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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/07/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. AN OF - Presidente Dott. AN Rinaldi - Giudice Dott.ssa HI Di CR - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 16-1/2022 rg. PU da nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via LE Turco n.31, C.F: , assistito dall'Avv. C.F._1
LE RA;
- ricorrente Con ricorso depositato in data 11.4.2025, ha presentato Parte_1 domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII); con decreto interlocutorio del 19.5.2025 il Tribunale provvedeva a richiedere le necessarie integrazioni, che venivano quindi depositate dal Gestore nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito presso l'ordine degli Avvocati di Catanzaro, Avv. Clementina Colao;
rilevato che ex art. 27 CCII sussiste la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b). Considerato che il ricorrente ha prodotto la documentazione di cui all'art. 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia:
1) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270,
Pag. 1 di 9 comma 2, lett. e) della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII);
3) l'elenco nominativo dei creditori, con la specifica indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale;
4) l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei 5 anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'articolo 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
rilevato che in via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III sezioni II e III;
Va osservato inoltre che le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore. Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, Avv. Clementina Colao, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII;
nella relazione il Gestore ha inoltre esposto le cause dell'indebitamento; va poi evidenziato che, il d.lgs. 136/2024 (c.d. correttivo ter) ha apportato modificazioni e correzioni al CCII. Con tale correttivo è stato modificato anche l'art. 269 comma 2 CCII che prevede oggi che la relazione del gestore debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui all'art. 268 comma 3 CCII, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”. Ebbene nel caso di specie la relazione del gestore illustra le cause dell'indebitamento in cui sono illustrate la genesi del sovraindebitamento ed il ruolo avuto dal debitore rispetto a tale genesi. Nella relazione, inoltre si afferma che parte delle entrate reddituali del ricorrente, potranno essere destinate al soddisfacimento dei creditori. La relazione
Pag. 2 di 9 del gestore, quindi, deve ritenersi completa anche alla luce del nuovo testo dell'art. 269, comma 2, CCII. Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, co. 3, CCII, modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta -appunto- che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”). Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c) CCII). Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto il debitore, persona fisica esercente assunta alle dipendenze del CP_1
per , con mansione di operaio specializzato, non risulta
[...] Controparte_2 assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza; Il ricorrente, quindi, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. La domanda, pertanto, può essere accolta. Occorre rammentare che la natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo che il Tribunale non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Saranno pertanto appresi tutti i beni facenti parte del patrimonio del debitore (anche, in ipotesi, non indicati in ricorso), salve le eccezioni di legge. La procedura si connota altresì per la universalità soggettiva;
lo stato passivo verrà formato dal liquidatore, che procederà anche alla graduazione dei crediti. Preme sin da ora evidenziare che la collocazione in prededuzione dei professionisti che hanno assistito il ricorrente nella predisposizione del ricorso non appare corretta; ed infatti l'art. 6 CCII, che ha eliminato il concetto della “funzionalità” precedentemente disciplinato dall'art. 111, ultimo comma, l.f., non comprende tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell'organismo di composizione della crisi (OCC).
Pag. 3 di 9 Il ricorrente ha indicato di non essere titolare di beni immobili né di beni mobili registrati;
Il reddito netto medio mensile ricavabile dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023 è pari ad € 3.112,16. La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e di quanto esposto dall'OCC, rilevato che il ricorrente ha esposto spese per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare (composto anche dalla moglie, dal figlio maggiorenne e dalla suocera) per complessivi euro 1.500,00, ne consegue che si possa già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCII una volta aperta la procedura, la quota di stipendio che il debitore potrà tenere per sé. Allo stato può dunque essere lasciata al ricorrente, arrotondandola per eccesso, la somma mensile di € 1.500,00, per 12 mensilità; di conseguenza, ogni emolumento ulteriore dovrà essere corrisposto al liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori. Entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il Gestore, depositerà specifica relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato. Al fine di garantire che le somme sopra indicate siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCII, va ordinato: 1) al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura;
2) al datore di lavoro nonché ad ogni ente che eroghi emolumenti o sussidi al ricorrente di versare sul conto della procedura a partire dal mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore l'importo mensile, per 12 mesi, ogni importo dovuto al ricorrente eccedente il limite mensile di € 1.500,00, oltre che l'intero importo della tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura); 3) al liquidatore di verificare, in ogni caso che, ogni introito che superi complessivamente la somma di
€ 1.500,00 dovrà essere versata sul conto corrente della procedura. Sul predetto conto corrente dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma, in quanto di pertinenza della procedura liquidatoria.
