Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 3 febbraio 2025
Decreto collegiale 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00459/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2024 REG.RIC.
N. 00460/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetana Maria Musumeci, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in San Gregorio di CA, Via Brenta 21-23 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC gaetanamaria.musumeci@pec.ordineavvocaticatania.it;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di CA – Questura di CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, presso i cui uffici domicilia in CA, via Vecchia Ognina, 149;
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetana Maria Musumeci e Davide Tripodi, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Davide Tripodi in CA, via Martino Cilestri, 41;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di CA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimità
A) quanto al ricorso iscritto al n. r.g. 377 del 2024:
del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di CA in ordine alla istanza - diffida del -OMISSIS-di riesame - revoca del decreto prefettizio di divieto di detenzione armi di cui alla nota prot. n.-OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto e conseguente;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze,
e per la condanna
delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.;
B) quanto al ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. r.g. 460 del 2024:
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di CA in ordine alla istanza - diffida del -OMISSIS-di riesame - revoca del decreto prefettizio di divieto di detenzione armi di cui alla nota prot. n.-OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto e conseguente;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze,
e per la condanna
delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.;
B1) quanto al ricorso per motivi aggiunti - nell’ambito del giudizio iscritto al n. r.g. 460 del 2024 - depositato in data 12 giugno 2024, per l’annullamento:
- del decreto prot. n-OMISSIS- emesso dalla Prefettura di CA Area I TER Ord. e Sicurezza di conferma del proprio provvedimento prot. n. -OMISSIS-^ TER del -OMISSIS- di divieto di detenere armi e munizioni nei confronti dell’odierno ricorrente, notificato a questo difensore a mezzo p.e.c. all’indirizzo gaetanamaria.musumeci@pec.ordineavvocaticatania.it in data 26-03-2024;
- nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale e esecutivo a quello impugnato.
Visti i ricorsi iscritti ai nn. rr.gg. 377/2024 e 460/2024, i motivi aggiunti proposti nel giudizio iscritto al n. r.g. 460/2024 e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio - nell’ambito del n. r.g. 377/2024 - del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di CA - Questura di CA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A) Ricorso iscritto al n. r.g. 377/2024.
1. Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024 il deducente ha rappresentato di:
- essere stato destinatario nel 2013 del divieto di detenere armi ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., ma di non aver impugnato all’epoca il suddetto divieto prefettizio;
- aver presentato, in data -OMISSIS- e poi con diffida in via gerarchica datata 1° -OMISSIS-, apposite e circostanziate istanze al fine di ottenere il riesame/revoca del divieto di detenzione armi alla competente Prefettura di CA - Ufficio Territoriale del Governo;
- non aver ricevuto alcuna risposta dall’Ufficio adito.
Pertanto, con l’atto introduttivo del giudizio il deducente - lamentando la violazione dell’obbligo di provvedere in ordine alla citata richiesta di riesame/revoca - ha articolato le domande in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di CA.
3. Con istanza depositata in data 11 marzo 2024 la parte ricorrente ha chiesto, stante il deposito del ricorso prima delle prescritte notifiche agli Enti interessati, l’annullamento del deposito stesso e che lo stesso sia considerato come mai effettuato.
Con successiva istanza depositata in data 25 aprile 2024 la parte ricorrente ha chiesto - in ragione della notifica del decreto di conferma del divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di CA Area I Ter Ord. e Sicurezza, prot. n. -OMISSIS-e della intenzione di proporre nuovo ricorso/motivi aggiunti avverso lo stesso - di disporre il rinvio dell’udienza di discussione del ricorso n. r.g. 377/2024 fissata per l’8 maggio 2024.
4. Con memoria depositata in data 15 aprile 2024 la parte resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’adozione (e la notificazione) del decreto confermativo del divieto prot. n. -OMISSIS-.
Con successiva memoria depositata in data 11 giugno 2024 la parte resistente ha articolato le proprie difese in relazione al ricorso per motivi aggiunti proposto dalla parte ricorrente (nel diverso giudizio iscritto al n. r.g. 460/2024), chiedendone il rigetto.
