Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5909 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE 26392 /2023
VERBALE DELLA CAUSA REDATTO AI SENSI Dell'art. 127 ter c.p.c. Udienza del 13.05.2023
Avanti al G.I., dr. Emanuele Lombardi, compare in senso figurato per la parte ricorrente Avv. Diego De Paolis l'avv. Mariachiara Maione, quale procuratore costituito nell'interesse del ricorrente che si riporta al contenuto del ricorso introduttivo e impugna quanto dedotto dal sia nella memoria di CP_1 costituzione, sia nelle memorie irritualmente depositate il 12.11.2024. Chiede che il Giudice voglia accogliere le richieste così come formulate nel ricorso introduttivo e quindi condannare parte convenuta al pagamento delle competenze di lite
Il Giudice
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 26392/2023 avente ad oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione difesa d'ufficio.
TRA
- Avv. Diego De Paolis (Codice Fiscale ), nato a [...] il C.F._1
21.10.1983, residente in [...] e con studio alla Via S. Biscardi
n. 31, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Mariachiara Maione (codice fiscale
) con studio in San Giorgio a Cremano (Na) al Corso Roma C.F._2
n. 37, giusta procura in atti e presso cui domicilia.
E
- (C.F. in persona dei rapp.ti p.t., ope legis Controparte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
), presso i cui uffici domiciliano alla via A. Diaz, 11 P.IVA_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avv.to Digo De Paolis ha proposto opposizione avverso il decreto emesso dal
Tribunale di Napoli XI sezione penale in data 07.11.2023 e, comunicato in data
07.12.2023, dolendosi dell'importo liquidato dal Giudice, a suo dire errato nell' individuazione dell'attività difensiva liquidata, in quanto erroneamente il Giudice avrebbe qualificato l'attività professionale svolta nella nota spesa 1 anziché n. 2 del protocollo d'intesa stilato con l'ordine degli avvocati di Napoli.
Il ricorrente ha premesso di aver assunto la difesa del nel proc. Pen. Controparte_3
18365/2022 R.G.N.R., giusta nomina depositata il 15.09.2022, tenutosi innanzi al
Tribunale di Napoli XI sez. penale Giudice dott. Gallo, conclusosi con sentenza n.
6402/2023, secondo cui “letto l'art. 530 II comma c.p.p. l'imputato veniva assolto dal reato a lui ascritto al capo A della rubrica perché il fatto non sussiste e letti gli artt. 438, 533 e 535 c.p.p., dichiarato responsabile del reato a lui ascritto al capo B della rubrica” depositata il 23.06.2023.
In data 5.7.2023 l'avv. De Paolis depositava istanza di liquidazione dell'onorario per l'attività svolta nell'interesse della parte ammessa al beneficio, aderendo al “Protocollo per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti penali (L. 27.12.2013 n.147 e D.M.
10.3.2014 n. 55), e procedure assimilate (art. 116 e 117 DPR 115/2002)”.
Nello specifico l'avv. De Paolis richiedeva, nell'istanza di liquidazione, l'applicazione della “Nota spese n. 2 – Rito monocratico” che prevede un importo protocollare previsto per attività di rito monocratico ordinario (con 1 udienza di trattazione) con rito alternativo (patteggiamento, abbreviato e abbreviato condizionato documentale), un compenso complessivo di € 862,50. Tuttavia, il Tribunale di Napoli XI sezione penale, con il decreto oggi impugnato ha liquidato al difensore suindicato la complessiva somma di € 500,00 oltre spese generali come per legge, iva se dovuta, come prevista dalla nota spese n.1 del Protocollo d'intesa.
Il , nel costituirsi, hanno richiesto il rigetto della domanda in Controparte_2 quanto inammissibile con conferma del decreto di liquidazione.
Al ricorso veniva allegata l'istanza di liquidazione presentata dall'Avv.to De Paolis e la documentazione ad essa allegata nell'ambito del proc. pen. n. 18365/2022 R.G.N.R..
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Il ricorso in opposizione alla liquidazione risulta tempestivamente proposto nel rispetto del termine di giorni trenta applicabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 170, comma 1 D.P.R. n. 115 del 2002 (come sostituito dall'art. 34 comma 17 del D.lgs. n.
150 del 2011), dell'art. 15 del detto D.lgs. n. 150 del 2011, la quale prevede che il provvedimento adottato in prima istanza si consolida in giudicato se non è appellato
«entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione» (così, Cass. sez. 2, sentenza n. 4423 del 21/02/2017). Nel caso di specie, la comunicazione da parte della cancelleria (effettuata a mezzo PEC) è avvenuta, infatti, in data 07.12.2023 e il ricorso
è stato depositato il 19.12.2023 e quindi nei termini.
Quanto al merito dell'opposizione, giova premettere che i Protocolli tra Uffici
Giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati aventi ad oggetto l'individuazione di una procedura standard per la liquidazione dell'onorario dei difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, di imputati irreperibili e delle parti civili ammesse al patrocinio cosiddetto gratuito, sono adottati allo scopo di snellire l'attività dei giudici penali chiamati a liquidare gli onorari, consentire agli avvocati di ottenere il provvedimento di liquidazione in tempi più rapidi e prevenire le opposizioni ai decreti di liquidazione attraverso una standardizzazione delle liquidazioni.