Pag. 4 di 9 Quanto alla durata della procedura va rilevato che, alla luce del nuovo testo degli artt. 272 e 280 CCII, come modificati dal correttivo ter, ed applicabili anche alla presente procedura, la stessa (i) dovrà rimanere aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art 272, comma 3, CCII); (ii) che, di conseguenza, le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
(iii) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio della esdebitazione, non potranno più essere acquisite quote di reddito o comunque beni sopravvenuti e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr. artt. 272, comma 3 bis, e 282, comma 2 bis, CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura;
(iv) che, nel caso in cui non sia concesso il beneficio delle debilitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito ed eventuali beni sopravvenuti anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura. Quanto alla nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, l'art. 270, II comma, lett. b), CCII prevede che il Tribunale confermi, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 CCII. Infine, occorre precisare che: (i) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, comma 3, CCII, nel caso in cui (come nella presente fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice. Di conseguenza, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso;
(ii) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
(iii) che la disciplina relativa all'accertamento e alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275 bis CCII;
(iv) che, giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3,4 e 5 CCII;
Pag. 5 di 9 P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII d i c h i a r a l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di nato Parte_1
a NR (IM) il 20.03.1958 e residente in [...], C.F: ; C.F._1
n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa HI Di CR;
n o m i n a Liquidatore l'avv. CLEMENTINA COLAO, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenete l'indicazione di tutti i creditori;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCII;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della presente sentenza sul sito web del Tribunale di Catanzaro, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente. L'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
− esegua la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270 co. 2 lett. g) CCII), attesa la presenza di beni immobili;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificare la presente sentenza;
Pag. 6 di 9 − depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, in ordine ai tempi alla modalità della liquidazione, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone l'inserimento nel sito web del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCII come novellati dal correttivo ter;
− Dispone che entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30 dicembre 2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività compiute e da compiere per eseguire la liquidazione, accompagnato dal conto della gestione, con allegata la copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione. Nella relazione il liquidatore dovrà indicare anche (i) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento, (ii) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 co. 2 CCII;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII. Nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in un momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio;
Pag. 7 di 9 Avvisa sin da ora che il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nella presente sentenza costituisce giusta causa di revoca del liquidatore;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
o r d i n a al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata, allo stato, nella disponibilità del ricorrente la somma mensile netta di euro 1.500,00, per 12 mensilità; di conseguenza, il ricorrente dovrà mettere a disposizione della procedura lo stipendio o la pensione nonché ogni altro emolumento, per 12 mesi, per la quota eccedente il suddetto limite complessivo di euro 1.350,00, la tredicesima mensilità per intero, ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa ed ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
o r d i n a al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate tutte le somme eccedenti la quota di reddito mensile di euro 1.500,00 come sopra determinata, la tredicesima mensilità ed ogni altra somma di pertinenza della procedura;
al datore di lavoro del ricorrente/o altro ente erogatore di versare sul conto corrente della procedura, a partire dal mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore, l'importo mensile, per 12 mesi, eccedente il limite di euro 1.500,00 oltre che la tredicesima mensilità ed ogni ulteriore elemento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 4.7.2025, mediante collegamento da remoto. Pag. 8 di 9 Il Giudice Relatore La Presidente
HI Di CR AN OF
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. AN OF - Presidente Dott. AN Rinaldi - Giudice Dott.ssa HI Di CR - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 16-1/2022 rg. PU da nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via LE Turco n.31, C.F: , assistito dall'Avv. C.F._1
LE RA;
- ricorrente Con ricorso depositato in data 11.4.2025, ha presentato Parte_1 domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII); con decreto interlocutorio del 19.5.2025 il Tribunale provvedeva a richiedere le necessarie integrazioni, che venivano quindi depositate dal Gestore nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito presso l'ordine degli Avvocati di Catanzaro, Avv. Clementina Colao;
rilevato che ex art. 27 CCII sussiste la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b). Considerato che il ricorrente ha prodotto la documentazione di cui all'art. 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia:
1) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270,
Pag. 1 di 9 comma 2, lett. e) della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII);
3) l'elenco nominativo dei creditori, con la specifica indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale;
4) l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei 5 anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'articolo 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
rilevato che in via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III sezioni II e III;
Va osservato inoltre che le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore. Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, Avv. Clementina Colao, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII;
nella relazione il Gestore ha inoltre esposto le cause dell'indebitamento; va poi evidenziato che, il d.lgs. 136/2024 (c.d. correttivo ter) ha apportato modificazioni e correzioni al CCII. Con tale correttivo è stato modificato anche l'art. 269 comma 2 CCII che prevede oggi che la relazione del gestore debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui all'art. 268 comma 3 CCII, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”. Ebbene nel caso di specie la relazione del gestore illustra le cause dell'indebitamento in cui sono illustrate la genesi del sovraindebitamento ed il ruolo avuto dal debitore rispetto a tale genesi. Nella relazione, inoltre si afferma che parte delle entrate reddituali del ricorrente, potranno essere destinate al soddisfacimento dei creditori. La relazione
Pag. 2 di 9 del gestore, quindi, deve ritenersi completa anche alla luce del nuovo testo dell'art. 269, comma 2, CCII. Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, co. 3, CCII, modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta -appunto- che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”). Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c) CCII). Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto il debitore, persona fisica esercente assunta alle dipendenze del CP_1
per , con mansione di operaio specializzato, non risulta
[...] Controparte_2 assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza; Il ricorrente, quindi, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. La domanda, pertanto, può essere accolta. Occorre rammentare che la natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo che il Tribunale non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Saranno pertanto appresi tutti i beni facenti parte del patrimonio del debitore (anche, in ipotesi, non indicati in ricorso), salve le eccezioni di legge. La procedura si connota altresì per la universalità soggettiva;
lo stato passivo verrà formato dal liquidatore, che procederà anche alla graduazione dei crediti. Preme sin da ora evidenziare che la collocazione in prededuzione dei professionisti che hanno assistito il ricorrente nella predisposizione del ricorso non appare corretta; ed infatti l'art. 6 CCII, che ha eliminato il concetto della “funzionalità” precedentemente disciplinato dall'art. 111, ultimo comma, l.f., non comprende tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell'organismo di composizione della crisi (OCC).
Pag. 3 di 9 Il ricorrente ha indicato di non essere titolare di beni immobili né di beni mobili registrati;
Il reddito netto medio mensile ricavabile dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023 è pari ad € 3.112,16. La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e di quanto esposto dall'OCC, rilevato che il ricorrente ha esposto spese per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare (composto anche dalla moglie, dal figlio maggiorenne e dalla suocera) per complessivi euro 1.500,00, ne consegue che si possa già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCII una volta aperta la procedura, la quota di stipendio che il debitore potrà tenere per sé. Allo stato può dunque essere lasciata al ricorrente, arrotondandola per eccesso, la somma mensile di € 1.500,00, per 12 mensilità; di conseguenza, ogni emolumento ulteriore dovrà essere corrisposto al liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori. Entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il Gestore, depositerà specifica relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato. Al fine di garantire che le somme sopra indicate siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCII, va ordinato: 1) al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura;
2) al datore di lavoro nonché ad ogni ente che eroghi emolumenti o sussidi al ricorrente di versare sul conto della procedura a partire dal mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore l'importo mensile, per 12 mesi, ogni importo dovuto al ricorrente eccedente il limite mensile di € 1.500,00, oltre che l'intero importo della tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura); 3) al liquidatore di verificare, in ogni caso che, ogni introito che superi complessivamente la somma di
€ 1.500,00 dovrà essere versata sul conto corrente della procedura. Sul predetto conto corrente dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma, in quanto di pertinenza della procedura liquidatoria.
