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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1140/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORE Parte_1 C.F._1
ROSARIO PEC: Email_1
appellante contro
RO
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
PALERMO , PEC: Email_2
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
SALVATORE FALZONE PEC Email_3
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._3
GIUSEPPINA GANCI PEC. Email_4 appellati
e con l'intervento di
Pag. 1 di 7 PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Palermo
Conclusioni: per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in riforma della impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure sia nell'atto di citazione originario che nell'atto di citazione per chiamata del terzo in causa e che qui si riportano: "
Accogliere la querela di falso e per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità delle dichiarazioni rese dal Sig. Speciale dell' di e dal Sig. CP_2 Tes_1 RO P_
, Messo Comunale del Comune di Porto Empedocle. in data 3.12.2012 nelle Parte_2 relate di notifica degli atti descritti in narrativa e precisamente:
a) quelle rese da "stante la mancanza dell'ambito del territorio comune di CP_2 qualsivoglia sede e di qualsivoglia recapito dell'interessato sotto indicato, ha oggi depositato presso la Casa Comunale di per irreperibilità a norma dell'art. 60 del D.P.R. P_
29/09/1973 n. 600, comma 1°. lettera E copia del provvedimento cronol. 83048 e 83051 intestato al Sig, emesso dall'Ufficio in intestazione. Agrigento 03-12-2012. Il Parte_1
Messo Speciale Gelo Carlo. f.to illegibile" (così come si legge negli avvisi di deposito da lui stesso sottoscritti) e
b) quelle rese da "accertamento che il Sig. destinatario del Parte_2 Parte_1 presente atto ha abitazione, ufficio o azienda in questo Comune. ai sensi dell'art. 60 lettera E)
D.P.R. 600/73 ho proceduto al deposito dell'atto......, nella Casa Comunale .......ed all'affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata all'Albo pretorio. Il Messo Comunale. Il
Messo F.to illegibile" (così come si legge negli avvisi di deposito da Controparte_3 lui stesso sottoscritti), relativamente alla inesistenza di abitazione, ufficio o azienda del Sig.
presso l'indirizzo in Porto Empedocle alla Via Nino Bixio n. 4, nelle relate di Parte_1 notifica dell'Atto di Contestazione n. TYSCOT302005/2012 (cronol/prot. n. 83051/2012) della Agenzia delle Enttate - Direzione Provinciale di Agrigento -, asseritamente notificato al
Sig. il 13.12.2012 ovvero 3-12-2012 e dell'Avviso di Accertamento n. Parte_1
Pag. 2 di 7 TYS01T302595/2012 (cronol/prot. n. 83048/2012) della RO
- asseritamente notificato al Sig. in data 13.12.2012
[...] Parte_1 ovvero 3-12-2012, mai notificati e/o pervenuti al Sig. ; Parte_1
Per l'appellato RO voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis,
1) rigettare l'appello di controparte con qualsiasi formula, confermando la sentenza di prime cure.
Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L.
90/2014, convertito dalla legge 114/2014.
per l'appellato Parte_2 in via principale rigettare il gravame proposto dal sig. poiché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
Per l'appellato CP_2
Dichiarare inammissibile l'impugnazione e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza Parte_1
n. 481/2019 del Tribunale di Agrigento
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 481/2019 pubblicata il 30.3.2019 il Tribunale di Agrigento respingeva la querela di falso proposta da avverso le relate di notifica Parte_1
nn. 639 e 649 del 3.12.2012 dell'atto di accertamento n. e dell'atto NumeroDiCartaI_1
di contestazione n. avvenuta ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. CodiceFiscale_4
600/1973 e lo condannava al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00 all'Erario.
Pag. 3 di 7 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
3. Si sono costituiti l' , e che RO Parte_2 CP_2 hanno chiesto il rigetto del gravame.
4. Il procuratore Generale ha espresso parere negativo all'accoglimento del gravame.
5. Sostituita l'udienza del 5 giugno 2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositate le note contenenti la precisazione delle conclusioni e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione.
6. Con l'atto di appello ha premesso: Parte_1
- di aver convenuto in giudizio l' e il messo comunale RO
al fine di fare accertare la falsità delle relate di notifica degli Parte_2
atti TY50IT302595/2012 e notificati in data 3.12.2012 con CodiceFiscale_4
il rito dell'irreperibilità assoluta presso l'indirizzo di via Nino Bixio n.
