Decreto cautelare 17 maggio 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/05/2026, n. 8678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8678 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08678/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05495/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5495 del 2024, proposto da AR Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montefiascone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Teresa Stringola, Eleonora Pala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti:
- dell’ordinanza n. 1 del 14 maggio 2024 del Comune di Montefiascone, avente per oggetto “ ordinanza di sospensione attività servizio educativo Asilo Nido e Micronido ”, notificata in pari data;
- del verbale della Polizia Municipale di Montefiascone n. 4/A/2024 del 3 maggio 2024 di accertamento di violazione amministrativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montefiascone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 17.5.2024, AR Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (di seguito, breviter , anche “ AR ”) ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Montefiascone al fine di sentir annullare, previa sospensione degli effetti, il provvedimento meglio emarginato all’oggetto, in riferimento alle censure ivi articolate e di cui si dirà in seguito.
2. Con memoria del 14.6.2024, il Comune di Montefiascone, già costituitosi in giudizio in data 30.5.2024 con una memoria di stile, ha insistito nel rigetto del gravame.
3. All’esito dello scambio delle memorie ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 28.4.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il presente giudizio ha a oggetto l’ordinanza sindacale meglio enucleata in epigrafe, con cui il Comune ha ordinato alla ricorrente di sospendere l’attività di “ educazione sperimentale all’aperto ” (ESA) dalla stessa svolta perché essa, per “ le modalità di esercizio e per l’età dei bambini che lo frequentano ”, lungi dal poter essere ricondotta al “ progetto ” di cui all’art. 18, comma 2, lett. b), Reg. reg. N. 21/2012 (in riferimento ai bambini di età compresa tra 3 mesi e 6 anni) e, come tale, non necessitante di autorizzazione, avrebbe invece dovuto essere annoverata quale “ servizio ” di cui all’art. 18, comma 2, lett. a), Reg. reg. N. 21/2012 (in riferimento ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi) e, come tale, soggetta all’autorizzazione di cui all’art. 43 L. R. Lazio n. 7/2020 e all’art. 20 del menzionato Regolamento regionale.
5. Ciò posto, deve essere pregiudizialmente respinta l’eccezione di parte resistente avente a oggetto l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in capo alla ricorrente. Secondo il Comune, infatti,
poiché AR ha ottemperato all’ordinanza in questa sede gravata e quindi sospeso l’attività per cui è causa e corrisposto la relativa sanzione pecuniaria, essa non avrebbe interesse alla definizione nel merito del giudizio.
L’eccezione è infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio, “ l’acquiescenza a un provvedimento amministrativo sussiste solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività ” (cfr., C.d.s., n. 5315/2020) e “ tale univoca volontà [è] da ricostruire con particolare rigore siccome comportante una sostanziale rinuncia al diritto di agire in giudizio ” (C.d.s.., 4047/2020).
Nel caso di specie, anche per espressa dichiarazione di parte ricorrente, non risultano acclarati fatti univoci da cui desumere la chiara e incondizionata volontà della stessa di accettare gli effetti e l’operatività del provvedimento gravato, avendo essa piuttosto interesse a ottenerne la caducazione “ in ragione degli effetti che l’atto impugnato ha prodotto (anche reputazionali e organizzativi), sia in ragione della necessità di rimuovere un precedente amministrativo illegittimo che incide sul legittimo svolgimento di progettualità analoghe ” (p. 9 memoria di replica depositata in data 4.4.2026).
6. Nel merito, con l’unico motivo di gravame, parte ricorrente ha eccepito l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, in quanto l’Amministrazione avrebbe travisato i presupposti di fatto sottesi alla vicenda per cui è causa, nonché erroneamente interpretato la normativa sopra richiamata. Per tal via, parte resistente avrebbe quindi ricondotto l’attività svolta dalla ricorrente nell’alveo del “ servizio ” di cui all’art. 18, comma 2, lett. a), Reg. reg. N. 21/2012, anziché in quella “ progetto ” di cui di cui all’art. 18, comma 2, lett. b), Reg. reg. N. 21/2012.
6.1. Il motivo è infondato.
L’art. 18 del Regolamento R. Lazio n. 12/2021 disciplina due ipotesi tramite le quali si realizza il servizio di educazione all’aperto: a) la prima, subspecie di “ servizio ”, consiste appunto nel servizio educativo, per i bambini da 3 mesi a 36 mesi, e deve garantire l’attività educativa e il gioco, nonché assicurare il pasto e il riposo dei bambini; b) la seconda, subspecie di “ progetto ”, può anche prescindere dall’utilizzo di spazi interni ed è rivolta ai bambini da 3 mesi a 6 anni.
Nel caso di specie, l’attività in concreto svolta dalla ricorrente rientra correttamente nella prima categoria, quella del “ servizio ”.
Depone, in tal senso, in primo luogo, la circostanza per la quale essa si inscrive all’interno del polo multiservizi, realizzato presso “La Locanda di Montefiascone” – che fa parte del progetto finanziato nell’anno 2022 dall’impresa sociale di proprietà della Fondazione “Con il Sud” – e che mira alla promozione e creazione di servizi di qualità per i bambini, tramite un sistema integrato di servizi per la prima infanzia e di supporto alla genitorialità. Pertanto, tale attività di esperienza educativa all’aperto finisce inevitabilmente per sovrapporsi agli altri servizi di cui si è detto.
In secondo luogo, i verbali redatti dalla Polizia locale a seguito dei sopralluoghi effettuati nei giorni 22, 23, 24 e 30 aprile 2024 (doc. 9-12) hanno accertato che, nella struttura, erano ospitati bambini “ non figli degli ospiti ma di persone esterne […] tenuti a titolo gratuito […] il tutto è finanziato dalla Fondazione Con i Bambini ”. Di qui, si registra di nuovo la sovrapposizione tra il progetto ESA e i servizi di cui al polo multiservizi.
In terzo luogo, l’attività ESA, ove svolta nelle forme del progetto, avrebbe postulato, appunto, l’esistenza di un progetto, connotato da determinate specificità, che invece difetta nel caso di specie.
In quarto luogo, l’attività ESA, ove svolta nelle forme del progetto, avrebbe potuto prescindere dall’utilizzo di spazi interni, ma avrebbe, in ogni caso, dovuto escludere l’erogazione del servizio pasti e riposo. Nel caso di specie, invece, i bambini ivi presenti, non solo usufruivano di tale ultimo servizio, ma l’ESA aveva una durata di 9 ore al giorno. Con l’ulteriore precisazione per la quale l’attività per cui è causa ha finito per assumere i caratteri “strutturali” proprio del servizio anziché del progetto.
7. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
8. La condotta collaborativa di parte ricorrente, nonché la peculiarità del caso di specie, consentono al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo RA, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Michelangelo RA |
IL SEGRETARIO