Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2927 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emanuela Paschino, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monia Marrocu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 13/03/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Arbus.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13/03/2009 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Arbus, anno 2009, numero 2, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Confermare l'affidamento condiviso dei due figli della coppia, e PE
, che avranno domiciliazione prevalente, anche ai fini anagrafici, presso Per_2 la madre nell'immobile condotto da quest'ultima in locazione.
2. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse, invece, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione
Pag. 2 di 4 alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, saranno assunte congiuntamente dai genitori, il tutto tenendo in considerazione le inclinazioni dei minori.
3. Quanto al diritto di visita, il padre potrà tenere i figli due giorni a settimana da individuarsi nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18:30 alle 21:00
(22:00 nei mesi estivi) con consumazione dei pasti, e a fine settimana alternati dal venerdì alle 18:30 fino alla domenica alle 21:00 (22:00 nei mesi estivi) quando saranno riaccompagnati presso la madre dopo aver consumato la cena.
Se il padre dovesse lavorare anche nella giornata del sabato le parti potranno accordarsi per far iniziare l'esercizio del diritto di visita nella giornata di sabato invece che nella giornata di venerdì.
In ogni caso, i figli minori trascorreranno la vigilia di Natale, il giorno di
Natale, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, rispettivamente con la madre e con il padre.
Inoltre, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di quindici giorni consecutivo, durante le vacanze estive.
Tali periodi dovranno essere concordati fra i genitori compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative.
È fatto salvo ogni diverso accordo tra coniugi.
4. La signora continuerà a percepire l'Assegno Unico al 100%. Pt_1
Il signor verserà alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, Pt_2 Pt_1
l'importo di euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento per e Per_2
mediante versamento sul conto corrente intestato alla signora PE Pt_1
Il detto importo, sarà rivalutato annualmente sulla base degli Indici ISTAT.
5. Le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli, previamente concordate tra i genitori (tra le altre, verranno considerate straordinarie le spese inerenti alle cure mediche non coperte dal SSN e quelle sportive e scolastiche), saranno invece ripartite tra ciascun genitore nella misura del 50%.
Le parti dichiarano di considerare quali spese straordinarie obbligatorie, ovvero quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione come disciplinate dalla delibera del CNF del 29.11.2017 le seguenti: tasse scolastiche e universitarie, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di occhiali da vista e correttivi, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie
(compresi gli esami diagnostici e le analisi cliniche) effettuate tramite il SSN
e, in difetto di accordo sulla terapia, con specialista privato;
spese protesiche;
Pag. 3 di 4 spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
6. Il signor continuerà a farsi carico in via esclusiva del pagamento del Pt_2 mutuo che grava sulla casa in comproprietà tra le parti sita in Arbus nella via
Primo Maggio n. 19.
La signora si impegna a trasferire la quota di sua proprietà in favore Pt_1 dei figli, con atto da stipularsi nanti il Notaio e previa autorizzazione del
Giudice Tutelare.
Il sig. si farà carico delle spese occorrenti per la stipula dell'atto Pt_2 notarile di donazione, annesse e connesse.
7. Le parti sono economicamente indipendenti, pertanto, nessun obbligo di mantenimento verrà posto a carico dell'uno a favore dell'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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