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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 03/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1100/2022, ivi riunita la causa rg. n. 1398/2022;
T R A
nata a [...] il [...] e residente a [...]al Vico I° San Nicola Parte_1
n° 5, rappresentata e difesa dall'avv. Nazzareno Lanni ed elettivamente domiciliata in Casandrino (NA) alla Via Mario Cammisa n°1 presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Bilancio, in calce nominato anche sostituto processuale;
Appellante-Appellata
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Gesù n. 32, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Biondi e Pasquale Biondi, con gli stessi domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC Email_1
Appellato-Appellante
FATTO
Con ricorso depositato innanzi a questa Corte in data 12.5.2022, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.1402/2021 del 13.12.2021, con la quale era stata parzialmente accolta l'impugnativa del licenziamento del 31.10.2016 proposta da CP_1
comunicato solo al Centro per l'Impiego ma mai formalizzato per iscritto al lavoratore. In
[...] conseguenza dell'accertamento dell'oralità del licenziamento, il Tribunale aveva dichiarato nullo il licenziamento orale e condannato la al pagamento, in favore del di un'indennità Pt_1 CP_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 1004,88 mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento e sino alla cancellazione della società (ottobre 2018), dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali. Spese di lite interamente compensate per le oscillazioni giurisprudenziali in materia di onere probatorio del licenziamento orale. La appellante ha svolto una pluralità di motivi di gravame, nell'ambito dei quali ha eccepito l'aliunde perceptum, ai fini della quantificazione risarcitoria, risultando dall'estratto conto previdenziale rilasciato dall'INPS, che il nel periodo considerato da dispositivo, ovvero dal 01.11.2016 CP_1 al 31.10.2018, aveva già percepito da terzi a titolo lavorativo euro 36.297,16, per cui nulla avrebbe potuto chiedere a titolo risarcitorio per l'inesistenza del differenziale a credito.
Ha censurato la decisione per essere andata ultra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c., allegando che in ricorso il non aveva mai chiesto la ricostruzione del rapporto di lavoro – operata dal CP_1
Giudice di primo grado - ma solo il risarcimento danni da licenziamento orale.
Ha sostenuto, poi, un errore valutativo da parte del Tribunale nella ricostruzione degli oneri probatori e nell'assolvimento degli stessi, affermando che la prova gravante sul lavoratore circa la
“estromissione” dal rapporto non coincide con la mera prova della “cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo” (Cass. n. 31501/2018; Cass. n. 3822/2019). Ha osservato come, di contro, l'appellato non aveva fornito, come era suo onere, la prova che il recesso del 31.10.2016 era da ricondursi all'iniziativa datoriale, considerato anche che dopo solo 4 giorni ovvero in data 04.11.2016 ha iniziato un nuovo lavoro alle dipendenze della società interinale Adecco Italia s.p.a. (luogo di lavoro Asia Benevento
s.p.a.), circostanza questa dedotta dalla resistente e non contestata dal ricorrente e dunque da ritenersi provata anche alla luce dell'estratto lavorativo depositato.
Ha sottolineato, ancora, che non risultavano atti di messa a disposizione delle energie lavorative da parte del richiamando la ordinanza della S.C. di Cassazione n. 10968 del 08.05.2018 ove CP_1
è ribadito che, nei rapporti sottratti al regime della tutela reale, il dipendente licenziato oralmente ha diritto al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perdute solo nel caso in cui abbia messo a disposizione dell'azienda la propria prestazione lavorativa (conforme Cass. civile, sez. lav. 05/07/2016, n.13669).
Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità o comunque rigetto integrale di tutte le domande proposte dall'appellato in primo grado.
Con separato ricorso, cui veniva attribuito rg. n. 1398/22, ha proposto appello Controparte_1 parziale avverso la medesima sentenza n.1402/2021 del 13.12.2021 nella parte in cui il Tribunale di
Benevento, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato la nullità del licenziamento del 31.10.2016 condannando la al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione Pt_1 di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 1004,88 mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento e sino alla cancellazione della società (ottobre
2018), dedotto quanto percepito, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. L'appellante ha censurato la statuizione nella parte in cui ha omesso di pronunciare la CP_1 condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria nell'importo minimo ed intangibile di cinque mensilità, in violazione del disposto dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015.
