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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/05/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 87/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 14/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 87/2024 R.G. Lav. promossa da:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, anche quale mandatario con rappresentanza della
[...]
rappresentato e difeso Parte_2
anche disgiuntamente dagli avv.ti Lucio Cornelio Vigilanti e Antonella Testa, elettivamente domiciliato come in atti appellante
contro
:
, OC , OC , quali eredi di Parte_3 Persona_1 Per_2
già titolare dell'impresa “Giocheria Toys & Toys di Fuoco Enzo”, rappresentate e Per_3 difese dall'Avv. Giuseppe Di Vito, elettivamente domiciliate come in atti
appellate
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 18.12.2023, il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da , titolare della ditta Giocheria Per_3
Toys & Toys, per la declaratoria di illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016020124/T01 del 21.3.2017 redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-
Isernia, nonché del conseguente avviso di addebito n. 35320170000439670000 del 9.11.2017, emesso dall' Sede di Isernia. Pt_1
2. I provvedimenti opposti erano stati emessi a seguito di accesso ispettivo effettuato in data
6.9.2016 dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro su segnalazione del 15.6.2016 dell'Ufficio prestazioni a sostegno del reddito dell'agenzia di Agnone per la verifica della posizione Pt_1
assicurativa della lavoratrice che aveva presentato domanda di Gli Parte_4 Pt_5
ispettori avevano acquisito documentazione e sentito le lavoratrici , Parte_4 Per_4
e convocate successivamente al primo accesso presso la sede di
[...] Persona_5 Pt_1
Isernia.
All'esito dell'ispezione, erano stati adottati nei confronti del ricorrente i seguenti provvedimenti: addebito di tutte le somme conguagliate a qualsiasi titolo nell'anno 2012 e relative alle dipendenti
, e riqualificazione come “commesse di CP_1 Persona_4 Parte_4 negozio”, IV livello retributivo del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi nei limiti del periodo prescrizionale e quindi a decorrere dallo 03/2012, con ricalcolo delle differenze di retribuzione e contributive;
recupero delle agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9, della l. 407/90 godute per le lavoratrici , Parte_6
e , considerate quale imponibile retributivo;
assoggettamento Persona_4 Parte_4
a contribuzione della competenza retributiva registrata sul libro unico del lavoro del mese di dicembre per e a titolo di trasferta Italia;
recupero della indennità di maternità che il Persona_4
ricorrente aveva conguagliato nel periodo gennaio – giugno 2014 per la lavoratrice Persona_4
addebito, relativamente alle lavoratrici e , del contributo di ingresso dovuto ai Per_4 Pt_4 Pt_7 sensi dell'art. 2, comma 31, della l. 92/2012, integrate e modificate le denunce per il CP_2
periodo accertato e relativo alle dipendenti del ricorrente.
2 A fronte di tali inadempienze gli era stato richiesto il versamento della complessiva somma di €
30.034,47.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva che gli ispettori avevano frainteso le dichiarazioni delle dipendenti rilasciate presso la sede dell' , dichiarazioni che, affermava, Pt_1
erano state peraltro rese in assenza di contraddittorio ed erroneamente verbalizzate.
Contestava che i verbalizzanti non avessero accertato di persona le modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro delle dipendenti e il contenuto delle mansioni dalle stesse espletate. Affermava che, infatti, tutte e tre le lavoratrici erano state correttamente inquadrate nel 5° livello della classificazione del personale contenuta nel CCNL Commercio vigente e che nel registro unico del lavoro erano state indicate in maniera veritiera le loro presenze sul posto di lavoro con decurtazione dalle ore di assenza. Con riferimento a tale ultimo aspetto precisava che in sede di stipula dei contratti di lavoro in favore delle lavoratrici era stato convenuto che potessero assentarsi liberamente per attendere a faccende ed esigenze di carattere familiare e personale e tanto in considerazione della presenza costante di esso datore di lavoro o della coniuge , sua Parte_3
collaboratrice nei due punti vendita di Isernia e Venafro.
Sosteneva che legittimamente, dunque, aveva goduto delle agevolazioni contributive di cui di cui all'art. 8, comma 9, della l. 407/1990 per le proprie dipendenti, avendo compiutamente e regolarmente adempiuto agli obblighi contributivi conseguenti ai rapporti di lavoro subordinato in essere. Aggiungeva che l' non gli aveva mai inviato alcun avviso a regolarizzare la posizione Pt_1
contributiva dei propri dipendenti ai fini del godimento delle agevolazioni di cui alla l. 407/1990.
Deduceva anche di avere, per mezzo del proprio delegato, consegnato tutta la documentazione richiesta dai funzionari ispettivi e tanto anche con pec del 4 e 24 ottobre 2016 fornendo, contrariamente a quanto asserito dagli stessi, tutta la documentazione richiesta a riprova della correttezza del proprio operato in ordine ai rapporti con l' e relativi alle lavoratrici proprie Pt_1
dipendenti.
