Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 664/2022 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce N. 1444 del 13.5.2022 Oggetto: rideterminazione spese processuali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott. ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 664.2022 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Michele Maggio, domiciliatario
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dall'avv. Valeria Giraldi, domiciliataria;
nonché
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Fabrizio Controparte_2
Marra, domiciliatario
APPELLATI
All'udienza del 14.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, nei confronti dell' si era, CP_1
ottenuto il riconoscimento del diritto azionato (pagamento assegni nucleo familiare pari ad € 2.207,56 disposto in dispositivo, e indennità di malattia e maternità riconosciute dall' e poste in pagamento in corso di causa) con condanna dell' al CP_1 CP_1
pagamento di € 2.207,56, compensazione delle spese di giudizio per metà e liquidazione del residuo in € 500
Ha lamentato l'erroneità della decisione per l'operata compensazione delle spese di giudizio nonostante l'avvenuto riconoscimento del diritto azionato, per l'omessa specificazione, da parte del giudice, dei gravi motivi alla base della compensazione e per la violazione dei minimi tariffari in relazione al valore della controversia come raffrontati al residuo liquidato.
Ha chiesto- in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna dell'Istituto al pagamento, con distrazione, di quanto dovuto per le tariffe professionali (€ 3.550 o €
1.775 per l'ipotesi di conferma della compensazione al 50%), nonché alla rifusione delle spese di questo grado.
L' nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello.
La ha chiesto la compensazione delle spese del grado poiché evocata in Controparte_2
giudizio per ragioni meramente processuali.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Non v'è contestazione sull'avvenuto riconoscimento del diritto rivendicato in I grado, come sopra espresso.
Nella decisione resa non può trovare spazio la compensazione delle spese di giudizio effettuata;
il credito rivendicato – come sopra precisato - è stato riconosciuto integralmente (per le indennità di malattia e maternità integralmente in via stragiudiziale e con ritardo rispetto al tempo dovuto, e giudizialmente per gli assegni nucleo familiare)
e per un complessivo importo da collocare entro lo scaglione €5201/26000 La circostanza, all'evidenza, non integra una ipotesi di reciproca soccombenza che in astratto avrebbe potuto giustificare l'operata compensazione.
Comunque le spese residue liquidate (€ 500) non sono conformi alla prescrizioni tariffarie (anche ove si tenga conto, sia della compensazione operata che del valore di causa)
Il minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria, ammonta ad € 1865, oltre IVA, CAP e spese forfetarie
In applicazione del principio della soccombenza l' è dunque tenuto al rimborso CP_1
delle spese di giudizio del I grado nel rispetto della tariffa professionale e così come sopra quantificate
Le spese del presente grado sono a carico dell' soccombente e si liquidano tenuto CP_1
conto dei criteri di cui sopra (dunque con applicazione di un valore di € 1365 dato dalla differenza fra il dovuto (1865) ed il liquidato (500) in € 962, oltre accessori.
Sono da compensare le spese del grado nei confronti della , vocata in Controparte_2
giudizio a fini meramente processuali
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 14.11.2022 da nei confronti dell e avverso la sentenza Parte_1 CP_1 Controparte_2
del 13.5.2022 n. 1144.22 del Tribunale di Lecce, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 1865, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge con distrazione per l'avv. Michele Maggio detratto quanto eventualmente percepito condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di CP_1
questo grado, liquidate in € 962, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione per l'avv. Michele Maggio
Compensa le spese di giudizio con Controparte_2
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 14.3.2025 Il Presidente
Gennaro LOMBARDI