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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1117 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Invidia, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Annavittoria CP_1 C.F._2
Devoto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1235/2023 del Tribunale di Verona pubblicata in data
29/05/2024, notificata in data 30/05/2024
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“In via preliminare istruttoria:
1. Voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita, qualora lo ritenga necessario ed opportuno, ordinare ex art. 210 cpc al sig. la produzione in giudizio del contratto preliminare di CP_1 vendita sottoscritto, nonché dell'atto di acquisto della cucina e/o, in ogni caso, svolga le indagini che riterrà più opportune al fine di far accertare il suo imminente trasferimento nel comune di Castel D'Azzano;
2. Voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita, qualora lo ritenga necessario ed opportuno, ordinare ex art. 210 cpc alla Soc. Viemme Costruzioni Srl, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Castel D'Azzano (VR), Via Mascagni n. 130, P. Iva: e all' P.IVA_1 [...] in persona del legale rapp.te pro tempre, con sede legale in 37064 Controparte_2
Povegliano Veronese (VR), Via Verdi n. 7, P. Iva: la produzione in giudizio del P.IVA_2 contratto preliminare di vendita sottoscritto con il sig. In via Preliminare urgente: CP_1 3. Voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita, in via preliminare urgente, in riforma di quanto statuito dal Tribunale di Verona, stante l'acquisto dell'abitazione sita in Cerea e la non opposizione da parte del sig. autorizzare il trasferimento dei minori (nato a [...]_1 Persona_1 il 22 luglio 2016, C.F.: ) e (nata a [...] il C.F._3 Parte_2
23 maggio 2019, C.F.: ) nel Comune di Cerea (VR), Via Garibaldi n. C.F._4
46/B;
4. Voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita, in via preliminare urgente, in riforma di quanto statuito dal Tribunale di Verona, stante l'acquisto dell'abitazione sita in Cerea, autorizzare l'iscrizione dei minori (nato a [...] il [...], C.F.: ) e Persona_1 C.F._3
(nata a [...] il [...], C.F.: ) Parte_2 C.F._4 a partire dall'anno scolastico 2025/2026 e seguenti, presso l'Istituto comprensivo “Fr.lli Sommariva” di Cerea, che comprende le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado e, nello specifico autorizzare l'iscrizione di alla scuola Pt_2 materna “Bresciani” e l'iscrizione di alla scuola primaria “ ; Per_1 Persona_2 5. Voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita, in via preliminare urgente, in riforma di quanto statuito dal Tribunale di Verona, stante l'acquisto dell'abitazione sita in Cerea, autorizzare l'iscrizione dei minori (nato a [...] il [...], C.F.: ) e Persona_1 C.F._3
(nata a [...] il [...], C.F.: ), Parte_2 C.F._4 a partire dall'anno scolastico 2025/2026 e seguenti, al servizio doposcuola “Piccola Fraternità” o “Club dei Mitici” ove sono presenti le educatrici per lo svolgimento dei compiti;
2
6. Voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita, in via preliminare urgente, previa autorizzazione del trasferimento dei minori nel comune di Cerea, disporre il seguente piano genitoriale: SINO A ovvero sino alla fine delle scuole: “I bambini frequenteranno il ciclo delle Parte_3 scuole primarie all'Istituto Don Bernardo Antonini di San OV LU (VR). Per_1 continuerà a svolgere attività sportiva (calcio) presso l'associazione Sportiva San
[...]
OV LU;
- I bambini verranno accompagnati a scuola il mattino, dalla madre;
- I bambini verranno prelevati da scuola dal sig. tutti i lunedì e verranno CP_1 riaccompagnati a casa della madre, la sera, alle ore 21,30; - I bambini verranno prelevati da scuola dal sig. tutti i giovedì ed ivi riaccompagnati, il mattino successivo, dopo CP_1 il pernottamento dal padre;
” - ed rimarranno con il papà, a fine Per_1 Parte_2 settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola e verranno riaccompagnati a casa della madre, la domenica sera alle ore 21,30”; - Concluso il corrente anno scolastico, nel periodo delle vacanze estive, salvo i periodi di vacanza con i rispettivi genitori, la sig.ra chiede Pt_1 l'autorizzazione ad iscrivere i figli presso i centri estivi di Cerea mantenendo i medesimi orari e giorni ma con la differenza che il padre dovrà andare a prendere e nei Pt_2 Per_1 rispettivi centri estivi, siti in Cerea. DA SETTEMBRE 2025, stante la richiesta della sig.ra di iscrivere i figli presso l'Istituto comprensivo “Fr.lli Sommariva” di Cerea, che Pt_1 comprende le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado e, nello specifico alla scuola materna “ e alla scuola primaria “ Pt_2 Per_3 Per_1 [...]
, oltre all'iscrizione al servizio doposcuola “Piccola Fraternità” o “Club dei Mitici” Per_2 ove sono presenti le educatrici per lo svolgimento dei compiti, chiede che venga accolto il seguente piano genitoriale: a) Visite Ordinarie: Il padre, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 avrà diritto personalmente o tramite i nonni di prelevare i figli da scuola il mercoledì per condurli presso la propria abitazione e/o quella dei nonni paterni per poi riportarli a scuola la mattina successiva. Il padre avrà altresì diritto-dovere di tenere i figli un fine settimana alternato, quando il venerdì gioca a calcio, dal sabato mattina alle ore 10:00, sino alla domenica alle ore 19,00, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
quando il venerdì non gioca a calcio e sabato i figli non devono andare a scuola, da venerdì dopo la scuola sino alla domenica alle ore 19:00. I bambini, quando non sono con il padre, verranno accompagnati a scuola dalla madre e, quindi, prelevati dalla stessa nei giorni che non sono di pertinenza del padre. La madre ha facoltà di avvalersi in relazione alle scuole primarie e secondarie del servizio doposcuola “Piccola Fraternità” o “Club dei Mitici” ove sono presenti le educatrici per lo svolgimento dei compiti. b) Vacanze scolastiche: I bambini trascorreranno con entrambi i genitori quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo intercorrente tra giugno e settembre coincidente con le vacanze scolastiche di ciascun anno, con l'onere per il signor di fissare e comunicare entro il 30 maggio di ciascun anno i CP_1 periodi di vacanza che intenda trascorrere con i figli;
il padre potrà tenere con sé i figli per sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 05 gennaio, in modo che i figli possano trascorrere i giorni di
Natale e di Capodanno, ad anni alterni, con uno dei genitori;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; c) in ogni caso, i genitori potranno concordare tempi di permanenza diversi da quelli sopra stabiliti, anche tenendo in considerazione eventuali diverse esigenze dei figli e gli impegni lavorativi di
3 entrambi i genitori. d) Feste di compleanno, feste scolastiche, saggi/manifestazioni sportive: i genitori concordano che, indipendentemente dal giorno/fine settimana di pertinenza, entrambi potranno partecipare e contribuire all'organizzazione di eventi significativi per i figli, quali feste di compleanno con i compagni di scuola, feste scolastiche, saggi e/o manifestazioni sportive. In caso di impedimento di un genitore all'accompagnamento alle feste interverrà l'altro comunicandolo con tre giorni di anticipo. e) I genitori hanno il diritto, nel periodo di tempo che i figli permarranno presso l'altro genitore, di comunicare telefonicamente con gli stessi e in caso di malattia il diritto di poterli visitare presso l'abitazione in cui si trovano. f) Disporsi in capo al sig. il divieto di frequentazione della SI.ra in presenza dei CP_1 Parte_4 figli minori. In via preliminare:
7. Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita condannare il sig. ai sensi CP_1 dell'art. 473bis.39 e, conseguentemente, imporgli il rispetto degli orari stabiliti per la riconsegna dei minori nonché il versamento puntuale entro il giorno 5 di ogni mese del contributo al mantenimento degli stessi, oltre ad assumere i provvedimenti consequenziali che riterrà più opportuni;
Nel merito, in via principale:
8. Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della Sentenza n. 1235/2024 pubblicata in data 29.05.2024 dal Tribunale di Verona in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa Antonella Guerra, nella causa allibrata al n. 3724/2023 RG e notificata in data 30.05.2024, annullare e/o dichiarare la nullità dell'impugnata Sentenza n. 1235/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona, nelle parti impugnate con i motivi d'appello dedotti nel presente atto, con ogni più ampia riserva all'esito delle avverse difese. Per l'effetto e conseguentemente, in riforma della sentenza n. 1235/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona, Voglia l'Ill.ma Corte adita accogliere le seguenti conclusioni: 1) Affidarsi i figli minori ed in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Pt_2 collocazione abitativa prevalente presso la residenza della madre, dando atto del non contestato trasferimento e, quindi, (per quanto occorrer possa) autorizzando e/o dichiarando l'avvenuto trasferimento della residenza dei minori unitamente alla madre nel Comune di Cerea (VR), per tutte le motivazioni dedotte.
2) Darsi attuazione al seguente piano genitoriale: SINO A GIUGNO 2025 ovvero sino alla fine delle scuole: “I bambini frequenteranno il ciclo delle scuole primarie all'Istituto Don Bernardo Antonini di San OV LU (VR). continuerà a svolgere attività Persona_1 sportiva (calcio) presso l'associazione Sportiva San OV LU;
- I bambini verranno accompagnati a scuola il mattino, dalla madre;
- I bambini verranno prelevati da scuola dal sig.
tutti i lunedì e verranno riaccompagnati a casa della madre, la sera, alle ore CP_1
21,30; - I bambini verranno prelevati da scuola dal sig. tutti i giovedì ed ivi CP_1 riaccompagnati, il mattino successivo, dopo il pernottamento dal padre;
” - ed Per_1 [...] rimarranno con il papà, a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola e Pt_2 verranno riaccompagnati a casa della madre, la domenica sera alle ore 21,30”; - Concluso il corrente anno scolastico, nel periodo delle vacanze estive, salvo i periodi di vacanza con i rispettivi genitori, la sig.ra chiede l'autorizzazione ad iscrivere i figli presso i centri Pt_1 estivi di Cerea mantenendo i medesimi orari e giorni ma con la differenza che il padre dovrà andare a prendere e nei rispettivi centri estivi, siti in Cerea. DA SETTEMBRE Pt_2 Per_1 2025, stante la richiesta della sig.ra di iscrive i figli presso l'Istituto comprensivo “Fr.lli Pt_1
4 Sommariva” di Cerea, che comprende le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado e, nello specifico alla scuola materna “ e Pt_2 Per_3 Per_1 alla scuola primaria , oltre all'iscrizione al servizio doposcuola “Piccola Persona_2 Fraternità” o “Club dei Mitici” ove sono presenti le educatrici per lo svolgimento dei compiti, chiede che venga accolto il seguente piano genitoriale: a) Visite Ordinarie: Il padre, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 avrà diritto personalmente o tramite i nonni di prelevare i figli da scuola il mercoledì per condurli presso la propria abitazione e/o quella dei nonni paterni per poi riportarli a scuola la mattina successiva. Il padre avrà altresì diritto-dovere di tenere i figli un fine settimana alternato, quando il venerdì gioca a calcio, dal sabato mattina alle ore 10:00, sino alla domenica alle ore 19,00, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
quando il venerdì non gioca a calcio e sabato i figli non devono andare a scuola, da venerdì dopo la scuola sino alla domenica alle ore 19:00. I bambini, quando non sono con il padre, verranno accompagnati a scuola dalla madre e, quindi, prelevati dalla stessa nei giorni che non sono di pertinenza del padre. La madre ha facoltà di avvalersi in relazione alle scuole primarie e secondarie del servizio doposcuola “Piccola Fraternità” o Club dei Mitici” ove sono presenti le educatrici per lo svolgimento dei compiti. b) Vacanze scolastiche: I bambini trascorreranno con entrambi i genitori quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo intercorrente tra giugno e settembre coincidente con le vacanze scolastiche di ciascun anno, con l'onere per il signor di fissare e comunicare entro il 30 maggio di ciascun anno i CP_1 periodi di vacanza che intenda trascorrere con i figli;
il padre potrà tenere con sé i figli per sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 05 gennaio, in modo che i figli possano trascorrere i giorni di
Natale e di Capodanno, ad anni alterni, con uno dei genitori;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; c) in ogni caso, i genitori potranno concordare tempi di permanenza diversi da quelli sopra stabiliti, anche tenendo in considerazione eventuali diverse esigenze dei figli e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. d) Feste di compleanno, feste scolastiche, saggi/manifestazioni sportive: I genitori concordano che, indipendentemente dal giorno/fine settimana di pertinenza, entrambi potranno partecipare e contribuire all'organizzazione di eventi significativi per i figli, quali feste di compleanno con i compagni di scuola, feste scolastiche, saggi e/o manifestazioni sportive. In caso di impedimento di un genitore all'accompagnamento alle feste interverrà l'altro comunicandolo con tre giorni di anticipo. e) I genitori hanno il diritto, nel periodo di tempo che i figli permarranno presso l'altro genitore, di comunicare telefonicamente con gli stessi e in caso di malattia il diritto di poterli visitare presso l'abitazione in cui si trovano. f) Disporsi in capo al sig. il divieto di frequentazione della SI.ra in presenza dei CP_1 Parte_4 figli minori.” 3) Confermarsi integralmente le condizioni economiche stabilite nel ricorso per separazione di cui all'omologa del Tribunale di Verona del 07.11.2022 che si intende qui come integralmente trascritto anche per quanto non espressamente riportato e di cui si riportano i punti principali: -
Disporsi che il SI. corrisponda alla SI.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 800,00* (euro ottocento/00). Tale importo sarà adeguato annualmente ed automaticamente all'indice Istat nella misura del 100% a decorrere dal mese di agosto 2023 come previsto nel ricorso per
5 separazione consensuale;
detto assegno dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1 CP_
- Disporsi che l'assegno unico universale erogato dall' (o altro ente) in favore dei minori, venga percepito interamente dalla SI.ra stabilendosi che, in caso non sia possibile la Pt_1 percezione diretta in misura integrale, gravi in capo al SI. l'obbligo di fare richiesta CP_1 della quota di sua pertinenza e di versare quanto percepito a tale titolo alla SI.ra ogni Pt_1 mese.
