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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3677 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANI ERIKA e PELLEGRINI EMANUELE
e
DI ES, C.F. , nata ad [...] il [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato BARGELLONI ES
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono di pronunciare sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
- la casa coniugale sita in Via San Gaudenzio n. 16/A – 36044 Val Liona (VI) di proprietà esclusiva del Sig. ed attualmente nella disponibilità del Sig. , rimarrà assegnata a quest'ultimo; Pt_1 Pt_1
- i figli minori manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione del Sig. , il quale si Pt_1
impegna a condividere con la Sig.ra AN eventuale corrispondenza di competenza dei figli minori;
- la sig.ra AN, dal 18.08.2024 risulta essersi trasferita di comune accordo presso l'abitazione sita
1 in Pederiva presa in locazione che si trova a poca distanza dall'abitazione coniugale, in Via Antonio
Fogazzaro 2. La Sig.ra AN ha provveduto a riconsegnare materialmente le chiavi dell'immobile al Sig. in data 25 agosto 2024; Pt_1
- e resteranno affidati congiuntamente ai genitori con Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente presso la madre;
nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute di e Persona_1 Per_2
tenendo conto dei lori bisogni, delle loro capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali e
[...]
delle loro aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i figli minori
[...]
e ; Per_1 Persona_2
- per quanto riguarda il diritto/dovere di visita e la suddivisione del tempo in cui i figli minori staranno con i genitori si precisa quanto segue: i figli staranno con il padre dal sabato sera, quando quest'ultimo terminerà la sua giornata lavorativa e andrà a prenderli a casa della sig.ra AN, sino al mercoledì sera, quando sarà la madre che andrà a riprenderli a casa del sig. tornando dal lavoro. Nei fine Pt_1
settimana in via alternata di competenza della madre, il padre andrà a prendere i bambini la domenica sera e li terrà sino al mercoledì sera quando la madre li andrà a riprendere presso l'abitazione del marito. Nei giorni in cui i bambini sono dalla madre, questi nel periodo scolastico torneranno con il pulmino presso l'abitazione della nonna paterna adiacente alla casa coniugale e ivi resteranno fino alle ore 18:00, quando la madre, terminato il lavoro li porterà con sé a casa. Qualora la nonna paterna o il padre non potranno occuparsi di loro nel medio tempore tra il ritorno da scuola e l'arrivo della madre, verrà individuata una babysitter i cui costi saranno sostenuti da entrambi i genitori come da
Protocollo del Tribunale di Vicenza per le spese straordinarie. Parimenti, in qualsiasi caso ove la madre non potesse accudire i figli e si rendesse necessaria la presenza di una babysitter, per indisponibilità dell'altro genitore, questa verrà incaricata sempre su accordo delle parti secondo i criteri del citato protocollo di Vicenza;
- durante le vacanze scolastiche e trascorreranno durante Persona_1 Persona_2
l'estate due settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, avendo cura ciascun genitore di comunicare all'altro la data delle ferie entro e non oltre il 31.05 di ogni anno;
per almeno 5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti il giorno di Natale e Santo Stefano, ad anni alterni, nonché quello di Capodanno, ad anni alterni;
per 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedì di Pasquetta, ad anni alterni.
- i genitori potranno accordarsi in modo differente rispetto a quanto ivi previsto in base alle esigenze dei minori e di eventuali impegni lavorativi dei genitori da comunicarsi preferibilmente almeno 3
2 giorni prima per iscritto via e-mail ovvero via altro tipo di comunicazione anche elettronica. Le parti si impegnano a controllare periodicamente tali mezzi di comunicazione nell'interesse dei minori e di mantenere il reciproco rispetto;
- il sig. verserà alla Sig.ra AN quale contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_1 complessiva mensile pari ad € 400,00 (€ 200,00 per figlio) fino a quando e Persona_1
non avranno raggiunto la maggiore età e comunque fino a quando non saranno Persona_2
completamente indipendenti economicamente. La predetta somma è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie e tale importo dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese alle coordinate IBAN IT 52J03 0691 4031 0000 0005 093 del conto corrente bancario della
Sig.ra AN;
- le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Vicenza del 26 ottobre
2017, e di cui le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere, saranno divise nella misura del
60% a carico del sig. e il restante 40% a carico della sig.ra AN;
si precisa che la spesa Pt_1
della mensa scolastica sarà interamente sostenuta dalla sig.ra AN;
- entrambi i genitori si impegnano, anche presso i propri rispettivi parenti, a mantenere il decoro ed il rispetto delle figure genitoriali nei confronti dei figli;
- con la sottoscrizione del presente ricorso le parti concordano che l'Assegno Unico Universale a favore dei figli minori mensilmente erogato dall' verrà interamente percepito dalla sig.ra CP_1
AN, come già avviene tuttora. La Sig.ra AN si onera in via esclusiva di elaborare e presentare la propria documentazione ISEE presso i competenti uffici per la corretta quantificazione e liquidazione dell'assegno;
- le detrazioni fiscali relative ai figli a carico verranno imputate al 50 % ciascuno per ogni genitore;
- i genitori prestano fin d'ora il loro consenso al rilascio dei passaporti dei figli minori;
- i coniugi si dichiarano indipendenti ed economicamente autosufficienti, per cui nessun mantenimento viene stabilito l'uno nei confronti dell'altra;
- le parti dichiarano che non sussistono ulteriori procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse a quelle del presente ricorso;
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Grancona (VI) in data 23/04/2016, che l'unione era entrata in irreversibile
3 crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori , nato a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...], alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre, ferma la loro residenza anagrafica presso l'abitazione paterna, ciò che giustifica l'assegnazione concordata della casa coniugale;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre per il residuo 40%, eccetto per quanto concerne la spesa della mensa scolastica, da considerarsi interamente a carico della sig.ra
AN, così come concordato dalle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei passaporti dei figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e DI ES, Parte_1
4 uniti in matrimonio in Grancona (VI) in data 23/04/2016 con atto trascritto al n. 1, Parte II, Serie A,
Anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Val Liona (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3677 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANI ERIKA e PELLEGRINI EMANUELE
e
DI ES, C.F. , nata ad [...] il [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato BARGELLONI ES
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono di pronunciare sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
- la casa coniugale sita in Via San Gaudenzio n. 16/A – 36044 Val Liona (VI) di proprietà esclusiva del Sig. ed attualmente nella disponibilità del Sig. , rimarrà assegnata a quest'ultimo; Pt_1 Pt_1
- i figli minori manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione del Sig. , il quale si Pt_1
impegna a condividere con la Sig.ra AN eventuale corrispondenza di competenza dei figli minori;
- la sig.ra AN, dal 18.08.2024 risulta essersi trasferita di comune accordo presso l'abitazione sita
1 in Pederiva presa in locazione che si trova a poca distanza dall'abitazione coniugale, in Via Antonio
Fogazzaro 2. La Sig.ra AN ha provveduto a riconsegnare materialmente le chiavi dell'immobile al Sig. in data 25 agosto 2024; Pt_1
- e resteranno affidati congiuntamente ai genitori con Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente presso la madre;
nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute di e Persona_1 Per_2
tenendo conto dei lori bisogni, delle loro capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali e
[...]
delle loro aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i figli minori
[...]
e ; Per_1 Persona_2
- per quanto riguarda il diritto/dovere di visita e la suddivisione del tempo in cui i figli minori staranno con i genitori si precisa quanto segue: i figli staranno con il padre dal sabato sera, quando quest'ultimo terminerà la sua giornata lavorativa e andrà a prenderli a casa della sig.ra AN, sino al mercoledì sera, quando sarà la madre che andrà a riprenderli a casa del sig. tornando dal lavoro. Nei fine Pt_1
settimana in via alternata di competenza della madre, il padre andrà a prendere i bambini la domenica sera e li terrà sino al mercoledì sera quando la madre li andrà a riprendere presso l'abitazione del marito. Nei giorni in cui i bambini sono dalla madre, questi nel periodo scolastico torneranno con il pulmino presso l'abitazione della nonna paterna adiacente alla casa coniugale e ivi resteranno fino alle ore 18:00, quando la madre, terminato il lavoro li porterà con sé a casa. Qualora la nonna paterna o il padre non potranno occuparsi di loro nel medio tempore tra il ritorno da scuola e l'arrivo della madre, verrà individuata una babysitter i cui costi saranno sostenuti da entrambi i genitori come da
Protocollo del Tribunale di Vicenza per le spese straordinarie. Parimenti, in qualsiasi caso ove la madre non potesse accudire i figli e si rendesse necessaria la presenza di una babysitter, per indisponibilità dell'altro genitore, questa verrà incaricata sempre su accordo delle parti secondo i criteri del citato protocollo di Vicenza;
- durante le vacanze scolastiche e trascorreranno durante Persona_1 Persona_2
l'estate due settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, avendo cura ciascun genitore di comunicare all'altro la data delle ferie entro e non oltre il 31.05 di ogni anno;
per almeno 5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti il giorno di Natale e Santo Stefano, ad anni alterni, nonché quello di Capodanno, ad anni alterni;
per 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedì di Pasquetta, ad anni alterni.
- i genitori potranno accordarsi in modo differente rispetto a quanto ivi previsto in base alle esigenze dei minori e di eventuali impegni lavorativi dei genitori da comunicarsi preferibilmente almeno 3
2 giorni prima per iscritto via e-mail ovvero via altro tipo di comunicazione anche elettronica. Le parti si impegnano a controllare periodicamente tali mezzi di comunicazione nell'interesse dei minori e di mantenere il reciproco rispetto;
- il sig. verserà alla Sig.ra AN quale contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_1 complessiva mensile pari ad € 400,00 (€ 200,00 per figlio) fino a quando e Persona_1
non avranno raggiunto la maggiore età e comunque fino a quando non saranno Persona_2
completamente indipendenti economicamente. La predetta somma è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie e tale importo dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese alle coordinate IBAN IT 52J03 0691 4031 0000 0005 093 del conto corrente bancario della
Sig.ra AN;
- le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Vicenza del 26 ottobre
2017, e di cui le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere, saranno divise nella misura del
60% a carico del sig. e il restante 40% a carico della sig.ra AN;
si precisa che la spesa Pt_1
della mensa scolastica sarà interamente sostenuta dalla sig.ra AN;
- entrambi i genitori si impegnano, anche presso i propri rispettivi parenti, a mantenere il decoro ed il rispetto delle figure genitoriali nei confronti dei figli;
- con la sottoscrizione del presente ricorso le parti concordano che l'Assegno Unico Universale a favore dei figli minori mensilmente erogato dall' verrà interamente percepito dalla sig.ra CP_1
AN, come già avviene tuttora. La Sig.ra AN si onera in via esclusiva di elaborare e presentare la propria documentazione ISEE presso i competenti uffici per la corretta quantificazione e liquidazione dell'assegno;
- le detrazioni fiscali relative ai figli a carico verranno imputate al 50 % ciascuno per ogni genitore;
- i genitori prestano fin d'ora il loro consenso al rilascio dei passaporti dei figli minori;
- i coniugi si dichiarano indipendenti ed economicamente autosufficienti, per cui nessun mantenimento viene stabilito l'uno nei confronti dell'altra;
- le parti dichiarano che non sussistono ulteriori procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse a quelle del presente ricorso;
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Grancona (VI) in data 23/04/2016, che l'unione era entrata in irreversibile
3 crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori , nato a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...], alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre, ferma la loro residenza anagrafica presso l'abitazione paterna, ciò che giustifica l'assegnazione concordata della casa coniugale;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre per il residuo 40%, eccetto per quanto concerne la spesa della mensa scolastica, da considerarsi interamente a carico della sig.ra
AN, così come concordato dalle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei passaporti dei figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e DI ES, Parte_1
4 uniti in matrimonio in Grancona (VI) in data 23/04/2016 con atto trascritto al n. 1, Parte II, Serie A,
Anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Val Liona (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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