Quanto alla richiesta di pagamento del contributo di ingresso ai sensi dell'art. 2, comma 31, Pt_7
l. n. 92/2012 per le lavoratrici e , asseriva che la stessa Persona_5 Parte_4
fosse illegittima in quanto applicabili i benefici di legge dei limiti di reddito.
Eccepiva, infine, la prescrizione dei contributi relativi all'anno 2012, maturata, in difetto di altri atti interruttivi, alla data del 29.12.2017 di notifica dell'avviso.
3 3. Si era costituita in giudizio la eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di Pt_2
legittimazione passiva, essendo gli importi contributivi contestati riferiti agli anni 2012-2016 e, dunque, successivi al 2006, anno a decorrere dal quale i crediti contributivi non erano stati più oggetto di cessione ad essa per essere cartolarizzati. Parte_2
Eccepiva, altresì, l'irregolarità dell'instaurazione del contraddittorio mentre nel merito, si limitava a contestare l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi confluiti negli atti opposti.
4. Si costituiva anche l' che, in via pregiudiziale, deduceva che la decorrenza del termine di Pt_1
prescrizione dei crediti contributivi oggetto di giudizio era stata interrotta con la notifica dell'accertamento ispettivo, intervenuta nel quinquennio di insorgenza dei crediti contributivi accertati. Precisava che, in ogni caso, l'occultamento da parte del ricorrente dei fatti posti alla base del debito contributivo escludeva l'inerzia colpevole di esso , che sola avrebbe potuto Pt_1
consentire il decorso del termine di prescrizione stesso.
Nel merito, asseriva la fondatezza delle contestazioni sollevate nei confronti del ricorrente, nonché la correttezza degli importi richiesti, invocando, al riguardo, la piena efficacia probatoria dei verbali ispettivi fino a querela di falso.
A seguito della dichiarazione del decesso del ricorrente, il processo veniva interrotto e poi riassunto da parte delle eredi del Fuoco, , e , nella rispettiva Parte_3 Parte_8 CP_3
qualità di coniuge e di figli.
Le ricorrenti in riassunzione reiteravano le deduzioni e conclusioni già spiegate nell'originario ricorso introduttivo.
Anche l' richiamava tutte le difese già contenute nella propria memoria difensiva e negli atti Pt_1
di causa.
5. Espletata la prova orale, il Tribunale di Isernia riteneva non adempiuto da parte dell' Pt_1
l'onere probatorio in merito al superiore inquadramento contrattuale delle lavoratrici impiegate nell'azienda del Fuoco, che aveva costituito il presupposto per l'accertamento delle irregolarità contestate e della perdita dei benefici conseguiti.
6. A seguito di istanza di correzione materiale proposta dalle ricorrenti, veniva aperto sub procedimento in esito al quale la sentenza veniva emendata degli errori contestati.
7. Avverso detta decisione ha proposto appello l' , chiedendone la riforma. Pt_1
L'appellante eccepisce, con il primo motivo, la radicale nullità della sentenza, in quanto la correzione della stessa sarebbe stata operata contra legem dal G.L. Secondo l'appellante, dalla
4 lettura della motivazione e del dispositivo nella versione ante correzione si evidenzia che essa era stata emessa giudicando una fattispecie completamente diversa e in relazione a contenzioso instaurato tra altri soggetti rispetto alla causa.
Si duole, altresì, l' dell'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto Pt_1
non raggiunta la prova in ordine ai fatti contestati con il , trascurando le risultanze degli atti CP_4
versati e confluiti nel materiale istruttorio.
Chiede, quindi, la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto del ricorso di primo grado e la condanna delle appellate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio conseguentemente all'accoglimento dell'appello.
8. Costituitesi in giudizio, e resistono Parte_3 Parte_8 CP_3 all'appello, deducendo in primo luogo l'infondatezza del primo motivo di appello, osservando al riguardo che gli errori emendati sono dei meri refusi di stampa che non hanno reso illogico, errato e illegittimo il convincimento del giudice.
Nel merito, reiterando le argomentazioni già spiegate dinanzi al Tribunale di Isernia, deducono che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova del fatto presupposto dell'illecito, ossia del superiore inquadramento contrattuale delle lavoratrici, che ha costituito il presupposto per l'accertamento delle irregolarità contestate e della perdita dei benefici conseguiti.
Chiedono, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
9. L'appello è fondato limitatamente al secondo e al terzo motivo di doglianza.
10. Non può essere, infatti, accolta l'eccezione di nullità della sentenza sollevata dall'appellante, in quanto gli errori oggetto di correzione sono da ritenersi senz'altro errori materiali e, pertanto, legittimamente emendabili con il procedimento attivato in seguito all'istanza presentata dalle odierne appellate, ai sensi dell'art. 288 c.p.c.
Anche di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che “l'errore materiale
è un errore esclusivamente testuale (meglio, quasi esclusivamente: v. Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010,
n. 16037, per il caso di omessa distrazione delle spese), riscontrabile come si suol dire ictu oculi,
e che, come tale, è suscettibile di essere corretto con una procedura di natura sostanzialmente
5 amministrativa, quale quella di cui al citato articolo 287, proprio perché, trattandosi di errore testuale auto-evidente, la sua correzione non necessita di intervenire sulla ratio decidendi che sostiene la decisione affetta da errore, ricostruendo quale essa ratio decidendi sia.” (così Cass,
S.U. n. 5792 depositata il 5 marzo 2024).
Dal contesto complessivo della sentenza emergono chiaramente i fatti di causa e non vi sono margini di dubbio, sia per ciò che riguarda la corretta individuazione della parte resistente (l' Pt_1
e non l'Ispettorato), sia per ciò che attiene all'atto impugnato (l'avviso di addebito e non l'ordinanza ingiunzione), nonché sotto il profilo delle contestazioni elevate a carico dell'allora ricorrente , che solo per un evidente lapsus calimi sono stati non correttamente riportati Per_3
in parte motiva senza, tuttavia, scalfire la continuità del ragionamento logico giuridico alla base della decisione.
11. Tanto premesso, reputa il Collegio che è fondato il secondo motivo di appello, poiché i fatti posti a fondamento degli atti impositivi hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata.
11.1. Relativamente alla prima violazione contestata, ovvero all'errato inquadramento delle dipendenti (inquadrata prima al 7° livello e poi al 5°), Persona_4 Parte_4
(inquadrata prima al 6° livello e poi al 5°) e (inquadrata al 5° livello) (che secondo Persona_5
il Fuoco hanno sempre svolto mansioni di aiuto commessa), si osserva che il Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi prevede che appartengono al 4° livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” e, per ciò che qui rileva, nella casistica vi rientra la figura del “commesso alla vendita al pubblico”.
Nel caso in esame il superiore inquadramento nel richiamato 4° livello è stato desunto dagli ispettori dalle dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici convocate presso l' . Sulla questione la Pt_1
Cassazione ha precisato che “Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n. 17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di
6 lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr.
Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)” (Cass. 24208/2020).
Le dichiarazioni rilasciate dalle dipendenti sono coerenti con le testimonianze assunte in giudizio e conducono con nettezza a ritenere che le stesse lavoratrici svolgessero mansioni di commessa e non, come sostenuto dal ricorrente, di “aiuto commessa”.
Al giudice con riferimento anche alle modalità di svolgimento della prestazione Persona_4 lavorativa da parte di ha riferito:” andavamo alla cassa al momento dei Persona_5 pagamenti”, che è coerente con quanto dichiarato in sede ispettiva “incassavo il relativo prezzo”,
e, analogamente, nella stessa sede la ha dichiarato “aprivo e chiudevo la cassa e percepivo Per_5 il prezzo degli articoli venduti”. La stessa agli ispettori ha dichiarato “Lavoravamo sempre Per_4 da sole nel negozio in quanto, dall'esperienza maturata, garantivamo la piena efficienza dello stesso”, che non è contraddetta da quanto asserito in sede di testimonianza “capitava che stavamo da sole”.
Le lavoratrici, dunque, che lavoravano anche da sole in negozio, si occupavano non solo di aiutare la clientela nella scelta dei prodotti ma anche dell'apertura e chiusura della cassa, della riscossione del prezzo dei prodotti venduti e di ogni altra attività rientrante nella vendita al pubblico.
11.2. In merito alla trasferta, poi, risulta che il Fuoco ha registrato nel LUL di dicembre 2013 per la lavoratrice la somma a titolo di “Trasferta Italia”. La tuttavia, in audizione Persona_4 Per_4 all' , ha confermato la trasferta del solo dicembre 2010, affermando in sede ispettiva “Ho Pt_1
sempre e solo lavorato nella sede di Isernia, Via Umbria n. 169, tranne il periodo natalizio, dicembre – gennaio dell'anno 2010, nel quale mi sono recata a lavorare anche nel punto vendita di Venafro”. Si tratta di affermazioni più precise, quanto al periodo, ma assolutamente non confliggenti con quelle rese dinanzi al Tribunale, ove la medesima lavoratrice ha affermato: “io stavo su Isernia, raramente è capitato che mi abbiano chiesto di spostarmi su Venafro”, dichiarazioni che, pertanto devono ritenersi confermate. È, peraltro, ragionevole ritenere che le dichiarazioni rese agli ispettori, per essere più vicine ai fatti oggetto di contestazione, siano più precise e veritiere di quelle rese nel corso del giudizio, in quanto espressione di un ricordo più vivido.
