di €. 106.161,76 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda giudiziale al saldo;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 [...] della somma di €. 86.160,27 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda giudiziale al saldo;
pagina 10 di 11 3) condanna al pagamento in favore di CP_3 [...] della somma di €. 192.322,02 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda giudiziale al saldo;
4) condanna in solido tra loro, al CP_2 CP_1 CP_3 pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 9.000,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 5 ottobre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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