Detti Protocolli rientrano tra le Buone Prassi e sono privi, pertanto, di valore normativo,
di talché essi non sono vincolanti per il giudice, il quale resta soggetto soltanto alla legge;
ciò, quindi, significa che: da un lato, il magistrato che procede, nell'autonomo esercizio della giurisdizione, pur seguendo il Protocollo, ben potrà discostarsi, con adeguata motivazione, dall'applicazione pedissequa degli importi concordati per quella determinata categoria di prestazione professionale, se ciò sia giustificato da ragioni congruamente argomentate, così come è possibile che valuti di espungere una determinata voce di attività professionale richiesta ma ritenuta non dovuta all'esito della consultazione degli atti allegati alla istanza e dello stesso fascicolo processuale, senza trascurare di dar conto della decisione adottata con motivazione che non sia apparente;
per altro verso, vista la loro natura non vincolante, i Protocolli d'intesa non possono vincolare il magistrato nella decisione quanto all'an debeatur, ovvero quanto alla sussistenza stessa dei presupposti e delle condizioni per far luogo alla liquidazione del soggetto ammesso al patrocinio dello Stato o al difensore d'ufficio.
In via generale, il Giudice, chiamato alla liquidazione del compenso spettante al difensore per l'attività penale svolta, deve tener conto, in ragione del disposto di cui all'art. 12 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, di una serie di parametri, tra cui le caratteristiche, l'urgenza, l'importanza, la complessità del procedimento, della gravità
e del numero delle imputazioni, le questioni giuridiche e di fatto trattate, la presenza di eventuali contrasti giurisprudenziali, i documenti e gli atti da esaminare, la continuità
dell'impegno esito della causa e numero delle udienze.
Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime;
“.. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, diminuiti fino al 50 per cento”.
L'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, norma primaria in materia, con la quale deve coordinarsi il citato art. 12, di natura regolamentare, nell'imporre di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto delle tariffe minime
(Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, n.26643; Cassazione civile sez. VI, 21/02/2012, n.2527), esclusa, all'evidenza, la decurtazione prevista ex lege dall'art. 106 bis dpr
115/2002.
Infatti, sotto tale ultimo profilo, deve registrarsi nella giurisprudenza della Suprema
Corte il progressivo consolidarsi dell'indirizzo per cui, nella prospettiva di valorizzazione dell'equo compenso ai sensi dell'art. 2233 comma 2 c.c. – il quale preclude di liquidare somme simboliche, non consone al decoro professionale- sancisce il divieto per il giudice di liquidare gli onorari travalicando il confine dei minimi tariffari. Tanto attualmente discende dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37, il quale, considerata l'introduzione della specifica disposizione che, nell'ambito dei valori parametrici orientativi, pur riservando al giudice il potere discrezionale di riduzione del valore medio standard, inibisce la riduzione dell'onorario al di sotto del limite percentuale del
50%, ovvero al di sotto del valore minimo.
Nel caso di specie, il giudice ha voluto fare esplicito richiamo al protocollo d'intesa, tralasciando, quindi, il proprio potere discrezionale liquidatorio, applicando la tariffan.1 del suddetto protocollo che prevede: “Nota spese N.1 Rito monocratico definito con sentenza di proscioglimento ex artt. 129/469 c.p.p., senza attività istruttoria cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato”(nel caso in cui si giunga a sentenza ex art. 129 c.p.p. a seguito di attività istruttoria si applicano i
parametri seguenti).
Vista la natura e l'impegno professionale profuso, nonchè alla intervenuta sentenza di proscioglimento e richiesta di patteggiamento, facendo applicazione dei parametri come da protocollo effettivamente andava liquidata la nota spese n.2 che prevede :”
Rito monocratico ordinario (con 1 ud trattazione) con rito alternativo (patteggiamento, abbreviato e abbreviato condizionato documentale)” con la liquidazione di un compenso pari ad € 862,50
In definitiva, l'importo liquidabile all'avv. De Paolis è pari a complessivi euro 862,50, come previsto dalla nota spese N.2 di cui al protocollo di intesa stilato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza, e sono liquidate, in relazione alla somma attribuita, come da dispositivo, secondo i parametri del
DM.147/2022 calcolato ai minimi, tenuto conto dell'attività svolta e trattandosi di questioni non di particolare rilevanza o interesse e per tanto non suscettibile di incrementi in aumento.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, previo annullamento del decreto emesso dal
Tribunale Penale di Napoli XI sezione in composizione monocratica notificato il 07.12.2023, liquida, in favore del ricorrente, avv. Diego De Paolis, per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale n. 18365/2022 R.G.N.R., la somma complessiva di euro 862,50 oltre, Iva e CPA se dovute;
- condanna il al pagamento delle spese del presente Controparte_2
procedimento che liquida in euro 332,00 oltre spese generali, Iva e CPA accessori di legge.
Si comunichi.
Napoli, 07.06.2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi