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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8384 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 11888/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa iscritta al n. 11888/2021
r.g.a.c.
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), residente in [...]al Corso Garibaldi, 316, C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. Gennaro Scotti (c.f.: ), C.F._2
presso il cui studio in Napoli, alla via Cervantes n. 55/27 elettivamente domicilia in virtù di procura in atti
- OPPONENTE
E
già Controparte_1 Controparte_2
[...]
[...]
[...]
(c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (c.f.: C.F._3
presso il cui studio in Milano, Via Correggio n. 43, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 4076/2020, R.G. 9972/2020, emesso dal Tribunale di
Napoli, sez. XII, dott.ssa Notaro in data 10 luglio 2020, pubblicato il 13 luglio 2020,
su ricorso del in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., si ingiungeva alla sig.ra , il pagamento dell'importo di Euro Parte_1
18.967,77 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, stante l'omesso pagamento del quantum debeatur per aver usufruito di energia elettrica, erogata dal
, sulla scorta di una serie di fatture rimaste insolute. Controparte_1
Avverso detta ingiunzione la sig.ra proponeva opposizione con Parte_1
atto di citazione notificato in data 26 aprile 2021, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare e pregiudiziale: in accoglimento delle eccezioni
proposte in narrativa accertare e dichiarare la nullità ex artt. 643 e 137 c.p.c. della
notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, l'inefficacia
ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 4076/2020, non essendo stato notificato
nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia;
2) In via subordinata: accertare e
- 2 -
dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti del Parte_1
per le ragioni dedotte in atto di citazione e, per Controparte_1
l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 4076/2020 depositato in data
10.07.2020 dal Tribunale di Napoli;
- ovvero, in ulteriore subordine: accertare e
dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste dal Controparte_1
nei confronti della SI , rideterminando
[...] Parte_1
per l'effetto l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma inferiore
accertanda in corso di causa effettivamente dovuta dall'attore opponente in favore
del convenuto opposto;
- Con vittoria di spese, e compensi da assegnare al
sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento della proposta opposizione, pertanto, la sig.ra Parte_1
deduceva preliminarmente la inefficacia del decreto ingiuntivo emesso, in quanto notificato in data 17 marzo 2021, successivamente alla scadenza del termine di 60
giorni dalla pubblicazione, previsti dall'art. 644 c.p.c.
In subordine eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo concesso, risultando la pretesa creditoria azionata in via monitoria del tutto sfornita di prova ed in ogni caso attinente a crediti prescritti.
Non vi sarebbe stata quindi prova degli effettivi consumi addebitabili all'opponente,
in relazione ai periodi conteggiati con le fatture allegate al ricorso.
Si costituiva quindi ritualmente in giudizio il Controparte_1
impugnando e contestando ogni avversa deduzione richiesta.
In particolar modo per quanto concerneva l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per decorrenza dei termini di notifica, faceva rilevare come la stessa fosse dilatoria e priva di ogni fondamento.
- 3 -
La ricorrente sarebbe stata infatti costretta a notificare il decreto ingiuntivo oltre il termine di 60 giorni, a causa della condizione di irreperibilità della destinataria dell'ingiunzione al momento della prima notificazione, avvenuta già in data
20.07.2020.
Per tale ragione, si sarebbero dunque rese necessarie opportune indagini presso l'ufficio anagrafe, al fine di identificare la residenza della ingiunta.
Tali vicissitudini avrebbero quindi determinato il superamento del suddetto termine,
perfezionandosi quindi la notifica in data 17 marzo 2021.
La nullità in ogni caso sarebbe stata sanata dal raggiungimento dello scopo a norma dell'art. 156 c.p.c., in conseguenza dell'opposizione comunque proposta dalla sig.ra che, avrebbe quindi dimostrato, di avere avuto conoscenza del decreto Pt_1
notificato.
In tema di prescrizione delle fatture azionate, rilevava invece come la stessa fosse stata interrotta dalla notifica del decreto ingiuntivo e dalla diffida di pagamento,
ricevuta dall'opponente il 28 febbraio 2020.