4- Porto
Empedocle, nonostante egli ivi avesse la residenza e nonostante avesse ivi ricevuto altre notifiche anche ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- di aver proposto il giudizio in quanto nel procedimento dinanzi la
Commissione Tributaria di Agrigento l' aveva depositato RO
dette relate ed egli aveva espresso la volontà di proporre giudizio incidentale di falso, tanto che la sospendeva il processo tributario;
Controparte_4
- che , costituendosi nel giudizio di falso aveva eccepito che il Parte_2
procedimento di notifica era stato posto in essere dal messo dell'Agenzia delle
Entrate Gelo Carlo e che egli aveva soltanto sottoscritto i modelli prestampati;
- che veniva autorizzata la chiamata in causa di il quale si costituiva, CP_2
evidenziando di aver eseguito le ricerche e di aver richiesto al messo comunale la notifica ex art. 60 D.P.R. 600/1973;
- che il Tribunale, con l'impugnata sentenza, aveva respinto la querela di falso ritenendo che le censure rientrassero non già nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la querela di falso, bensì nelle categorie di nullità/invalidità della notificazione, come peraltro dimostrava la circostanza che la Commissione
Pag. 4 di 7 Tributaria aveva annullato la cartella esattoriale impugnata dal per Pt_1
nullità della notifica dell'atto di contestazione.
7. Sulla base di tali premesse ha censurato la sentenza sulla base di quattro motivi di appello.
8. Con il primo si duole che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che egli avrebbe dovuto far valere la nullità della notifica anziché proporre la querela di falso, posto che egli l'aveva proposta in quanto a ciò “indotto” dall RO
che, nel giudizio tributario da egli incoato, aveva prodotto le relate di notifica ed aveva precisato che, se contestate, avrebbero dovuto essere impugnate con la querela di falso.
9. Con il secondo motivo ha ritenuto erroneo il riferimento contenuto nella sentenza all'annullamento della cartella esattoriale avvenuto a definizione del giudizio tributario, posto che tale giudizio riguardava non già l'atto prodromico
TY50IT302595/2012 - per il quale la ha sospeso in attesa Controparte_4 della definizione del giudizio di falso - bensì l'atto prodromico TY5COT302005/2012, la cui sentenza è stata comunque appellata dall' . RO
10. Con il terzo si duole che il Tribunale non abbia accertato la falsità delle dichiarazioni rese dal messo e dal messo dell'Agenzia delle Entrate Controparte_5
Gelo, non avendo essi dimostrato come sia possibile che sia prima che dopo la notifica in questione gli siano state notificate a quell'indirizzo numerosi atti, sia a mani che ai sensi dell'art. 140 c.p.c., alcuni dei quali anche ad opera dello stesso messo.
11. Con l'ultimo motivo di appello censura la sentenza per averlo Parte_1
condannato al pagamento delle spese e della pena pecuniaria.
12. I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione, non sono fondati.
13. Come ampiamente noto, la c.d. "relata di notifica" fa piena prova, fino a querela di falso, non solo della provenienza dal pubblico ufficiale che l'ha formata, ma altresì delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Pag. 5 di 7 14. Nel caso di specie, oggetto della querela di falso sono sia le relate cron. n. 639 e cron n. 649 del 3.12.2012 ove il messo comunale ha accertato che Parte_2
“non ha abitazione, ufficio o azienda in questo Comune, ai sensi dell'art. 60 Parte_1 lettera e) del D.P.R. 600/1973” e ha proceduto al deposito dell'atto presso la Casa comunale, sia gli avvisi di deposito del 3.12.2012 con i quali il messo speciale CP_2
ha reso noto di aver depositato presso la casa comunale copia dei
[...] provvedimenti intestati al emessi dall' “stante la Pt_1 RO
mancanza nell'ambito del territorio comunale di qualsivoglia sede e di qualsiasi recapito”.
15. Com'è evidente, l'appellante ha inteso contestare non la falsità dei fatti materiali che i messi avrebbero compiuto o direttamente percepito prima della dichiarazione di irreperibilità ex art. 143 c.p.c., bensì la valutazione soggettiva espressa da questi ultimi in punto irreperibilità del presso l'indirizzo di Via Pt_1
Nino Bixio n. 4, nonché la diligenza da essi serbata nel giungere a tale conclusione.
16. Appare, quindi, evidente che una siffatta valutazione esula dalla querela di falso, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata.
17. L'appello va, in definitiva, respinto e la sentenza confermata.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
19. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 481/2019 pubblicata il 30.3.2019 proposto da nei confronti di Parte_1
con RO Parte_2 CP_2
atto di citazione notificato in data 20.5.2019
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 3.400,00 per ciascun appellato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, se dovute. Pag. 6 di 7 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 novembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1140/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORE Parte_1 C.F._1
ROSARIO PEC: Email_1
appellante contro
RO
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
PALERMO , PEC: Email_2
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
SALVATORE FALZONE PEC Email_3
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._3
GIUSEPPINA GANCI PEC. Email_4 appellati
e con l'intervento di
Pag. 1 di 7 PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Palermo
Conclusioni: per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in riforma della impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure sia nell'atto di citazione originario che nell'atto di citazione per chiamata del terzo in causa e che qui si riportano: "
Accogliere la querela di falso e per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità delle dichiarazioni rese dal Sig. Speciale dell' di e dal Sig. CP_2 Tes_1 RO P_
, Messo Comunale del Comune di Porto Empedocle. in data 3.12.2012 nelle Parte_2 relate di notifica degli atti descritti in narrativa e precisamente:
a) quelle rese da "stante la mancanza dell'ambito del territorio comune di CP_2 qualsivoglia sede e di qualsivoglia recapito dell'interessato sotto indicato, ha oggi depositato presso la Casa Comunale di per irreperibilità a norma dell'art. 60 del D.P.R. P_
29/09/1973 n. 600, comma 1°. lettera E copia del provvedimento cronol. 83048 e 83051 intestato al Sig, emesso dall'Ufficio in intestazione. Agrigento 03-12-2012. Il Parte_1
Messo Speciale Gelo Carlo. f.to illegibile" (così come si legge negli avvisi di deposito da lui stesso sottoscritti) e
b) quelle rese da "accertamento che il Sig. destinatario del Parte_2 Parte_1 presente atto ha abitazione, ufficio o azienda in questo Comune. ai sensi dell'art. 60 lettera E)
D.P.R. 600/73 ho proceduto al deposito dell'atto......, nella Casa Comunale .......ed all'affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata all'Albo pretorio. Il Messo Comunale. Il
Messo F.to illegibile" (così come si legge negli avvisi di deposito da Controparte_3 lui stesso sottoscritti), relativamente alla inesistenza di abitazione, ufficio o azienda del Sig.
presso l'indirizzo in Porto Empedocle alla Via Nino Bixio n. 4, nelle relate di Parte_1 notifica dell'Atto di Contestazione n. TYSCOT302005/2012 (cronol/prot. n. 83051/2012) della Agenzia delle Enttate - Direzione Provinciale di Agrigento -, asseritamente notificato al
Sig. il 13.12.2012 ovvero 3-12-2012 e dell'Avviso di Accertamento n. Parte_1
Pag. 2 di 7 TYS01T302595/2012 (cronol/prot. n. 83048/2012) della RO
- asseritamente notificato al Sig. in data 13.12.2012
[...] Parte_1 ovvero 3-12-2012, mai notificati e/o pervenuti al Sig. ; Parte_1
Per l'appellato RO voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis,
1) rigettare l'appello di controparte con qualsiasi formula, confermando la sentenza di prime cure.
Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L.
90/2014, convertito dalla legge 114/2014.
per l'appellato Parte_2 in via principale rigettare il gravame proposto dal sig. poiché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
Per l'appellato CP_2
Dichiarare inammissibile l'impugnazione e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza Parte_1
n. 481/2019 del Tribunale di Agrigento
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 481/2019 pubblicata il 30.3.2019 il Tribunale di Agrigento respingeva la querela di falso proposta da avverso le relate di notifica Parte_1
nn. 639 e 649 del 3.12.2012 dell'atto di accertamento n. e dell'atto NumeroDiCartaI_1
di contestazione n. avvenuta ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. CodiceFiscale_4
600/1973 e lo condannava al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00 all'Erario.
Pag. 3 di 7 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
3. Si sono costituiti l' , e che RO Parte_2 CP_2 hanno chiesto il rigetto del gravame.
4. Il procuratore Generale ha espresso parere negativo all'accoglimento del gravame.
5. Sostituita l'udienza del 5 giugno 2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositate le note contenenti la precisazione delle conclusioni e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione.
6. Con l'atto di appello ha premesso: Parte_1
- di aver convenuto in giudizio l' e il messo comunale RO
al fine di fare accertare la falsità delle relate di notifica degli Parte_2
atti TY50IT302595/2012 e notificati in data 3.12.2012 con CodiceFiscale_4
il rito dell'irreperibilità assoluta presso l'indirizzo di via Nino Bixio n.
4- Porto
Empedocle, nonostante egli ivi avesse la residenza e nonostante avesse ivi ricevuto altre notifiche anche ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- di aver proposto il giudizio in quanto nel procedimento dinanzi la
Commissione Tributaria di Agrigento l' aveva depositato RO
dette relate ed egli aveva espresso la volontà di proporre giudizio incidentale di falso, tanto che la sospendeva il processo tributario;
Controparte_4
- che , costituendosi nel giudizio di falso aveva eccepito che il Parte_2
procedimento di notifica era stato posto in essere dal messo dell'Agenzia delle
Entrate Gelo Carlo e che egli aveva soltanto sottoscritto i modelli prestampati;
- che veniva autorizzata la chiamata in causa di il quale si costituiva, CP_2
evidenziando di aver eseguito le ricerche e di aver richiesto al messo comunale la notifica ex art. 60 D.P.R. 600/1973;
- che il Tribunale, con l'impugnata sentenza, aveva respinto la querela di falso ritenendo che le censure rientrassero non già nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la querela di falso, bensì nelle categorie di nullità/invalidità della notificazione, come peraltro dimostrava la circostanza che la Commissione
Pag. 4 di 7 Tributaria aveva annullato la cartella esattoriale impugnata dal per Pt_1
nullità della notifica dell'atto di contestazione.
7. Sulla base di tali premesse ha censurato la sentenza sulla base di quattro motivi di appello.
8. Con il primo si duole che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che egli avrebbe dovuto far valere la nullità della notifica anziché proporre la querela di falso, posto che egli l'aveva proposta in quanto a ciò “indotto” dall RO
che, nel giudizio tributario da egli incoato, aveva prodotto le relate di notifica ed aveva precisato che, se contestate, avrebbero dovuto essere impugnate con la querela di falso.
9. Con il secondo motivo ha ritenuto erroneo il riferimento contenuto nella sentenza all'annullamento della cartella esattoriale avvenuto a definizione del giudizio tributario, posto che tale giudizio riguardava non già l'atto prodromico
TY50IT302595/2012 - per il quale la ha sospeso in attesa Controparte_4 della definizione del giudizio di falso - bensì l'atto prodromico TY5COT302005/2012, la cui sentenza è stata comunque appellata dall' . RO
10. Con il terzo si duole che il Tribunale non abbia accertato la falsità delle dichiarazioni rese dal messo e dal messo dell'Agenzia delle Entrate Controparte_5
Gelo, non avendo essi dimostrato come sia possibile che sia prima che dopo la notifica in questione gli siano state notificate a quell'indirizzo numerosi atti, sia a mani che ai sensi dell'art. 140 c.p.c., alcuni dei quali anche ad opera dello stesso messo.
11. Con l'ultimo motivo di appello censura la sentenza per averlo Parte_1
condannato al pagamento delle spese e della pena pecuniaria.
12. I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione, non sono fondati.
13. Come ampiamente noto, la c.d. "relata di notifica" fa piena prova, fino a querela di falso, non solo della provenienza dal pubblico ufficiale che l'ha formata, ma altresì delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Pag. 5 di 7 14. Nel caso di specie, oggetto della querela di falso sono sia le relate cron. n. 639 e cron n. 649 del 3.12.2012 ove il messo comunale ha accertato che Parte_2
“non ha abitazione, ufficio o azienda in questo Comune, ai sensi dell'art. 60 Parte_1 lettera e) del D.P.R. 600/1973” e ha proceduto al deposito dell'atto presso la Casa comunale, sia gli avvisi di deposito del 3.12.2012 con i quali il messo speciale CP_2
ha reso noto di aver depositato presso la casa comunale copia dei
[...] provvedimenti intestati al emessi dall' “stante la Pt_1 RO
mancanza nell'ambito del territorio comunale di qualsivoglia sede e di qualsiasi recapito”.
15. Com'è evidente, l'appellante ha inteso contestare non la falsità dei fatti materiali che i messi avrebbero compiuto o direttamente percepito prima della dichiarazione di irreperibilità ex art. 143 c.p.c., bensì la valutazione soggettiva espressa da questi ultimi in punto irreperibilità del presso l'indirizzo di Via Pt_1
Nino Bixio n. 4, nonché la diligenza da essi serbata nel giungere a tale conclusione.
16. Appare, quindi, evidente che una siffatta valutazione esula dalla querela di falso, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata.
17. L'appello va, in definitiva, respinto e la sentenza confermata.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
19. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 481/2019 pubblicata il 30.3.2019 proposto da nei confronti di Parte_1
con RO Parte_2 CP_2
atto di citazione notificato in data 20.5.2019
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 3.400,00 per ciascun appellato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, se dovute. Pag. 6 di 7 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 novembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 7 di 7