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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/12/2025, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. 1549/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. DO NT - presidente rel. - dott. Gabriella Zanon - consigliere - dott. Federico Bressan - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 04/09/2025 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. GARGIULO DANIELA;
- parte reclamante - contro
Liquidazione controllata Parte_1
Controparte_1
Controparte_2
Guber Banca s.p.a.
CP_3
- intimati -
Avente a oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare – reclamo avverso la sentenza n. 55/2025 con la quale il tribunale di Rovigo ha dichiarata aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
Causa riservata in decisione all'udienza del 30/10/2025 sulle seguenti conclusioni della parte reclamante
“RICORRE All'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, affinchè si compiaccia, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa:
- Ai sensi dell'art. 52 CCII, previa ordinanza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio e ordine di notifica di ricorso e pedissequo decreto al Liquidatore, di sospendere l'esecutività della Sentenza n.
55/2025, emessa dal Tribunale di Rovigo in composizione Collegiale, in data 17 luglio 2025 e notificata a mezzo PEC dalla Cancelleria in data 28 luglio 2025;
-1- - Di riformare la Sentenza n. 55/2025, emessa dal Tribunale di Rovigo in composizione Collegiale, in data 17 luglio 2025, notificata a mezzo PEC dalla Cancelleria in data 28 luglio 2025, come segue:
1) Eliminare nella parte dispositiva la seguente prescrizione “Ordina: al ricorrente di versare entro e non oltre il 04.08.2025 un fondo spese di € 1.000,00 nel conto corrente intestato alla procedura:…” per tutte le motivazioni di cui in premessa;
2) Eliminare nella parte motiva la seguente disposizione “rilevato che l'OCC ha riferito che il debitore ha già corrisposto all'Avv. Gargiulo la somma di € 5.000,00 (iva compresa) per l'attività di assistenza legale dalla stessa svolta nella presente procedura;
sul punto occorre osservare che ciò costituisce una lesione della par condicio creditorum, sicchè tale somma dovrà essere immediatamente restituita al Liquidatore che poi provvederà a ripartirla in favore della massa dei creditori, secondo l'ordine delle preferenze e dei gradi di privilegio;
… per tutte le motivazioni di cui in premessa;
3) Modificare la parte motiva “ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente verificate dal gestore della crisi, quest'ultimo deve
(essere n.d.r.) autorizzato a trattenere la somma mensile pari ad € 1.200,00 (e non già pari a €
1.714,00 indicata dal debitore), tenuto conto che degli vive nell'appartamento di proprietà della madre, pertanto, non sostiene alcuna spesa a titolo di canone di locazione, inoltre, la madre gode di una pensione di circa € 1600 al mese e non risultano documentate le spese che la stessa sosterrebbe in favore dell'altro figlio ”, dando atto che il debitore sostiene spese mensili per Persona_1 complessivi € 1.714,00, di cui € 434,50 in ausilio alle spese di gestione del menage familiare, assegnando allo stesso la somma mensile di € 1.714,00; conseguentemente modificare la parte dispositiva “Dispone: che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.200,00 mensili, con obbligo a carico di di depositare Parte_1 nel conto corrente intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire …” con la cifra di €
1.714,00, per tutte le motivazioni di cui in premessa”.
Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 55/2025 il tribunale di Rovigo su ricorso di ha disposto Parte_1
l'apertura della liquidazione contrattuale del patrimonio di costui, disponendo, per quanto in questa sede rileva: i.) l'esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.200,00 mensili, con obbligo del debitore di depositare nel conto corrente della procedura il reddito eccedente l'indicato limite, nonché ogni ulteriore eventuale successiva entrata;
ii.) il versamento di un fondo spese di € 1.000,00 sul predetto conto corrente intestato alla procedura.
2. Avverso tale sentenza ha proposto reclamo , dolendosi: a.) della Parte_1 determinazione del fondo spese in € 1.000,00, che allega essere eccessivo e illegittimo;
b.) del passaggio motivazionale nel quale il tribunale ha rilevato il già avvenuto pagamento da parte del debitore all'avv. Gargiulo della somma di €
-2- 5.000,00 per l'attività di assistenza legale dalla stessa prestata nella procedura, osservando che si trattava di una lesione della par condicio creditorum “sicchè tale somma dovrà essere immediatamente restituita al liquidatore” per la successiva ripartizione in favore della massa dei creditori;
3.) della quantificazione delle somme escluse dalla liquidazione, chiedendo la sostituzione dell'importo indicato dal tribunale con quello di € 1.714,00, né la liquidazione controllata.
3. Non si è costituito nessuno dei creditori, né il liquidatore della liquidazione controllata.
4. All'udienza del 30 ottobre 2025, il difensore della parte reclamante ha chiesto e ottenuto termine di otto giorni per depositare una nota in merito alla questione della tempestività del deposito del ricorso, questione officiosamente sollevata dalla corte.
Depositata la nota autorizzata, la corte si è riservata la decisione.
5. Il reclamo non può trovare accoglimento.
6. A fronte della notificazione della sentenza impugnata in data 28 luglio 2025, come allegato anche dalla stessa parte reclamante a pag. 2 del ricorso, risulta il deposito del reclamo in data 4 settembre 2025, il che ha indotto la corte a sollecitare una presa di posizione da parte della difesa del sul punto. Nella nota autorizzata in Pt_1 proposito dimessa si fa riferimento a problemi informatici che avrebbero impedito di perfezionare il deposito al ricorso pur inviato telematicamente in data 25 agosto 2025, onde il “ha ridepositato atto di appello, in data 4 settembre 2025, unitamente Pt_1 ad istanza di rimessione in termini ex art.153 co.2 c.p.c.”. Il richiamo al deposito di una istanza di rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c. non trova alcun riscontro nel fascicolo, ove non risulta dimessa alcuna istanza in tal senso.
7. In ogni caso, anche a voler ritenere implicitamente formulata una tale istanza con la produzione delle mail inviate in data 25 agosto 2025 e a considerare effettivamente esistente il disguido informatico (che parrebbe invero dipeso dall'erronea indicazione del destinatario in termini di “sezione fallimentare”, non esistente), nondimeno il ricorso non può trovare accoglimento.
8. In merito alla dedotta illegittimità della richiesta di costituzione di un fondo spese, la pretesa di “eliminare nella parte dispositiva” l'indicazione del fondo spese di €
1.000,00 non può essere condivisa, volta che i costi della procedura vanno inevitabilmente tenuti presente e risulta opportuno predisporre la provvista per il loro sostenimento. Lo stesso reclamante, del resto, dà atto che il conto corrente all'epoca della relazione aveva una consistenza idonea a far fronte al disposto fondo spese. Si tratta, in ogni caso, di una valutazione discrezionale operata dal tribunale che, non
-3- apparendo manifestamente incongrua o eccessiva, si sottrae a una diversa valutazione in questa sede.
9. Palesemente inammissibile è il reclamo nella parte in cui si dirige avverso un brano della motivazione non tradottosi in alcuna concreta ed effettiva statuizione (neppure presente nel dispositivo) e come tale inidonea a costituire un titolo giudiziale per quanto ivi del tutto incidentalmente osservato dai primi giudici.
10. Anche in riferimento alla questione della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione e che il debitore è autorizzato a trattenere, si tratta di punto che non può ammissibilmente essere oggetto di reclamo avanti la corte d'appello in sede di impugnazione ex art. 51 c.c.i.i.
11. Occorre considerare che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non è previsto come contenuto necessario della sentenza ex art. 270
c.c.i.i. La circostanza che il tribunale abbia provveduto al riguardo, evidentemente allo stato degli atti e in funzione della valutazione che è chiamato a compiere circa la ricorrenza dei presupposti per dichiarare l'apertura della procedura, non vale a immutare la natura di quella determinazione, comunque di natura provvisoria e, dunque, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice (delegato) al quale l'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., riserva la indicazione della parte dei guadagni del debitore sottratta alla liquidazione nei “limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia”. La soluzione risulta anche maggiormente opportuna, in quanto la previsione della modificabilità (che mal si concilia con una statuizione recata nella sentenza) consente la possibilità di un costante adeguamento della quota alla luce delle eventuali immutazioni della situazione economica del debitore che nel corso del tempo vengano a verificarsi. Il che è del resto in linea con quanto previsto con riferimento alla liquidazione giudiziale, ove nella analoga situazione l'articolo 146 c.c.i.i. rimette la valutazione in proposito al giudice delegato
(come in precedenza l'art. 46 l. fall.). Il collegio ritiene pertanto che una eventuale doglianza in merito alla quota esclusa dalla liquidazione vada proposta al giudice delegato e, se non condivisa, fatta oggetto di reclamo ex art. 124 c.c.i.i. avanti il tribunale.
12. La mancata costituzione in giudizio delle controparti esime dall'adozione della pronuncia sulle spese processuali.
13. Al rigetto del reclamo consegue che va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
-4-
PER QUESTI MOTIVI
- respinge il reclamo come sopra proposto;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza a carico della parte reclamante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 20 novembre 2025.
Il presidente est.