- Entrambi i genitori provvederanno alla detrazione fiscale dei figli minori nella misura del 65% per il SI. e del 35% per la SI.ra Le spese straordinarie, sportive, ricreative, CP_1 Pt_1 scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., saranno ripartite nella misura del 65% in capo al SI. e del 35% in capo alla SI.ra secondo quanto compiutamente individuato CP_1 Pt_1 nel Protocollo Famiglia in materia di separazione, Divorzio e Affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, adottato dal Tribunale di Verona in data 03.10.2018 e successive modifiche da intendersi qui come trascritto (omissis).
- A conferma di quanto previsto nell'accordo di separazione le spese di baby-sitting/dopo scuola verranno sostenute dai genitori, secondo le percentuali sopra indicate (65% e 35%) nell'ipotesi in cui gli stessi fossero impegnati per motivi lavorativi e i nonni paterni non fossero disponibili;
- Il pagamento delle spese straordinarie avverrà, ove possibile e se conoscibile preventivamente nell'importo, in via anticipata e/o contestualmente al versamento del contributo per il mantenimento dei figli minori. Tutte le suindicate spese potranno essere sostenute dall'uno o l'altro genitore. Qualora non fosse possibile, il rimborso della quota di competenza in favore del genitore anticipatario dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, sorretta da idonea documentazione comprovante l'esborso sostenuto. 4) Respingersi l'appello incidentale nonché ogni e qualsivoglia domanda ex adverso svolta, in quanto destituita di fondamento alcuno;
In ogni caso 5) Con Vittoria di spese e compensi professionali, oltre Spese generali pari al 15%,
CPA ed IVA se dovute, di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: a) Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita ordinare, ex art. 210 cpc, al sig. la produzione in giudizio di tutta la documentazione ex art 473bis 12; b) Voglia l'Ill.ma CP_1 Corte D'Appello adita disporre accertamenti di Polizia Tributaria, al fine di ricostruire la vera capacità patrimoniale del SI. c) Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita ordinare, ex CP_1 art. 210 cpc, all'associazione sportiva Aurora di Marchesino A.C.D. l'esibizione dei pagamenti disposti a titolo di compenso al calciatore per gli anni 2023/2024; d) Voglia CP_1 l'Ill.ma Corte D'Appello adita ordinare, ex art. 210 cpc, ai SIg. e Parte_5 [...] l'esibizione degli estratti dei conti correnti a loro intestati o cointestati relativamente Pt_6 agli anni 2023 e 2024; e) Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita ordinare, ex art. 210 cpc, ai Carabinieri di San OV LU (VR) l'esibizione in giudizio del verbale di accesso del 02.06.2024; f) Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita ordinare, ex art. 210 cpc, alla Banca BCC- Agenzia di San Bonifacio l'esibizione dei documenti attestanti l'estinzione del mutuo intestato al sig. g) Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita ordinare, ex art. 210 cpc, alla Soc. CP_1 [...]
, P. Iva: con sede legale in San OV Controparte_4 P.IVA_3 LU (VR), Via Veneto n. 24 l'esibizione dei documenti attestanti la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 14.03.2023 con il sig. h) Si chiede l'ammissione della prova CP_1
6 per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la SI.ra si è rivolta al Pt_1 suo studio per separarsi dal marito dopo aver scoperto che quest'ultimo aveva CP_1 una relazione con la di lei sorella, 2) Vero che nel corso delle trattative per la Parte_4 separazione il SI. aveva dichiarato che la relazione con la SI.ra era CP_1 Parte_4 terminata? 3) Vero che nel mese di giugno 2023 ho visto il SI. e i suoi figli presso il CP_1 parco acquatico Valpopark di Pescantina ed era presente con loro la SI.ra ? Parte_4
(precisi il teste la circostanza) 4) Vero che nel mese di agosto durante una video-chiamata tra e la madre, il SI. metteva il cellulare in modalità “mute” e faceva cenno a Pt_2 CP_1 di cambiare discorso? 5) Vero che ed in tutto l'anno 2023 hanno più Pt_2 Per_1 Pt_2 volte riferito alla madre e alla di lei sorella, , che quando si trovano con il padre Persona_4
è presente anche la zia 6) Vero che ed raccontano ad amici e Parte_4 Per_1 Pt_2 parenti di aver trascorso le vacanze estive 2023 con il padre e la zia 7) Vero Parte_4 che l'orologio di cui alle foto prodotte al doc. 19 che si rammostrano al teste è quello di CP_1
Precisi il teste le circostanze di tempo e di luogo;
8) Vero che nel mese di aprile 2023
[...] ho riferito alla SI.ra che i genitori di si erano detti “stufi” di tenere i Pt_1 CP_1 nipoti? 9) Vero che nel corso del campionato anno 2022/2023/2024 sono state corrisposte delle somme da A.C.D. Aurora Marchesino a favore di (Specifichi il teste quali CP_1 somme e a che titolo) 10) Vero che il SI. si allena nei giorni di martedì, giovedì CP_1
e venerdì, dalle ore 19:30? (specifichi il teste la circostanza); 11) Vero che gioca CP_1 come calciatore titolare nelle partite di campionato? 12) Vero che, in data 01.05.2024, il sig. ha riconsegnato le chiavi dell'immobile locato sito in San OV LU, Via CP_1
Veneto n. 22; 13) Vero che il sig. ha risolto il contratto di locazione relativo
CP_1 all'immobile sito in San OV LU, Via Veneto n. 22; 14) Vero che il sig. si è
CP_1 trasferito nell'immobile sito in San OV LU (VR); 15) Vero che il padre del sig. ha venduto la nuda proprietà di tale immobile;
16) Vero che l'usufrutto è ancora in
CP_1 capo alla sig.ra nonna del sig. 17) Vero che la sig.ra è ricoverata Tes_1 CP_1 Tes_1 presso la casa di riposo di Zevio “Ca dei Nonni”; 18) Vero che per tale immobile il sig.
CP_1 nulla corrispondere a titolo di canone di locazione;
19) Vero che in data, 02.06.2024, i
Carabinieri di San Giovani LU venivano contatati dalla sig.ra 20) Vere che Pt_1 durante l'accesso presso l'abitazione della sig.ra sita in San OV LU (VR), Pt_1 via S. Maffei n. 2/b, avvenuto all'incirca intorno alle ore 21.00, constatava l'assenza dei minori
e Si indicano a testi: da Bussolengo (VR), via Nobiltron, 31; Per_1 Pt_2 Persona_4
Giada Ischia da La Rizza frazione di Castel d'Azzano; Avv. Erica Saviotti con studio in Verona, via Calatafimi, 5/A; Avv. Elena Fortuna con studio in Verona, via Tezone, 5; e Controparte_5
entrambi residenti a [...]; il CP_6 legale rappresentante dell'A.C.D. Aurora Marchesino c/o impianti sportivi Buttapietra (VR), via Dolomiti;
il legale rappresentante della soc. P.M.S. ; Controparte_4 Pt_6
; , ; Respingersi le richieste istruttorie avversarie.
[...] Parte_5 Controparte_7
Ci si oppone alla richiesta ex art. 210 cpc avanzata nei confronti del sig. , per Parte_7 tutte le motivazioni agli atti”.
Per parte reclamata:
“in accoglimento dell'istanza formulata ex art. 473 bis 38 e 39 c.p.c.
7 Accertato che ha posto in essere gravi atti che arrecano pregiudizio ai minori Parte_1 ed ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e di esercizio della responsabilità genitoriale, avendo irreversibilmente modificato le abitudini e le condizioni di vita dei minori – ammonirsi e modificarsi il piano genitoriale (previsto dal Parte_1 capo 4 del dispositivo della sentenza impugnata) accogliendo, alternativamente, una delle due ipotesi di seguito formulate (sub. 1 o 2) in via di appello incidentale (rispetto ai capi 3, 4, 5, 6, 7, della sentenza impugnata):
1. Affidarsi i figli minori ed in forma condivisa ad Per_1 Pt_2 entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso il padre in San OV LU (VR) via 4 Novembre n. 106, e con frequentazione dei genitori secondo il seguente calendario: - I bambini frequenteranno il ciclo delle scuole primarie all'Istituto Don Bernardo Antonini di San OV LU (VR). continuerà a svolgere attività sportiva (calcio) Persona_1 presso l'associazione Sportiva San OV LU e verrà accompagnato agli allenamenti, il lunedì e il mercoledì pomeriggio, dalle 17,00 alle 18,30; - I bambini verranno accompagnati a scuola, tutti i giorni, dal padre o dalla madre (nei due lunedì mensili in cui la li avrà Pt_1 tenuti con sé nel fine settimana precedente); - I bambini verranno prelevati da scuola, tutti i giorni, dal padre sig. e, dalla madre (nei due venerdì mensili in cui la li CP_1 Pt_1 terrà con sè nel fine settimana successivo); - ed rimarranno con la Per_1 Parte_2 mamma, a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
- I bambini trascorreranno con entrambi i genitori tre settimane, anche non consecutive, nel periodo intercorrente tra giugno e settembre (compresi) di ciascun anno, con l'onere per ciascuna parte di comunicarsi e concordare, entro il 30 maggio di ciascun anno, i rispettivi periodi;
- I figli minori trascorreranno con il padre e con la madre, alternativamente, sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 06 gennaio e tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; - I genitori potranno concordare tempi di permanenza diversi di quelli sopra stabiliti, anche tenendo in considerazione eventuali diverse esigenze dei figli e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
2. In alternativa rispetto alla conclusione sub. 1, affidarsi i figli minori ed in Per_1 Pt_2 forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre in Cerea, via
Garibaldi 46/B, e con frequentazione dei genitori secondo il seguente calendario e piano: - I bambini saranno iscritti e concluderanno il ciclo delle scuole primarie all'Istituto Don Bernardo
Antonini di San OV LU (VR), per altri due anni, per i prossimi 5 Per_1 Pt_2 anni. continuerà a svolgere attività sportiva (calcio) presso l'associazione Persona_1
Sportiva San OV LU e verrà accompagnato agli allenamenti, il lunedì e il mercoledì pomeriggio, dalle 17,00 alle 18,30; - I bambini verranno accompagnati a scuola, tutti i giorni, dalla madre;
- I bambini verranno prelevati da scuola dal sig. tutti i lunedì e CP_1 verranno riaccompagnati a casa della madre, la sera, alle ore 21,30. Nei giorni di chiusura della scuola (vacanze o altre ricorrenze), avrà diritto ad avere con sé i figli, il CP_1 lunedì, dalle ore 8,00 del mattino;
- I bambini verranno prelevati da scuola dal sig. CP_1
tutti i giovedì ed ivi riaccompagnati, il mattino successivo, dopo il pernottamento dal
[...] padre. Nei giorni di chiusura della scuola (vacanze o altre ricorrenze), avrà CP_1 diritto ad avere con sé i figli, il giovedì, dalle ore 8,00 del mattino;
- ed Per_1 Parte_2 rimarranno con il papà, a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino alla
8 domenica sera alle ore 20.30, quando la madre potrà riprenderli dalla casa del padre ovvero presso il ristorante Makeroni ad Oppeano. Nei giorni di chiusura della scuola (vacanze o altre ricorrenze), avrà diritto ad avere con sé i figli, i due venerdì al mese, dalle ore CP_1
8,00 del mattino;
- I bambini trascorreranno con entrambi i genitori tre settimane, anche non consecutive , nel periodo intercorrente tra giugno e settembre (compresi) di ciascun anno, con l'onere per ciascuna parte di comunicarsi e concordare, entro il 30 maggio di ciascun anno, i rispettivi periodi;
- I figli minori trascorreranno con il padre e con la madre, alternativamente, sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 06 gennaio e tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; - I genitori potranno concordare tempi di permanenza diversi di quelli sopra stabiliti, anche tenendo in considerazione eventuali diverse esigenze dei figli e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
3. Disporsi che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 12 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00= (euro cinquecento/00), con decorrenza da settembre 2024. Tale importo sarà adeguato annualmente ed automaticamente secondo le variazioni dell'indice ISTAT a decorrere dal mese di settembre
2026. 4. L'assegno unico, erogato dall'lnps in favore dei minori, verrà percepito da ciascun genitore pro quota del 50%.
5. Entrambi i genitori sosterranno pariteticamente le spese accessorie per i figli secondo quanto compiutamente individuato nel Protocollo Famiglia in materia di Separazione, Divorzio e Affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, adottato dal Tribunale di Verona in data 03.12.2018, Sezione Terza, punto 2, da intendersi qui espressamente riprodotto. Confermarsi, per i capi non impugnati in via incidentale (capo 1, 2, 8), la sentenza appellata e condannarsi alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi Parte_1 di giudizio ed al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. In via istruttoria: -
Respingersi la richiesta avversaria di disporre accertamenti di Polizia Tributaria, trattandosi di indagine esplorativa, non essendo mai emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che
operaio nell'industria, abbia una capacità patrimoniale diversa da quella che CP_1 merge dalla documentazione fiscale e bancaria dimessa;
-Respingersi l'istanza avversaria di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'associazione sportiva Aurora di Marchesino A.C.D.
“dei pagamenti disposti a titolo di compenso al calciatore per gli anni CP_1 2023/2024” essendo già stato formalmente dichiarato, dal Presidente dell'Associazione, che non sono stati eseguiti pagamenti a tale titolo onde l'ordine sarebbe inutiliter dato, non esistendo alcun documento da esibire;
- Respingersi l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ad
e essendo già stato emanato analogo ordine nel primo grado Parte_5 Parte_6
e già adempiuto (docc. 25, 26, 27, 28); - Respingersi ordine di esibizione (del contratto preliminare asseritamente sottoscritto da per l'acquisto di un immobile a Castel CP_1 D'Azzano) a Viemme Costruzioni in quanto NON è STATO SOTTOSCRITTO ALCUN CONTRATTO PRELIMINARE;
- Nulla oppone, invece, il resistente, circa l'emanazione dell'ordine ai Carabinieri di San OV LU (VR) di esibizione in giudizio del verbale di accesso del 02.06.2024; - Circa l'estinzione del mutuo e il rilascio dell'immobile condotto in locazione da le circostanze sono già state espressamente confermate e CP_1 documentate (docc. 4 e 6 parte resistente); - Respingersi i capitoli di prova formulati ex adverso ai numeri da 1 a 20 perché irrilevanti, generici e contenenti giudizi”.
9 FATTO E DIRITTO
Primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato in data 23 maggio 2023 adiva il Tribunale di CP_1
Verona, chiedendo lo scioglimento del matrimonio ed esponendo: che in data 11 luglio 2020
aveva contratto matrimonio con con la quale aveva già una relazione Parte_1
sentimentale da cui erano nati i figli (n. 22 luglio 2016) ed n. 23 maggio 2019); Per_1 Pt_2
che con decreto del 7 novembre 2022 il Tribunale aveva omologato la separazione dei coniugi,
stabilendo l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale;
il diritto di visita del padre che poteva vedere e tenere con sé i minori due pomeriggi infrasettimanali e un fine settimana ogni due, in alternanza con la madre;
l'obbligo del padre di corrispondere un contributo mensile di mantenimento per i figli di complessivi euro 800,00 (euro 400,00 a figlio), oltre al 65% delle spese straordinarie e la percezione del 100% dell'assegno unico familiare da parte della madre. Tuttavia, in ragione del prospettato sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economico patrimoniali e dell'ampliamento dei tempi di visita del ricorrente con i minori, il medesimo chiedeva, ferma la conferma delle modalità di affidamento e collocamento dei minori, la riduzione del contributo al mantenimento per i bambini ad euro 500,00 mensili (euro 250,00 a figlio), oltre al 65% delle spese straordinarie, una maggior frequentazione con i figli e la ripartizione dell'assegno unico familiare al 50% tra i genitori.
2. Con comparsa del 21 settembre 2023 si costituiva in giudizio nulla Parte_1
opponendo alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo la conferma delle condizioni disposte in sede di separazione, l'autorizzazione al trasferimento dei minori presso il
10 comune di Cerea, in ragione dei costi di affitto più bassi e della maggior vicinanza alla sua nuova sede lavorativa e il divieto per i bambini di frequentare la zia materna, in quanto attuale compagna del padre.
3. Con ordinanza del 2 novembre 2023 il Giudice delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, disponeva, in via provvisoria ed urgente, la riduzione del quantum sia del contributo a carico dal padre per i figli ad euro 650,00 mensili (euro 325,00 a figlio), sia del contributo al pagamento delle spese straordinarie al 50%, stante il miglioramento della condizione reddituale della resistente, confermando, per il resto, le condizioni di separazione, ivi compresa la percezione integrale dell'assegno unico da parte della stessa.
4. A seguito della fase istruttoria documentale, il Tribunale, con la sentenza n. 1235/2023,
dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti e stabiliva: l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza dalla madre e diritto di visita del padre due pomeriggi infrasettimanali e un weekend ogni due;
il rigetto dell'autorizzazione al trasferimento dei bambini a Cerea, in quanto non ritenuto corrispondente al prevalente interesse dei minori (essendo così più lontano dal padre e sradicati dall'ambiente sociale e scolastico nel quale erano inseriti); l'assegnazione della casa familiare alla madre;
l'obbligo del padre di corrispondere un assegno mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento dei figli (euro 300,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, in ragione del sopravvenuto peggioramento delle condizioni economico patrimoniali del ricorrente e del parallelo miglioramento di quelle della resistente, ferma la percezione del 100% dell'assegno unico familiare alla madre;
il rigetto della domanda di divieto di frequentazione della zia materna da parte dei minori per mancanza di prove e la compensazione delle spese di lite tra le parti.
11 Il giudizio di appello
5. Avverso la sentenza proponeva reclamo ulla base dei seguenti Parte_1
motivi d'impugnazione.
5.1. Con il primo motivo, la reclamante lamentava l'erronea valutazione dei fatti di causa e delle prove, oltre alla motivazione incongrua e contraddittoria della sentenza impugnata, per aver il
Tribunale negato l'autorizzazione al trasferimento dei minori da San OV LU a Cerea,
non considerando che il rapporto del padre con i figli poteva essere del tutto garantito mediante un diverso calendario di frequentazione e che tale cambiamento non rappresentava uno sradicamento dei bambini dal loro habitat familiare, stante la frequentazione, da parte degli stessi, del dopo scuola pomeridiano di Cerea (ove la madre lavorava come educatrice) già dal
2022 e, dunque, la presenza di una rete sociale già avviata. Deduceva, inoltre, l'esistenza di fatti sopravvenuti quali l'accettazione, da parte dei venditori, della proposta d'acquisto da lei formulata per l'immobile sito a Cerea, via Garibaldi n. 46/B, cui sarebbe seguito il rogito formale in data 17 luglio 2024.
5.2. Con il secondo motivo, la reclamante sosteneva l'erronea valutazione dei fatti di causa e delle prove, oltre alla motivazione incongrua e contraddittoria della sentenza impugnata, per aver il Tribunale stabilito il diritto di visita del padre sulla base della disponibilità dei nonni paterni di occuparsi dei bambini in assenza del reclamato, non considerando il prevalente interesse dei piccoli e le necessità lavorative della madre. Deduceva, inoltre, che il Tribunale aveva errato nel non accogliere la richiesta di divieto di frequentazione dei minori con la zia materna, attuale compagna del padre e causa della fine del matrimonio tra le parti, in quanto evidentemente
12 pregiudizievole per l'equilibrio dei bambini.
5.3. Con il terzo motivo, la reclamante si doleva dell'erronea valutazione dei fatti di causa e delle prove, oltre che della motivazione incongrua e contraddittoria dell'impugnata sentenza, per aver il Giudice di prime cure disposto l'obbligo del padre di corrispondere un contributo mensile di complessivi euro 600,00 per i figli, valutando erroneamente le risorse economico-patrimoniali dello stesso, incrementate notevolmente da eventi sopravvenuti e relativi alla vendita dell'immobile di via Torricello, con conseguente estinzione del mutuo acceso il 29 settembre
2021, la disdetta del contratto di locazione del reclamato ed il suo trasferimento presso la casa della nonna senza alcun costo di alloggio, oltre all'incremento del reddito da lavoro.
6. Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame avversario, CP_1
l'ammonimento ex art. 473 bis 39 cpc della reclamante per il trasferimento della residenza dei minori a Cerea senza il suo consenso, oltre che senza autorizzazione del Giudice e formulando i seguenti motivi di reclamo incidentale.
6.1. Con il primo motivo il reclamante incidentale lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado e chiedeva la modifica del piano genitoriale con maggiori pernotti a casa del padre
(in seguito modificato in richiesta di conferma dell'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori , ma collocamento presso di sé, con diritto di visita della madre a week-end alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina). Domandava, inoltre, che i bambini continuassero a frequentare la scuola presso l'istituto comprensivo “Don Bernardo Antonini” di San OV
LU e che continuasse a frequentare l'associazione sportiva di San OV Per_1
LU, ove giocava a calcio.
6.2. Con il secondo motivo il reclamante chiedeva la riduzione dell'obbligo di contribuzione
13 per i figli ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e la ripartizione dell'assegno unico familiare al 50% tra i genitori.
7. Venivano trasmessi gli atti al P.G. per il parere.
8. Sentite le parti alla prima udienza e a seguito del deposito delle note scritte in sostituzione della successiva udienza del 13 gennaio 2025, la Corte, preso atto di alcuni fatti nuovi dedotti dalla reclamante relativi alla stipula, da parte di di un contratto preliminare di CP_1
compravendita per l'acquisto di un immobile sito a Castel d'Azzano, in sua tesi con la zia materna dei minori, presumibilmente anche in stato di gravidanza, concedeva Parte_4
termine al reclamato sino al 5 marzo 2025 per depositare deduzioni ed eventuale documentazione sul punto, rinviando l'udienza al 24 marzo 2025.
9. Con memoria del 5 marzo 2025 il reclamato contestava i fatti dedotti dalla reclamante,
negando espressamente la sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita e l'esistenza di un progetto di convivenza con allegando anche un referto medico Parte_4
che escludeva lo stato di gravidanza di quest'ultima.
10. Depositate da entrambe le parti le note scritte per l'udienza cartolare predetta, la Corte
tratteneva la causa in decisione.