5. All’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024, presente l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni resistenti, come da verbale, preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato possibili profili di inammissibilità del ricorso, in quanto non previamente notificato; il Collegio ha inoltre prospettato la possibilità di riunione con il ricorso n. r.g. 460/2024, senza che nulla sul punto abbia osservato la parte presente.
Dunque, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
B) Ricorso iscritto al n. r.g. 460/2024.
1. Con ricorso introduttivo del giudizio notificato in data 29 febbraio 2024 e depositato in data 13 marzo 2024 la parte ricorrente ha rappresentato di:
- essere stato destinatario nel 2013 del divieto di detenere armi ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., ma di non aver impugnato all’epoca il suddetto divieto prefettizio;
- aver presentato, in data -OMISSIS- e poi con diffida in via gerarchica datata 1° -OMISSIS-, apposite e circostanziate istanze al fine di ottenere il riesame/revoca del divieto di detenzione armi alla competente Prefettura di CA - Ufficio Territoriale del Governo;
- non aver ricevuto alcuna risposta dall’Ufficio adito.
Pertanto, con l’atto introduttivo del giudizio il deducente - lamentando la violazione dell’obbligo di provvedere in ordine alla citata richiesta di riesame/revoca - ha articolato le domande in epigrafe.
2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 22 maggio 2024 e depositato in data 12 giugno 2024 il deducente ha avversato il sopravvenuto decreto prot. n. 00-OMISSIS- emesso dalla Prefettura di CA di conferma del provvedimento prot. n. -OMISSIS-di divieto di detenere armi e munizioni.
3. Con sentenza T.A.R. Sicilia, CA, sez. I, 30 luglio 2024, n. 2751, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. r.g. 460/2024 - e, dunque, limitatamente alle domande proposte nell’ambito del c.d. rito contra silentium - lo stesso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse stante l'adozione da parte dell'Amministrazione del provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato.
Con la stessa sentenza è stata disposta, quanto alla domanda caducatoria proposta con il ricorso per motivi aggiunti, la conversione del rito e la trattazione in udienza pubblica della stessa.
4. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione la parte ricorrente ha depositato memoria.
5. All’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, preliminarmente il Collegio ha prospettato la possibilità di riunione con il ricorso iscritto al n. r.g. 377/2024 senza che nulla sul punto abbia osservato la parte presente.
Dunque, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, in via preliminare, dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe - iscritti ai nn. rr.gg. 377/2024 e 460/2024 - attese le evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
2. Il ricorso iscritto al n. r.g. 377/2024 è inammissibile per omessa (previa) notificazione dello stesso.
Come risulta dagli atti del giudizio (e come ammesso dallo stesso difensore della parte ricorrente nell’istanza depositata in data 11 marzo 2024; il Collegio osserva di aver, comunque, formulato avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. all’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024) il predetto ricorso è stato depositato in giudizio senza essere stato previamente notificato alla Pubblica Amministrazione che ha serbato il contestato contegno inerte.
Per costante giurisprudenza la valida proposizione del ricorso avanti al giudice amministrativo richiede una precisa sequenza procedimentale e, segnatamente, che il ricorso sia prima notificato e successivamente depositato (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 15 marzo 2021, n. 358).
Ed invero, il processo amministrativo è caratterizzato dall’incardinamento della lite secondo il meccanismo della “ vocatio iudicis ” (e non della “ vocatio in iudicium ”) e il rapporto processuale si perfeziona quando - dopo la notificazione alle controparti - l’atto introduttivo del giudizio sia depositato presso l’ufficio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 15 marzo 2017, n. 1496).
Sul punto, invero, l’art. 45, comma 1, cod. proc. amm., disciplinando il deposito del ricorso, parla di preventiva notificazione, confermando così implicitamente che il deposito può aver luogo solo dopo la notifica (T.A.R. Emila Romagna, Bologna, sez. I, 12 maggio 2022, n. 413).
Va inoltre evidenziato che la necessità di notificazione del ricorso contra silentium è ribadita dall’art. 117, comma 1, cod. proc. amm. (“ Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione […]”).
Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente, dopo il deposito del ricorso in epigrafe (iscritto al n. r.g. 377/2024), ha notificato il ricorso in questione in data 29 febbraio 2024 e lo ha depositato il successivo 13 marzo 2024, assumendo quest’ultimo giudizio il distinto n. r.g. 460/2024.
In conclusione, per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. r.g. 460/2024 è stato definito con sentenza T.A.R. Sicilia, CA, sez. I, 30 luglio 2024, n. 2751 (cfr. supra ).
4. Quanto al ricorso per motivi aggiunti - proposto nel giudizio iscritto al n. r.g. 460/2024 - il deducente ha affidato il detto mezzo di gravame alle seguenti censure (in sintesi):
- con la prima ha dedotto il vizio di Violazione art. 10 bis L. n. 241/1990 e s.m.i..
Dopo aver richiamato la disciplina dettata dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e le conseguenze in caso di violazione del precetto in questione, la parte ricorrente ha lamentato che nel caso in esame la Prefettura ha omesso di dare tempestiva e formale comunicazione preventiva della propria volontà di respingere l’istanza di riesame presentata e, pertanto, ha violato la norma richiamata escludendo colpevolmente l’interessato dalla fase istruttoria del procedimento;
- con la seconda ha dedotto il vizio di Violazione art. 39 del R.D. n. 773/1931 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta e per difetto di adeguata istruttoria.
Il deducente ha lamentato che la P.A. non ha preso in considerazione la documentazione prodotta a corredo delle istanze di revisione, in particolare i certificati dei carichi pendenti del 27 aprile 2022 e del casellario giudiziale del 5 aprile 2022, entrambi negativi, a testimoniare e supportare il radicale mutamento in positivo della condotta di vita, divenuta irreprensibile e improntata da oltre un decennio al rigoroso rispetto delle regole del vivere civile, senza aver più compiuto azioni delittuose e/o reati di alcun genere né posto in essere comportamenti conflittuali/violenti con familiari e/o terzi e/o anche potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica e/o per l’incolumità altrui.
Secondo la parte ricorrente ha errato la Prefettura di CA nella preponderante valutazione sommaria e mal approfondita delle ormai risalenti nel tempo (oltre dieci anni fa) traversie giudiziarie dell’interessato rispetto ai fatti nuovi documentati, idonei a modificare il quadro indiziario posto a base della precedente valutazione di inaffidabilità sì da condurre alla rimozione del divieto in questione (in particolare, ha osservato l’esponente, gli episodi “più gravi” - eventualmente commessi, senza violenza su persone e senza alcun utilizzo/abuso di armi di qualunque genere - si sono conclusi con estinzione per compiuta prescrizione e con assoluzione definitiva).
Ha aggiunto la parte ricorrente che la Prefettura, erroneamente, ha valutato come recenti e attuali le acquisizioni istruttorie che sono invece risalenti nel tempo e le medesime che hanno portato al divieto del 2013; nel caso odierno, il Prefetto ha addotto una motivazione deficitaria, sia nell’individuazione delle situazioni, sia nella declinazione delle fonti di accertamento.
Il provvedimento impugnato, ha rilevato il deducente, pecca in punto di attualità del possibile abuso delle armi, riferendosi solo ad episodi risalenti ad oltre dieci anni prima; nel caso in esame, infatti, sono trascorsi dieci anni dal primitivo provvedimento inibitorio, senza che la P.A. abbia oggettivamente valutato le sopravvenute estinzione del reato (sin dal 2018) e assoluzione definitiva (sin dal 2017), e l’assenza ad oggi di iscrizioni e/o procedimenti penali in corso.
In tal senso, ha concluso l’esponente, se ai sensi dell’art. 39 TULPS è sufficiente un ragionevole dubbio di abusare di armi per vietarne la detenzione, tale dubbio deve obbligatoriamente fondarsi su circostanze attuali, non potendo risultare ostativo un fatto risalente nel tempo, che non risulta essere stato successivamente riprodotto e che, per di più, è caratterizzato dall’assenza di un legame con l’impiego di impiego di armi.