DO NT
-5-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. DO NT - presidente rel. - dott. Gabriella Zanon - consigliere - dott. Federico Bressan - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 04/09/2025 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. GARGIULO DANIELA;
- parte reclamante - contro
Liquidazione controllata Parte_1
Controparte_1
Controparte_2
Guber Banca s.p.a.
CP_3
- intimati -
Avente a oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare – reclamo avverso la sentenza n. 55/2025 con la quale il tribunale di Rovigo ha dichiarata aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
Causa riservata in decisione all'udienza del 30/10/2025 sulle seguenti conclusioni della parte reclamante
“RICORRE All'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, affinchè si compiaccia, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa:
- Ai sensi dell'art. 52 CCII, previa ordinanza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio e ordine di notifica di ricorso e pedissequo decreto al Liquidatore, di sospendere l'esecutività della Sentenza n.
55/2025, emessa dal Tribunale di Rovigo in composizione Collegiale, in data 17 luglio 2025 e notificata a mezzo PEC dalla Cancelleria in data 28 luglio 2025;
-1- - Di riformare la Sentenza n. 55/2025, emessa dal Tribunale di Rovigo in composizione Collegiale, in data 17 luglio 2025, notificata a mezzo PEC dalla Cancelleria in data 28 luglio 2025, come segue:
1) Eliminare nella parte dispositiva la seguente prescrizione “Ordina: al ricorrente di versare entro e non oltre il 04.08.2025 un fondo spese di € 1.000,00 nel conto corrente intestato alla procedura:…” per tutte le motivazioni di cui in premessa;
2) Eliminare nella parte motiva la seguente disposizione “rilevato che l'OCC ha riferito che il debitore ha già corrisposto all'Avv. Gargiulo la somma di € 5.000,00 (iva compresa) per l'attività di assistenza legale dalla stessa svolta nella presente procedura;
sul punto occorre osservare che ciò costituisce una lesione della par condicio creditorum, sicchè tale somma dovrà essere immediatamente restituita al Liquidatore che poi provvederà a ripartirla in favore della massa dei creditori, secondo l'ordine delle preferenze e dei gradi di privilegio;
… per tutte le motivazioni di cui in premessa;
3) Modificare la parte motiva “ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente verificate dal gestore della crisi, quest'ultimo deve
(essere n.d.r.) autorizzato a trattenere la somma mensile pari ad € 1.200,00 (e non già pari a €
1.714,00 indicata dal debitore), tenuto conto che degli vive nell'appartamento di proprietà della madre, pertanto, non sostiene alcuna spesa a titolo di canone di locazione, inoltre, la madre gode di una pensione di circa € 1600 al mese e non risultano documentate le spese che la stessa sosterrebbe in favore dell'altro figlio ”, dando atto che il debitore sostiene spese mensili per Persona_1 complessivi € 1.714,00, di cui € 434,50 in ausilio alle spese di gestione del menage familiare, assegnando allo stesso la somma mensile di € 1.714,00; conseguentemente modificare la parte dispositiva “Dispone: che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.200,00 mensili, con obbligo a carico di di depositare Parte_1 nel conto corrente intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire …” con la cifra di €
1.714,00, per tutte le motivazioni di cui in premessa”.
Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 55/2025 il tribunale di Rovigo su ricorso di ha disposto Parte_1
l'apertura della liquidazione contrattuale del patrimonio di costui, disponendo, per quanto in questa sede rileva: i.) l'esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.200,00 mensili, con obbligo del debitore di depositare nel conto corrente della procedura il reddito eccedente l'indicato limite, nonché ogni ulteriore eventuale successiva entrata;
ii.) il versamento di un fondo spese di € 1.000,00 sul predetto conto corrente intestato alla procedura.
2. Avverso tale sentenza ha proposto reclamo , dolendosi: a.) della Parte_1 determinazione del fondo spese in € 1.000,00, che allega essere eccessivo e illegittimo;
b.) del passaggio motivazionale nel quale il tribunale ha rilevato il già avvenuto pagamento da parte del debitore all'avv. Gargiulo della somma di €
-2- 5.000,00 per l'attività di assistenza legale dalla stessa prestata nella procedura, osservando che si trattava di una lesione della par condicio creditorum “sicchè tale somma dovrà essere immediatamente restituita al liquidatore” per la successiva ripartizione in favore della massa dei creditori;
3.) della quantificazione delle somme escluse dalla liquidazione, chiedendo la sostituzione dell'importo indicato dal tribunale con quello di € 1.714,00, né la liquidazione controllata.
