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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 19078/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
TE MA AG (nata nelle Filippine il 13.6.1962), elettivamente domiciliata in Roma, via Anastasio II 416, presso lo studio degli avv.ti
Massimiliano Pacifici e Manuela Puliani che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessia Faddili in virtù di procura generali alle liti convenuto all'udienza del 14.1.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che non sono dovute da MA AG TE, poiché prescritto il diritto di ripetizione, le somme richiestele dall'NP con la nota del
14.4.2024; condanna l'NP a rimborsare in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 884,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
MA AG PA, già lavoratrice domestica, si è vista recapitare dall'NP il provvedimento datato 14.4.2024, con il quale l'Istituto le aveva comunicato che “con precedente lettera del 05/06/2020, le abbiamo comunicato che, per il periodo dal 01/07/2004 al 30/06/2005, sulla prestazione ASSEGNI FAMILIARI n. 190407 131 1, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 1.336,67 per la seguente motivazione: - Sono stati percepiti con dolo assegni familiari non dovuti”. Di detta somma l'NP richiedeva alla PA la restituzione.
Quest'ultima ha impugnato detto provvedimento contestando per più motivi la legittimità di esso e sostenendo la irripetibilità delle somme pretese dall'Istituto, anche in virtù dell'eccepita prescrizione.
Nel costituirsi in giudizio, l'NP ha ribadito la legittimità del proprio operato e ha fatto presente che la restituzione della somma era conseguenza di quanto accertato da una sentenza della Corte dei Conti che aveva condannato un dipendente NP IN (della sede di Roma Flaminio) al risarcimento dei danni per aver effettuato, nel corso del 2007, una serie di mandati di pagamento di assegni familiari, non dovuti, in favore di lavoratori domestici.
Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
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Pur in astratto ipotizzando la sussistenza dell'indebito in esame (non risultando alcuna domanda di pagamento di assegni familiari da parte della
PA, domanda che quest'ultima afferma non aver mai inoltrato all'NP, nella scheda della relativa procedura NP vi è la descrizione, relativamente all'importo di € 440,45, del “Pagamento diretto al titolare della prestazione.
Liquidazione pagamento dell'assegno per il nucleo familiare per il 4 trimestre
2004, per il 1 trimestre 2005 e per il 2 trimestre 2005. Competenza Roma
Flaminio”, e relativamente all'importo di € 896,22, del “Pagamento diretto al titolare della prestazione. Liquidazione pagamento dell'assegno per il nucleo familiare per il 3 trimestre 2005, per il 4 trimestre 2005 e per il 1 trimestre
2006. Competenza Roma Flaminio)”: doc. 5 NP), il diritto alla ripetizione in favore dell'NP è prescritto per decorso del relativo termine decennale ordinario.
Detto termine, infatti, non può iniziare a decorrere, come pretende l'Istituto, dalla data in cui è stata pubblicata la sentenza con la quale la Corte dei Conti ha condannato un dipendente IN della sede NP di Roma
Flaminio a risarcire il danno in favore dell'Istituto stesso, ma al contrario deve
2 iniziare a decorrere dalla data in cui è risultato effettuato il pagamento non dovuto (nel caso di specie, 27.4.2007).
D'altra parte, l'unico soggetto condannato per truffa e per responsabilità contabile è il predetto ex dipendente NP IN, sicché rispetto ai beneficiari degli assegni familiari non dovuti, compresa l'odierna ricorrente, l'eventuale dolo di essi incide sul diritto alla ripetizione (non facendolo venir meno) ma non anche sullo spostamento in avanti del termine decennale entro il quale l'Istituto deve far valere il suo diritto alla restituzione.
Nel caso di specie, anche a voler considerare la lettera del 5.6.2020 (che non è in atti, ma che è solo richiamata nella successiva lettera del 14.4.2024 impugnata dalla ricorrente), il termine decennale di prescrizione è come detto spirato, considerato che il pagamento degli assegni non dovuti è stato effettuato come detto il 27.4.2007.
E' pertanto sufficiente quanto detto per dichiarare non dovuta dalla ricorrente la somma richiestale in restituzione dall'NP con la nota del
14.4.2024.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'NP.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da € 1.100,01 a € 5.200,00); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e
4 (studio, introduttiva e decisionale) e si è infine disposta la riduzione fino al
50% del valore di queste tre fasi - ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 - considerata l'estrema semplicità della questione trattata.
Roma, 14.1.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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