7 11.3. Per ciò che attiene alla contestazione delle assenze ingiustificate, non convincono le argomentazioni offerte da parte appellata che sostiene “In ordine alle ore di assenza annotate nei
LUL, va ribadito che il datore di lavoro e le lavoratrici, in considerazione della costante presenza del primo o di un suo collaboratore nei punti vendita, al momento della stipula dei contratti di lavoro subordinato, avevano convenuto che costoro potessero assentarsi dal loro posto di lavoro per attendere ad esigenze personali e delle famiglie con decurtazione della relativa retribuzione: tali assenze sono state puntualmente riportate nei libri unici del lavoro di costoro con decurtazione della retribuzione”.
Va al riguardo ribadito, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo,
Cass., sez. L, sentenza n. 4676 del 22.2.2021, per una articolata disamina delle decisioni del
Supremo collegio), “che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1, di. n. 338/1989 (conv. con I. n. 389/1989), non può essere inferiore all'importo del c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e - com'è stato recentemente chiarito da Cass. n. 15120 del 2019 - la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso già Corte cost. n. 342 del 1992). Ciò equivale a dire che non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta
e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della
8 possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. n. 15120 del 2019, cit., che, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del 2019, ha in tal senso superato il diverso principio affermato da
Cass. n. 24109 del 2018)”.
Il principio è stato affermato anche per l'ipotesi specifica, che qui ricorrerebbe, delle assenze concordate (Cass, sez. L, sentenza n. 15120 del 03.06.2019: “La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato
a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro”). .
11.4. Per ciò che riguarda il recupero dei benefici contributivi ai sensi dell'art. 8, comma 9, della
L. n. 407/1990 goduti dalla ditta per le lavoratrici e , deve osservarsi che Parte_6 Per_4 Pt_4
tale misura discende direttamente dalla previsione dell'art. 1, comma 1175 della Legge 27.12.2006
n. 296. La richiamata disposizione prevede che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
In materia la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21378/2023, richiamata anche dalla più recente ordinanza n. 30788 del 2 dicembre 2024, ha chiarito che “questa Corte di legittimità, seppure in tema di sgravi ma esprimendo un principio di ordine generale, ha avuto modo di precisare, in tema
9 di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (DURC), che la circostanza che
l' non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non Pt_1
determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro”.
Non si ritengono, pertanto, condivisibili le argomentazioni di parte appellata secondo cui il recupero sarebbe illegittimo in quanto l' non avrebbe mai inviato alcuna richiesta di Pt_1
regolarizzare la posizione contributiva dei dipendenti ai fini del godimento delle agevolazioni di cui alla l. 407/1990.
11.5. Sulla richiesta di pagamento ASPI ai sensi dell'art. 2, comma 31, della L. n. 92/2012, si osserva che nessuna prova è stata fornita dalle appellate circa il godimento da parte della ditta dell'esenzione dal versamento per limiti di reddito.
12. Va, infine, disattesa anche l'eccezione di prescrizione con riferimento ai contributi del 2012.
Le appellate fanno risalire al 21.12.2017 (data dell'avviso di pagamento) il dies a quo per il conteggio a ritroso del quinquennio. In realtà il termine correttamente decorre dalla data del
V.U.A.N., ovvero dal 21.03.2017. Ne consegue che il periodo contestato coincide con il lasso temporale 3/2012-3/2016, ovvero, come si legge nello stesso VUAN, “nei limiti del periodo prescrizionale” (cfr. p. 6 del Verbale)
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va accolto, dovendosi conseguentemente riformare la sentenza appellata e rigettare il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Isernia da , Parte_3
e quali eredi di già titolare dell'impresa Parte_8 CP_3 Per_3
“Giocheria Toys & Toys di Fuoco Enzo”.
13. Dall'accoglimento dell'appello discende la condanna di parte appellata, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese del doppio grado che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del 18.12.2023 del Tribunale di Isernia -
Giudice del Lavoro - proposto con ricorso qui depositato il 18.6.2024 da in persona del Pt_1
legale rappresentante pro tempore, anche in rappresentanza della nei confronti di Parte_2
, e , quali eredi di già Parte_3 Parte_8 CP_3 Per_3
10 titolare dell'impresa “Giocheria Toys & Toys di Fuoco Enzo”, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto in data 6.2.2018, da , Parte_3 Parte_8
e , quali eredi di già titolare dell'impresa “Giocheria Toys
[...] CP_3 Per_3
& Toys di Fuoco Enzo” dinanzi al Tribunale di Isernia;
Condanna, parte appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge.
Campobasso, 24.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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