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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/06/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2085/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2085/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALA SANDRO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA ARCO DELLA POSTA N. 5 66034 LANCIANO presso il difensore avv. SALA SANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), in proprio e nella C.F._2 CP_3 C.F._3 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1 ( ), tutti con il patrocinio dell'avv. FLACCO GUGLIELMO e dell'avv. C.F._4
ALFONSI GLORIA elettivamente domiciliati in PIAZZA ETTORE TROILO 5, elettivamente domiciliati in PESCARA, presso il difensore avv. FLACCO GUGLIELMO
IO ON (C.F. ) CONTUMACE C.F._5
(C.F. ) in proprio e nella qualità di genitore di Controparte_4 C.F._6
(C.F. ) CONTUMACE Persona_2 C.F._7
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
l'attrice, preso atto dell'avvenuto adempimento della transazione da parte dei debitori principali, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di revocatoria, chiedendo che il Tribunale dichiari integralmente compensate le spese di lite.
I convenuti e quest'ultima in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
proprio e nella qualità di genitore della minore hanno chiesto che il Tribunale, Persona_1
accertato il difetto di ius postulandi del difensore dell'attrice, dichiari l'improcedibilità della domanda attorea.
pagina 1 di 4 In subordine, accertato il difetto di legittimazione passiva della sig.ra , dichiari CP_3
l'avvenuta prescrizione dell'azione revocatoria proposta dall'attrice, per decorso del termine di cui all'art. 2903 c.c.
Nel merito rigetti le domande formulate dall'attrice, ordinando l'immediata cancellazione della domanda dal registro del Conservatore presso l'Ufficio Territorio Servizio Immobiliare Direzione
Provinciale di CA dell'Agenzia delle Entrate.
In via istruttoria si sono riportati alle richieste formulate.
Hanno chiesto la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese, con condanna della medesima anche ex art. 96 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 9.6.2023 Parte_1
cessionaria di crediti acquistati pro-soluto dalla cedente Intesa Sanpaolo S.p.a., ha convenuto in giudizio e quest'ultima anche Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nella qualità di genitore della minore , nonché IO ON e Persona_1 quest'ultimo anche nella qualità di genitore di Controparte_4 Persona_2
chiedendo la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 cpc, dell'atto di donazione Notar Avv. Per_3
del collegio Notarile di Teramo e CA del 23/05/2018 rep. 43202 racc. 22953, trascritto
[...]
presso Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di CA – Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare in data 01/06/2018 ai nn. 6680 e 4605 RP, nonché ai nn. 6681 RG e 4606 RP, in quanto idoneo a ledere le ragioni di credito della cessionaria. Vinte le spese.
2. Con comparsa depositata il 20.6.2023 si sono costituiti Controparte_1 CP_2
e in proprio e nella qualità di genitore della minore
[...] CP_3 Per_1
, chiedendo che il Tribunale, accertato il difetto di ius postulandi del difensore dell'attrice,
[...]
dichiarasse l'improcedibilità della domanda attorea.
Hanno inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva della sig.ra , nonché CP_3
l'avvenuta prescrizione dell'azione revocatoria, proposta dall'attrice, per decorso del termine di cui all'art. 2903 c.c.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice, chiedendo che venisse ordinata l'immediata cancellazione della domanda giudiziale dal registro del Conservatore presso l'Ufficio Territorio Servizio Immobiliare Direzione Provinciale di CA dell'Agenzia delle Entrate.
Con il favore delle spese e con condanna della convenuta anche ex art. 96 cpc.
3. IO ON e citato anche nella qualità di genitore di Controparte_4 Per_2
non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
[...]
pagina 2 di 4 4. All'udienza del 14.2.2024 la causa è stata rinviata al 7.4.2024 per consentire alle parti di valutare la possibilità di risolvere bonariamente la controversia.
Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 17/04/2024 le parti si sono riportate alle richieste formulate, chiedendo che la causa venisse rinviata per la decisione.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025, con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 189 cpc
***
A. Sulla richiesta di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
a.1 Con nota di precisazione delle conclusioni depositata il 21.3.2025 il difensore di , Parte_1 preso atto dell'avvenuto adempimento della transazione da parte dei debitori principali, ha rinunciato alla domanda di revocatoria formulata, chiedendo la compensazione delle spese.
a.2 I convenuti, che si erano costituiti assumendo di aver già transatto la controversia con Intesa
Sanpaolo S.P.A., provvedendo al pagamento delle somme concordate con l'Istituto di credito, in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione, allegando documentazione a sostegno di quanto dedotto
(cfr doc.3, 4, 5 e 6) con comparsa conclusionale depositata il 18.4.2025 hanno chiesto che il tribunale dichiari cessata la materia del contendere, condannando l'attrice, soccombente virtuale, al pagamento delle spese di lite.
a.3 Considerata l'intervenuta transazione della controversia, in applicazione del principio della ragione più liquida, va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
B. Sulla regolamentazione delle spese
In caso di cessazione della materia del contendere, la questione delle spese va risolta in base al principio della soccombenza virtuale, accollandosi le spese del giudizio alla parte che abbia dato causa alla lite.
