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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 4175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4175 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3281/2023 R.G., riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza monocratica dinanzi al consigliere istruttore del 10.9.2025, tra:
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Melchiorre (C.F.: ) e C.F._1
dall'avvocato Stefania Di Cresce (C.F.: ) C.F._2
- appellante-
e
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Siviero (C.F.: C.F._3
)
[...]
-appellata- nonché
1 - (C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro- CP_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Guarriello (C.F.:
) C.F._4
-appellata-
Svolgimento del processo e ragioni della decisione
La ha proposto appello contro la sentenza n° 2297/2023 del Tribunale di Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 6.6.2023, con la quale venivano annullate delle ingiunzioni di pagamento di canoni idrici emesse nei confronti della Controparte_2
[...]
Si sono costituite entrambe le parti convenute, e Controparte_2 CP_3
Con atto a firma congiunta dei difensori e del legale rappresentante, datato 31.3.2025, l'ente appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di appello, essendo intervenuto tra le parti un accordo transattivo.
Tale rinuncia è stata accettata sia dal difensore della (la Controparte_2
procura speciale a lui conferita per il giudizio di appello menziona espressamente anche il potere di accettare rinunce agli atti ed all'azione) sia da (con atto a firma CP_3
congiunta del legale rappresentante della parte e del suo difensore).
…
Osserva questa Corte che, alla luce della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello e delle dichiarazioni di accettazione, vi sono tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di estinzione del processo di appello ai sensi dell'art. 306 comma 3 c.p.c. (la quale va dichiarata con sentenza: cfr. Cass., sez. 6, n° 26914 del 26/11/2020), con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
E' infatti pacifico che sia la rinuncia agli atti del giudizio di appello sia la rinuncia all'impugnazione tout court determinano l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 338 c.p.c. ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con obbligo per il giudice di liquidare le spese di lite ai sensi dell'art. 306 comma 4 c.p.c. (cfr. Cass., sez.
1, n° 5556 del 19/05/1995: “La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
2 Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. tuttavia
l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione”; Cass., sez. 2,
n° 4499 del 15/05/1996: “La rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte”; Cass., sez. 2, n° 6845 del 16/03/2017: “La rinuncia, in appello, agli atti di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, giusta l'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, sicché l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito, preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia, va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze”; nonché, in motivazione, Cass., sez. 6, n°
5250 del 06/03/2018: “Questa Corte aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione”.
…
3 Ai sensi dell'art. 306 comma 4 c.p.c. le spese di lite sono a carico del rinunciante, salvo diverso accordo tra le parti, che è nel caso di specie intervenuto, avendone le parti richiesto la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- letti gli artt. 306 e 338 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo di appello per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio;
- dichiara compensate le spese del giudizio di appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.9.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
4
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3281/2023 R.G., riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza monocratica dinanzi al consigliere istruttore del 10.9.2025, tra:
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Melchiorre (C.F.: ) e C.F._1
dall'avvocato Stefania Di Cresce (C.F.: ) C.F._2
- appellante-
e
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Siviero (C.F.: C.F._3
)
[...]
-appellata- nonché
1 - (C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro- CP_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Guarriello (C.F.:
) C.F._4
-appellata-
Svolgimento del processo e ragioni della decisione
La ha proposto appello contro la sentenza n° 2297/2023 del Tribunale di Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 6.6.2023, con la quale venivano annullate delle ingiunzioni di pagamento di canoni idrici emesse nei confronti della Controparte_2
[...]
Si sono costituite entrambe le parti convenute, e Controparte_2 CP_3
Con atto a firma congiunta dei difensori e del legale rappresentante, datato 31.3.2025, l'ente appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di appello, essendo intervenuto tra le parti un accordo transattivo.
Tale rinuncia è stata accettata sia dal difensore della (la Controparte_2
procura speciale a lui conferita per il giudizio di appello menziona espressamente anche il potere di accettare rinunce agli atti ed all'azione) sia da (con atto a firma CP_3
congiunta del legale rappresentante della parte e del suo difensore).
…
Osserva questa Corte che, alla luce della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello e delle dichiarazioni di accettazione, vi sono tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di estinzione del processo di appello ai sensi dell'art. 306 comma 3 c.p.c. (la quale va dichiarata con sentenza: cfr. Cass., sez. 6, n° 26914 del 26/11/2020), con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
E' infatti pacifico che sia la rinuncia agli atti del giudizio di appello sia la rinuncia all'impugnazione tout court determinano l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 338 c.p.c. ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con obbligo per il giudice di liquidare le spese di lite ai sensi dell'art. 306 comma 4 c.p.c. (cfr. Cass., sez.
1, n° 5556 del 19/05/1995: “La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
2 Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. tuttavia
l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione”; Cass., sez. 2,
n° 4499 del 15/05/1996: “La rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte”; Cass., sez. 2, n° 6845 del 16/03/2017: “La rinuncia, in appello, agli atti di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, giusta l'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, sicché l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito, preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia, va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze”; nonché, in motivazione, Cass., sez. 6, n°
5250 del 06/03/2018: “Questa Corte aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione”.
…
3 Ai sensi dell'art. 306 comma 4 c.p.c. le spese di lite sono a carico del rinunciante, salvo diverso accordo tra le parti, che è nel caso di specie intervenuto, avendone le parti richiesto la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- letti gli artt. 306 e 338 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo di appello per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio;
- dichiara compensate le spese del giudizio di appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.9.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
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