Nella memoria difensiva del giudizio portante ha poi contestato ciascun motivo di gravame della chiedendone il rigetto. Pt_1
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento e poi la riunione obbligatoria dei due giudizi in applicazione dell'art.335 c.p.c.. Quindi, depositate le note di trattazione scritta, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha riservato la causa in decisione. DIRITTO
L'appello proposto dalla è infondato in relazione a ciascuno dei motivi di gravame che Pt_1 comporterebbero una modifica del contenuto decisorio e deve, dunque, essere integralmente rigettato.
Il collegio ritiene di condividere gli assunti sviluppati da questa Corte in diversa composizione, in fattispecie analoga (Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 2210 del 23.7.2024), che possono essere qui richiamati e posti a base anche della presente statuizione.
Invero, nel giudizio di primo grado non è mai stato oggetto di contestazione reale tra le parti che il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di recesso datoriale. La ha basato la sua Parte_1 intera difesa nel giudizio di primo grado sostenendo la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore e chiedendo anche di provare, addirittura col mezzo del giuramento decisorio, l'effettiva consegna al lavoratore della missiva di recesso. Tra le parti, quindi, risulta in sostanza pacifico ed incontroverso che il rapporto di lavoro sia cessato a causa di licenziamento.
Del resto, le deduzioni difensive della titolare dell'azienda appaiono strutturalmente incompatibili con una deduzione sull'iniziativa di recesso in capo al lavoratore, anche in difetto di qualsiasi precisa allegazione o richiesta probatoria su un meccanismo simulatorio che la non ha provato né Pt_1 chiesto di provare.
Anzi, la datrice di lavoro ha eccepito la mancata impugnazione del licenziamento nei termini di legge e, nel merito: 1) che il licenziamento era stato richiesto dagli stessi dipendenti, in vista della scadenza dell'appalto, per essere assunti, tramite agenzia interinale, presso l'ASIA Benevento;
2) che non era stata rinvenuta la documentazione relativa al licenziamento perché smarrita dal commercialista.
La in primo grado ha, dunque, deferito giuramento decisorio con riferimento alle circostanze Pt_1 relative all'esistenza dell'atto scritto ed alla sua sottoscrizione da parte del lavoratore per ricevuta. L'interrogatorio formale è stato sfavorevole alla ex datrice di lavoro, dal momento che il CP_1 ha giurato di non aver mai ricevuto atto scritto di licenziamento e di non aver mai richiesto di essere licenziato.
Nessun rilievo hanno, dunque, i richiami sugli arresti giurisprudenziali più recenti, relativi all'accertamento della volontà risolutiva o estromissiva, accertamento irrilevante in un giudizio in cui elementi documentali forti quali la comunicazione al Centro per l'Impiego e la stessa linea difensiva inclinavano univocamente per l'esistenza di un licenziamento.
E' ultroneo ribadire l'irrilevanza dei motivi che abbiano indotto la a comminare l'atto Pt_1 espulsivo, nonché il difetto di prova di un qualsiasi accordo simulatorio intercorso tra le parti.
Infondato altresì il motivo di gravame che sostiene un vizio di ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c..
La appellante sostiene che in ricorso il non aveva mai chiesto la ricostruzione del rapporto CP_1 di lavoro – invece operata dal Giudice di primo grado - ma solo il risarcimento danni da licenziamento orale. Ebbene, l'argomento è del tutto infondato dal momento che pur avendo esaminato in astratto la possibilità di una tutela reintegratoria, il Tribunale non ha mai espresso alcuna pronuncia in tal senso anche in ragione dell'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ha eccepito ancora che non risultavano atti di messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore. Invero, la questione posta è infondata poiché i principi giurisprudenziali richiamati dall'appellante non valgono per i licenziamenti regolati dal D.Lgs. 23/2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ma esclusivamente per la disciplina dei licenziamenti pregressa. Le disposizioni di legge di cui al D. Lgs. 23/2015, infatti, contengono una serie di norme (tra cui l'art. 2, comma 2, relativo ai casi di licenziamento nullo) che sono applicabili indistintamente ai licenziamenti intimati dai datori di lavoro aventi il requisito dimensionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del
1970, ma anche ai datori di lavoro che non raggiungono tale requisito. Le uniche esclusioni previste per i lavoratori delle “Piccole imprese e organizzazioni di tendenza” sono quelle di cui all'art. 8 del D. Lgs. 23/2015, norma secondo cui: “
1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto”.
