Ordinanza cautelare 6 dicembre 2023
Sentenza 14 maggio 2024
Ordinanza cautelare 17 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 30/04/2025, n. 8391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8391 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08391/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15079/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15079 del 2023, proposto da Circolo Golf Venezia - Associazione sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Guzzardi, Primo Michielan, Federica Scafarelli, Silvia Sorrentino, Andrea Michielan, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federica Scafarelli in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, Isabella Scalabrino, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Gattamelata in Roma, via Monte di Fiore, 22;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t ., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota dirigenziale del Comune di Venezia inviata a mezzo pec e ricevuta il 31 agosto 2023 con la quale, con riferimento alla concessione demaniale marittima rep. Mun. n. 129057 del 31.03.2004, si comunica che il calcolo provvisorio del canone concessorio per l’anno 2023, aggiornato in base alla variazione dell’indice Istat disposta con decreto MIT 321/2022, tenuto conto della riduzione del canone nella misura del 50% ai sensi dell’art. 3, c. 1 lett. c) del d.l. n. 400/93, convertito nella l. n. 494/1993 ammonta ad € 173.332,97; si determina l’imposta regionale ai sensi della l.r. 27 marzo 1998, n. 6, pari al 5% del canone dovuto, nella somma ad € 8.666,65 e l’aggiornamento della misura minima del canone in € 3.377,50 a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- del decreto del direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 31, il 7 febbraio 2023, recante “Aggiornamenti relativi all''anno 2023, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell’Agenzia del demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso in riassunzione, notificato il 16 gennaio 2025 e depositato in pari data, l’ASD Circolo Golf Venezia ripropone a questo Tar l’annullamento degli atti meglio descritti in epigrafe nella parte in cui il canone 2023 è stato aggiornato sulla base della variazione di indici ISTAT disposta con decreto MIT 321/2022.
L’odierno giudizio discende dall’intervenuto annullamento, disposto dal Consiglio di Stato (Sez. VII, 8 gennaio 2025 n. 92), della sentenza n. 9486 del 14 maggio 2024 nella parte in cui quest’ultima aveva declinato la giurisdizione sulla questione proposta con il quarto motivo del ricorso originario.
Con il suddetto motivo la ricorrente ha denunciato la “violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1 d.l. 400/1993 in quanto il decreto impugnato ha effettuato il calcolo della somma dovuta “sulla base della media degli indici determinati dall’ISTAT per prezzi al consumo per le famiglie di operai e per i corrispondenti valori degli indici alla produzione dei prodotti industriali” mentre l’art. 4 del d.l. 400/93 non fa riferimento agli indici della produzione dei prodotti industriali bensì solo ai diversi indici per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso”.
Il Circolo Golf Venezia rappresenta che la questione è stata recentemente definita con la sentenza n. 13 del 2025 da questo Tar su analoghe controversie, in senso favorevole alla ricorrente.
L’Asd conclude pertanto per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso originario.
In vista dell’udienza di merito la ricorrente con memoria del 4 marzo 2025 insiste nelle proprie difese, richiamando quanto sul punto dedotto ed eccepito.
Il 7 marzo 2025 il Comune di Venezia ripropone l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in parte qua per la tardiva impugnazione del decreto ministeriale.
Con memoria di replica, depositata il 17 marzo 2025, l’Asd ricorrente controdeduce all’eccezione, richiamando il carattere regolatorio e generale del provvedimento come evidenziato dal giudice d’appello anche nella sentenza n. 92/2025 da cui prende le mosse l’odierno giudizio in riassunzione.
Con note d’udienza depositate il 4 aprile 2025 il Ministero chiede il passaggio in decisione sulla base degli scritti.
Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in riassunzione la ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale 321/2022, con cui sono stati aggiornati i canoni del 2023 con un aumento del 25% rispetto alle misure unitarie del 2022 in applicazione della media dei “valori per il mercato all’ingrosso” con quello dei valori “degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali”, unitamente nota dirigenziale del Comune di Venezia con cui è stato richiesto il pagamento del canone 2023 in applicazione di detto adeguamento.
