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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5896 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14069/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. R.G. 14069/2025 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Alessandro Zanotto)
Parte ricorrente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia
Interveniente ex lege
In punto: rettificazione di attribuzione di sesso
Conclusioni di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti:
- accertare che parte ricorrente è di sesso psichico femminile e che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- per l'effetto, attribuire a nato a [...] il [...] il sesso femminile ed il Parte_1 nome di ertamento del diritto di sottoporsi agli interventi Parte_2
pagina 1 di 5 chirurgici necessari per il completamento dell'affermazione di genere e ciò per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VENEZIA di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita iscritto al Atto N. 380 parte 1 serie A - anno 1991 - Comune di VENEZIA (VE) - Ufficio 1, nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di
“ sia rettificato, letto ed inteso il prenome di “ ed il nome sia perciò rettificato, letto Pt_1 Pt_2 ed inteso in Parte_2
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto Pt_2 Parte_2
- per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, , Istituti scolastici, prendano atto della rettifica Controparte_1 del sesso tivo onde consentire la Parte_2 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie
In via istruttoria, si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
1)Delibera ammissione P.S.S.;
2)certificato anagrafico cumulativo;
3)certificato psicoclinico per accesso al TOS 5.5.2022;
4)certificato endocrinologico 21.11.2023;
5)relazione psicoclinica finale del 30.7.2024.
Per il PM intervenuto
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 1 e ss. L. 164/1982 - 31 dec.lgs. 150/2011 depositato il 6.6.2025
[...] nato il [...] a [...] ed ivi residente, ha adito il Tribunale esponendo: - Parte_1 ugato, di non avere figli, di risiedere insieme alla propria madre in Venezia, di avere conseguito la laurea triennale in psicologia ed attualmente lavorare come guarda sala al Museo Correr di Venezia;
- di non avere “mai ritenuto propria” l' assegnazione del genere maschile, avendo “sempre avuto la percezione di appartenere al genere femminile” e di identificarsi con il prenome di “ ”; - di avere iniziato a percepire la propria “varianza di genere dalla pubertà, in Pt_2 cui si identifi ] come persona non binaria con orientamento al femminile” e di identificarsi ad oggi “definitivamente come donna”; - di essersi “informata autonomamente sui caratteri e gli elementi identificativi della Disforia di genere” ed avere deciso nell'ottobre 2021 di affrontare il
“malessere generale” che l'incertezza in merito alla propria condizione di genere procurava, decidendo di rivolgersi alla assistenza specializzata degli psicologi del centro specialistico S.A.T. pagina 2 di 5 (Servizio Accoglienza Trans) con sede a Verona, e a convenzionato con l' CP_1 [...]
di Verona e con l' ; - Controparte_2 CP_1 Controparte_1
emesso dalla do ga clinica, Persona_1 psicoterapeuta e responsabile scientifica e clinica del S.A.T., attestante l'esistenza nella propria persona “di una discrepanza tra il sé di genere elettivo e quello attribuito alla nascita, formulando definitiva diagnosi di Disforia di Genere e ravvisando la necessità terapeutica che lo stesso si sottoponesse ad una terapia ormonale diretta alla modifica dei caratteri sessuali secondari per realizzare una femminilizzazione dell'aspetto e ad inibire manifestazioni fisiche del proprio sesso biologico di appartenenza (doc. 3 certificato 5.5.2022).”; - di avere compiuto tale percorso psicoclinico e psicodiagnostico, acquisendo, in esito al quale “piena consapevolezza della propria condizione di transgender, con chiara affermazione dell'autoriconoscimento e dell'autodeterminazione di genere”; - di avere effettuato il coming out in particolare rivelandosi
“come transgender verso l'esterno”; - di avere iniziato nel mese di maggio 2022, il “TOS – Trattamento Ormonale Sostitutivo per l'adeguamento di genere” presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova con l'assistenza del prof. il quale il 21.11.2023 ha Persona_2 certificato che “Il quadro clinico, ematochimico, endocrino e psicofisico di sono attualmente Pt_2 compatibili con la richiesta di cambio anagrafico e con gli interventi chiru di affermazione di genere che rientrano nelle aspettative della paziente.”” (doc. 4 certificato endocrinologo 21.11.2023)”; - di avere prima degli interventi chirurgici irreversibili, vissuto e sperimentato
“quotidianamente” “il suo genere d'elezione nei vari ambiti della vita”.
Sulla base di tali premesse ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il PM è intervenuto nel giudizio rassegnando le conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 13.11.2025 è stata sentita la parte ricorrente e la difesa ha dunque insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti documentalmente provato (docc. da 3 a 5) che la parte ha seguito un percorso di transizione con terapia ormonale che ha provocato una accentuazione dei caratteri sessuali dismorfici e una significativa riduzione dei caratteri femminili.
I sanitari intervenuti hanno diagnosticato una incongruenza/disforia di genere, contestualmente escludendo concomitanti disturbi di carattere psicopatologico (doc. 5) e riscontrando le necessarie risorse cognitive, emotive e sociali per il proseguimento e conclusione dell'iter di rettificazione, emerse anche in esito all'audizione della parte in sede giudiziale ove la stessa è risultata decisa e motivata nel proseguire il percorso intrapreso in maniera pienamente consapevole.
Dinanzi al Giudice relatore, la parte ricorrente è comparsa con abbigliamento e tratti fisionomici marcatamente femminili. Interrogata liberamente, ha dichiarato quanto segue: “sin da piccolissima avevo notato che qualcosa non quadrava, già quando avevo 4 anni se mi tagliavano i capelli mi mettevo a piangere;
poi durante la pubertà ho cominciato a sentirmi a disagio riguardo al mio corpo, il disagio non passava con l'adolescenza, poi ho collegato che volevo essere una ragazza, durante la pandemia ho avuto piu' tempo per riflettere e ho cominciato ad avere piu' consapevolezza del disagio del ruolo sociale che avevo e con il mio corpo;
l'ho detto alla mia partner, non riesco a immaginare di vivere come maschio per il resto della mia vita;
ho fatto coming pagina 3 di 5 out con gli amici e la mia famiglia, la reazione è stata positiva, poi ho contattato la spicologa del
, è stata molto lunga l'attesa per la diagnosi visti i protocolli da seguire, poi ho preso gli CP_3 rovavo un sollievo, ero piu' tranquilla, all'inizio mi vestivo con uno stile neutro, non binario, poi mi sentivo di vivere in modo piu' pieno e vedevo un'interazione diversa con le mie amiche ed ero felice;
i cambiamenti erano quelli che volevo man mano che procedevo con la teriapia ormonale;
volevo cambiamenti piu' marcati, mi sentivo meglio quando mi vestivo da donna;
dopo un anno di terapia ormonale ho cominciato a vivere la mia femminilità in maniera sociale, vestendomi da donna;
ho cominciato ad adottare un vestiario da donna piu' marcato;
poi ho fatto coming out anche al lavoro;
sono in terapia ormonale da 3 anni;
voglio andare avanti con il procedimento”.
In tal senso va sostenuta la condizione dell'identità del genere d'elezione di cioè Parte_2 quella femminile, quale espressione dell'identità personale, in virtù della realizzazione del proprio individuale e legittimo percorso di benessere psicofisico e di espressione di una piena definizione di salute generale.
Va pertanto riconosciuta la diagnosi di transessualismo con esclusione medicalmente accertata di qualsiasi fattore psicopatologico, sanando per effetto la dicotomia tra genere rappresentato anagraficamente e quello proprio della persona, sulla scorta della documentazione prodotta ed a prescindere dall'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali anatomici primari.
A fronte del quadro istruttorio appena descritto, il Tribunale ritiene che la documentazione in atti sia sufficiente, senza necessità di effettuare C.T.U., per formulare quel giudizio di completezza della transizione dal genere femminile a quello maschile e di definitività della stessa.
Non vi è quindi, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche, avendo parte ricorrente conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali terziari e secondari per via dei trattamenti ormonali ed un aspetto e voce naturalmente maschile, come è emerso dall'audizione della parte avvenuta il 13.11.2025.
A tale proposito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 15138/2015 ha affermato che:
“il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa
“quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”.
In tale senso anche la sentenza n. 221/2015 della Corte costituzionale.
pagina 4 di 5 Alcuna autorizzazione va disposta quanto al diritto di sottoporsi agli interventi chirurgici necessari per il completamento dell'affermazione di genere in conformità alle statuizioni di cui alla sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque disposta la rettifica di attribuzione di sesso di nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione Parte_1 da parte di “ del nome prescelto di “ ”, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile di Pt_1 Pt_2 sostituire il 'indicazione di “sesso ma e” con quello di “sesso femminile” in tutti i documenti riconducibili alla parte ricorrente.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, di effettuare sull'atto di nascita, Atto N. 380 parte 1 serie A - anno 1991 - Comune di VENEZIA (VE) - Ufficio 1, la rettificazione della attribuzione di sesso di nato il [...] a [...], da maschile a femminile, Parte_1 nonché del nome proprio da quello maschile “ a quello femminile di ”; Pt_1 Pt_2
- Dispone che in ogni atto dello stato civile sia assegnato il prenome " "; Pt_2
- Manda alla Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche in esso indicate (art. 52 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni;
delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010, in G.U. 4.01.2011).