Ancor prima, parte dei termini prescrizionali si sarebbero interrotti in forza dalla richiesta di rateizzazione e di pagamento dilazionato formulata dalla signora Pt_1
in data 19 giugno 2018.
Agli atti sarebbe stata altresì prodotta una ricognizione del debito ex art. 1988 c.c., a riprova che l'opponente avesse avuto adeguata conoscenza della propria esposizione debitoria.
Parte opposta faceva infine rilevare la sua estraneità alle attività di quantificazione e ricostruzione dei consumi evasi, di competenza di E-Distribuzione, nonché la corretta modalità, anche temporale di ricostruzione dei consumi rilevati.
- 4 -
Concludeva quindi affinché l'adito Tribunale volesse contrariis reiectis: “In via
preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione, del Decreto ingiuntivo n.
4076/2020 del 13.07.2020 RG n. 9972/2020, emesso dal Tribunale di NAPOLI, in
ragione di tutte le difese esposte in atti;
Nel merito: - In via principale, respingere
tutte le domande formulate dalla in quanto infondate in Parte_1
fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, confermando il decreto
ingiuntivo n. 4076/2020 del 13.07.2020, R.g. 9972/2020, emesso dal Tribunale di
NAPOLI; - In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto
ingiuntivo opposto, condannare , al pagamento in favore Parte_1
di della somma di Euro 18.967,77 oltre interessi Controparte_1
dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero di quella maggiore o
minore somma che verrà provata ed accertata nel corso del presente giudizio. In via
istruttoria: - ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti i
motivi esposti;
- Con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze
istruttorie nei termini eventualmente assegnati dal Giudice ai sensi dell'art. 183
comma VI cod. proc. civ. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, oltre al
rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
La prima udienza di comparizione si teneva in data 18 ottobre 2021 nel contraddittorio delle parti ed all'esito il Giudice, rigettate tutte le eccezioni sollevate dall'opponente, sia in termini di inefficacia che di nullità del decreto ingiuntivo e di prescrizione del credito azionato, riteneva invece opportuno concedere la provvisoria esecuzione dello stesso, assegnando contestualmente alle parti i termini ex art. 183
comma 6 c.p.c., rinviando la causa al 7 novembre 2022, per l'espletamento della eventuale prova.
- 5 -
In data 7 novembre 2023, esaminati gli atti di causa e rilevato che le parti non avevano formulato istanze istruttorie, rinviava al 13 marzo 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano quindi una serie di rinvii in prosieguo conclusioni, dettati da esigenze di ruolo, ed i data 27 gennaio 2025 la causa veniva quindi introitata a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente sia infondata e che, per l'effetto, il decreto vada confermato alla luce delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente occorre rilevare come dalla documentazione prodotta in atti dall'odierna opponente, emerga una contestazione circa l'an del diritto rivendicato dalla opposta, ed una conseguente doglianza relativa al quantum del credito azionato.
Secondo la tesi sostenuta da parte opponente, infatti, il Controparte_1
avrebbe agito in sede monitoria azionando un credito inesistente, stante l'intervenuta prescrizione dello stesso.
Il decreto ingiuntivo emesso sarebbe poi stato inefficace, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, in dispregio a quanto disposto dall'art. 644 c.p.c; non vi sarebbe stata quindi prova dei consumi addebitati né delle modalità
di rilevazione degli stessi, non potendo la fattura commerciale, quale atto a provenienza unilaterale, costituire piena prova del credito rivendicato, nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.
- 6 -
Orbene, alla luce dell'istruttoria complessivamente considerata, questo giudicante ritiene che le eccezioni sollevate da parte opponente, sia per quanto concerne l'esistenza del credito che, per quanto attiene la sua esigibilità, risultino infondate.
Ed invero occorre ribadire la piena efficacia dell'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti della sig.ra dal momento che, in base alla Parte_1
disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'unica ipotesi legittimante la declaratoria di inefficacia, attiene alla mancanza o inesistenza della notifica nel termine stabilito dalla predetta norma, risultando la notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso
(Cass. civ. sez. lav. 21/01/2019 n. 15099).
Nel caso di specie l'odierna opposta ha effettuato la prima notifica nel rispetto dei termini di legge, in data 20 luglio 2020, risultando il decreto ingiuntivo pubblicato in data 13 luglio 2020 e, solo dopo, stante la irreperibilità della destinataria, ha rinnovato la stessa dopo aver compiuto opportune ricerche presso l'ufficio anagrafe.
Il decreto ingiuntivo è quindi stato notificato alla destinataria in data 17 marzo 2021
che, spiegava quindi opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento in data 26
aprile 2021.
Analogamente si ritiene infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati in quanto: “Quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con
prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più brevi,
come nel caso di somministrazione di energia elettrica, al diritto di credito per
corrispettivi derivanti dalla somministrazione è applicabile il termine di prescrizione
quinquennale di cui all' art. 2948 comma 4 c.c. Di conseguenza, posto che la
fatturazione ha cadenza periodica mensile, il dies a quo decorre, per ogni mese di
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fornitura, dal primo giorno del mese successivo a quello di erogazione dell'energia,"
(cfr. Cass., n. 1442 del 27.01.2015).
In applicazione quindi di tale principio: la fattura n. 630713750424084 del
04.10.2019 di € 1.246,83 con scadenza 24.10.2019; la n. 630713750424083 del
04.08.2019 di € 1.538,91 con scadenza 24.08.2019; la n. 630713750424082 del
04.06.2019 di € 990,88 con scadenza 24.06.2019: la n. 630713750424081 del
04.04.2019 di € 1.110,58 con scadenza 24.04.2019: la n. 630713750424089 del
04.02.2019 di € 1.270,98 con scadenza 25.02.2019: la n. 630713750424088 del
04.12.2018 di € 1.136,82 con scadenza 24.12.2018; la n. 630713750424087 del
04.10.2018 di € 1.210,84 con scadenza 24.10.2018: la n. 630713750424086 del
05.08.2018 di € 1.422,00 con scadenza 25.08.2018; la n. 630713750424085 del
05.06.2018 di € 811,69 con scadenza 25.06.2018; la n. 630713750424084 del
04.04.2018 di € 670,42 con scadenza 24.04.2018: la n. 630713750424083 del
08.02.2018 di € 589,26 con scadenza 28.02.2018: la n. 630713750424082 del
04.12.2017 di € 630,59 con scadenza 27.12.2017: la n. 630713750424081 del
05.10.2017 di € 632,72 con scadenza 25.10.2017: la n. 630713750424089 del
04.08.2017 di € 1.020,53 con scadenza 24.08.2017; la n. 630713750424088 del
04.06.2017 di € 903,36 con scadenza 24.06.2017: la n. 630713750424087 del
04.04.2017 di € 724,86 con scadenza 24.04.2017: la n. 630713750424086 del
07.02.2017 di € 891,18 con scadenza 27.02.2017; la n. 630713750424085 del
04.12.2016 di € 857,67; la n. 630713750424083 del 04.08.2016 di € 1.035,32,
risulteranno pienamente esigibili.
Il termine prescrizionale risulta infatti interrotto, non solo dalla notifica del decreto ingiuntivo ma anche dalla diffida di pagamento del 28 febbraio 2020, prodotta in atti.
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Per ciò che attiene infine al valore probatorio delle fatture allegate, giova ribadire che le stesse riportano i dati di consumo trasmessi dal distributore locale territorialmente competente, con la conseguenza che, alcuna contestazione in ordine all'effettiva consegna del bene “energia” dalla rete di distribuzione al cliente finale è stata sollevata.
Pertanto, l'unico soggetto in grado di quantificare in maniera certa e corretta l'entità
di energia consumata è il distributore. Nel caso di specie, a fronte di una quantificazione dei consumi trasmessa da quest'ultimo, non vi sono state da parte opponente contestazioni legittime in ordine all'entità o rilevazione degli stessi.