Disattesa l’eccezione di tardività dell’impugnativa del decreto ministeriale, alla luce dell’intervenuto annullamento con la sentenza n. 13/2025 di questa Sezione, del suddetto decreto, con efficacia erga omnes sia per la natura dell’atto che per la tipologia di vizio (cfr. Ad. Pl. 4/2019, ma v. anche Cons. Stato, n. 942 del 2023), il ricorso è fondato con riguardo all’impugnativa dell’avviso di pagamento del canone concessorio dell’anno 2023.
Dalla sentenza n. 13 del 2025 di questo Tar si ricava che il decreto ministeriale è stato annullato per un vizio di violazione di legge, avuto riguardo al criterio con cui è stata fissata la percentuale di aumento del canone per il 2023, vizio che si trasferisce inevitabilmente anche all’atto con cui l’Amministrazione competente nel caso in trattazione ha quantificato il canone dovuto, pretendendone il pagamento.
Come osservato nella suddetta pronuncia “(p)er stessa ammissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’incremento dei canoni del 25,15% stabilito dal decreto gravato non costituisce il risultato della “media degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso”, così come imposto dal legislatore (art. 04, co. 1, del d.l. n. 400/1993), bensì è stato determinato dall’amministrazione in base alla media tra il primo indice (“i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”) e quello dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali. In altri termini, l’indice espressamente individuato dalla fonte primaria (quello dei valori “per il mercato all’ingrosso” corrispondenti ai “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”) è stato sostituito, in assenza di una modifica legislativa, dal diverso indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali”.
Ciò che è stato accertato nei giudizi conclusi con la richiamata sentenza è, poi, la non comparabilità dell’indice per il mercato all’ingrosso con l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali perché “il paniere dell’indice dei prezzi praticati dai grossisti comprendeva anche i prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (ortaggi e legumi freschi, frutta fresca e prodotti freschi della pesca marittima), fuori campo di osservazione dell’indice dei prezzi alla produzione dell’industria, mercato interno; mentre non comprendeva i prodotti dell’attività di fornitura di energia elettrica, gas e acqua, inclusi nel paniere dell’indice dei prezzi alla produzione dell’industria, mercato interno” (così la nota depositata dall’Istat nel fasc. n.r.g. 7478/2024).
Come rilevato in tale occasione “gli indici sono quindi calcolati su beni diversi, in base a panieri differenti; dunque, non si tratta di un mero cambio di nomen, bensì di una ben diversa realtà economica sostanziale presa a riferimento dall’indice” (così sent. 13/2025 cit. par. 3.1).
L’avviso di pagamento del canone concessorio dell’anno 2023, nella parte in cui aggiorna il canone in applicazione di un parametro riportato nel decreto ministeriale 321/2022 e dichiarato illegittimo in quanto non conforme al risultato della “media degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso”, così come imposto dal legislatore (art. 04, co. 1, del d.l. n. 400/1993) (v. sentenza n. 13/2025 di questa Sezione), risulta affetto da illegittimità derivata e autonoma e va annullato, in accoglimento del quarto motivo di gravame con cui parte ricorrente denuncia l’arbitraria sostituzione del secondo fattore, su cui calcolare la media, individuato dall’art. 04 del d.l. n. 400/1993, dei “valori per il mercato all’ingrosso” con quello dei valori “degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali” e, pertanto, facendo applicazione di un criterio diverso da quello stabilito dalla legge, in violazione di norma primaria.
Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento dell’avviso di pagamento nella parte in cui ha adeguato il canone del 2023, con un aumento nella misura del 25% rispetto al 2022, in applicazione del parametro della media degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con i prezzi alla produzione dei prodotti industriali, in sostituzione del diverso parametro di fonte primaria, rappresentato dall’indice dei prezzi all’ingrosso.
La novità della questione, quanto meno all’epoca in cui il ricorso è stato proposto, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Maria Verlengia | Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO