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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/10/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n.4233/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO RM
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. COSTA ALESSANDRO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 21/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 19/05/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per beneficiare della pensione di inabilità civile o, in via subordinata, dell'assegno
1 d'invalidità civile con decorrenza dalla data della revisione oppure da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, la parte ricorrente ha dedotto e documentato che, all'esito del precedente procedimento per ATP ex art.445 bis
c.p.c. (contrassegnato con il n.5614/2022 R.G.) avente ad oggetto l'impugnativa delle risultanze della visita di revisione del
22/03/2022, aveva ottenuto con decreto di omologa datato
12/03/2024 l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della PENSIONE D'INABILITA' CIVILE con decorrenza dalla data della visita di revisione del 22/03/2022
(all.1 del fascicolo di parte ricorrente).
Essendo intervenuto tale accertamento in epoca successiva alla data della (successiva) revisione del 22/02/2024 (oggetto del presente giudizio), si ritiene che il predetto accertamento con decreto di omologa del 12/03/2024 “assorba” le risultanze della visita di revisione del 22/02/2024.
In punto di diritto, è sufficiente rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [arg. ex Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 30828 del 02/12/2024 (Rv. 672953 - 01): «Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie;
l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall' pure nel giudizio CP_1 promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione»], in assenza di
2 contestazioni il giudice “omologa l'accertamento del requisito sanitario” secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; sicché la sussistenza del requisito sanitario, come accertato con decreto di omologa nell'ambito del precedente procedimento per ATP ex art.445 bis c.p.c., non può essere più messo in discussione, essendosi formato sul punto il giudicato, peraltro rilevabile d'ufficio.
In altri termini, l' avrebbe dovuto esprimere il dissenso CP_1 rispetto alle risultanze della CTU depositata nell'ambito del precedente procedimento per ATP ex art.445 bis c.p.c.
(contrassegnato con il n.5614/2022 R.G.) e coltivare il giudizio di merito ATP, al fine di evitare che, in quella sede, si cristallizzasse l'accertamento della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario per beneficiare della pensione d'inabilità civile con decorrenza dalla data della prima visita di revisione del 22/03/2022.
Ne discende che, a prescindere dalle risultanze della seconda visita di revisione del 22/02/2024 e della CTU espletata nell'ambito della fase di ATP ex art.445 bis c.p.c., deve confermarsi (essendo intervenuto il giudicato, giusta decreto di omologa del 12/03/2024 emesso nell'ambito del precedente procedimento per ATP ex art.445 bis c.p.c. contrassegnato con il n.5614/2022 R.G.) la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario per beneficiare della pensione d'inabilità civile con decorrenza dalla data della prima visita di revisione del 22/03/2022.
Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5.200,01-26.000,00), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità della questione trattata e dell'attività istruttoria espletata e tenuto conto sia della fase di ATP (Euro 1.170,00) sia della presente fase di merito (Euro 2.697,00) – seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore CP_1 costituito dichiaratosi anticipatario.
3 Analogamente in base al principio della soccombenza le spese di
C.T.U. – nella misura già liquidata nella precedente fase con separato provvedimento – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità civile con decorrenza dalla visita di revisione del
22/03/2022;
- condanna l' a rifondere nei confronti della parte CP_1 ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi
Euro 3.867,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed
IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
IO RM LA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO RM
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. COSTA ALESSANDRO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 21/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 19/05/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per beneficiare della pensione di inabilità civile o, in via subordinata, dell'assegno
1 d'invalidità civile con decorrenza dalla data della revisione oppure da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, la parte ricorrente ha dedotto e documentato che, all'esito del precedente procedimento per ATP ex art.445 bis
c.p.c. (contrassegnato con il n.5614/2022 R.G.) avente ad oggetto l'impugnativa delle risultanze della visita di revisione del
22/03/2022, aveva ottenuto con decreto di omologa datato
12/03/2024 l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della PENSIONE D'INABILITA' CIVILE con decorrenza dalla data della visita di revisione del 22/03/2022
(all.1 del fascicolo di parte ricorrente).
Essendo intervenuto tale accertamento in epoca successiva alla data della (successiva) revisione del 22/02/2024 (oggetto del presente giudizio), si ritiene che il predetto accertamento con decreto di omologa del 12/03/2024 “assorba” le risultanze della visita di revisione del 22/02/2024.
In punto di diritto, è sufficiente rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [arg. ex Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 30828 del 02/12/2024 (Rv. 672953 - 01): «Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie;
l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall' pure nel giudizio CP_1 promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione»], in assenza di
2 contestazioni il giudice “omologa l'accertamento del requisito sanitario” secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; sicché la sussistenza del requisito sanitario, come accertato con decreto di omologa nell'ambito del precedente procedimento per ATP ex art.445 bis c.p.c., non può essere più messo in discussione, essendosi formato sul punto il giudicato, peraltro rilevabile d'ufficio.
In altri termini, l' avrebbe dovuto esprimere il dissenso CP_1 rispetto alle risultanze della CTU depositata nell'ambito del precedente procedimento per ATP ex art.445 bis c.p.c.
(contrassegnato con il n.5614/2022 R.G.) e coltivare il giudizio di merito ATP, al fine di evitare che, in quella sede, si cristallizzasse l'accertamento della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario per beneficiare della pensione d'inabilità civile con decorrenza dalla data della prima visita di revisione del 22/03/2022.
Ne discende che, a prescindere dalle risultanze della seconda visita di revisione del 22/02/2024 e della CTU espletata nell'ambito della fase di ATP ex art.445 bis c.p.c., deve confermarsi (essendo intervenuto il giudicato, giusta decreto di omologa del 12/03/2024 emesso nell'ambito del precedente procedimento per ATP ex art.445 bis c.p.c. contrassegnato con il n.5614/2022 R.G.) la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario per beneficiare della pensione d'inabilità civile con decorrenza dalla data della prima visita di revisione del 22/03/2022.
Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5.200,01-26.000,00), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità della questione trattata e dell'attività istruttoria espletata e tenuto conto sia della fase di ATP (Euro 1.170,00) sia della presente fase di merito (Euro 2.697,00) – seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore CP_1 costituito dichiaratosi anticipatario.
3 Analogamente in base al principio della soccombenza le spese di
C.T.U. – nella misura già liquidata nella precedente fase con separato provvedimento – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità civile con decorrenza dalla visita di revisione del
22/03/2022;
- condanna l' a rifondere nei confronti della parte CP_1 ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi
Euro 3.867,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed
IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
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