Per quanto concerne infatti la problematica relativa alla rilevazione dei consumi,
giova ribadire un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in base al quale è
stato precisato che: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei
consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di
veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di
provare che il contatore era perfettamente funzionante mentre il fruitore deve
dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e
che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di avere
diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il
normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”
(Corte Appello, Venezia, sez. III, 07/01/2020, n. 42 - Cassazione civile, sez. VI,
06/03/2019, n. 6562).
Ne consegue pertanto che, nella fattispecie in esame, l'opponente non potrà
semplicemente limitarsi ad addurre una irregolarità della fatturazione, ma dovrà
dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo,
inevitabili anche con una attenta custodia dell'impianto o con l'ordinaria diligenza.
- 9 -
Nel caso di specie, parte opponente si è limitata ad una generica contestazione dei consumi addebitati, senza in alcun modo circostanziare o meglio definire, le motivazioni sottese a siffatta eccezione.
Alla luce pertanto delle difese articolate dalle parti, con riferimento alle fatture commerciali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, di importo pari ad €
18.967,77, si ritiene pertanto raggiunta nel corso del presente giudizio, la prova dell'esistenza del rapporto giuridico contrattuale sottostante e del credito vantato nei confronti dell'opponente, potendosi attribuire alla predetta documentazione valenza di vera e propria prova, in ordine alle pretese e richieste di pagamento ivi indicate.
Per tutto quanto esposto, alla luce delle risultanze del presente procedimento,
l'opposizione andrà quindi rigettata, dovendosi confermare il decreto ingiuntivo emesso e la sua esecutività.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'effettivo valore della domanda nonché
dell'attività processuale espletata e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 11888/2021, promossa da in persona del suo Parte_2
legale rappresentante p.t., nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4076/2020, R.G.
9972/2020, emesso dal Tribunale di Napoli in data 10 luglio 2020, pubblicato in data 13 luglio 2020, e la sua esecutorietà;
- 10 -
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese e compensi del giudizio che si liquidano in euro 4.237,00 per compenso, oltre spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, lì 1 settembre 2025
Il Giudice onorario
(dott. Alfonso Tinto)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa iscritta al n. 11888/2021
r.g.a.c.
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), residente in [...]al Corso Garibaldi, 316, C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. Gennaro Scotti (c.f.: ), C.F._2
presso il cui studio in Napoli, alla via Cervantes n. 55/27 elettivamente domicilia in virtù di procura in atti
- OPPONENTE
E
già Controparte_1 Controparte_2
[...]
[...]
[...]
(c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (c.f.: C.F._3
presso il cui studio in Milano, Via Correggio n. 43, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 4076/2020, R.G. 9972/2020, emesso dal Tribunale di
Napoli, sez. XII, dott.ssa Notaro in data 10 luglio 2020, pubblicato il 13 luglio 2020,
su ricorso del in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., si ingiungeva alla sig.ra , il pagamento dell'importo di Euro Parte_1
18.967,77 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, stante l'omesso pagamento del quantum debeatur per aver usufruito di energia elettrica, erogata dal
, sulla scorta di una serie di fatture rimaste insolute. Controparte_1
Avverso detta ingiunzione la sig.ra proponeva opposizione con Parte_1
atto di citazione notificato in data 26 aprile 2021, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare e pregiudiziale: in accoglimento delle eccezioni
proposte in narrativa accertare e dichiarare la nullità ex artt. 643 e 137 c.p.c. della
notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, l'inefficacia
ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 4076/2020, non essendo stato notificato
nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia;
2) In via subordinata: accertare e
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dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti del Parte_1
per le ragioni dedotte in atto di citazione e, per Controparte_1
l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 4076/2020 depositato in data
10.07.2020 dal Tribunale di Napoli;
- ovvero, in ulteriore subordine: accertare e
dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste dal Controparte_1
nei confronti della SI , rideterminando
[...] Parte_1
per l'effetto l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma inferiore
accertanda in corso di causa effettivamente dovuta dall'attore opponente in favore
del convenuto opposto;
- Con vittoria di spese, e compensi da assegnare al
sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento della proposta opposizione, pertanto, la sig.ra Parte_1
deduceva preliminarmente la inefficacia del decreto ingiuntivo emesso, in quanto notificato in data 17 marzo 2021, successivamente alla scadenza del termine di 60
giorni dalla pubblicazione, previsti dall'art. 644 c.p.c.