Esame dei motivi di impugnazione
11. Così ricostruite le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
11.1. Il primo motivo di reclamo principale è da ritenersi superato dall'avvenuto trasferimento della reclamante con i minori dalla casa familiare di di San OV LU Per_5
all'immobile di Cerea, in via Garibaldi n. 46/B, acquistato dalla madre unitamente al compagno
14 con compravendita immobiliare del 17 luglio 2024 (cfr. docc. n. 13 e 14). Di tale Parte_7
trasferimento non autorizzato si terrà comunque conto, per quanto si dirà nel prosieguo.
11.2. Il secondo motivo di reclamo principale è parzialmente fondato. Giova premettere che, in tema di affidamento e collocamento minori, il criterio fondamentale al quale deve attenersi il
Giudice è quello dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole ex art. 337 quater cc, che impone di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiedendo un giudizio prognostico relativo alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare la prole nella nuova situazione (Cass. Civ. n. 14728/2016).
Nel caso di specie, osserva la Corte che entrambi i genitori si siano dimostrati attenti e presenti nella vita dei figli ed in grado di valutare i loro bisogni, da cui la corretta previsione dell'affido congiunto e che, con il provvedimento impugnato, i tempi di visita del padre con i bambini risultavano aumentati rispetto all'epoca della separazione (nei pomeriggi infrasettimanali, infatti,
il reclamato tiene con sé i bambini il lunedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle 20.30, invece che dalle 16.00 alle 19.00 e nel week-end di spettanza dal venerdì sera alla domenica sera, invece che dal sabato mattina alla domenica sera, come precedentemente concordato). Tuttavia, dall'esame del calendario di frequentazione fissato dal Tribunale e in considerazione del fatto che la madre risulta il genitore collocatario dei figli, emerge che quest'ultima li tiene con sé complessivamente tre giorni e cinque notti in più a settimana rispetto al padre, occupandosi in via prevalente della loro cura e gestione quotidiana.
Di conseguenza, chiarito il diverso contributo familiare dei genitori, preso atto del fatto che, ad agosto 2024, la lasciando la casa familiare di di San OV in LU Pt_1 Per_5
15 precedentemente assegnatale, trasferiva, per ragioni personali e di lavoro, la propria residenza e quella dei minori presso la nuova abitazione acquistata con il compagno a Cerea Parte_7
(cfr. docc. n. 1, ove risulta l'e-mail con cui la comunicava all'ex marito il trasferimento, Pt_1
13, 15, 21 e 25), nonostante l'assenza dell'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria e del consenso del reclamato - da cui l'erroneità della condotta suscettibile di sanzioni ex art. 473 bis
39 cpc - ritenendo comunque opportuno che i bambini continuino a vivere con la madre, al fine di non alterare ulteriormente la loro stabilità, va preso atto del predetto trasferimento. In virtù
della maggiore vicinanza e anche al fine di agevolare gli spostamenti dei minori (considerato anche che la madre risulta attualmente in stato di gravidanza e che a breve dovrà occuparsi della gestione di un terzo figlio, cfr. doc. n. 17) ritiene questa Corte che debba autorizzarsi l'iscrizione dei minori all'istituto scolastico “Fratelli Sommariva” di Cerea a partire dall'anno 2025/2026 e,
nel dettaglio, quella di alla scuola primaria “ e quella di alla Per_1 Persona_2 Pt_2
scuola materna , con possibilità di frequentare anche i relativi servizi di doposcuola, Per_3
oltre ai centri estivi nel comune stesso. Quanto alle modalità di visita, dato il trasferimento dei figli a circa 30 km di distanza dall'attuale abitazione del padre e tenuto conto degli impegni lavorativi di quest'ultimo, va conseguentemente disposta la modifica del diritto di visita dei minori con il padre, in modo da garantire un'adeguata frequentazione del genitore, con la previsione che possa tenere con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale con CP_1
pernotto, indicativamente dall'uscita dei minori da scuola sino al mattino successivo con accompagnamento dello stesso a scuola o, qualora incompatibile con i propri orari (con decisione dello stesso) senza pernotto e con riaccompagnamento tra le ore 20.30 e le ore 21.00,
(comunque dopo aver cenato) e, nei giorni in cui i bambini non vanno a scuola, indicativamente
16 dal pomeriggio dalle ore 16.30, con pernotto e sino alle ore 9.00 del mattino successivo, oltre ad un fine settimana ogni due in alternanza con la madre, dal venerdì con prelievo a scuola o all'uscita dal doposcuola alla domenica sera, indicativamente tra le ore 20.30 e le ore 21.00
(quindi dopo aver cenato). Va, inoltre, previsto, al fine di garantire quanto sopra, che nella settimana in cui non ha il week end di spettanza possa tenere con sé i minori un CP_1
ulteriore pomeriggio dall'uscita da scuola o dall'uscita del doposcuola, avendo cura di riaccompagnargli a casa tra le 20.30 e le 21.00 (dopo aver cenato). In caso di mancato accordo dei genitori sul giorno migliore per entrambi e per i minori il giorno fisso viene indicato nel mercoledì, mentre il pomeriggio in cui il padre può trascorrere ulteriore tempo con i minori può
invece essere dallo stesso autonomamente individuato, con il solo onere di comunicazione alla madre entro la sera precedente e tenendo conto degli eventuali impegni dei minori.
Ritiene questa Corte che, in tal modo, eventualmente anche senza la stabile collaborazione dei nonni paterni, possa essere comunque garantita la continuità e la solidità del rapporto del padre con i figli.
Va confermata, per il resto, la ripartizione a metà tra i genitori delle vacanze natalizie, pasquali,
ponti ed altre festività, in forma alternata di anno in anno, con la possibilità, per quelle estive,
che i bambini trascorrano due settimane anche non consecutive con uno e con l'altro genitore,
fermo l'onere delle parti di accordarsi entro la data del 30 maggio di ogni anno, come stabilito dall'impugnata sentenza.
Per ciò che attiene, invece, alla domanda di divieto di frequentazione, da parte dei bambini, della zia materna unitamente al padre, così come formulata dalla reclamante, si ritiene che la richiesta non possa trovare accoglimento, in quanto, indipendentemente dal perdurare o meno della
17 relazione sentimentale tra il reclamato e non può ritenersi provato che tale Parte_4
frequentazione sia in grado di arrecare pregiudizio ai minori, ragione per cui non si rinvengono allo stato i presupposti per disporre una limitazione di una libertà individuale, auspicando comunque che qualora tale relazione prosegua sia gestita in modo da garantire il loro interesse.
11.3. Il terzo motivo d'impugnazione principale è parzialmente fondato nei termini che seguono, con conseguente rigetto sul punto del secondo motivo di appello incidentale, con il quale veniva richiesta dall la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli. Invero, CP_1
secondo la giurisprudenza di legittimità, per stabilire l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli, è necessario effettuare: “una valutazione comparata dei redditi di
entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del
minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza
presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascuno di essi, nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore
contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (Cass.
Civ. n. 19299/2020). Ai fini della corretta determinazione dell'emolumento il Giudice è tenuto non solo a considerare le condizioni economiche delle parti, comprensive della capacità
lavorativa delle stesse, ma anche a valutare i tempi di permanenza del minore, l'apporto di ciascun genitore nella vita dei figli e le necessità degli stessi.
Nel caso di specie, è emerso chiaramente, nel corso del giudizio di primo grado, che, sebbene entrambe le parti si occupino dei figli e del loro benessere, essendo i minori collocati in via prevalente presso la madre, che li ha con sé tre giorni infrasettimanali e cinque pernotti
(eventualmente 4 ove il padre fruisca di quello previsto da questa Corte), oltre ad un fine
18 settimana ogni due, ella rappresenti il genitore maggiormente onerato della cura e assistenza quotidiana dei bambini, provvedendo, in via prevalente rispetto al padre, ad accudirli ed a seguirli, così come a prepararli e ad accompagnarli a scuola ogni giorno.
Per ciò che attiene, poi, alla situazione economico-patrimoniale delle parti, va considerato che attualmente il reclamato non risulta proprietario di alcun bene immobile, avendo ceduto la proprietà dell'edificio di via Torricello n. 32/A al prezzo di euro 175.000,00 (cfr. docc. 4, 6 e 17,
da cui l'estinzione del mutuo “prima casa” n. 243831193 e, dunque, il risparmio mensile della precedente rata del prestito di euro 528,00, come, confermato a pag. 23 della comparsa di costituzione e risposta), vive presso l'abitazione della nonna paterna, senza spese di Tes_1
locazione mensile (risparmiando, dunque, il precedente costo di euro 620,00 del canone di locazione relativo all'immobile di San OV LU, via Veneto n. 22, cfr. doc. n. 29), è
intestatario di due conto correnti bancari, l'uno presso l'istituto bancario “Banco BPM” con saldo, alla data del 30 giugno 2024, di euro 26.838,27 e l'altro presso l'istituto “BCC Roma” con saldo, alla data del 31 marzo 2023, di euro 6.370,73 (cfr. docc. n. 6 e 15) e gode di un'entrata netta medio mensile di euro 2.571,46 (cfr. docc. 6, n. 9, 13, ove risultano le buste paga del periodo gennaio-dicembre 2024 comprensive di tredicesima e doc. n. 7, ove, a confronto,
nell'anno 2023, l' maturava un reddito medio netto mensile di euro 2.537,08). CP_1
Diversamente, dall'esame della documentazione patrimoniale della è possibile evincere Pt_1
che la predetta attualmente è comproprietaria al 50% della nuova casa familiare di via Garibaldi
n. 46/B sita a Cerea, per cui sostiene la quota mensile di euro 306,32 a titolo di rata per il mutuo
(cfr. docc. n. 13 e 14, ove risulta che l'immobile è stato acquistato dalla reclamante insieme al compagno , è intestataria di un conto corrente bancario con saldo, alla data del Parte_7
19 24 giugno 2024, di euro 6.714,92 e gode di un reddito medio netto mensile di euro 1.645,18 (cfr.
doc. n. 6, 16 e 21), mentre, precedentemente, non aveva proprietà immobiliari intestate, versava il canone mensile di euro 550,00 a titolo di locazione per la casa ove viveva con i figli e godeva di un reddito medio netto mensile di euro 1.567,86 nel 2023 (cfr. docc. n. 10 e 12).
Da tali risultanze, oltre a potersi ritenere confermata la disparità economico-reddituale esistente tra le parti, può evincersi una sopravvenuta modifica dell'equilibrio patrimoniale precedentemente instauratosi, in quanto, se da un lato, la reclamante, pur risparmiando il costo mensile del canone di locazione di euro 550,00, veniva gravata dall'onere di pagamento della propria quota di rata mensile per il mutuo di euro 306,32, conseguendo un piccolo miglioramento delle propria condizione complessiva, in uno alla stabilizzazione lavorativa con aumento delle entrate, dall'altro non solo risparmiava il costo mensile della rata CP_1
di finanziamento di euro 528,00, ma anche quello del canone di affitto di euro 620,00 e incrementava il proprio patrimonio della somma risultante dalla differenza tra euro 175.000,00
(dalla vendita dell'immobile di via Torricello n. 32/A, cfr. doc. n. 4) e l'importo del mutuo.
Pertanto, considerato il miglioramento economico-patrimoniale dell e tenuto conto del CP_1
fatto che, nonostante la modifica del calendario di visita del medesimo con i figli, i bambini,
risultando comunque collocati dalla madre, trascorrono la maggior parte del tempo con quest'ultima, che è quindi onerata dei maggiori compiti di cura e gestione di ed Per_1 Pt_2
e tenendo conto del fatto che l sarà gravato da maggiori oneri per recarsi a prendere i CP_1
figli, si ritiene che dal bilanciamento di quanto sopra evidenziato debba essere aumentato il
quantum dell'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre e a favore dei minori ad euro
700,00 mensili (euro 350,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di
20 ciascuno dei genitori e ferma la percezione del 100% dell'assegno unico familiare da parte della entrata su cui già le parti si erano accordate in sede di separazione, disattendo sul punto Pt_1
quanto richiesto dall di ripartizione dell'assegno unico per il prevalente collocamento. CP_1
12. Passando poi all'esame dei motivi di reclamo incidentale e delle domande conseguenti all'avvenuto trasferimento di fatto dei figli, si osserva quanto segue.