Dunque, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 23/2015, l'applicazione dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs. 23/2015 non è esclusa per i datori di lavoro non aventi il requisito dimensionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970.
Appare invece fondata la questione di aliunde perceptum, rilevante tuttavia non ai fini del contenuto decisorio della sentenza gravata ma solo sull'esterno profilo della quantificazione risarcitoria, risultando dall'estratto conto previdenziale rilasciato dall'INPS e versato in atti, che il nel CP_1 periodo considerato dal dispositivo, ovvero dal 01.11.2016 al 31.10.2018, aveva un nuovo e regolare rapporto di lavoro in forza del quale aveva già percepito da terzi a titolo retributivo euro 36.297,16. Ne discende che risulta eliso in concreto il titolo risarcitorio per l'inesistenza del differenziale a credito, d'altra parte non attivato in via esecutiva dal CP_1
In relazione all'esame dell'appello proposto dal oggetto di riunione ex art.335 c.p.c. a CP_1 quello proposto dalla questa Corte è chiamata a pronunciarsi esclusivamente sul diritto del Pt_1 lavoratore ad ottenere l'indennità risarcitoria nella misura minima di cinque mensilità.
Occorre evidenziare, prima di ogni altra considerazione, che sussiste l'interesse dell'appellante alla pronuncia invocata, atteso che a far data dal 4.11.2016 il è stato pacificamente assunto, CP_1 senza soluzione di continuità da ADECCO SPA con decorrenza (cfr. Copia Modello C2/storico rilasciato dal Centro per l'Impiego, doc. 3 del fascicolo di parte di primo grado). La assunzione quasi immediata presso altra azienda, con la conseguente detrazione degli importi percepiti a titolo di retribuzione, nullifica la condanna all'indennità risarcitoria come disposta in sentenza. Il primo giudice, infatti, ha omesso di pronunciare la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria minima, che costituisce la tutela inderogabile accordata dalla normativa al lavoratore che abbia subito un licenziamento nullo.
Tanto risulta dal disposto dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 il quale recita: “
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
L'univoca giurisprudenza di legittimità formatasi in riferimento all'analoga disposizione prevista dall'art. 18 della legge 300/1970, ancora valida per i rapporti di lavoro instaurati prima del 23 marzo 2015, al riguardo ha più volte statuito che: “In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, l'importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dall'art. 18, quinto comma, della legge 30 maggio 1970, n. 300 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), rappresenta una parte irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Ne consegue che detto importo minimo è dovuto anche ove la reintegra intervenga a meno di cinque mesi dal licenziamento invalido, dovendosi escludere, in ogni caso, che la stessa sia cumulabile all'indennità risarcitoria” (Cassazione civile sez. lav., 17/10/2014, n.22050; cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 19770 del 14/09/2009; Sez. L,
Sentenza n. 1950 del 27/01/2011; Sez. L, Sentenza n. 12163 del 01/12/1997; Sez. L, Sentenza n.
11152 del 11/06/2004).
Pertanto, la mancata previsione dell'indennità minima impone la modifica della sentenza nel senso auspicato dall'appellante nell'appello riunito, il cui gravame merita accoglimento. CP_1
La difesa del ha anche chiesto la riforma del regime delle spese, con condanna integrale CP_1 della alla rifusione delle spese del doppio grado. Pt_1
L'esito complessivo della controversia ed una parziale soccombenza reciproca induce a compensare per metà le spese del doppio grado e condannare al pagamento, in favore di Parte_1
, della restante parte che viene liquidata come da dispositivo. Controparte_1
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, a carico di dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: a)rigetta l'appello di;
Parte_1 b)accoglie parzialmente l'appello di e, in parziale riforma dell'impugnata Controparte_1 sentenza, condanna al pagamento in favore di di un'indennità Parte_1 Controparte_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 1004,88 mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento e sino alla cancellazione della società (ottobre 2018), dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre accessori, oltre al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali;
c) compensa per metà le spese del doppio grado e condanna al pagamento in favore Parte_1 di della restante parte, che liquida in tale ridotta misura per il primo grado in euro Controparte_1
1.100,00 e per il secondo grado in euro 1.300,00, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
d)Dà atto della sussistenza, a carico della dei presupposti processuali per il versamento di un Pt_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del DPR n.
115 del 2002.