In subordine eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo concesso, risultando la pretesa creditoria azionata in via monitoria del tutto sfornita di prova ed in ogni caso attinente a crediti prescritti.
Non vi sarebbe stata quindi prova degli effettivi consumi addebitabili all'opponente,
in relazione ai periodi conteggiati con le fatture allegate al ricorso.
Si costituiva quindi ritualmente in giudizio il Controparte_1
impugnando e contestando ogni avversa deduzione richiesta.
In particolar modo per quanto concerneva l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per decorrenza dei termini di notifica, faceva rilevare come la stessa fosse dilatoria e priva di ogni fondamento.
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La ricorrente sarebbe stata infatti costretta a notificare il decreto ingiuntivo oltre il termine di 60 giorni, a causa della condizione di irreperibilità della destinataria dell'ingiunzione al momento della prima notificazione, avvenuta già in data
20.07.2020.
Per tale ragione, si sarebbero dunque rese necessarie opportune indagini presso l'ufficio anagrafe, al fine di identificare la residenza della ingiunta.
Tali vicissitudini avrebbero quindi determinato il superamento del suddetto termine,
perfezionandosi quindi la notifica in data 17 marzo 2021.
La nullità in ogni caso sarebbe stata sanata dal raggiungimento dello scopo a norma dell'art. 156 c.p.c., in conseguenza dell'opposizione comunque proposta dalla sig.ra che, avrebbe quindi dimostrato, di avere avuto conoscenza del decreto Pt_1
notificato.
In tema di prescrizione delle fatture azionate, rilevava invece come la stessa fosse stata interrotta dalla notifica del decreto ingiuntivo e dalla diffida di pagamento,
ricevuta dall'opponente il 28 febbraio 2020.
Ancor prima, parte dei termini prescrizionali si sarebbero interrotti in forza dalla richiesta di rateizzazione e di pagamento dilazionato formulata dalla signora Pt_1
in data 19 giugno 2018.
Agli atti sarebbe stata altresì prodotta una ricognizione del debito ex art. 1988 c.c., a riprova che l'opponente avesse avuto adeguata conoscenza della propria esposizione debitoria.
Parte opposta faceva infine rilevare la sua estraneità alle attività di quantificazione e ricostruzione dei consumi evasi, di competenza di E-Distribuzione, nonché la corretta modalità, anche temporale di ricostruzione dei consumi rilevati.
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Concludeva quindi affinché l'adito Tribunale volesse contrariis reiectis: “In via
preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione, del Decreto ingiuntivo n.
4076/2020 del 13.07.2020 RG n. 9972/2020, emesso dal Tribunale di NAPOLI, in
ragione di tutte le difese esposte in atti;
Nel merito: - In via principale, respingere
tutte le domande formulate dalla in quanto infondate in Parte_1
fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, confermando il decreto
ingiuntivo n. 4076/2020 del 13.07.2020, R.g. 9972/2020, emesso dal Tribunale di
NAPOLI; - In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto
ingiuntivo opposto, condannare , al pagamento in favore Parte_1
di della somma di Euro 18.967,77 oltre interessi Controparte_1
dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero di quella maggiore o
minore somma che verrà provata ed accertata nel corso del presente giudizio. In via
istruttoria: - ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti i
motivi esposti;
- Con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze
istruttorie nei termini eventualmente assegnati dal Giudice ai sensi dell'art. 183
comma VI cod. proc. civ. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, oltre al
rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
La prima udienza di comparizione si teneva in data 18 ottobre 2021 nel contraddittorio delle parti ed all'esito il Giudice, rigettate tutte le eccezioni sollevate dall'opponente, sia in termini di inefficacia che di nullità del decreto ingiuntivo e di prescrizione del credito azionato, riteneva invece opportuno concedere la provvisoria esecuzione dello stesso, assegnando contestualmente alle parti i termini ex art. 183
comma 6 c.p.c., rinviando la causa al 7 novembre 2022, per l'espletamento della eventuale prova.