12.1. Il primo motivo d'impugnazione incidentale e/o domanda di ammonimento è fondato.
Invero, la disciplina dell'art. 473 bis 39 cpc prevede che, nel caso di inadempienze gravi, anche di natura economica o di altri atti idonei ad arrecare pregiudizio al minore o ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento o dell'esercizio della responsabilità
genitoriale, il Tribunale, oltre a poter modificare i provvedimenti in essere, può anche disporre l'ammonimento del genitore inadempiente, condannarlo al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o giorno di ritardo nell'esecuzione di un provvedimento oppure stabilire la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Nel caso di specie, a seguito dell'introduzione del giudizio di appello, la madre, contrariamente alle disposizioni del Tribunale, senza consenso del padre e senza instaurare un subprocedimento di urgenza ex art. 473bis.15 avanti a questa Corte, (che può essere introdotto solo con autonomo ricorso), trasferiva la residenza dei minori dalla casa familiare di di San OV Per_5
LU, assegnatale in sede di separazione, all'abitazione di Cerea, acquistata con il nuovo compagno a luglio 2024, deducendo di aver ricevuto la disdetta da parte del locatore dell'immobile familiare, e di lavorare, da settembre 2023, presso la sede Controparte_8
operativa di AR, che dista 28 km da San OV e soli 13 km da Cerea, ragione per cui le
21 risultava più agevole ivi trasferirsi (cfr. docc. n. 15 e 21). Tuttavia, esaminando i documenti allegati, si rileva che la compravendita dell'immobile di Cerea risulta stipulata in data antecedente alla disdetta comunicata dal alla reclamata (cfr. docc. n. 13 e 15, ove CP_8
la data della compravendita risulta il 17 luglio 2024 e quella della disdetta il 9 agosto 2024) e che, pur comprendendo la maggior comodità della reclamante, la distanza tra AR e San
OV in LU non risultava essere così significativa, trattandosi di 30 minuti di auto (così
come per l'attuale sede di sita a 30 km da San OV e a 4 km da Cerea, cfr. doc. Parte_8
n. 18). In ogni caso, siccome vigeva una decisione giudiziaria, il trasferimento non sarebbe dovuto avvenire prima di ottenerne una diversa, eventualmente anche emessa in sede di subprocedimento ex art. 473 bis.15 o con provvedimenti provvisori ed urgenti in sede di prima udienza ex art. 473 bis.22. Pertanto, si ritiene evidente che il comportamento adottato dalla reclamante, oltre ad essere privo di ragioni d'urgenza, sia stato maggiormente volto alla tutela del proprio benessere personale, piuttosto che a quello dei minori, essendo notorio che, a seguito di una separazione e salvo eccezionali e giustificate ragioni, il cambiamento di abitazione e città
per i figli potrebbe avere un'incidenza sul loro benessere, i quali, trovandosi in una condizione di fragilità e insicurezza dovuta alla disgregazione del nucleo familiare, necessitano di regola di poter contare su un ambiente domestico conosciuto e sicuro, al fine di elaborare il processo di separazione dei genitori nel miglior modo possibile.
Alla luce di quanto esposto, considerato che la ha agito senza il consenso del padre e Pt_1
senza autorizzazione del Tribunale o della Corte al trasferimento della residenza dei minori a 30
km di distanza dal precedente centro dei loro interessi e abitudini e che le motivazioni addotte dalla stessa dovevano essere riproposte a questa Corte prima del trasferimento, non possono che
22 ritenersi sussistenti i presupposti per l'emanazione dell'ammonimento della ai sensi Pt_1
dell'art. 473 bis 39 cpc, con incidenza della pronuncia nella regolazione finale delle spese di lite.
12.2. Quanto alle ulteriori doglianze formulate quale reclamo incidentale e alle domande formulate nel corso del procedimento, esse non possono essere accolte. Giova premettere che, in tutti i casi di regolamentazione delle modalità di affidamento e collocamento dei figli di genitori separati, il Giudice, fermo il rispetto del principio di bigenitorialità e del best interest del minore,
ha l'onere di compiere una valutazione prognostica che tenga conto della capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione,
educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore,
delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, al fine di individuare la miglior soluzione possibile per i minori (ex multis, Cass. Civ. n.
3913/2018). Nel caso di specie, a seguito della separazione delle parti avvenuta consensualmente a settembre 2022 (cfr. doc. n. 5), ed sono stati affidati congiuntamente ad Per_1 Pt_2
entrambi i genitori, con collocamento presso la residenza della madre e diritto di visita del padre che vedeva e teneva con sé i figli due pomeriggi a settimana e un week-end ogni due, con l'ausilio dei nonni. Da ciò risulta evidente che abbia sempre rappresentato il Parte_1
genitore di riferimento e maggiormente onerato dei compiti di cura e gestione dei figli.
Di conseguenza, ferma l'erroneità della condotta materna relativa al trasferimento di ed Per_1
a Cerea senza autorizzazione, da cui l'ammonimento ex art. 473 bis 39 cpc, come Pt_2
precedentemente argomentato, considerato che i minori sono abituati a vivere con la madre e a trascorrere più tempo con lei e tenuto conto della delicata fase di vita in cui si trovano i figli, che
23 devono elaborare la disgregazione del nucleo familiare, si ritiene comunque più adeguato per il benessere dei bambini non alterare il regime di collocamento degli stessi, tanto più in vista dell'arrivo di nuova prole, posto che la condotta del genitore, anche non corretta, non può
determinare una decisione che pregiudichi il preminente interesse dei minori.
Anche per tale ragione in merito alla questione dell'iscrizione scolastica dei minori, si ritiene che, come precedentemente già motivato, stante l'avvenuto trasferimento a 30 km da San
OV LU e considerato che i bambini risultano gestiti in via prevalente dalla madre,
che attualmente risulta anche in stato di gravidanza, non possa disporsi la prosecuzione nelle scuole attualmente frequentate, mentre va autorizzata l'iscrizione, a partire dall'anno scolastico
2025/2026 all'istituto comprensivo “Fratelli Sommariva” di Cerea, dovendo privilegiarsi la vicinanza all'abitazione, evitando di gravare i bambini di lunghi spostamenti in auto tutti i giorni.
In merito, poi, alla richiesta di mantenere l'iscrizione di all'associazione sportiva di Per_1
San OV LU, ove attualmente gioca a calcio, si ritiene che tale questione debba essere rimessa alla decisione delle parti, anche sulla base della preferenza espressa dal minore, tenuto conto che i genitori hanno, allo stato, sia l'affidamento condiviso che una piena capacità
genitoriale, sicché sul punto dovranno loro stessi valutare il preminente interesse del minore tenendo conto di tutte le attuali condizioni dello stesso.
Per ciò che attiene, invece, al diritto di visita dell' va confermato quanto già indicato e CP_1
quindi, stante la distanza dovuta al trasferimento dei minori a Cerea, da cui anche il paventato venir meno della collaborazione dei nonni paterni e tenuto conto della presenza di orari di lavoro fissi del padre, è da ritenersi maggiormente corrispondente all'interesse di ed Per_1 Pt_2
stabilire la frequentazione con il padre un pomeriggio infrasettimanale con pernotto dall'uscita
24 da scuola sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola (salvo che il padre preferisca riportarli la sera tra le 20.30 e le 21) o, nei giorni in cui i minori non sono a scuola, dal pomeriggio indicativamente dalle ore 16.30 con pernotto e sino alle ore 9.00 del mattino successivo, oltre al fine settimana in alternanza con la madre dal venerdì sera alla domenica sera tra le ore 20.30 e 21, con la possibilità di ampliare la frequentazione ad un altro pomeriggio,
indicato dallo stesso e con avviso almeno il giorno precedente alla madre. Resta fermo, CP_1
in ogni caso, quanto già disposto in ordine alla ripartizione a metà tra le parti delle vacanze natalizie, pasquali, ponti e festività e ai quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. Sebbene l richieda, infatti, di trascorrere tre settimane con i minori deve CP_1
osservarsi che già in sede di separazione le parti ne avevano individuate due, e non sono stati allegati elementi per valutare eventuali maggiori benefici derivanti dalla previsione di una terza settimana.
Alla luce di quanto esposto, ritenuto di preservare il prevalente interesse dei minori stabilendo la miglior regolamentazione possibile per gli stessi a fronte del sopravvenuto cambio di residenza,
si reputa vada confermato il collocamento dei minori ed presso la madre e Per_1 Pt_2
l'iscrizione dei figli alla scuola di Cerea, come disposta in parziale accoglimento del secondo e terzo motivo di reclamo principale, rigettandosi le diverse richieste dell sul punto. CP_1
Conclusioni
13. Per le ragioni esposte il reclamo principale e quello incidentale devono essere parzialmente accolti, disponendo l'ammonimento ex art. 473 bis 39 cpc di per Parte_1
aver trasferito la residenza dei minori contro la volontà del padre e senza l'autorizzazione del
Tribunale e, in riforma della sentenza di primo grado, va stabilito il diritto di visita del padre con
25 i minori come indicato nei paragrafi che precedono, fermo quanto non modificato;
l'autorizzazione all'iscrizione dei minori all'istituto scolastico “Fratelli Sommariva” di Cerea a partire dall'anno scolastico 2025/2026; l'obbligo dell' di versare un contributo al CP_1
mantenimento mensile alla madre per i bambini di complessivi euro 700,00 (euro 350,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dell'aumento dell'assegno dalla data della presente decisione e la percezione del 100% dell'assegno unico familiare alla madre.
14. Relativamente alle istanze istruttorie formulate da anche in sede di Parte_1
appello, si ritiene che le stesse debbano essere rigettate, in quanto la situazione economico-
patrimoniale del reclamato e la sua situazione abitativa risultavano già sufficientemente provate dagli atti e dai documenti di causa, mentre, la questione dell'esistenza, dall'epoca della separazione, di una relazione tra e la sorella della reclamante, CP_1 Parte_4
non risulta rilevante ai fini di diverse determinazioni rispetto a quelle assunte da questa Corte.
15. Quanto all'istanza di condanna ex art. 96 cpc proposta da , si ritiene che la CP_1
stessa debba essere rigettata per mancanza di presupposti, stante la parziale soccombenza reciproca delle parti e l'insussistenza dei requisiti di malafede o colpa grave della reclamante nella difesa, non potendo equipararsi la condotta già sanzionata con l'ammonimento all'avere agito in giudizio con malafede o colpa grave.
16. Relativamente all'istanza di condanna ex art. 473 bis 39 cpc proposta da
[...]
nei confronti del reclamato, si ritiene che la stessa debba essere rigettata, in quanto, Parte_1
circa la questione del mancato rispetto degli orari di visita, pur avendo l' in alcune CP_1
occasioni, riconsegnato i minori alla madre in ritardo rispetto all'orario stabilito dal Tribunale, si reputa che, trattandosi di condotta sporadica e presumibilmente non intenzionale, non sia
26 sufficiente all'emanazione del provvedimento richiesto, mentre, circa la questione dell'autonoma riduzione del contributo al mantenimento dei minori (cfr. doc. n. 10, ove risulta che nel periodo febbraio-giugno 2024 l' versava la somma mensile di euro 500,00 per i figli invece di CP_1
quella di euro 600,00 stabilita dal Giudice), si reputa che, pur rappresentando una scelta non autorizzata e potenzialmente pregiudizievole per i figli, trattandosi di un periodo di tempo limitato e con riduzione limitata dell'importo, non possa farsi rientrare tra le inadempienze gravi ai sensi dell'art. 473 bis.39 cpc.
17. Le spese di lite del presente grado di giudizio, in ragione della parziale soccombenza reciproca delle parti, tenuto conto della prevalenza della soccombenza dell che va CP_1
tuttavia bilanciata con la condotta che ha determinato l'ammonimento della vanno Pt_1
interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, tenuto conto dei fatti sopravvenuti in corso di causa, così decide:
1) Accoglie parzialmente sia l'appello principale che quello incidentale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, dispone:
- l'ammonimento di ai sensi dell'art. 473 bis.39 cpc per mancato rispetto delle Parte_1
statuizioni di cui nella sentenza di primo grado;
- il collocamento presso la residenza della madre e l'autorizzazione all'iscrizione di Per_1
alla scuola primaria “ dell'istituto “Fratelli Sommariva” di Cerea e di
[...] Persona_2
alla scuola materna “ dell'istituto “Fratelli Sommariva” di Cerea a Parte_2 Per_3
27 partire dall'anno scolastico 2025/2026;
- il diritto dovere di visita di che potrà vedere e tenere con sé tenere con sé i figli CP_1
un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, indicativamente dall'uscita dei minori da scuola (o dal doposcuola) sino al mattino successivo con accompagnamento dello stesso a scuola o,
qualora incompatibile con i propri orari (con decisione rimessa allo stesso) senza pernotto e con accompagnamento a casa della tra le ore 20.30 e le ore 21.00, (comunque dopo aver Pt_1
cenato) e, nei giorni in cui i bambini non vanno a scuola, indicativamente dal pomeriggio dalle ore 16.30, con pernotto e sino alle ore 9.00 del mattino successivo, oltre ad un fine settimana ogni due in alternanza con la madre, dal venerdì con prelievo a scuola o all'uscita dal doposcuola alla domenica sera, indicativamente tra le ore 20.30 e le ore 21.00 (quindi dopo aver cenato). Va,
inoltre, previsto, al fine di garantire quanto sopra, che nella settimana in cui non CP_1
ha il week end di spettanza possa tenere con sé i minori un ulteriore pomeriggio dall'uscita da scuola o dall'uscita del doposcuola, avendo cura di riaccompagnargli a casa tra le 20.30 e le
21.00 (dopo aver cenato). In caso di mancato accordo dei genitori sul giorno migliore per entrambi e per i minori, il giorno fisso infrasettimanale viene indicato nel mercoledì, mentre il pomeriggio in cui il padre può trascorrere ulteriore tempo con i minori può invece essere dallo stesso autonomamente individuato, ad eccezione del week end e con il solo onere di comunicazione alla madre entro la sera precedente e tenendo conto degli eventuali impegni dei minori;
- l'obbligo di di corrispondere a un assegno mensile di euro CP_1 Parte_1
700,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli (euro 350,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza della modifica in aumento dell'assegno dalla data di
28 pubblicazione della presente sentenza, fermo l'assegno unico alla Pt_1
2) Rigetta nel resto l'appello principale ed incidentale;
3) Compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado.
4) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1117 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Invidia, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Annavittoria CP_1 C.F._2
Devoto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1235/2023 del Tribunale di Verona pubblicata in data
29/05/2024, notificata in data 30/05/2024
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“In via preliminare istruttoria:
1. Voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita, qualora lo ritenga necessario ed opportuno, ordinare ex art. 210 cpc al sig. la produzione in giudizio del contratto preliminare di CP_1 vendita sottoscritto, nonché dell'atto di acquisto della cucina e/o, in ogni caso, svolga le indagini che riterrà più opportune al fine di far accertare il suo imminente trasferimento nel comune di Castel D'Azzano;
2. Voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita, qualora lo ritenga necessario ed opportuno, ordinare ex art. 210 cpc alla Soc. Viemme Costruzioni Srl, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Castel D'Azzano (VR), Via Mascagni n. 130, P. Iva: e all' P.IVA_1 [...] in persona del legale rapp.te pro tempre, con sede legale in 37064 Controparte_2
Povegliano Veronese (VR), Via Verdi n. 7, P. Iva: la produzione in giudizio del P.IVA_2 contratto preliminare di vendita sottoscritto con il sig. In via Preliminare urgente: CP_1 3. Voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita, in via preliminare urgente, in riforma di quanto statuito dal Tribunale di Verona, stante l'acquisto dell'abitazione sita in Cerea e la non opposizione da parte del sig. autorizzare il trasferimento dei minori (nato a [...]_1 Persona_1 il 22 luglio 2016, C.F.: ) e (nata a [...] il C.F._3 Parte_2
23 maggio 2019, C.F.: ) nel Comune di Cerea (VR), Via Garibaldi n. C.F._4
46/B;
4. Voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita, in via preliminare urgente, in riforma di quanto statuito dal Tribunale di Verona, stante l'acquisto dell'abitazione sita in Cerea, autorizzare l'iscrizione dei minori (nato a [...] il [...], C.F.: ) e Persona_1 C.F._3
(nata a [...] il [...], C.F.: ) Parte_2 C.F._4 a partire dall'anno scolastico 2025/2026 e seguenti, presso l'Istituto comprensivo “Fr.lli Sommariva” di Cerea, che comprende le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado e, nello specifico autorizzare l'iscrizione di alla scuola Pt_2 materna “Bresciani” e l'iscrizione di alla scuola primaria “ ; Per_1 Persona_2 5. Voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita, in via preliminare urgente, in riforma di quanto statuito dal Tribunale di Verona, stante l'acquisto dell'abitazione sita in Cerea, autorizzare l'iscrizione dei minori (nato a [...] il [...], C.F.: ) e Persona_1 C.F._3
(nata a [...] il [...], C.F.: ), Parte_2 C.F._4 a partire dall'anno scolastico 2025/2026 e seguenti, al servizio doposcuola “Piccola Fraternità” o “Club dei Mitici” ove sono presenti le educatrici per lo svolgimento dei compiti;
2
6. Voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita, in via preliminare urgente, previa autorizzazione del trasferimento dei minori nel comune di Cerea, disporre il seguente piano genitoriale: SINO A ovvero sino alla fine delle scuole: “I bambini frequenteranno il ciclo delle Parte_3 scuole primarie all'Istituto Don Bernardo Antonini di San OV LU (VR). Per_1 continuerà a svolgere attività sportiva (calcio) presso l'associazione Sportiva San
[...]
OV LU;
- I bambini verranno accompagnati a scuola il mattino, dalla madre;
- I bambini verranno prelevati da scuola dal sig. tutti i lunedì e verranno CP_1 riaccompagnati a casa della madre, la sera, alle ore 21,30; - I bambini verranno prelevati da scuola dal sig. tutti i giovedì ed ivi riaccompagnati, il mattino successivo, dopo CP_1 il pernottamento dal padre;
” - ed rimarranno con il papà, a fine Per_1 Parte_2 settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola e verranno riaccompagnati a casa della madre, la domenica sera alle ore 21,30”; - Concluso il corrente anno scolastico, nel periodo delle vacanze estive, salvo i periodi di vacanza con i rispettivi genitori, la sig.ra chiede Pt_1 l'autorizzazione ad iscrivere i figli presso i centri estivi di Cerea mantenendo i medesimi orari e giorni ma con la differenza che il padre dovrà andare a prendere e nei Pt_2 Per_1 rispettivi centri estivi, siti in Cerea. DA SETTEMBRE 2025, stante la richiesta della sig.ra di iscrivere i figli presso l'Istituto comprensivo “Fr.lli Sommariva” di Cerea, che Pt_1 comprende le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado e, nello specifico alla scuola materna “ e alla scuola primaria “ Pt_2 Per_3 Per_1 [...]
, oltre all'iscrizione al servizio doposcuola “Piccola Fraternità” o “Club dei Mitici” Per_2 ove sono presenti le educatrici per lo svolgimento dei compiti, chiede che venga accolto il seguente piano genitoriale: a) Visite Ordinarie: Il padre, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 avrà diritto personalmente o tramite i nonni di prelevare i figli da scuola il mercoledì per condurli presso la propria abitazione e/o quella dei nonni paterni per poi riportarli a scuola la mattina successiva. Il padre avrà altresì diritto-dovere di tenere i figli un fine settimana alternato, quando il venerdì gioca a calcio, dal sabato mattina alle ore 10:00, sino alla domenica alle ore 19,00, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
quando il venerdì non gioca a calcio e sabato i figli non devono andare a scuola, da venerdì dopo la scuola sino alla domenica alle ore 19:00. I bambini, quando non sono con il padre, verranno accompagnati a scuola dalla madre e, quindi, prelevati dalla stessa nei giorni che non sono di pertinenza del padre. La madre ha facoltà di avvalersi in relazione alle scuole primarie e secondarie del servizio doposcuola “Piccola Fraternità” o “Club dei Mitici” ove sono presenti le educatrici per lo svolgimento dei compiti. b) Vacanze scolastiche: I bambini trascorreranno con entrambi i genitori quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo intercorrente tra giugno e settembre coincidente con le vacanze scolastiche di ciascun anno, con l'onere per il signor di fissare e comunicare entro il 30 maggio di ciascun anno i CP_1 periodi di vacanza che intenda trascorrere con i figli;
il padre potrà tenere con sé i figli per sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 05 gennaio, in modo che i figli possano trascorrere i giorni di
Natale e di Capodanno, ad anni alterni, con uno dei genitori;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; c) in ogni caso, i genitori potranno concordare tempi di permanenza diversi da quelli sopra stabiliti, anche tenendo in considerazione eventuali diverse esigenze dei figli e gli impegni lavorativi di
3 entrambi i genitori. d) Feste di compleanno, feste scolastiche, saggi/manifestazioni sportive: i genitori concordano che, indipendentemente dal giorno/fine settimana di pertinenza, entrambi potranno partecipare e contribuire all'organizzazione di eventi significativi per i figli, quali feste di compleanno con i compagni di scuola, feste scolastiche, saggi e/o manifestazioni sportive. In caso di impedimento di un genitore all'accompagnamento alle feste interverrà l'altro comunicandolo con tre giorni di anticipo. e) I genitori hanno il diritto, nel periodo di tempo che i figli permarranno presso l'altro genitore, di comunicare telefonicamente con gli stessi e in caso di malattia il diritto di poterli visitare presso l'abitazione in cui si trovano. f) Disporsi in capo al sig. il divieto di frequentazione della SI.ra in presenza dei CP_1 Parte_4 figli minori. In via preliminare:
7. Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita condannare il sig. ai sensi CP_1 dell'art. 473bis.39 e, conseguentemente, imporgli il rispetto degli orari stabiliti per la riconsegna dei minori nonché il versamento puntuale entro il giorno 5 di ogni mese del contributo al mantenimento degli stessi, oltre ad assumere i provvedimenti consequenziali che riterrà più opportuni;
Nel merito, in via principale:
8. Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della Sentenza n. 1235/2024 pubblicata in data 29.05.2024 dal Tribunale di Verona in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa Antonella Guerra, nella causa allibrata al n. 3724/2023 RG e notificata in data 30.05.2024, annullare e/o dichiarare la nullità dell'impugnata Sentenza n. 1235/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona, nelle parti impugnate con i motivi d'appello dedotti nel presente atto, con ogni più ampia riserva all'esito delle avverse difese. Per l'effetto e conseguentemente, in riforma della sentenza n. 1235/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona, Voglia l'Ill.ma Corte adita accogliere le seguenti conclusioni: 1) Affidarsi i figli minori ed in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Pt_2 collocazione abitativa prevalente presso la residenza della madre, dando atto del non contestato trasferimento e, quindi, (per quanto occorrer possa) autorizzando e/o dichiarando l'avvenuto trasferimento della residenza dei minori unitamente alla madre nel Comune di Cerea (VR), per tutte le motivazioni dedotte.
