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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LI MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10388/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041822011000 TASSA AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.10388/2024 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.097 2024
9041822011000, limitatamente alle pretese di pagamento per imposte, tasse e tributi di cui alle cartelle di pagamento : n.09720110085857350000; n.09720120058411518000; n.0972012018532406000;
n.09720130145240846000; n.09720140004185911000; n.09720150041764156000; n.09720160054525658000;
n.09720170020161939000; n.09720190072312560000; n.09720190241935563000; n. 09720190253404483000;
n. 09720200087009775000, emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l'importo complessivo di
€.35.149,84, chiedendone l'annullamento, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Deduceva a sostegno del ricorso :
a. nullità insanabile dell'intimazione di pagamento per omessa attestazione di conformità del documento notificato in formato cartaceo a mezzo posta all'originale digitale;
b. nullità per violazione dell'art.50, terzo comma, dpr. n.602/1973 essendo stata approvata l'intimazione di pagamento impugnata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e non dal Ministero delle Finanze;
c. omessa indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione, non coincidente con quello del procedimento di iscrizione a ruolo;
d. omessa notifica degli atti presupposti;
e. intervenuta prescrizione triennale delle pretese di pagamento per tassa automobilistica, di cui alle cartelle n.09720120185327406000 e n.09720190253404483000;
f. intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese di pagamento di cui alle cartelle n.09720110085857350000; n.09720120058411518000; n.09720130145240846000; n.09720140004185911000;
n. 09720150041764156000; n.097201600545525658000 e n.09720170020161939000;
g. difetto di motivazione;
violazione dell'art.7 l.212/2000 e dell'art.3 l.241/1990 ;
h. violazione dell'art.7 l.212/2000;
a. illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi ed oneri.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ribadiva la legittimità del suo operato;
rilevava soprattutto l'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto in oggetto emesso all'esito di atti impositivi divenuti definitivi, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo ed essendo, pertanto, impugnabile solo per vizi propri, nonché la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia della Riscossione riguardo alle doglianze afferenti l'avviso di accertamento o il merito dei ruoli e tutti gli atti non di competenza della riscossione;
contrastava le argomentazioni ex adverso e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
All'udienza fissata per la trattazione, all'esito della discussione delle parti, la Corte riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Parte resistente ha fornito prova documentale, completa e probante, della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, alcune effettuate direttamente a mani proprie del contribuente, ne consegue che la pretesa tributaria di cui alle cartelle si è cristallizzata, con preclusione delle eccezioni e vizi formulati nei motivi di doglianza avverso le suddette cartelle, essendo contestabili solo vizi propri dell'intimazione stessa.
Parimenti è stata offerta prova della regolare notifica di una serie di atti di intimazione, validi ad interrompere la invocata prescrizione quinquennale.
Quanto alle lagnanze afferenti l'intimazione impugnata si osserva :
1. pretestuosa è l'eccezione relativa alla nullità della notifica dell'atto per mancata sottoscrizione digitale o attestazione di conformità posto che non vi è alcun precetto normativo che preveda che l'atto notificato con modalità telematiche debba essere firmato telematicamente o in forma autografa o abbia la conformità, atteso, peraltro, che non è contestata né l'origine, né la provenienza, né l'efficacia probatoria del documento;
soccorre peraltro tra tutte Cass. Civ. n.3805/2018; n.14042/2018 per cui l'eventuale irregolarità della notifica di un atto a mezzo di posta elettronica o la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non ne comporta l'invalidità ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, trattasi, al più, di una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo;
2. parimenti infondato il motivo sulla predisposizione del modulo dell'intimazione con provvedimento del
Direttore dell'AdE _prot.22585 del 17.2.2015 _e non del Ministero delle Finanze osservato che la stessa parte ricorrente non produce il suddetto provvedimento, non reperibile, peraltro, da fonti aperte, pertanto, trattasi di atto interno meramente ordinatorio emanato da soggetto istituzionale sotto il diretto controllo e la sorveglianza del Ministero delle Finanze, cui trae legittimazione;
l'atto impugnato, inoltre, è redatto su modello identico a tutte le intimazioni di pagamento, atti vincolati;
3. riguardo alla lamentata omessa indicazione ed individuazione del responsabile del procedimento, atteso che in epigrafe all'intimazione impugnata è ben specificato che … Per qualsiasi informazione relativa ai pagamenti può rivolgersi all'Agente della Riscossione. Per chiarimenti sulle somme richieste, invece, è necessario rivolgersi direttamente all'Ente Creditore … ben differenziando le due fasi, non essendo di competenza dell'Agente della Riscossione né l'istruttoria amministrativa, né l'adozione di provvedimenti amministrativi, provvedendo alla mera notifica di una atto riproducente determinazioni di altro ufficio;
e che, invero, è esplicitamente indicato il responsabile del procedimento di emissione e notifica dell'avviso impugnato nella persona del sig.Nominativo_1; si considera che null'altro è richiesto normativamente nell'intimazione di pagamento ed un'eventuale omessa indicazione del responsabile del procedimento è vizio che investirebbe le pregresse cartelle, ormai definitive;
4. infine, relativamente alle doglianze sul difetto di motivazione, variamente articolate, si rileva che per approdo costante e notorio di giurisprudenza della Corte di legittimità l'avviso di intimazione ad adempiere la pretesa tributaria risultante da atto presupposto ha un contenuto vincolato, perché redatto in conformità
a modello appositamente approvato ed è sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, pertanto non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi, come nel caso di specie, le anteriori cartelle di pagamento, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta ed alleghi il pregiudizio patito effettivamente;
parimenti, l'intimazione di pagamento che segua all'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum d'imposta e gli interessi relativi al tributo è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti, e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art.7 l.n.212/2000 e dall'art.3 l.n.241/1990 .
La presente decisione è assunta tenendo conto del principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale e le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta al Giudice perché assorbenti e di più agevole e rapido scrutinio, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti di doglianza ritenuti comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1, avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'AdER delle spese di lite liquidate in €.2.750,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 5 dicembre 2025
Il Presidente Est.
IA ES ME
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LI MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10388/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041822011000 TASSA AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.10388/2024 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.097 2024
9041822011000, limitatamente alle pretese di pagamento per imposte, tasse e tributi di cui alle cartelle di pagamento : n.09720110085857350000; n.09720120058411518000; n.0972012018532406000;
n.09720130145240846000; n.09720140004185911000; n.09720150041764156000; n.09720160054525658000;
n.09720170020161939000; n.09720190072312560000; n.09720190241935563000; n. 09720190253404483000;
n. 09720200087009775000, emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l'importo complessivo di
€.35.149,84, chiedendone l'annullamento, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Deduceva a sostegno del ricorso :
a. nullità insanabile dell'intimazione di pagamento per omessa attestazione di conformità del documento notificato in formato cartaceo a mezzo posta all'originale digitale;
b. nullità per violazione dell'art.50, terzo comma, dpr. n.602/1973 essendo stata approvata l'intimazione di pagamento impugnata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e non dal Ministero delle Finanze;
c. omessa indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione, non coincidente con quello del procedimento di iscrizione a ruolo;
d. omessa notifica degli atti presupposti;
e. intervenuta prescrizione triennale delle pretese di pagamento per tassa automobilistica, di cui alle cartelle n.09720120185327406000 e n.09720190253404483000;
f. intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese di pagamento di cui alle cartelle n.09720110085857350000; n.09720120058411518000; n.09720130145240846000; n.09720140004185911000;
n. 09720150041764156000; n.097201600545525658000 e n.09720170020161939000;
g. difetto di motivazione;
violazione dell'art.7 l.212/2000 e dell'art.3 l.241/1990 ;
h. violazione dell'art.7 l.212/2000;
a. illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi ed oneri.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ribadiva la legittimità del suo operato;
rilevava soprattutto l'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto in oggetto emesso all'esito di atti impositivi divenuti definitivi, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo ed essendo, pertanto, impugnabile solo per vizi propri, nonché la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia della Riscossione riguardo alle doglianze afferenti l'avviso di accertamento o il merito dei ruoli e tutti gli atti non di competenza della riscossione;
contrastava le argomentazioni ex adverso e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
All'udienza fissata per la trattazione, all'esito della discussione delle parti, la Corte riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Parte resistente ha fornito prova documentale, completa e probante, della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, alcune effettuate direttamente a mani proprie del contribuente, ne consegue che la pretesa tributaria di cui alle cartelle si è cristallizzata, con preclusione delle eccezioni e vizi formulati nei motivi di doglianza avverso le suddette cartelle, essendo contestabili solo vizi propri dell'intimazione stessa.
Parimenti è stata offerta prova della regolare notifica di una serie di atti di intimazione, validi ad interrompere la invocata prescrizione quinquennale.
Quanto alle lagnanze afferenti l'intimazione impugnata si osserva :
1. pretestuosa è l'eccezione relativa alla nullità della notifica dell'atto per mancata sottoscrizione digitale o attestazione di conformità posto che non vi è alcun precetto normativo che preveda che l'atto notificato con modalità telematiche debba essere firmato telematicamente o in forma autografa o abbia la conformità, atteso, peraltro, che non è contestata né l'origine, né la provenienza, né l'efficacia probatoria del documento;
soccorre peraltro tra tutte Cass. Civ. n.3805/2018; n.14042/2018 per cui l'eventuale irregolarità della notifica di un atto a mezzo di posta elettronica o la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non ne comporta l'invalidità ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, trattasi, al più, di una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo;
2. parimenti infondato il motivo sulla predisposizione del modulo dell'intimazione con provvedimento del
Direttore dell'AdE _prot.22585 del 17.2.2015 _e non del Ministero delle Finanze osservato che la stessa parte ricorrente non produce il suddetto provvedimento, non reperibile, peraltro, da fonti aperte, pertanto, trattasi di atto interno meramente ordinatorio emanato da soggetto istituzionale sotto il diretto controllo e la sorveglianza del Ministero delle Finanze, cui trae legittimazione;
l'atto impugnato, inoltre, è redatto su modello identico a tutte le intimazioni di pagamento, atti vincolati;
3. riguardo alla lamentata omessa indicazione ed individuazione del responsabile del procedimento, atteso che in epigrafe all'intimazione impugnata è ben specificato che … Per qualsiasi informazione relativa ai pagamenti può rivolgersi all'Agente della Riscossione. Per chiarimenti sulle somme richieste, invece, è necessario rivolgersi direttamente all'Ente Creditore … ben differenziando le due fasi, non essendo di competenza dell'Agente della Riscossione né l'istruttoria amministrativa, né l'adozione di provvedimenti amministrativi, provvedendo alla mera notifica di una atto riproducente determinazioni di altro ufficio;
e che, invero, è esplicitamente indicato il responsabile del procedimento di emissione e notifica dell'avviso impugnato nella persona del sig.Nominativo_1; si considera che null'altro è richiesto normativamente nell'intimazione di pagamento ed un'eventuale omessa indicazione del responsabile del procedimento è vizio che investirebbe le pregresse cartelle, ormai definitive;
4. infine, relativamente alle doglianze sul difetto di motivazione, variamente articolate, si rileva che per approdo costante e notorio di giurisprudenza della Corte di legittimità l'avviso di intimazione ad adempiere la pretesa tributaria risultante da atto presupposto ha un contenuto vincolato, perché redatto in conformità
a modello appositamente approvato ed è sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, pertanto non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi, come nel caso di specie, le anteriori cartelle di pagamento, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta ed alleghi il pregiudizio patito effettivamente;
parimenti, l'intimazione di pagamento che segua all'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum d'imposta e gli interessi relativi al tributo è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti, e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art.7 l.n.212/2000 e dall'art.3 l.n.241/1990 .
La presente decisione è assunta tenendo conto del principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale e le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta al Giudice perché assorbenti e di più agevole e rapido scrutinio, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti di doglianza ritenuti comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1, avverso l'atto impugnato e specificato come in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'AdER delle spese di lite liquidate in €.2.750,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 5 dicembre 2025
Il Presidente Est.
IA ES ME