Napoli, 03/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 03/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1100/2022, ivi riunita la causa rg. n. 1398/2022;
T R A
nata a [...] il [...] e residente a [...]al Vico I° San Nicola Parte_1
n° 5, rappresentata e difesa dall'avv. Nazzareno Lanni ed elettivamente domiciliata in Casandrino (NA) alla Via Mario Cammisa n°1 presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Bilancio, in calce nominato anche sostituto processuale;
Appellante-Appellata
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Gesù n. 32, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Biondi e Pasquale Biondi, con gli stessi domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC Email_1
Appellato-Appellante
FATTO
Con ricorso depositato innanzi a questa Corte in data 12.5.2022, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.1402/2021 del 13.12.2021, con la quale era stata parzialmente accolta l'impugnativa del licenziamento del 31.10.2016 proposta da CP_1
comunicato solo al Centro per l'Impiego ma mai formalizzato per iscritto al lavoratore. In
[...] conseguenza dell'accertamento dell'oralità del licenziamento, il Tribunale aveva dichiarato nullo il licenziamento orale e condannato la al pagamento, in favore del di un'indennità Pt_1 CP_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 1004,88 mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento e sino alla cancellazione della società (ottobre 2018), dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali. Spese di lite interamente compensate per le oscillazioni giurisprudenziali in materia di onere probatorio del licenziamento orale. La appellante ha svolto una pluralità di motivi di gravame, nell'ambito dei quali ha eccepito l'aliunde perceptum, ai fini della quantificazione risarcitoria, risultando dall'estratto conto previdenziale rilasciato dall'INPS, che il nel periodo considerato da dispositivo, ovvero dal 01.11.2016 CP_1 al 31.10.2018, aveva già percepito da terzi a titolo lavorativo euro 36.297,16, per cui nulla avrebbe potuto chiedere a titolo risarcitorio per l'inesistenza del differenziale a credito.
Ha censurato la decisione per essere andata ultra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c., allegando che in ricorso il non aveva mai chiesto la ricostruzione del rapporto di lavoro – operata dal CP_1
Giudice di primo grado - ma solo il risarcimento danni da licenziamento orale.
Ha sostenuto, poi, un errore valutativo da parte del Tribunale nella ricostruzione degli oneri probatori e nell'assolvimento degli stessi, affermando che la prova gravante sul lavoratore circa la
“estromissione” dal rapporto non coincide con la mera prova della “cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo” (Cass. n. 31501/2018; Cass. n. 3822/2019). Ha osservato come, di contro, l'appellato non aveva fornito, come era suo onere, la prova che il recesso del 31.10.2016 era da ricondursi all'iniziativa datoriale, considerato anche che dopo solo 4 giorni ovvero in data 04.11.2016 ha iniziato un nuovo lavoro alle dipendenze della società interinale Adecco Italia s.p.a. (luogo di lavoro Asia Benevento
s.p.a.), circostanza questa dedotta dalla resistente e non contestata dal ricorrente e dunque da ritenersi provata anche alla luce dell'estratto lavorativo depositato.
Ha sottolineato, ancora, che non risultavano atti di messa a disposizione delle energie lavorative da parte del richiamando la ordinanza della S.C. di Cassazione n. 10968 del 08.05.2018 ove CP_1
è ribadito che, nei rapporti sottratti al regime della tutela reale, il dipendente licenziato oralmente ha diritto al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perdute solo nel caso in cui abbia messo a disposizione dell'azienda la propria prestazione lavorativa (conforme Cass. civile, sez. lav. 05/07/2016, n.13669).
Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità o comunque rigetto integrale di tutte le domande proposte dall'appellato in primo grado.
Con separato ricorso, cui veniva attribuito rg. n. 1398/22, ha proposto appello Controparte_1 parziale avverso la medesima sentenza n.1402/2021 del 13.12.2021 nella parte in cui il Tribunale di
Benevento, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato la nullità del licenziamento del 31.10.2016 condannando la al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione Pt_1 di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 1004,88 mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento e sino alla cancellazione della società (ottobre
2018), dedotto quanto percepito, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. L'appellante ha censurato la statuizione nella parte in cui ha omesso di pronunciare la CP_1 condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria nell'importo minimo ed intangibile di cinque mensilità, in violazione del disposto dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015.