2) Darsi attuazione al seguente piano genitoriale: SINO A GIUGNO 2025 ovvero sino alla fine delle scuole: “I bambini frequenteranno il ciclo delle scuole primarie all'Istituto Don Bernardo Antonini di San OV LU (VR). continuerà a svolgere attività Persona_1 sportiva (calcio) presso l'associazione Sportiva San OV LU;
- I bambini verranno accompagnati a scuola il mattino, dalla madre;
- I bambini verranno prelevati da scuola dal sig.
tutti i lunedì e verranno riaccompagnati a casa della madre, la sera, alle ore CP_1
21,30; - I bambini verranno prelevati da scuola dal sig. tutti i giovedì ed ivi CP_1 riaccompagnati, il mattino successivo, dopo il pernottamento dal padre;
” - ed Per_1 [...] rimarranno con il papà, a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola e Pt_2 verranno riaccompagnati a casa della madre, la domenica sera alle ore 21,30”; - Concluso il corrente anno scolastico, nel periodo delle vacanze estive, salvo i periodi di vacanza con i rispettivi genitori, la sig.ra chiede l'autorizzazione ad iscrivere i figli presso i centri Pt_1 estivi di Cerea mantenendo i medesimi orari e giorni ma con la differenza che il padre dovrà andare a prendere e nei rispettivi centri estivi, siti in Cerea. DA SETTEMBRE Pt_2 Per_1 2025, stante la richiesta della sig.ra di iscrive i figli presso l'Istituto comprensivo “Fr.lli Pt_1
4 Sommariva” di Cerea, che comprende le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado e, nello specifico alla scuola materna “ e Pt_2 Per_3 Per_1 alla scuola primaria , oltre all'iscrizione al servizio doposcuola “Piccola Persona_2 Fraternità” o “Club dei Mitici” ove sono presenti le educatrici per lo svolgimento dei compiti, chiede che venga accolto il seguente piano genitoriale: a) Visite Ordinarie: Il padre, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 avrà diritto personalmente o tramite i nonni di prelevare i figli da scuola il mercoledì per condurli presso la propria abitazione e/o quella dei nonni paterni per poi riportarli a scuola la mattina successiva. Il padre avrà altresì diritto-dovere di tenere i figli un fine settimana alternato, quando il venerdì gioca a calcio, dal sabato mattina alle ore 10:00, sino alla domenica alle ore 19,00, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
quando il venerdì non gioca a calcio e sabato i figli non devono andare a scuola, da venerdì dopo la scuola sino alla domenica alle ore 19:00. I bambini, quando non sono con il padre, verranno accompagnati a scuola dalla madre e, quindi, prelevati dalla stessa nei giorni che non sono di pertinenza del padre. La madre ha facoltà di avvalersi in relazione alle scuole primarie e secondarie del servizio doposcuola “Piccola Fraternità” o Club dei Mitici” ove sono presenti le educatrici per lo svolgimento dei compiti. b) Vacanze scolastiche: I bambini trascorreranno con entrambi i genitori quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo intercorrente tra giugno e settembre coincidente con le vacanze scolastiche di ciascun anno, con l'onere per il signor di fissare e comunicare entro il 30 maggio di ciascun anno i CP_1 periodi di vacanza che intenda trascorrere con i figli;
il padre potrà tenere con sé i figli per sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 05 gennaio, in modo che i figli possano trascorrere i giorni di
Natale e di Capodanno, ad anni alterni, con uno dei genitori;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; c) in ogni caso, i genitori potranno concordare tempi di permanenza diversi da quelli sopra stabiliti, anche tenendo in considerazione eventuali diverse esigenze dei figli e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. d) Feste di compleanno, feste scolastiche, saggi/manifestazioni sportive: I genitori concordano che, indipendentemente dal giorno/fine settimana di pertinenza, entrambi potranno partecipare e contribuire all'organizzazione di eventi significativi per i figli, quali feste di compleanno con i compagni di scuola, feste scolastiche, saggi e/o manifestazioni sportive. In caso di impedimento di un genitore all'accompagnamento alle feste interverrà l'altro comunicandolo con tre giorni di anticipo. e) I genitori hanno il diritto, nel periodo di tempo che i figli permarranno presso l'altro genitore, di comunicare telefonicamente con gli stessi e in caso di malattia il diritto di poterli visitare presso l'abitazione in cui si trovano. f) Disporsi in capo al sig. il divieto di frequentazione della SI.ra in presenza dei CP_1 Parte_4 figli minori.” 3) Confermarsi integralmente le condizioni economiche stabilite nel ricorso per separazione di cui all'omologa del Tribunale di Verona del 07.11.2022 che si intende qui come integralmente trascritto anche per quanto non espressamente riportato e di cui si riportano i punti principali: -
Disporsi che il SI. corrisponda alla SI.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 800,00* (euro ottocento/00). Tale importo sarà adeguato annualmente ed automaticamente all'indice Istat nella misura del 100% a decorrere dal mese di agosto 2023 come previsto nel ricorso per
5 separazione consensuale;
detto assegno dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1 CP_
- Disporsi che l'assegno unico universale erogato dall' (o altro ente) in favore dei minori, venga percepito interamente dalla SI.ra stabilendosi che, in caso non sia possibile la Pt_1 percezione diretta in misura integrale, gravi in capo al SI. l'obbligo di fare richiesta CP_1 della quota di sua pertinenza e di versare quanto percepito a tale titolo alla SI.ra ogni Pt_1 mese.
- Entrambi i genitori provvederanno alla detrazione fiscale dei figli minori nella misura del 65% per il SI. e del 35% per la SI.ra Le spese straordinarie, sportive, ricreative, CP_1 Pt_1 scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., saranno ripartite nella misura del 65% in capo al SI. e del 35% in capo alla SI.ra secondo quanto compiutamente individuato CP_1 Pt_1 nel Protocollo Famiglia in materia di separazione, Divorzio e Affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, adottato dal Tribunale di Verona in data 03.10.2018 e successive modifiche da intendersi qui come trascritto (omissis).
- A conferma di quanto previsto nell'accordo di separazione le spese di baby-sitting/dopo scuola verranno sostenute dai genitori, secondo le percentuali sopra indicate (65% e 35%) nell'ipotesi in cui gli stessi fossero impegnati per motivi lavorativi e i nonni paterni non fossero disponibili;
- Il pagamento delle spese straordinarie avverrà, ove possibile e se conoscibile preventivamente nell'importo, in via anticipata e/o contestualmente al versamento del contributo per il mantenimento dei figli minori. Tutte le suindicate spese potranno essere sostenute dall'uno o l'altro genitore. Qualora non fosse possibile, il rimborso della quota di competenza in favore del genitore anticipatario dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, sorretta da idonea documentazione comprovante l'esborso sostenuto. 4) Respingersi l'appello incidentale nonché ogni e qualsivoglia domanda ex adverso svolta, in quanto destituita di fondamento alcuno;
In ogni caso 5) Con Vittoria di spese e compensi professionali, oltre Spese generali pari al 15%,
CPA ed IVA se dovute, di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: a) Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita ordinare, ex art. 210 cpc, al sig. la produzione in giudizio di tutta la documentazione ex art 473bis 12; b) Voglia l'Ill.ma CP_1 Corte D'Appello adita disporre accertamenti di Polizia Tributaria, al fine di ricostruire la vera capacità patrimoniale del SI. c) Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita ordinare, ex CP_1 art. 210 cpc, all'associazione sportiva Aurora di Marchesino A.C.D. l'esibizione dei pagamenti disposti a titolo di compenso al calciatore per gli anni 2023/2024; d) Voglia CP_1 l'Ill.ma Corte D'Appello adita ordinare, ex art. 210 cpc, ai SIg. e Parte_5 [...] l'esibizione degli estratti dei conti correnti a loro intestati o cointestati relativamente Pt_6 agli anni 2023 e 2024; e) Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita ordinare, ex art. 210 cpc, ai Carabinieri di San OV LU (VR) l'esibizione in giudizio del verbale di accesso del 02.06.2024; f) Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita ordinare, ex art. 210 cpc, alla Banca BCC- Agenzia di San Bonifacio l'esibizione dei documenti attestanti l'estinzione del mutuo intestato al sig. g) Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita ordinare, ex art. 210 cpc, alla Soc. CP_1 [...]
, P. Iva: con sede legale in San OV Controparte_4 P.IVA_3 LU (VR), Via Veneto n. 24 l'esibizione dei documenti attestanti la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 14.03.2023 con il sig. h) Si chiede l'ammissione della prova CP_1
6 per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la SI.ra si è rivolta al Pt_1 suo studio per separarsi dal marito dopo aver scoperto che quest'ultimo aveva CP_1 una relazione con la di lei sorella, 2) Vero che nel corso delle trattative per la Parte_4 separazione il SI. aveva dichiarato che la relazione con la SI.ra era CP_1 Parte_4 terminata? 3) Vero che nel mese di giugno 2023 ho visto il SI. e i suoi figli presso il CP_1 parco acquatico Valpopark di Pescantina ed era presente con loro la SI.ra ? Parte_4
(precisi il teste la circostanza) 4) Vero che nel mese di agosto durante una video-chiamata tra e la madre, il SI. metteva il cellulare in modalità “mute” e faceva cenno a Pt_2 CP_1 di cambiare discorso? 5) Vero che ed in tutto l'anno 2023 hanno più Pt_2 Per_1 Pt_2 volte riferito alla madre e alla di lei sorella, , che quando si trovano con il padre Persona_4
è presente anche la zia 6) Vero che ed raccontano ad amici e Parte_4 Per_1 Pt_2 parenti di aver trascorso le vacanze estive 2023 con il padre e la zia 7) Vero Parte_4 che l'orologio di cui alle foto prodotte al doc. 19 che si rammostrano al teste è quello di CP_1
Precisi il teste le circostanze di tempo e di luogo;
8) Vero che nel mese di aprile 2023
[...] ho riferito alla SI.ra che i genitori di si erano detti “stufi” di tenere i Pt_1 CP_1 nipoti? 9) Vero che nel corso del campionato anno 2022/2023/2024 sono state corrisposte delle somme da A.C.D. Aurora Marchesino a favore di (Specifichi il teste quali CP_1 somme e a che titolo) 10) Vero che il SI. si allena nei giorni di martedì, giovedì CP_1
e venerdì, dalle ore 19:30? (specifichi il teste la circostanza); 11) Vero che gioca CP_1 come calciatore titolare nelle partite di campionato? 12) Vero che, in data 01.05.2024, il sig. ha riconsegnato le chiavi dell'immobile locato sito in San OV LU, Via CP_1
Veneto n. 22; 13) Vero che il sig. ha risolto il contratto di locazione relativo
CP_1 all'immobile sito in San OV LU, Via Veneto n. 22; 14) Vero che il sig. si è
CP_1 trasferito nell'immobile sito in San OV LU (VR); 15) Vero che il padre del sig. ha venduto la nuda proprietà di tale immobile;
16) Vero che l'usufrutto è ancora in
CP_1 capo alla sig.ra nonna del sig. 17) Vero che la sig.ra è ricoverata Tes_1 CP_1 Tes_1 presso la casa di riposo di Zevio “Ca dei Nonni”; 18) Vero che per tale immobile il sig.
CP_1 nulla corrispondere a titolo di canone di locazione;
19) Vero che in data, 02.06.2024, i
Carabinieri di San Giovani LU venivano contatati dalla sig.ra 20) Vere che Pt_1 durante l'accesso presso l'abitazione della sig.ra sita in San OV LU (VR), Pt_1 via S. Maffei n. 2/b, avvenuto all'incirca intorno alle ore 21.00, constatava l'assenza dei minori
e Si indicano a testi: da Bussolengo (VR), via Nobiltron, 31; Per_1 Pt_2 Persona_4
Giada Ischia da La Rizza frazione di Castel d'Azzano; Avv. Erica Saviotti con studio in Verona, via Calatafimi, 5/A; Avv. Elena Fortuna con studio in Verona, via Tezone, 5; e Controparte_5
entrambi residenti a [...]; il CP_6 legale rappresentante dell'A.C.D. Aurora Marchesino c/o impianti sportivi Buttapietra (VR), via Dolomiti;
il legale rappresentante della soc. P.M.S. ; Controparte_4 Pt_6
; , ; Respingersi le richieste istruttorie avversarie.
[...] Parte_5 Controparte_7
Ci si oppone alla richiesta ex art. 210 cpc avanzata nei confronti del sig. , per Parte_7 tutte le motivazioni agli atti”.
Per parte reclamata:
“in accoglimento dell'istanza formulata ex art. 473 bis 38 e 39 c.p.c.