3. Non si è costituito nessuno dei creditori, né il liquidatore della liquidazione controllata.
4. All'udienza del 30 ottobre 2025, il difensore della parte reclamante ha chiesto e ottenuto termine di otto giorni per depositare una nota in merito alla questione della tempestività del deposito del ricorso, questione officiosamente sollevata dalla corte.
Depositata la nota autorizzata, la corte si è riservata la decisione.
5. Il reclamo non può trovare accoglimento.
6. A fronte della notificazione della sentenza impugnata in data 28 luglio 2025, come allegato anche dalla stessa parte reclamante a pag. 2 del ricorso, risulta il deposito del reclamo in data 4 settembre 2025, il che ha indotto la corte a sollecitare una presa di posizione da parte della difesa del sul punto. Nella nota autorizzata in Pt_1 proposito dimessa si fa riferimento a problemi informatici che avrebbero impedito di perfezionare il deposito al ricorso pur inviato telematicamente in data 25 agosto 2025, onde il “ha ridepositato atto di appello, in data 4 settembre 2025, unitamente Pt_1 ad istanza di rimessione in termini ex art.153 co.2 c.p.c.”. Il richiamo al deposito di una istanza di rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c. non trova alcun riscontro nel fascicolo, ove non risulta dimessa alcuna istanza in tal senso.
7. In ogni caso, anche a voler ritenere implicitamente formulata una tale istanza con la produzione delle mail inviate in data 25 agosto 2025 e a considerare effettivamente esistente il disguido informatico (che parrebbe invero dipeso dall'erronea indicazione del destinatario in termini di “sezione fallimentare”, non esistente), nondimeno il ricorso non può trovare accoglimento.
8. In merito alla dedotta illegittimità della richiesta di costituzione di un fondo spese, la pretesa di “eliminare nella parte dispositiva” l'indicazione del fondo spese di €
1.000,00 non può essere condivisa, volta che i costi della procedura vanno inevitabilmente tenuti presente e risulta opportuno predisporre la provvista per il loro sostenimento. Lo stesso reclamante, del resto, dà atto che il conto corrente all'epoca della relazione aveva una consistenza idonea a far fronte al disposto fondo spese. Si tratta, in ogni caso, di una valutazione discrezionale operata dal tribunale che, non
-3- apparendo manifestamente incongrua o eccessiva, si sottrae a una diversa valutazione in questa sede.
9. Palesemente inammissibile è il reclamo nella parte in cui si dirige avverso un brano della motivazione non tradottosi in alcuna concreta ed effettiva statuizione (neppure presente nel dispositivo) e come tale inidonea a costituire un titolo giudiziale per quanto ivi del tutto incidentalmente osservato dai primi giudici.
10. Anche in riferimento alla questione della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione e che il debitore è autorizzato a trattenere, si tratta di punto che non può ammissibilmente essere oggetto di reclamo avanti la corte d'appello in sede di impugnazione ex art. 51 c.c.i.i.
11. Occorre considerare che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non è previsto come contenuto necessario della sentenza ex art. 270
c.c.i.i. La circostanza che il tribunale abbia provveduto al riguardo, evidentemente allo stato degli atti e in funzione della valutazione che è chiamato a compiere circa la ricorrenza dei presupposti per dichiarare l'apertura della procedura, non vale a immutare la natura di quella determinazione, comunque di natura provvisoria e, dunque, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice (delegato) al quale l'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., riserva la indicazione della parte dei guadagni del debitore sottratta alla liquidazione nei “limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia”. La soluzione risulta anche maggiormente opportuna, in quanto la previsione della modificabilità (che mal si concilia con una statuizione recata nella sentenza) consente la possibilità di un costante adeguamento della quota alla luce delle eventuali immutazioni della situazione economica del debitore che nel corso del tempo vengano a verificarsi. Il che è del resto in linea con quanto previsto con riferimento alla liquidazione giudiziale, ove nella analoga situazione l'articolo 146 c.c.i.i. rimette la valutazione in proposito al giudice delegato
(come in precedenza l'art. 46 l. fall.). Il collegio ritiene pertanto che una eventuale doglianza in merito alla quota esclusa dalla liquidazione vada proposta al giudice delegato e, se non condivisa, fatta oggetto di reclamo ex art. 124 c.c.i.i. avanti il tribunale.
12. La mancata costituzione in giudizio delle controparti esime dall'adozione della pronuncia sulle spese processuali.
13. Al rigetto del reclamo consegue che va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
-4-
PER QUESTI MOTIVI
- respinge il reclamo come sopra proposto;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza a carico della parte reclamante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 20 novembre 2025.
Il presidente est.
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