Pag. 4 di 9 Quanto alla durata della procedura va rilevato che, alla luce del nuovo testo degli artt. 272 e 280 CCII, come modificati dal correttivo ter, ed applicabili anche alla presente procedura, la stessa (i) dovrà rimanere aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art 272, comma 3, CCII); (ii) che, di conseguenza, le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
(iii) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio della esdebitazione, non potranno più essere acquisite quote di reddito o comunque beni sopravvenuti e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr. artt. 272, comma 3 bis, e 282, comma 2 bis, CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura;
(iv) che, nel caso in cui non sia concesso il beneficio delle debilitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito ed eventuali beni sopravvenuti anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura. Quanto alla nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, l'art. 270, II comma, lett. b), CCII prevede che il Tribunale confermi, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 CCII. Infine, occorre precisare che: (i) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, comma 3, CCII, nel caso in cui (come nella presente fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice. Di conseguenza, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso;
(ii) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
(iii) che la disciplina relativa all'accertamento e alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275 bis CCII;
(iv) che, giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3,4 e 5 CCII;
Pag. 5 di 9 P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII d i c h i a r a l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di nato Parte_1
a NR (IM) il 20.03.1958 e residente in [...], C.F: ; C.F._1
n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa HI Di CR;
n o m i n a Liquidatore l'avv. CLEMENTINA COLAO, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenete l'indicazione di tutti i creditori;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCII;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della presente sentenza sul sito web del Tribunale di Catanzaro, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente. L'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
− esegua la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270 co. 2 lett. g) CCII), attesa la presenza di beni immobili;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificare la presente sentenza;
Pag. 6 di 9 − depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, in ordine ai tempi alla modalità della liquidazione, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone l'inserimento nel sito web del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCII come novellati dal correttivo ter;
− Dispone che entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30 dicembre 2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività compiute e da compiere per eseguire la liquidazione, accompagnato dal conto della gestione, con allegata la copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione. Nella relazione il liquidatore dovrà indicare anche (i) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento, (ii) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 co. 2 CCII;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII. Nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in un momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio;
Pag. 7 di 9 Avvisa sin da ora che il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nella presente sentenza costituisce giusta causa di revoca del liquidatore;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
o r d i n a al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata, allo stato, nella disponibilità del ricorrente la somma mensile netta di euro 1.500,00, per 12 mensilità; di conseguenza, il ricorrente dovrà mettere a disposizione della procedura lo stipendio o la pensione nonché ogni altro emolumento, per 12 mesi, per la quota eccedente il suddetto limite complessivo di euro 1.350,00, la tredicesima mensilità per intero, ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa ed ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
o r d i n a al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate tutte le somme eccedenti la quota di reddito mensile di euro 1.500,00 come sopra determinata, la tredicesima mensilità ed ogni altra somma di pertinenza della procedura;
al datore di lavoro del ricorrente/o altro ente erogatore di versare sul conto corrente della procedura, a partire dal mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore, l'importo mensile, per 12 mesi, eccedente il limite di euro 1.500,00 oltre che la tredicesima mensilità ed ogni ulteriore elemento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 4.7.2025, mediante collegamento da remoto. Pag. 8 di 9 Il Giudice Relatore La Presidente
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