Considerato che i convenuti si sono costituiti assumendo di aver già provveduto, sulla base di accordi intervenuti con la cedente Intesa Sanpaolo S.P.A., ad estinguere ogni e qualsivoglia debito nei confronti dell'Istituto di credito, che parte attrice, dando atto dell'avvenuto adempimento della transazione da parte dei debitori principali, ha rinunciato alla domanda di revocatoria formulata, senza allagare alcuna prova di pagamenti effettuati dai convenuti in data successiva alla notifica dell'atto di citazione, non può dubitarsi che le spese del giudizio vadano poste a carico dell'attrice.
Spese liquidate come in dispositivo, tenuto conto del numero delle parti assistite dal medesimo difensore e del valore della controversia indicato nella domanda, con applicazione dei valori minimi, considerato l'esito e la natura documentale della controversia.
pagina 3 di 4 C. Sulla domanda di condanna dell'attrice ex art. 96 cpc
La domanda di condanna, formulata ex art. 96 cpc, da parte convenuta va rigettata non avendo la parte fornito alcuna prova della sussistenza del preteso danno.
D. Sulla cancellazione della domanda di trascrizione
Letto l'art. 2655 cc, tenuto conto dell'esito del giudizio, va ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliari di CA (Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di CA - Servizio di
Pubblicità Immobiliare) di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di revocatoria, con esonero da ogni responsabilità e con spese di cancellazione a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
CONDANNA
l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti, che liquida in € 13.398,80 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di CA (Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di CA - Servizio di Pubblicità Immobiliare) di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di revocatoria effettuata dall'attrice, con esonero da ogni responsabilità, con spese di cancellazione a carico dell'attrice.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
CA, 10/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2085/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALA SANDRO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA ARCO DELLA POSTA N. 5 66034 LANCIANO presso il difensore avv. SALA SANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), in proprio e nella C.F._2 CP_3 C.F._3 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1 ( ), tutti con il patrocinio dell'avv. FLACCO GUGLIELMO e dell'avv. C.F._4
ALFONSI GLORIA elettivamente domiciliati in PIAZZA ETTORE TROILO 5, elettivamente domiciliati in PESCARA, presso il difensore avv. FLACCO GUGLIELMO
IO ON (C.F. ) CONTUMACE C.F._5
(C.F. ) in proprio e nella qualità di genitore di Controparte_4 C.F._6
(C.F. ) CONTUMACE Persona_2 C.F._7
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
l'attrice, preso atto dell'avvenuto adempimento della transazione da parte dei debitori principali, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di revocatoria, chiedendo che il Tribunale dichiari integralmente compensate le spese di lite.
I convenuti e quest'ultima in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
proprio e nella qualità di genitore della minore hanno chiesto che il Tribunale, Persona_1
accertato il difetto di ius postulandi del difensore dell'attrice, dichiari l'improcedibilità della domanda attorea.
pagina 1 di 4 In subordine, accertato il difetto di legittimazione passiva della sig.ra , dichiari CP_3
l'avvenuta prescrizione dell'azione revocatoria proposta dall'attrice, per decorso del termine di cui all'art. 2903 c.c.
Nel merito rigetti le domande formulate dall'attrice, ordinando l'immediata cancellazione della domanda dal registro del Conservatore presso l'Ufficio Territorio Servizio Immobiliare Direzione
Provinciale di CA dell'Agenzia delle Entrate.
In via istruttoria si sono riportati alle richieste formulate.
Hanno chiesto la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese, con condanna della medesima anche ex art. 96 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 9.6.2023 Parte_1
cessionaria di crediti acquistati pro-soluto dalla cedente Intesa Sanpaolo S.p.a., ha convenuto in giudizio e quest'ultima anche Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nella qualità di genitore della minore , nonché IO ON e Persona_1 quest'ultimo anche nella qualità di genitore di Controparte_4 Persona_2
chiedendo la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 cpc, dell'atto di donazione Notar Avv. Per_3
del collegio Notarile di Teramo e CA del 23/05/2018 rep. 43202 racc. 22953, trascritto
[...]
presso Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di CA – Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare in data 01/06/2018 ai nn. 6680 e 4605 RP, nonché ai nn. 6681 RG e 4606 RP, in quanto idoneo a ledere le ragioni di credito della cessionaria. Vinte le spese.
2. Con comparsa depositata il 20.6.2023 si sono costituiti Controparte_1 CP_2
e in proprio e nella qualità di genitore della minore
[...] CP_3 Per_1
, chiedendo che il Tribunale, accertato il difetto di ius postulandi del difensore dell'attrice,
[...]
dichiarasse l'improcedibilità della domanda attorea.
Hanno inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva della sig.ra , nonché CP_3
l'avvenuta prescrizione dell'azione revocatoria, proposta dall'attrice, per decorso del termine di cui all'art. 2903 c.c.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice, chiedendo che venisse ordinata l'immediata cancellazione della domanda giudiziale dal registro del Conservatore presso l'Ufficio Territorio Servizio Immobiliare Direzione Provinciale di CA dell'Agenzia delle Entrate.
Con il favore delle spese e con condanna della convenuta anche ex art. 96 cpc.
3. IO ON e citato anche nella qualità di genitore di Controparte_4 Per_2
non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
[...]
pagina 2 di 4 4. All'udienza del 14.2.2024 la causa è stata rinviata al 7.4.2024 per consentire alle parti di valutare la possibilità di risolvere bonariamente la controversia.
Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 17/04/2024 le parti si sono riportate alle richieste formulate, chiedendo che la causa venisse rinviata per la decisione.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025, con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 189 cpc
***
A. Sulla richiesta di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
a.1 Con nota di precisazione delle conclusioni depositata il 21.3.2025 il difensore di , Parte_1 preso atto dell'avvenuto adempimento della transazione da parte dei debitori principali, ha rinunciato alla domanda di revocatoria formulata, chiedendo la compensazione delle spese.
a.2 I convenuti, che si erano costituiti assumendo di aver già transatto la controversia con Intesa
Sanpaolo S.P.A., provvedendo al pagamento delle somme concordate con l'Istituto di credito, in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione, allegando documentazione a sostegno di quanto dedotto
(cfr doc.3, 4, 5 e 6) con comparsa conclusionale depositata il 18.4.2025 hanno chiesto che il tribunale dichiari cessata la materia del contendere, condannando l'attrice, soccombente virtuale, al pagamento delle spese di lite.
a.3 Considerata l'intervenuta transazione della controversia, in applicazione del principio della ragione più liquida, va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
B. Sulla regolamentazione delle spese
In caso di cessazione della materia del contendere, la questione delle spese va risolta in base al principio della soccombenza virtuale, accollandosi le spese del giudizio alla parte che abbia dato causa alla lite.
Considerato che i convenuti si sono costituiti assumendo di aver già provveduto, sulla base di accordi intervenuti con la cedente Intesa Sanpaolo S.P.A., ad estinguere ogni e qualsivoglia debito nei confronti dell'Istituto di credito, che parte attrice, dando atto dell'avvenuto adempimento della transazione da parte dei debitori principali, ha rinunciato alla domanda di revocatoria formulata, senza allagare alcuna prova di pagamenti effettuati dai convenuti in data successiva alla notifica dell'atto di citazione, non può dubitarsi che le spese del giudizio vadano poste a carico dell'attrice.
Spese liquidate come in dispositivo, tenuto conto del numero delle parti assistite dal medesimo difensore e del valore della controversia indicato nella domanda, con applicazione dei valori minimi, considerato l'esito e la natura documentale della controversia.
pagina 3 di 4 C. Sulla domanda di condanna dell'attrice ex art. 96 cpc
La domanda di condanna, formulata ex art. 96 cpc, da parte convenuta va rigettata non avendo la parte fornito alcuna prova della sussistenza del preteso danno.
D. Sulla cancellazione della domanda di trascrizione
Letto l'art. 2655 cc, tenuto conto dell'esito del giudizio, va ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliari di CA (Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di CA - Servizio di
Pubblicità Immobiliare) di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di revocatoria, con esonero da ogni responsabilità e con spese di cancellazione a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
CONDANNA
l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti, che liquida in € 13.398,80 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di CA (Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di CA - Servizio di Pubblicità Immobiliare) di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di revocatoria effettuata dall'attrice, con esonero da ogni responsabilità, con spese di cancellazione a carico dell'attrice.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
CA, 10/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 4 di 4