4.1. Il ricorso per motivi aggiunti, proposto nel giudizio iscritto al n. r.g. 460/2024, merita di essere accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati.
4.1.1. Il Collegio ritiene fondata la prima censura, con la quale è stata dedotta la violazione dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii..
Premesso che, per giurisprudenza consolidata, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento in questione (divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti), deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, “ dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell'atto inibitorio ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 ottobre 2024, n. 1435; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 13 settembre 2024, n. 2546; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 13 maggio 2024, n. 585; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8 gennaio 2024, n. 178), nel caso in esame, la Prefettura di CA, a seguito delle istanze e della diffida avanzata dal deducente, ha avviato un procedimento di riesame per la revoca del provvedimento interdittivo che, a seguito degli approfondimenti istruttori (cfr. pag. 3 del provvedimento prefettizio avversato, dove si parla espressamente di “ rinnovata istruttoria ”) si è concluso con la – motivata - conferma del provvedimento di diniego (trattandosi, dunque, di “ conferma propria ” in quanto preceduta da una rinnovata valutazione istruttoria ad opera dell'Amministrazione: cfr., ex plurimis , T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 31 maggio 2024, n. 389; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 2 febbraio 2024, n. 393; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 22 maggio 2023, n. 1208).
Premesso quanto sopra, va evidenziato che l’Autorità emanante, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, ha omesso di comunicare all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Il Collegio ritiene di non condividere l’orientamento giurisprudenziale richiamato dall’Avvocatura erariale nella memoria dell’11 giugno 2024, erroneamente depositata nel giudizio iscritto al n. r.g. 377/2024 (anche in ragione del fatto che i precedenti del Giudice di seconde cure ivi richiamati attengono, quanto al profilo in esame, a fattispecie concrete verificatesi prima della novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lett. i), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, sulla quale cfr. infra ), dovendosi al contrario ritenere che la garanzia in questione (comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) debba trovare applicazione anche quando venga presentata un’istanza di riesame in funzione della revoca del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, in quanto “ diretta alla rinnovazione dell'esercizio del potere in vista di prospettate sopravvenienze decisive rispetto al provvedimento originario ” (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 19 gennaio 2024, n. 26).
Sul punto, condiviso recente precedente giurisprudenziale - proprio in relazione al procedimento volto ad ottenere la revoca del precedentemente disposto divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti - ha precisato che si “ impone all’amministrazione, nei procedimenti a istanza di parte e implicanti l’esercizio di poteri discrezionali, di attivare il contraddittorio procedimentale comunicando all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, senza che sia consentito all'amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 17 giugno 2024, n. 1987).
Il Collegio ritiene, dunque, di abbracciare l’indirizzo interpretativo in base al quale anche nei procedimenti in questione (si ribadisce, di riesame in funzione della revoca del provvedimento prefettizio di divieto), trattandosi di procedimenti ad istanza di parte, deve essere assicurata all’istante la partecipazione procedimentale, sì da consentire all’interessato la possibilità di controdedurre, con osservazioni e documenti, rispetto alle ragioni impeditive illustrate dall’organo procedente, permettendo a quest’ultimo di esaminare anticipatamente le deduzioni svolte dal privato e di pervenire, quindi, ad una motivata decisione idonea a statuire su tutti i profili controversi influenti sulla regolazione del rapporto amministrativo (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 18 maggio 2023, n. 440; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 26 aprile 2023, n. 152).
In proposito, occorre ricordare che l’introduzione nell'ordinamento del c.d. preavviso di rigetto ha segnato l'ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento con la quale si è voluta anticipare l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa migliore all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'Amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale; in tal senso, l’istituto de quo assolve la funzione di rendere l’Autorità competente edotta, attraverso il contraddittorio sui motivi da porre a base del provvedimento negativo, così come emergenti dall'istruttoria sino ad allora espletata, degli elementi ulteriori, fattuali o giuridici, provenienti dall'interessato e che potrebbero contribuire a far assumere alla medesima Autorità una diversa conclusione in ordine al medesimo procedimento, determinando una possibile riduzione del contenzioso tra le parti (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 24 aprile 2024, n. 1253).
