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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10682 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2216/2025
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc nella causa proposta da rappresentato e difeso dagli Avv.ti PATTUMELLI Parte_1
AS e DI EL AN per procura in atti ricorrente contro
, in p. del l.r.p.t Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti in atti resistente
Oggetto ; opposizione ad atp per il riconoscimento di requisito sanitario sottostante l'art. 12 L. 118/71 ed handicap grave
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non erano stati ritenuti sussistenti i requisiti sanitari sottostanti le prestazione in oggetto.
L' si è costituito e si è opposto alla richiesta di nuova consulenza medico CP_2
legale e sulla documentazione in atti e dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel contraddittorio delle parti, la causa veniva decisa, all'odierna udienza, con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Alla luce della depositata relazione medico legale le domande sono rimaste infondate e pertanto non meritano di essere accolte.
Ed invero il nominato CTU si è così espresso;
“ Il periziando mostra orientamento nei tre assi, funzioni neuropsichiche nella norma, passaggi posturali e deambulazione autonomi. La patologia neoplastica del colon non ha mostrato ripetizioni, i noduli benigni polmonari e pancreatici sono in follow-up.
Concomita un laparocele addominale in attesa di correzione chirurgica e una alterazione del ritmo in terapia” ed ha concluso escludendo la ricorrenza di entrambi i requisiti sanitari, richiesti in accertamento col ricorso.
Le conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU sono coerenti con l'indagine svolta, non sono state contestate specificatamente da parte ricorrente e meritano pertanto di essere poste a fondamento della decisione.
In ragione delle prodotte dichiarazioni dei redditi di parte ricorrente, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP. Le spese di consulenza medico legale della presente fase restano a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 22 gennaio 2025 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
Pag. 2 di 3 1) Accreta e dichiara l'insussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 12 L. 118/71 ed all'art. 3 comma 3 L.104/92.
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP. Le spese di consulenza medico legale della presente fase restano a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_2
Roma 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 3 di 3
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2216/2025
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc nella causa proposta da rappresentato e difeso dagli Avv.ti PATTUMELLI Parte_1
AS e DI EL AN per procura in atti ricorrente contro
, in p. del l.r.p.t Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti in atti resistente
Oggetto ; opposizione ad atp per il riconoscimento di requisito sanitario sottostante l'art. 12 L. 118/71 ed handicap grave
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non erano stati ritenuti sussistenti i requisiti sanitari sottostanti le prestazione in oggetto.
L' si è costituito e si è opposto alla richiesta di nuova consulenza medico CP_2
legale e sulla documentazione in atti e dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel contraddittorio delle parti, la causa veniva decisa, all'odierna udienza, con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Alla luce della depositata relazione medico legale le domande sono rimaste infondate e pertanto non meritano di essere accolte.
Ed invero il nominato CTU si è così espresso;
“ Il periziando mostra orientamento nei tre assi, funzioni neuropsichiche nella norma, passaggi posturali e deambulazione autonomi. La patologia neoplastica del colon non ha mostrato ripetizioni, i noduli benigni polmonari e pancreatici sono in follow-up.
Concomita un laparocele addominale in attesa di correzione chirurgica e una alterazione del ritmo in terapia” ed ha concluso escludendo la ricorrenza di entrambi i requisiti sanitari, richiesti in accertamento col ricorso.
Le conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU sono coerenti con l'indagine svolta, non sono state contestate specificatamente da parte ricorrente e meritano pertanto di essere poste a fondamento della decisione.
In ragione delle prodotte dichiarazioni dei redditi di parte ricorrente, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP. Le spese di consulenza medico legale della presente fase restano a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 22 gennaio 2025 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
Pag. 2 di 3 1) Accreta e dichiara l'insussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 12 L. 118/71 ed all'art. 3 comma 3 L.104/92.
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP. Le spese di consulenza medico legale della presente fase restano a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_2
Roma 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 3 di 3