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. R.G. 14069/2025 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Alessandro Zanotto)
Parte ricorrente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia
Interveniente ex lege
In punto: rettificazione di attribuzione di sesso
Conclusioni di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti:
- accertare che parte ricorrente è di sesso psichico femminile e che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- per l'effetto, attribuire a nato a [...] il [...] il sesso femminile ed il Parte_1 nome di ertamento del diritto di sottoporsi agli interventi Parte_2
pagina 1 di 5 chirurgici necessari per il completamento dell'affermazione di genere e ciò per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VENEZIA di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita iscritto al Atto N. 380 parte 1 serie A - anno 1991 - Comune di VENEZIA (VE) - Ufficio 1, nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di
“ sia rettificato, letto ed inteso il prenome di “ ed il nome sia perciò rettificato, letto Pt_1 Pt_2 ed inteso in Parte_2
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto Pt_2 Parte_2
- per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, , Istituti scolastici, prendano atto della rettifica Controparte_1 del sesso tivo onde consentire la Parte_2 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie
In via istruttoria, si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
1)Delibera ammissione P.S.S.;
2)certificato anagrafico cumulativo;
3)certificato psicoclinico per accesso al TOS 5.5.2022;
4)certificato endocrinologico 21.11.2023;
5)relazione psicoclinica finale del 30.7.2024.
Per il PM intervenuto
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 1 e ss. L. 164/1982 - 31 dec.lgs. 150/2011 depositato il 6.6.2025
[...] nato il [...] a [...] ed ivi residente, ha adito il Tribunale esponendo: - Parte_1 ugato, di non avere figli, di risiedere insieme alla propria madre in Venezia, di avere conseguito la laurea triennale in psicologia ed attualmente lavorare come guarda sala al Museo Correr di Venezia;
- di non avere “mai ritenuto propria” l' assegnazione del genere maschile, avendo “sempre avuto la percezione di appartenere al genere femminile” e di identificarsi con il prenome di “ ”; - di avere iniziato a percepire la propria “varianza di genere dalla pubertà, in Pt_2 cui si identifi ] come persona non binaria con orientamento al femminile” e di identificarsi ad oggi “definitivamente come donna”; - di essersi “informata autonomamente sui caratteri e gli elementi identificativi della Disforia di genere” ed avere deciso nell'ottobre 2021 di affrontare il
“malessere generale” che l'incertezza in merito alla propria condizione di genere procurava, decidendo di rivolgersi alla assistenza specializzata degli psicologi del centro specialistico S.A.T. pagina 2 di 5 (Servizio Accoglienza Trans) con sede a Verona, e a convenzionato con l' CP_1 [...]
di Verona e con l' ; - Controparte_2 CP_1 Controparte_1
emesso dalla do ga clinica, Persona_1 psicoterapeuta e responsabile scientifica e clinica del S.A.T., attestante l'esistenza nella propria persona “di una discrepanza tra il sé di genere elettivo e quello attribuito alla nascita, formulando definitiva diagnosi di Disforia di Genere e ravvisando la necessità terapeutica che lo stesso si sottoponesse ad una terapia ormonale diretta alla modifica dei caratteri sessuali secondari per realizzare una femminilizzazione dell'aspetto e ad inibire manifestazioni fisiche del proprio sesso biologico di appartenenza (doc. 3 certificato 5.5.2022).”; - di avere compiuto tale percorso psicoclinico e psicodiagnostico, acquisendo, in esito al quale “piena consapevolezza della propria condizione di transgender, con chiara affermazione dell'autoriconoscimento e dell'autodeterminazione di genere”; - di avere effettuato il coming out in particolare rivelandosi
“come transgender verso l'esterno”; - di avere iniziato nel mese di maggio 2022, il “TOS – Trattamento Ormonale Sostitutivo per l'adeguamento di genere” presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova con l'assistenza del prof. il quale il 21.11.2023 ha Persona_2 certificato che “Il quadro clinico, ematochimico, endocrino e psicofisico di sono attualmente Pt_2 compatibili con la richiesta di cambio anagrafico e con gli interventi chiru di affermazione di genere che rientrano nelle aspettative della paziente.”” (doc. 4 certificato endocrinologo 21.11.2023)”; - di avere prima degli interventi chirurgici irreversibili, vissuto e sperimentato
“quotidianamente” “il suo genere d'elezione nei vari ambiti della vita”.
Sulla base di tali premesse ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il PM è intervenuto nel giudizio rassegnando le conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 13.11.2025 è stata sentita la parte ricorrente e la difesa ha dunque insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti documentalmente provato (docc. da 3 a 5) che la parte ha seguito un percorso di transizione con terapia ormonale che ha provocato una accentuazione dei caratteri sessuali dismorfici e una significativa riduzione dei caratteri femminili.
I sanitari intervenuti hanno diagnosticato una incongruenza/disforia di genere, contestualmente escludendo concomitanti disturbi di carattere psicopatologico (doc. 5) e riscontrando le necessarie risorse cognitive, emotive e sociali per il proseguimento e conclusione dell'iter di rettificazione, emerse anche in esito all'audizione della parte in sede giudiziale ove la stessa è risultata decisa e motivata nel proseguire il percorso intrapreso in maniera pienamente consapevole.
Dinanzi al Giudice relatore, la parte ricorrente è comparsa con abbigliamento e tratti fisionomici marcatamente femminili. Interrogata liberamente, ha dichiarato quanto segue: “sin da piccolissima avevo notato che qualcosa non quadrava, già quando avevo 4 anni se mi tagliavano i capelli mi mettevo a piangere;
poi durante la pubertà ho cominciato a sentirmi a disagio riguardo al mio corpo, il disagio non passava con l'adolescenza, poi ho collegato che volevo essere una ragazza, durante la pandemia ho avuto piu' tempo per riflettere e ho cominciato ad avere piu' consapevolezza del disagio del ruolo sociale che avevo e con il mio corpo;
l'ho detto alla mia partner, non riesco a immaginare di vivere come maschio per il resto della mia vita;
ho fatto coming pagina 3 di 5 out con gli amici e la mia famiglia, la reazione è stata positiva, poi ho contattato la spicologa del
, è stata molto lunga l'attesa per la diagnosi visti i protocolli da seguire, poi ho preso gli CP_3 rovavo un sollievo, ero piu' tranquilla, all'inizio mi vestivo con uno stile neutro, non binario, poi mi sentivo di vivere in modo piu' pieno e vedevo un'interazione diversa con le mie amiche ed ero felice;
i cambiamenti erano quelli che volevo man mano che procedevo con la teriapia ormonale;
volevo cambiamenti piu' marcati, mi sentivo meglio quando mi vestivo da donna;
dopo un anno di terapia ormonale ho cominciato a vivere la mia femminilità in maniera sociale, vestendomi da donna;
ho cominciato ad adottare un vestiario da donna piu' marcato;
poi ho fatto coming out anche al lavoro;
sono in terapia ormonale da 3 anni;
voglio andare avanti con il procedimento”.
In tal senso va sostenuta la condizione dell'identità del genere d'elezione di cioè Parte_2 quella femminile, quale espressione dell'identità personale, in virtù della realizzazione del proprio individuale e legittimo percorso di benessere psicofisico e di espressione di una piena definizione di salute generale.
Va pertanto riconosciuta la diagnosi di transessualismo con esclusione medicalmente accertata di qualsiasi fattore psicopatologico, sanando per effetto la dicotomia tra genere rappresentato anagraficamente e quello proprio della persona, sulla scorta della documentazione prodotta ed a prescindere dall'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali anatomici primari.
A fronte del quadro istruttorio appena descritto, il Tribunale ritiene che la documentazione in atti sia sufficiente, senza necessità di effettuare C.T.U., per formulare quel giudizio di completezza della transizione dal genere femminile a quello maschile e di definitività della stessa.
Non vi è quindi, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche, avendo parte ricorrente conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali terziari e secondari per via dei trattamenti ormonali ed un aspetto e voce naturalmente maschile, come è emerso dall'audizione della parte avvenuta il 13.11.2025.
A tale proposito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 15138/2015 ha affermato che:
“il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa
“quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”.
In tale senso anche la sentenza n. 221/2015 della Corte costituzionale.
pagina 4 di 5 Alcuna autorizzazione va disposta quanto al diritto di sottoporsi agli interventi chirurgici necessari per il completamento dell'affermazione di genere in conformità alle statuizioni di cui alla sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque disposta la rettifica di attribuzione di sesso di nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione Parte_1 da parte di “ del nome prescelto di “ ”, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile di Pt_1 Pt_2 sostituire il 'indicazione di “sesso ma e” con quello di “sesso femminile” in tutti i documenti riconducibili alla parte ricorrente.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, di effettuare sull'atto di nascita, Atto N. 380 parte 1 serie A - anno 1991 - Comune di VENEZIA (VE) - Ufficio 1, la rettificazione della attribuzione di sesso di nato il [...] a [...], da maschile a femminile, Parte_1 nonché del nome proprio da quello maschile “ a quello femminile di ”; Pt_1 Pt_2
- Dispone che in ogni atto dello stato civile sia assegnato il prenome " "; Pt_2
- Manda alla Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche in esso indicate (art. 52 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni;
delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010, in G.U. 4.01.2011).
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