Orbene, a seguito alla novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lett. i), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, per giurisprudenza ormai costante, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento di una istanza, imposto dall'art. 10-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 23 febbraio 2024, n. 1839).
Tali principi trovano piena applicazione nel caso di specie, posto che l'Amministrazione prefettizia, ha fatto esercizio di un potere di carattere ampiamente discrezionale, e quindi non già nell’ipotesi in cui l’attività amministrativa sia comunque vincolata, mirato alla rigorosa valutazione di qualsiasi circostanza rilevante ai fini - nel caso in esame - della conferma (in senso proprio a carattere rinnovatorio) del provvedimento di divieto di detenzione dell'arma, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, più in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza (cfr. cit. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 17 giugno 2024, n. 1987).
Peraltro, nel caso in esame, a seguito della rinnovata istruttoria che ha poi condotto all’adozione del provvedimento di conferma avversato, sono emerse ulteriori circostanze e vicende (successive al divieto risalente al 6 aprile 2013) che sono state ritenute dall’Amministrazione resistente idonee a giustificare la permanenza degli effetti del provvedimento inibitorio; su tali profili ritenuti sfavorevoli per l’istante doveva essere assicurata la possibilità all’interessato di controdedurre, con osservazioni e documenti, anche al fine di pervenire ad una istruttoria più articolata su tutti i profili controversi.
La fondatezza del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti consente di assorbire le ulteriori doglianze.
4.1.2. Conclusivamente, il ricorso per motivi aggiunti è fondato, nei sensi e nei termini sopra specificati, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione; in particolare, la Prefettura di CA, nel riesercizio del potere, dovrà rinnovare il procedimento a partire dal momento in cui avrebbe dovuto inviare la comunicazione dei motivi ostativi al richiedente, effettuando tale comunicazione e consentendo al ricorrente di partecipare, in tal guisa, al procedimento amministrativo.
Resta ovviamente impregiudicato l’esito del procedimento di riesame, in considerazione dei profili di discrezionalità di cui gode l’Autorità prefettizia nelle valutazioni di competenza, ferma restando la necessità di adeguata evidenza in motivazione delle ragioni del provvedimento, dopo avere ammesso l’interessato ad articolare proprie osservazioni.
5. In conclusione, previa riunione dei ricorsi iscritti ai nn. rr.gg. 377/2024 e 460/2024, il ricorso iscritto al n. r.g. 377/2024 deve essere dichiarato inammissibile mentre deve essere accolto, nei sensi e nei termini in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti proposto nell’ambito del giudizio iscritto al n. r.g. 460/2024, con conseguente annullamento dell’atto con lo stesso mezzo impugnato.
6. Il complessivo andamento del contenzioso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso iscritto al n. r.g. 377/2024 giustifica la revoca del decreto 9 aprile 2024, n. 49 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale adito.
In relazione al ricorso iscritto al n. r.g. 460/2024, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale adito, con distinto decreto 19 settembre 2024, n. 110, ha ammesso il deducente - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato. L’ammissione de qua va definitivamente disposta, a condizione che la parte ricorrente dimostri la permanenza delle richieste condizioni fino al presente provvedimento (che definisce il giudizio), dovendosi pertanto rinviare l’eventuale liquidazione a successivo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
- riunisce i ricorsi iscritti ai nn. rr.gg. 377/2024 e 460/2024;
- dichiara inammissibile il ricorso iscritto al n. r.g. 377/2024;
- accoglie, nei sensi e nei termini in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti proposto nell’ambito del giudizio iscritto al n. r.g. 460/2024 e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso impugnato.
Spese compensate.
Va disposta la revoca del decreto 9 aprile 2024, n. 49 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale adito; quanto al distinto decreto 19 settembre 2024, n. 110 della medesima Commissione, va assegnato alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per il deposito della documentazione utile ai fini della dimostrazione della permanenza delle condizioni stabilite per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei termini in motivazione.
Demanda alla Segreteria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficio finanziario competente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.