TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 10806/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'avv. Antonella Bensi che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...]- CP_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 5 Conclusioni per la ricorrente: pronunciare la separazione;
disporre l'affido esclusivo del minore alla madre con collocazione prevalente presso di lei;
prevedere che il figlio trascorra con il padre fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera prima di cena e nelle altre settimane il venerdì dall'uscita di scuola fino al sabato dopo pranzo;
e se possibile un ulteriore pomeriggio con cena infra settimanale in giorno da concordare fra i genitori;
una settimana di vacanza durante il periodo natalizio, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente le festività e due settimane durante l'estate in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio di € 350,00 mensili oltre il 50
% delle spese scolastiche, mediche e sportive;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.9.2024 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
Per_ in Albania il 6.8.2013 con dalla cui unione il 16.8.16 era nato il figlio Ha CP_1
rappresentato che dopo la nascita del figlio la famiglia si era trasferita in Turchia e poi in
Albania facendo rientro in Italia nel 2021, prima lei con il figlio e poi il marito. Da allora avevano abitato presso la famiglia della sorella della ricorrente fin quando il rapporto matrimoniale era entrato in crisi per condotte violente del marito che nel 2023 si era allontanato dall'abitazione. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione,
l'affidamento condiviso del figlio con domiciliazione prevalente presso la madre, disciplina della frequentazione paterna, e un contributo paterno di € 500,00 mensili, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
In assenza del resistente, all'udienza del 22.1.25, previa acquisizione di relazione da parte del Servizio Sociale e deposito di documentazione acquisita dalla parte presso l'INPS, il procuratore ha concluso come in epigrafe riportato, discutendo oralmente la causa.
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza peraltro cessata sin dal 2023.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
Passando ai provvedimenti relativi alla prole, il collegio ritiene che non sussistono ragioni sufficienti ad imporre la deroga all'ordinario regime di affido condiviso (L. 54/2006).
Infatti, sia dalla relazione del Servizio Sociale che dalle dichiarazioni della madre emerge
Per_ un buon rapporto affettivo fra padre e figlio, tanto che chiede alla madre di poter pagina 2 di 5 vedere il padre e, quando la madre sollecita il marito ad occuparsi del minore, questi trascorrono insieme il fine settimana, durante il quale padre e figlio trascorrono molto tempo a giocare con la play station, come dichiarato dalla madre in udienza per averlo riferito il figlio alla datrice di lavoro della ricorrente, che lo aiuta a fare i compiti. Inoltre risulta documentato che, dopo la prima udienza, sia la madre che il legale hanno contattato il resistente per indurlo a comparire al fine di trovare una gestione concordata della frequentazione (come già tentato in precedenza dal legale). A seguito di tale iniziativa, pur avendo rifiutato di comparire in udienza, ha comunque scritto di voler CP_1
Per_ partecipare alle spese necessarie per il figlio e ha raccolto l'invito a prendere all'uscita di scuola del venerdì come già faceva in precedenza, dopo un periodo in cui era stata la madre ad impedire al figlio di andare dal padre per farlo studiare, come dalla stessa dichiarato. Tanto è vero che anche il Servizio Sociale nella relazione datata 12.12.24 ha
Per_ riportato le informazioni acquisite in precedenza dai genitori, secondo le quali frequentava regolarmente il padre nel fine settimana previ accordi fra le parti.
Infine, il Servizio Sociale ha dato atto della difficoltà in cui si è trovato il padre anche per una sistemazione economica, essendo rimasto privo del permesso di soggiorno fino al
20.11.24, il che gli aveva impedito di prendere la residenza e di stipulare regolare contratto di lavoro. Di tale circostante lo stesso si era assunto la responsabilità nella sua CP_1
narrazione agli operatori del servizio sociale, per non essere stato in grado di contribuire regolarmente al mantenimento del figlio.
A fronte di tali elementi non sono emersi nuovi fatti accaduti successivamente all'introduzione del giudizio che giustifichino la modifica della domanda di affidamento richiesto originariamente in via condivisa, non parendo sufficiente in tal senso la lamentela portata dalla madre circa la noncuranza da parte del resistente dei doveri scolastici del figlio, tenuto conto dell'età del minore che frequenta il III anno della scuola primaria, e del limitato tempo che egli ha trascorso in passato con il padre, inevitabilmente dedicato al gioco.
La disciplina della frequentazione come richiesta garantirà, invece, al minore un rapporto equilibrato e continuativo anche con il genitore non collocatario, sicché con l'aiuto dei genitori egli potrà essere indotto a svolgere i suoi compiti scolastici anche nei giorni in cui sarà con il padre.
Infine appare congruo il contributo richiesto per il figlio a carico del padre, per € 350,00 mensili, tenuto conto che quest'ultimo risulta lavorare alle dipendenze di una ditta edile pagina 3 di 5 sebbene con contratto avente termine a fine marzo 2025, contratto che prevede un compenso annuo lordo di € 22.133,00 che al netto dell'IRPEF (23%) e delle imposte comunali e regionali portano ad un reddito medio mensile di circa € 1.350,00-
Dalla relazione del Servizio Sociale emerge che lo stesso abiti da solo, pur inserito in uno stato di famiglia con una coppia di genitori e figli, in abitazione consona ad ospitare il figlio per la quale non ha dichiarato di sostenere costi.
Invece la ricorrente svolge plurime attività lavorative dalle quali percepisce in media €
1.350,00 mensili, oltre € 199,00 per assegno unico. Anche lei non ha costi di alloggio.
In punto di spese, il resistente soccombente dovrà rimborsare a controparte le spese sostenute per il giudizio che si liquidano, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, sulla base di parametri minimi, in complessivi € 5.557,78 di cui €
3.809,00 per compensi, € 571,35 per spese generali ed € 1.177,43 per CPA e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il CP_1
13.5.1991, e nata a [...] il [...] (matrimonio Parte_1
contratto in Albania il 6.8.2013);
Per_ dispone l'affido condiviso del figlio minore alla madre, con collocazione prevalente presso di lei;
Per_ trascorrerà con il padre fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera prima di cena e nelle altre settimane il venerdì dall'uscita di scuola fino al sabato dopo pranzo;
e, salvo impedimenti lavorativi del padre, un ulteriore pomeriggio con cena infra settimanale in giorno da concordare fra i genitori;
una settimana di vacanza durante il periodo natalizio, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente le festività e due settimane durante l'estate in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
pone a carico del padre un contributo di € 350,00 mensili per il mantenimento del figlio da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
pagina 4 di 5 pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
condanna a rimborsare a controparte le spese di lite pari ad € 5.557,78 come CP_1
sopra liquidate.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 22 gennaio 2025.
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott.ssa Persona_2
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 10806/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'avv. Antonella Bensi che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...]- CP_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 5 Conclusioni per la ricorrente: pronunciare la separazione;
disporre l'affido esclusivo del minore alla madre con collocazione prevalente presso di lei;
prevedere che il figlio trascorra con il padre fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera prima di cena e nelle altre settimane il venerdì dall'uscita di scuola fino al sabato dopo pranzo;
e se possibile un ulteriore pomeriggio con cena infra settimanale in giorno da concordare fra i genitori;
una settimana di vacanza durante il periodo natalizio, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente le festività e due settimane durante l'estate in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio di € 350,00 mensili oltre il 50
% delle spese scolastiche, mediche e sportive;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.9.2024 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
Per_ in Albania il 6.8.2013 con dalla cui unione il 16.8.16 era nato il figlio Ha CP_1
rappresentato che dopo la nascita del figlio la famiglia si era trasferita in Turchia e poi in
Albania facendo rientro in Italia nel 2021, prima lei con il figlio e poi il marito. Da allora avevano abitato presso la famiglia della sorella della ricorrente fin quando il rapporto matrimoniale era entrato in crisi per condotte violente del marito che nel 2023 si era allontanato dall'abitazione. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione,
l'affidamento condiviso del figlio con domiciliazione prevalente presso la madre, disciplina della frequentazione paterna, e un contributo paterno di € 500,00 mensili, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
In assenza del resistente, all'udienza del 22.1.25, previa acquisizione di relazione da parte del Servizio Sociale e deposito di documentazione acquisita dalla parte presso l'INPS, il procuratore ha concluso come in epigrafe riportato, discutendo oralmente la causa.
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza peraltro cessata sin dal 2023.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
Passando ai provvedimenti relativi alla prole, il collegio ritiene che non sussistono ragioni sufficienti ad imporre la deroga all'ordinario regime di affido condiviso (L. 54/2006).
Infatti, sia dalla relazione del Servizio Sociale che dalle dichiarazioni della madre emerge
Per_ un buon rapporto affettivo fra padre e figlio, tanto che chiede alla madre di poter pagina 2 di 5 vedere il padre e, quando la madre sollecita il marito ad occuparsi del minore, questi trascorrono insieme il fine settimana, durante il quale padre e figlio trascorrono molto tempo a giocare con la play station, come dichiarato dalla madre in udienza per averlo riferito il figlio alla datrice di lavoro della ricorrente, che lo aiuta a fare i compiti. Inoltre risulta documentato che, dopo la prima udienza, sia la madre che il legale hanno contattato il resistente per indurlo a comparire al fine di trovare una gestione concordata della frequentazione (come già tentato in precedenza dal legale). A seguito di tale iniziativa, pur avendo rifiutato di comparire in udienza, ha comunque scritto di voler CP_1
Per_ partecipare alle spese necessarie per il figlio e ha raccolto l'invito a prendere all'uscita di scuola del venerdì come già faceva in precedenza, dopo un periodo in cui era stata la madre ad impedire al figlio di andare dal padre per farlo studiare, come dalla stessa dichiarato. Tanto è vero che anche il Servizio Sociale nella relazione datata 12.12.24 ha
Per_ riportato le informazioni acquisite in precedenza dai genitori, secondo le quali frequentava regolarmente il padre nel fine settimana previ accordi fra le parti.
Infine, il Servizio Sociale ha dato atto della difficoltà in cui si è trovato il padre anche per una sistemazione economica, essendo rimasto privo del permesso di soggiorno fino al
20.11.24, il che gli aveva impedito di prendere la residenza e di stipulare regolare contratto di lavoro. Di tale circostante lo stesso si era assunto la responsabilità nella sua CP_1
narrazione agli operatori del servizio sociale, per non essere stato in grado di contribuire regolarmente al mantenimento del figlio.
A fronte di tali elementi non sono emersi nuovi fatti accaduti successivamente all'introduzione del giudizio che giustifichino la modifica della domanda di affidamento richiesto originariamente in via condivisa, non parendo sufficiente in tal senso la lamentela portata dalla madre circa la noncuranza da parte del resistente dei doveri scolastici del figlio, tenuto conto dell'età del minore che frequenta il III anno della scuola primaria, e del limitato tempo che egli ha trascorso in passato con il padre, inevitabilmente dedicato al gioco.
La disciplina della frequentazione come richiesta garantirà, invece, al minore un rapporto equilibrato e continuativo anche con il genitore non collocatario, sicché con l'aiuto dei genitori egli potrà essere indotto a svolgere i suoi compiti scolastici anche nei giorni in cui sarà con il padre.
Infine appare congruo il contributo richiesto per il figlio a carico del padre, per € 350,00 mensili, tenuto conto che quest'ultimo risulta lavorare alle dipendenze di una ditta edile pagina 3 di 5 sebbene con contratto avente termine a fine marzo 2025, contratto che prevede un compenso annuo lordo di € 22.133,00 che al netto dell'IRPEF (23%) e delle imposte comunali e regionali portano ad un reddito medio mensile di circa € 1.350,00-
Dalla relazione del Servizio Sociale emerge che lo stesso abiti da solo, pur inserito in uno stato di famiglia con una coppia di genitori e figli, in abitazione consona ad ospitare il figlio per la quale non ha dichiarato di sostenere costi.
Invece la ricorrente svolge plurime attività lavorative dalle quali percepisce in media €
1.350,00 mensili, oltre € 199,00 per assegno unico. Anche lei non ha costi di alloggio.
In punto di spese, il resistente soccombente dovrà rimborsare a controparte le spese sostenute per il giudizio che si liquidano, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, sulla base di parametri minimi, in complessivi € 5.557,78 di cui €
3.809,00 per compensi, € 571,35 per spese generali ed € 1.177,43 per CPA e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il CP_1
13.5.1991, e nata a [...] il [...] (matrimonio Parte_1
contratto in Albania il 6.8.2013);
Per_ dispone l'affido condiviso del figlio minore alla madre, con collocazione prevalente presso di lei;
Per_ trascorrerà con il padre fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera prima di cena e nelle altre settimane il venerdì dall'uscita di scuola fino al sabato dopo pranzo;
e, salvo impedimenti lavorativi del padre, un ulteriore pomeriggio con cena infra settimanale in giorno da concordare fra i genitori;
una settimana di vacanza durante il periodo natalizio, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente le festività e due settimane durante l'estate in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
pone a carico del padre un contributo di € 350,00 mensili per il mantenimento del figlio da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
pagina 4 di 5 pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
condanna a rimborsare a controparte le spese di lite pari ad € 5.557,78 come CP_1
sopra liquidate.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 22 gennaio 2025.
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott.ssa Persona_2
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 5 di 5