Nella memoria difensiva del giudizio portante ha poi contestato ciascun motivo di gravame della chiedendone il rigetto. Pt_1
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento e poi la riunione obbligatoria dei due giudizi in applicazione dell'art.335 c.p.c.. Quindi, depositate le note di trattazione scritta, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha riservato la causa in decisione. DIRITTO
L'appello proposto dalla è infondato in relazione a ciascuno dei motivi di gravame che Pt_1 comporterebbero una modifica del contenuto decisorio e deve, dunque, essere integralmente rigettato.
Il collegio ritiene di condividere gli assunti sviluppati da questa Corte in diversa composizione, in fattispecie analoga (Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 2210 del 23.7.2024), che possono essere qui richiamati e posti a base anche della presente statuizione.
Invero, nel giudizio di primo grado non è mai stato oggetto di contestazione reale tra le parti che il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di recesso datoriale. La ha basato la sua Parte_1 intera difesa nel giudizio di primo grado sostenendo la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore e chiedendo anche di provare, addirittura col mezzo del giuramento decisorio, l'effettiva consegna al lavoratore della missiva di recesso. Tra le parti, quindi, risulta in sostanza pacifico ed incontroverso che il rapporto di lavoro sia cessato a causa di licenziamento.
Del resto, le deduzioni difensive della titolare dell'azienda appaiono strutturalmente incompatibili con una deduzione sull'iniziativa di recesso in capo al lavoratore, anche in difetto di qualsiasi precisa allegazione o richiesta probatoria su un meccanismo simulatorio che la non ha provato né Pt_1 chiesto di provare.
Anzi, la datrice di lavoro ha eccepito la mancata impugnazione del licenziamento nei termini di legge e, nel merito: 1) che il licenziamento era stato richiesto dagli stessi dipendenti, in vista della scadenza dell'appalto, per essere assunti, tramite agenzia interinale, presso l'ASIA Benevento;
2) che non era stata rinvenuta la documentazione relativa al licenziamento perché smarrita dal commercialista.
La in primo grado ha, dunque, deferito giuramento decisorio con riferimento alle circostanze Pt_1 relative all'esistenza dell'atto scritto ed alla sua sottoscrizione da parte del lavoratore per ricevuta. L'interrogatorio formale è stato sfavorevole alla ex datrice di lavoro, dal momento che il CP_1 ha giurato di non aver mai ricevuto atto scritto di licenziamento e di non aver mai richiesto di essere licenziato.
Nessun rilievo hanno, dunque, i richiami sugli arresti giurisprudenziali più recenti, relativi all'accertamento della volontà risolutiva o estromissiva, accertamento irrilevante in un giudizio in cui elementi documentali forti quali la comunicazione al Centro per l'Impiego e la stessa linea difensiva inclinavano univocamente per l'esistenza di un licenziamento.
E' ultroneo ribadire l'irrilevanza dei motivi che abbiano indotto la a comminare l'atto Pt_1 espulsivo, nonché il difetto di prova di un qualsiasi accordo simulatorio intercorso tra le parti.
Infondato altresì il motivo di gravame che sostiene un vizio di ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c..
La appellante sostiene che in ricorso il non aveva mai chiesto la ricostruzione del rapporto CP_1 di lavoro – invece operata dal Giudice di primo grado - ma solo il risarcimento danni da licenziamento orale. Ebbene, l'argomento è del tutto infondato dal momento che pur avendo esaminato in astratto la possibilità di una tutela reintegratoria, il Tribunale non ha mai espresso alcuna pronuncia in tal senso anche in ragione dell'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ha eccepito ancora che non risultavano atti di messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore. Invero, la questione posta è infondata poiché i principi giurisprudenziali richiamati dall'appellante non valgono per i licenziamenti regolati dal D.Lgs. 23/2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ma esclusivamente per la disciplina dei licenziamenti pregressa. Le disposizioni di legge di cui al D. Lgs. 23/2015, infatti, contengono una serie di norme (tra cui l'art. 2, comma 2, relativo ai casi di licenziamento nullo) che sono applicabili indistintamente ai licenziamenti intimati dai datori di lavoro aventi il requisito dimensionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del
1970, ma anche ai datori di lavoro che non raggiungono tale requisito. Le uniche esclusioni previste per i lavoratori delle “Piccole imprese e organizzazioni di tendenza” sono quelle di cui all'art. 8 del D. Lgs. 23/2015, norma secondo cui: “
1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto”.
Dunque, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 23/2015, l'applicazione dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs. 23/2015 non è esclusa per i datori di lavoro non aventi il requisito dimensionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970.
Appare invece fondata la questione di aliunde perceptum, rilevante tuttavia non ai fini del contenuto decisorio della sentenza gravata ma solo sull'esterno profilo della quantificazione risarcitoria, risultando dall'estratto conto previdenziale rilasciato dall'INPS e versato in atti, che il nel CP_1 periodo considerato dal dispositivo, ovvero dal 01.11.2016 al 31.10.2018, aveva un nuovo e regolare rapporto di lavoro in forza del quale aveva già percepito da terzi a titolo retributivo euro 36.297,16. Ne discende che risulta eliso in concreto il titolo risarcitorio per l'inesistenza del differenziale a credito, d'altra parte non attivato in via esecutiva dal CP_1
In relazione all'esame dell'appello proposto dal oggetto di riunione ex art.335 c.p.c. a CP_1 quello proposto dalla questa Corte è chiamata a pronunciarsi esclusivamente sul diritto del Pt_1 lavoratore ad ottenere l'indennità risarcitoria nella misura minima di cinque mensilità.
Occorre evidenziare, prima di ogni altra considerazione, che sussiste l'interesse dell'appellante alla pronuncia invocata, atteso che a far data dal 4.11.2016 il è stato pacificamente assunto, CP_1 senza soluzione di continuità da ADECCO SPA con decorrenza (cfr. Copia Modello C2/storico rilasciato dal Centro per l'Impiego, doc. 3 del fascicolo di parte di primo grado). La assunzione quasi immediata presso altra azienda, con la conseguente detrazione degli importi percepiti a titolo di retribuzione, nullifica la condanna all'indennità risarcitoria come disposta in sentenza. Il primo giudice, infatti, ha omesso di pronunciare la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria minima, che costituisce la tutela inderogabile accordata dalla normativa al lavoratore che abbia subito un licenziamento nullo.
Tanto risulta dal disposto dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 il quale recita: “
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
L'univoca giurisprudenza di legittimità formatasi in riferimento all'analoga disposizione prevista dall'art. 18 della legge 300/1970, ancora valida per i rapporti di lavoro instaurati prima del 23 marzo 2015, al riguardo ha più volte statuito che: “In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, l'importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dall'art. 18, quinto comma, della legge 30 maggio 1970, n. 300 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), rappresenta una parte irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Ne consegue che detto importo minimo è dovuto anche ove la reintegra intervenga a meno di cinque mesi dal licenziamento invalido, dovendosi escludere, in ogni caso, che la stessa sia cumulabile all'indennità risarcitoria” (Cassazione civile sez. lav., 17/10/2014, n.22050; cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 19770 del 14/09/2009; Sez. L,
Sentenza n. 1950 del 27/01/2011; Sez. L, Sentenza n. 12163 del 01/12/1997; Sez. L, Sentenza n.
11152 del 11/06/2004).
Pertanto, la mancata previsione dell'indennità minima impone la modifica della sentenza nel senso auspicato dall'appellante nell'appello riunito, il cui gravame merita accoglimento. CP_1
La difesa del ha anche chiesto la riforma del regime delle spese, con condanna integrale CP_1 della alla rifusione delle spese del doppio grado. Pt_1
L'esito complessivo della controversia ed una parziale soccombenza reciproca induce a compensare per metà le spese del doppio grado e condannare al pagamento, in favore di Parte_1
, della restante parte che viene liquidata come da dispositivo. Controparte_1
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, a carico di dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: a)rigetta l'appello di;
Parte_1 b)accoglie parzialmente l'appello di e, in parziale riforma dell'impugnata Controparte_1 sentenza, condanna al pagamento in favore di di un'indennità Parte_1 Controparte_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 1004,88 mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento e sino alla cancellazione della società (ottobre 2018), dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre accessori, oltre al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali;
c) compensa per metà le spese del doppio grado e condanna al pagamento in favore Parte_1 di della restante parte, che liquida in tale ridotta misura per il primo grado in euro Controparte_1
1.100,00 e per il secondo grado in euro 1.300,00, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
d)Dà atto della sussistenza, a carico della dei presupposti processuali per il versamento di un Pt_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del DPR n.
115 del 2002.
Napoli, 03/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano