Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 14.01.2025, promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. GIANMARCO NEGRI ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Oggetto: Mutamento di sesso
Conclusioni: per “piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, Parte_1 eccezione e deduzione:
- disporre o comunque accertare con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi Parte_1
a tutti i trattamenti medicochirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pombia (NO) di rettificare l'atto di nascita di
[...]
(atto n. 4, parte 2, Serie B, anno 2001), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso Parte_1 ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come
“maschile” e come “ ” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di Per_1 provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
1
- con vittoria di spese diritti ed onorari”; per PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO: “parere favorevole al mutamento di sesso di parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero, domandava l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a Parte_1 sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pombia (NO) di rettificare l'atto di nascita di
[...]
(atto n. 4, parte 2, Serie B, anno 2002), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed Parte_1 il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile”
e come “ ” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli Per_1 adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Bergamo di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Pombia (NO), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
A fondamento di tali domande, esponeva: Parte_1
- che non era coniugata e che non aveva figli;
- che fin dall'infanzia manifestava atteggiamenti e curiosità tipicamente maschili;
- che aveva sempre avvertito un profondo disagio per il genere assegnatole alla nascita;
- che nel mese di marzo del 2023 si rivolgeva al Prof. psicoterapeuta e sessuologo Persona_2 clinico;
- che il Porf. sottoponeva la stessa ad una serie di colloqui clinici, test e questionari, all'esito dei Per_2 quali formulava diagnosi di disforia di genere;
- che, nel mese di aprile del 2023, il Porf. concedeva il nulla osta per l'avvio della terapia ormonale Per_2 mascolinizzante, che aveva pertanto inizio nel mese di giugno del 2023 sotto il controllo e il monitoraggio della dott.ssa medico endocrinologo operante presso l'Istituto Persona_3
Auxologico di Milano;
- che la dott.ssa dava atto, nella propria relazione, dell'assenza di controindicazioni alla Per_3 prosecuzione della terapia ormonale e delle positive ripercussioni di tali esiti rispetto al tono dell'umore e alla percezione di sé della parte attrice;
2 - che pertanto le uniche aree di disagio rimaste erano quelle legate all'imbarazzo e alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati femminili del proprio corpo;
- che, in definitiva, era auspicabile la correzione anagrafica contemporanea all'autorizzazione agli interventi;
- che le scelte operate dalla stessa erano caratterizzate dai requisiti della inequivocabilìtà, definitività e irreversibilità, avendo la stessa dimostrato di comprendere i vantaggi, le controindicazioni e le ripercussioni della terapia ormonale e degli interventi cui chiedeva di sottoporsi.
Le domande formulate da sono fondate, in conformità alle conclusioni rassegnate Parte_1 dal Pubblico Ministero.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non risulta obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, e ciò in quanto l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che ne prescinde, a condizione che la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221 del 21 ottobre 2015, ha ritenuto non fondata “la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”, sull'assunto che “La disposizione in esame costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU). Come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti
[…]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale».
Tale portata generale e fortemente innovativa dell'intervento legislativo in esame emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 1, oggetto di censura, il quale stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle «intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali». Viene, quindi,
3 lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle. Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame
«riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico».
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n.
164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.
Tale impostazione è stata fatta propria anche dalla recente giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha affermato, infatti, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di «un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso». Il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto. D'altra parte, sottolinea la Corte di cassazione, «La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche».
Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento
è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. (…) Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e
4 sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (v. altresì, Cass. 20 luglio 2015, n. 15138).
Peraltro, la Consulta, recentemente chiamata a pronunciarsi sull'art. 31, d.lgs. n. 150/2011, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (v. Corte Cost., sent. n. 143 del 03/07/2024, depositata il 23/07/2022). In questa pronuncia, i giudici costituzionali hanno riconosciuto che, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale, “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. … tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024)” (v. Corte Cost., sent. n. 143 del 03/07/2024, cit.).
Ciò premesso, venendo ora al caso di specie, ritiene il Collegio che, dalla disamina dei documenti agli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza da (v. verbale udienza 14.01.2025), emerge che Parte_1 la parte attrice può acquisire una nuova identità di genere, pur in assenza di trattamento chirurgico.
Nella relazione datata il 20.05.2024, il prof. formulava la diagnosi di “Incongruenza di Persona_2
Genere”, e precisava che era “possibile escludere concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva che possano: rappresentare una controindicazione agli interventi chirurgici richiesti, inficiare la capacità del periziando di esprimere un consenso informato rispetto agli stessi, costituire un possibile predittore di esito negativo a lungo termine, sulla base di quanto stabilito dalla letteratura scientifica internazionale;
(…) il processo di transizione sociale e medica risulta essere stato di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità; alcuni elementi clinici rilevanti nel corso dei colloqui depongono
5 ulteriormente a supporto dell'irreversibilità dell'identificazione del periziando con il genere maschile:
l'assenza di alcun tipo di pentimento o di interruzione volontaria della terapia ormonale mascolinizzante;
il significativo miglioramento della qualità di vita del periziando a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica”, precisando che “il periziando è attualmente nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali degli interventi chirurgici richiesti e della correzione anagrafica del genere”; concludeva che “non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, agli interventi di mastectomia e di istero-annessiectomia, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere”, trattandosi di interventi “caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il Sig. si attribuisce e del suo diritto Parte_1 all'autodeterminazione, sono funzionali ad armonizzare ulteriormente l'identità fisica e quella psichica del periziando e a evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposto (…) per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali” (v. doc. 6).
Nella relazione datata il 15.05.2024, la dott.ssa concludeva che “ è perfettamente Persona_3 Per_1 inserito con il suo ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, formativo ed affettivo. Nel periodo di tempo in cui ho seguito ho evidenziato un progressivo miglioramento dello stato psicofisico del percorso Per_1 affermativo. Ritengo fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del genere d'elezione per garantire a benessere. Non appena ottenuto il cambio anagrafico, Parte_2 Per_1 procederà ad intervento di mastectomia con mascolinizzazione del torace e isteroannessiectomia” (v. doc. 7).
Si deve pertanto ritenere che risulti attualmente già caratterizzata da un'identità e Parte_1 da un ruolo di genere stabilmente maschili, in modo che, quand'anche non si sottoponesse all'intervento, la discrepanza tra sesso anatomico e identità di genere non determinerebbe conflittualità alcuna.
In sede di comparizione personale, questa Autorità Giudiziaria ha poi avuto modo di apprezzare come
[...] presenti un aspetto esteriore discrepante dai suoi dati anagrafici, vestendo abiti Parte_1 tradizionalmente maschili ed assumendo un atteggiamento, un eloquio ed un portamento virato in senso inequivocabilmente maschile.
Sentita liberamente in udienza dal Giudice istruttore, ha confermato tutto quanto Parte_1 dedotto in citazione, esprimendo soddisfazione per la terapia ormonale mascolinizzante intrapresa, senza che vi siano mai stati momenti di ripensamento.
Alla luce di quanto emerso dalla trattazione della causa, il Collegio ritiene di poter affermare che il convincimento di appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del Parte_1 genere maschile, essendo evidente in una netta inversione psico-sociale nel ruolo Parte_1 maschile, tale per cui può affermarsi che la parte, con una scelta consapevole e senza ripensamento alcuno, abbia completato in maniera seria e univoca il percorso teso ad ottenere la rettificazione dei dati anagrafici.
Per tutti questi motivi, preso atto della già intervenuta transizione nel genere maschile, data la richiesta della parte, preso atto del parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale dichiara che nulla osta all'autorizzazione agli interventi e trattamenti medico-chirurgici a cui vorrà Parte_1 sottoporsi per adeguare i propri carattere sessuali primari e secondari alla propria identità di genere, interventi e trattamenti che, come si è detto, non sono affatto necessari alla pronuncia di rettificazione anagrafica.
6 Alla luce delle considerazioni che precedono, va disposta la rettifica di attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della parte attrice del prenome “ ” in Per_1 luogo di “ ” e, per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune di Parte_1
POMBIA (NO), dove è stato compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro (atto n. 4, parte II, Serie B, anno 2001, reg. POMBIA).
Le attestazioni di stato civile riferite alla odierna parte attrice saranno rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.
Le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
- ACCOGLIE la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da “femminile” a “maschile” avanzata da
, nata a [...] il [...] (registro atti di nascita del comune di Parte_1
POMBIA, atto n. 4, parte II, Serie B, anno 2001);
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POMBIA di provvedere alla rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da “femminile” a “maschile”) e al prenome (da “ ” ad “ ”), con Pt_1 Per_1 tutti gli adempimenti conseguenti di legge;
- a che parte attrice si sottoponga a tutti gli interventi-trattamenti medico-chirurgici che riterrà CP_1 opportuni per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POMBIA, per quanto di competenza.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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