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In data 7 novembre 2023, esaminati gli atti di causa e rilevato che le parti non avevano formulato istanze istruttorie, rinviava al 13 marzo 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano quindi una serie di rinvii in prosieguo conclusioni, dettati da esigenze di ruolo, ed i data 27 gennaio 2025 la causa veniva quindi introitata a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente sia infondata e che, per l'effetto, il decreto vada confermato alla luce delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente occorre rilevare come dalla documentazione prodotta in atti dall'odierna opponente, emerga una contestazione circa l'an del diritto rivendicato dalla opposta, ed una conseguente doglianza relativa al quantum del credito azionato.
Secondo la tesi sostenuta da parte opponente, infatti, il Controparte_1
avrebbe agito in sede monitoria azionando un credito inesistente, stante l'intervenuta prescrizione dello stesso.
Il decreto ingiuntivo emesso sarebbe poi stato inefficace, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, in dispregio a quanto disposto dall'art. 644 c.p.c; non vi sarebbe stata quindi prova dei consumi addebitati né delle modalità
di rilevazione degli stessi, non potendo la fattura commerciale, quale atto a provenienza unilaterale, costituire piena prova del credito rivendicato, nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.
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Orbene, alla luce dell'istruttoria complessivamente considerata, questo giudicante ritiene che le eccezioni sollevate da parte opponente, sia per quanto concerne l'esistenza del credito che, per quanto attiene la sua esigibilità, risultino infondate.
Ed invero occorre ribadire la piena efficacia dell'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti della sig.ra dal momento che, in base alla Parte_1
disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'unica ipotesi legittimante la declaratoria di inefficacia, attiene alla mancanza o inesistenza della notifica nel termine stabilito dalla predetta norma, risultando la notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso
(Cass. civ. sez. lav. 21/01/2019 n. 15099).
Nel caso di specie l'odierna opposta ha effettuato la prima notifica nel rispetto dei termini di legge, in data 20 luglio 2020, risultando il decreto ingiuntivo pubblicato in data 13 luglio 2020 e, solo dopo, stante la irreperibilità della destinataria, ha rinnovato la stessa dopo aver compiuto opportune ricerche presso l'ufficio anagrafe.
Il decreto ingiuntivo è quindi stato notificato alla destinataria in data 17 marzo 2021
che, spiegava quindi opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento in data 26
aprile 2021.
Analogamente si ritiene infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati in quanto: “Quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con
prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più brevi,
come nel caso di somministrazione di energia elettrica, al diritto di credito per
corrispettivi derivanti dalla somministrazione è applicabile il termine di prescrizione
quinquennale di cui all' art. 2948 comma 4 c.c. Di conseguenza, posto che la
fatturazione ha cadenza periodica mensile, il dies a quo decorre, per ogni mese di
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fornitura, dal primo giorno del mese successivo a quello di erogazione dell'energia,"
(cfr. Cass., n. 1442 del 27.01.2015).
In applicazione quindi di tale principio: la fattura n. 630713750424084 del
04.10.2019 di € 1.246,83 con scadenza 24.10.2019; la n. 630713750424083 del
04.08.2019 di € 1.538,91 con scadenza 24.08.2019; la n. 630713750424082 del
04.06.2019 di € 990,88 con scadenza 24.06.2019: la n. 630713750424081 del
04.04.2019 di € 1.110,58 con scadenza 24.04.2019: la n. 630713750424089 del
04.02.2019 di € 1.270,98 con scadenza 25.02.2019: la n. 630713750424088 del
04.12.2018 di € 1.136,82 con scadenza 24.12.2018; la n. 630713750424087 del
04.10.2018 di € 1.210,84 con scadenza 24.10.2018: la n. 630713750424086 del
05.08.2018 di € 1.422,00 con scadenza 25.08.2018; la n. 630713750424085 del
05.06.2018 di € 811,69 con scadenza 25.06.2018; la n. 630713750424084 del
04.04.2018 di € 670,42 con scadenza 24.04.2018: la n. 630713750424083 del
08.02.2018 di € 589,26 con scadenza 28.02.2018: la n. 630713750424082 del
04.12.2017 di € 630,59 con scadenza 27.12.2017: la n. 630713750424081 del
05.10.2017 di € 632,72 con scadenza 25.10.2017: la n. 630713750424089 del
04.08.2017 di € 1.020,53 con scadenza 24.08.2017; la n. 630713750424088 del
04.06.2017 di € 903,36 con scadenza 24.06.2017: la n. 630713750424087 del
04.04.2017 di € 724,86 con scadenza 24.04.2017: la n. 630713750424086 del
07.02.2017 di € 891,18 con scadenza 27.02.2017; la n. 630713750424085 del
04.12.2016 di € 857,67; la n. 630713750424083 del 04.08.2016 di € 1.035,32,
risulteranno pienamente esigibili.
Il termine prescrizionale risulta infatti interrotto, non solo dalla notifica del decreto ingiuntivo ma anche dalla diffida di pagamento del 28 febbraio 2020, prodotta in atti.
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Per ciò che attiene infine al valore probatorio delle fatture allegate, giova ribadire che le stesse riportano i dati di consumo trasmessi dal distributore locale territorialmente competente, con la conseguenza che, alcuna contestazione in ordine all'effettiva consegna del bene “energia” dalla rete di distribuzione al cliente finale è stata sollevata.
Pertanto, l'unico soggetto in grado di quantificare in maniera certa e corretta l'entità
di energia consumata è il distributore. Nel caso di specie, a fronte di una quantificazione dei consumi trasmessa da quest'ultimo, non vi sono state da parte opponente contestazioni legittime in ordine all'entità o rilevazione degli stessi.
Per quanto concerne infatti la problematica relativa alla rilevazione dei consumi,
giova ribadire un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in base al quale è
stato precisato che: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei
consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di
veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di
provare che il contatore era perfettamente funzionante mentre il fruitore deve
dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e
che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di avere
diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il
normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”
(Corte Appello, Venezia, sez. III, 07/01/2020, n. 42 - Cassazione civile, sez. VI,
06/03/2019, n. 6562).
Ne consegue pertanto che, nella fattispecie in esame, l'opponente non potrà
semplicemente limitarsi ad addurre una irregolarità della fatturazione, ma dovrà
dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo,
inevitabili anche con una attenta custodia dell'impianto o con l'ordinaria diligenza.
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Nel caso di specie, parte opponente si è limitata ad una generica contestazione dei consumi addebitati, senza in alcun modo circostanziare o meglio definire, le motivazioni sottese a siffatta eccezione.
Alla luce pertanto delle difese articolate dalle parti, con riferimento alle fatture commerciali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, di importo pari ad €
18.967,77, si ritiene pertanto raggiunta nel corso del presente giudizio, la prova dell'esistenza del rapporto giuridico contrattuale sottostante e del credito vantato nei confronti dell'opponente, potendosi attribuire alla predetta documentazione valenza di vera e propria prova, in ordine alle pretese e richieste di pagamento ivi indicate.
Per tutto quanto esposto, alla luce delle risultanze del presente procedimento,
l'opposizione andrà quindi rigettata, dovendosi confermare il decreto ingiuntivo emesso e la sua esecutività.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'effettivo valore della domanda nonché
dell'attività processuale espletata e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 11888/2021, promossa da in persona del suo Parte_2
legale rappresentante p.t., nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4076/2020, R.G.
9972/2020, emesso dal Tribunale di Napoli in data 10 luglio 2020, pubblicato in data 13 luglio 2020, e la sua esecutorietà;
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2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese e compensi del giudizio che si liquidano in euro 4.237,00 per compenso, oltre spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, lì 1 settembre 2025
Il Giudice onorario
(dott. Alfonso Tinto)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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