7 Accertato che ha posto in essere gravi atti che arrecano pregiudizio ai minori Parte_1 ed ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e di esercizio della responsabilità genitoriale, avendo irreversibilmente modificato le abitudini e le condizioni di vita dei minori – ammonirsi e modificarsi il piano genitoriale (previsto dal Parte_1 capo 4 del dispositivo della sentenza impugnata) accogliendo, alternativamente, una delle due ipotesi di seguito formulate (sub. 1 o 2) in via di appello incidentale (rispetto ai capi 3, 4, 5, 6, 7, della sentenza impugnata):
1. Affidarsi i figli minori ed in forma condivisa ad Per_1 Pt_2 entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso il padre in San OV LU (VR) via 4 Novembre n. 106, e con frequentazione dei genitori secondo il seguente calendario: - I bambini frequenteranno il ciclo delle scuole primarie all'Istituto Don Bernardo Antonini di San OV LU (VR). continuerà a svolgere attività sportiva (calcio) Persona_1 presso l'associazione Sportiva San OV LU e verrà accompagnato agli allenamenti, il lunedì e il mercoledì pomeriggio, dalle 17,00 alle 18,30; - I bambini verranno accompagnati a scuola, tutti i giorni, dal padre o dalla madre (nei due lunedì mensili in cui la li avrà Pt_1 tenuti con sé nel fine settimana precedente); - I bambini verranno prelevati da scuola, tutti i giorni, dal padre sig. e, dalla madre (nei due venerdì mensili in cui la li CP_1 Pt_1 terrà con sè nel fine settimana successivo); - ed rimarranno con la Per_1 Parte_2 mamma, a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
- I bambini trascorreranno con entrambi i genitori tre settimane, anche non consecutive, nel periodo intercorrente tra giugno e settembre (compresi) di ciascun anno, con l'onere per ciascuna parte di comunicarsi e concordare, entro il 30 maggio di ciascun anno, i rispettivi periodi;
- I figli minori trascorreranno con il padre e con la madre, alternativamente, sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 06 gennaio e tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; - I genitori potranno concordare tempi di permanenza diversi di quelli sopra stabiliti, anche tenendo in considerazione eventuali diverse esigenze dei figli e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
2. In alternativa rispetto alla conclusione sub. 1, affidarsi i figli minori ed in Per_1 Pt_2 forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre in Cerea, via
Garibaldi 46/B, e con frequentazione dei genitori secondo il seguente calendario e piano: - I bambini saranno iscritti e concluderanno il ciclo delle scuole primarie all'Istituto Don Bernardo
Antonini di San OV LU (VR), per altri due anni, per i prossimi 5 Per_1 Pt_2 anni. continuerà a svolgere attività sportiva (calcio) presso l'associazione Persona_1
Sportiva San OV LU e verrà accompagnato agli allenamenti, il lunedì e il mercoledì pomeriggio, dalle 17,00 alle 18,30; - I bambini verranno accompagnati a scuola, tutti i giorni, dalla madre;
- I bambini verranno prelevati da scuola dal sig. tutti i lunedì e CP_1 verranno riaccompagnati a casa della madre, la sera, alle ore 21,30. Nei giorni di chiusura della scuola (vacanze o altre ricorrenze), avrà diritto ad avere con sé i figli, il CP_1 lunedì, dalle ore 8,00 del mattino;
- I bambini verranno prelevati da scuola dal sig. CP_1
tutti i giovedì ed ivi riaccompagnati, il mattino successivo, dopo il pernottamento dal
[...] padre. Nei giorni di chiusura della scuola (vacanze o altre ricorrenze), avrà CP_1 diritto ad avere con sé i figli, il giovedì, dalle ore 8,00 del mattino;
- ed Per_1 Parte_2 rimarranno con il papà, a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino alla
8 domenica sera alle ore 20.30, quando la madre potrà riprenderli dalla casa del padre ovvero presso il ristorante Makeroni ad Oppeano. Nei giorni di chiusura della scuola (vacanze o altre ricorrenze), avrà diritto ad avere con sé i figli, i due venerdì al mese, dalle ore CP_1
8,00 del mattino;
- I bambini trascorreranno con entrambi i genitori tre settimane, anche non consecutive , nel periodo intercorrente tra giugno e settembre (compresi) di ciascun anno, con l'onere per ciascuna parte di comunicarsi e concordare, entro il 30 maggio di ciascun anno, i rispettivi periodi;
- I figli minori trascorreranno con il padre e con la madre, alternativamente, sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 06 gennaio e tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; - I genitori potranno concordare tempi di permanenza diversi di quelli sopra stabiliti, anche tenendo in considerazione eventuali diverse esigenze dei figli e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
3. Disporsi che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 12 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00= (euro cinquecento/00), con decorrenza da settembre 2024. Tale importo sarà adeguato annualmente ed automaticamente secondo le variazioni dell'indice ISTAT a decorrere dal mese di settembre
2026. 4. L'assegno unico, erogato dall'lnps in favore dei minori, verrà percepito da ciascun genitore pro quota del 50%.
5. Entrambi i genitori sosterranno pariteticamente le spese accessorie per i figli secondo quanto compiutamente individuato nel Protocollo Famiglia in materia di Separazione, Divorzio e Affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, adottato dal Tribunale di Verona in data 03.12.2018, Sezione Terza, punto 2, da intendersi qui espressamente riprodotto. Confermarsi, per i capi non impugnati in via incidentale (capo 1, 2, 8), la sentenza appellata e condannarsi alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi Parte_1 di giudizio ed al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. In via istruttoria: -
Respingersi la richiesta avversaria di disporre accertamenti di Polizia Tributaria, trattandosi di indagine esplorativa, non essendo mai emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che
operaio nell'industria, abbia una capacità patrimoniale diversa da quella che CP_1 merge dalla documentazione fiscale e bancaria dimessa;
-Respingersi l'istanza avversaria di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'associazione sportiva Aurora di Marchesino A.C.D.
“dei pagamenti disposti a titolo di compenso al calciatore per gli anni CP_1 2023/2024” essendo già stato formalmente dichiarato, dal Presidente dell'Associazione, che non sono stati eseguiti pagamenti a tale titolo onde l'ordine sarebbe inutiliter dato, non esistendo alcun documento da esibire;
- Respingersi l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ad
e essendo già stato emanato analogo ordine nel primo grado Parte_5 Parte_6
e già adempiuto (docc. 25, 26, 27, 28); - Respingersi ordine di esibizione (del contratto preliminare asseritamente sottoscritto da per l'acquisto di un immobile a Castel CP_1 D'Azzano) a Viemme Costruzioni in quanto NON è STATO SOTTOSCRITTO ALCUN CONTRATTO PRELIMINARE;
- Nulla oppone, invece, il resistente, circa l'emanazione dell'ordine ai Carabinieri di San OV LU (VR) di esibizione in giudizio del verbale di accesso del 02.06.2024; - Circa l'estinzione del mutuo e il rilascio dell'immobile condotto in locazione da le circostanze sono già state espressamente confermate e CP_1 documentate (docc. 4 e 6 parte resistente); - Respingersi i capitoli di prova formulati ex adverso ai numeri da 1 a 20 perché irrilevanti, generici e contenenti giudizi”.
9 FATTO E DIRITTO
Primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato in data 23 maggio 2023 adiva il Tribunale di CP_1
Verona, chiedendo lo scioglimento del matrimonio ed esponendo: che in data 11 luglio 2020
aveva contratto matrimonio con con la quale aveva già una relazione Parte_1
sentimentale da cui erano nati i figli (n. 22 luglio 2016) ed n. 23 maggio 2019); Per_1 Pt_2
che con decreto del 7 novembre 2022 il Tribunale aveva omologato la separazione dei coniugi,
stabilendo l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale;
il diritto di visita del padre che poteva vedere e tenere con sé i minori due pomeriggi infrasettimanali e un fine settimana ogni due, in alternanza con la madre;
l'obbligo del padre di corrispondere un contributo mensile di mantenimento per i figli di complessivi euro 800,00 (euro 400,00 a figlio), oltre al 65% delle spese straordinarie e la percezione del 100% dell'assegno unico familiare da parte della madre. Tuttavia, in ragione del prospettato sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economico patrimoniali e dell'ampliamento dei tempi di visita del ricorrente con i minori, il medesimo chiedeva, ferma la conferma delle modalità di affidamento e collocamento dei minori, la riduzione del contributo al mantenimento per i bambini ad euro 500,00 mensili (euro 250,00 a figlio), oltre al 65% delle spese straordinarie, una maggior frequentazione con i figli e la ripartizione dell'assegno unico familiare al 50% tra i genitori.
2. Con comparsa del 21 settembre 2023 si costituiva in giudizio nulla Parte_1
opponendo alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo la conferma delle condizioni disposte in sede di separazione, l'autorizzazione al trasferimento dei minori presso il
10 comune di Cerea, in ragione dei costi di affitto più bassi e della maggior vicinanza alla sua nuova sede lavorativa e il divieto per i bambini di frequentare la zia materna, in quanto attuale compagna del padre.
3. Con ordinanza del 2 novembre 2023 il Giudice delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, disponeva, in via provvisoria ed urgente, la riduzione del quantum sia del contributo a carico dal padre per i figli ad euro 650,00 mensili (euro 325,00 a figlio), sia del contributo al pagamento delle spese straordinarie al 50%, stante il miglioramento della condizione reddituale della resistente, confermando, per il resto, le condizioni di separazione, ivi compresa la percezione integrale dell'assegno unico da parte della stessa.
4. A seguito della fase istruttoria documentale, il Tribunale, con la sentenza n. 1235/2023,
dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti e stabiliva: l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza dalla madre e diritto di visita del padre due pomeriggi infrasettimanali e un weekend ogni due;
il rigetto dell'autorizzazione al trasferimento dei bambini a Cerea, in quanto non ritenuto corrispondente al prevalente interesse dei minori (essendo così più lontano dal padre e sradicati dall'ambiente sociale e scolastico nel quale erano inseriti); l'assegnazione della casa familiare alla madre;
l'obbligo del padre di corrispondere un assegno mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento dei figli (euro 300,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, in ragione del sopravvenuto peggioramento delle condizioni economico patrimoniali del ricorrente e del parallelo miglioramento di quelle della resistente, ferma la percezione del 100% dell'assegno unico familiare alla madre;
il rigetto della domanda di divieto di frequentazione della zia materna da parte dei minori per mancanza di prove e la compensazione delle spese di lite tra le parti.
11 Il giudizio di appello
5. Avverso la sentenza proponeva reclamo ulla base dei seguenti Parte_1
motivi d'impugnazione.
5.1. Con il primo motivo, la reclamante lamentava l'erronea valutazione dei fatti di causa e delle prove, oltre alla motivazione incongrua e contraddittoria della sentenza impugnata, per aver il
Tribunale negato l'autorizzazione al trasferimento dei minori da San OV LU a Cerea,
non considerando che il rapporto del padre con i figli poteva essere del tutto garantito mediante un diverso calendario di frequentazione e che tale cambiamento non rappresentava uno sradicamento dei bambini dal loro habitat familiare, stante la frequentazione, da parte degli stessi, del dopo scuola pomeridiano di Cerea (ove la madre lavorava come educatrice) già dal
2022 e, dunque, la presenza di una rete sociale già avviata. Deduceva, inoltre, l'esistenza di fatti sopravvenuti quali l'accettazione, da parte dei venditori, della proposta d'acquisto da lei formulata per l'immobile sito a Cerea, via Garibaldi n. 46/B, cui sarebbe seguito il rogito formale in data 17 luglio 2024.
5.2. Con il secondo motivo, la reclamante sosteneva l'erronea valutazione dei fatti di causa e delle prove, oltre alla motivazione incongrua e contraddittoria della sentenza impugnata, per aver il Tribunale stabilito il diritto di visita del padre sulla base della disponibilità dei nonni paterni di occuparsi dei bambini in assenza del reclamato, non considerando il prevalente interesse dei piccoli e le necessità lavorative della madre. Deduceva, inoltre, che il Tribunale aveva errato nel non accogliere la richiesta di divieto di frequentazione dei minori con la zia materna, attuale compagna del padre e causa della fine del matrimonio tra le parti, in quanto evidentemente
12 pregiudizievole per l'equilibrio dei bambini.
5.3. Con il terzo motivo, la reclamante si doleva dell'erronea valutazione dei fatti di causa e delle prove, oltre che della motivazione incongrua e contraddittoria dell'impugnata sentenza, per aver il Giudice di prime cure disposto l'obbligo del padre di corrispondere un contributo mensile di complessivi euro 600,00 per i figli, valutando erroneamente le risorse economico-patrimoniali dello stesso, incrementate notevolmente da eventi sopravvenuti e relativi alla vendita dell'immobile di via Torricello, con conseguente estinzione del mutuo acceso il 29 settembre
2021, la disdetta del contratto di locazione del reclamato ed il suo trasferimento presso la casa della nonna senza alcun costo di alloggio, oltre all'incremento del reddito da lavoro.
6. Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame avversario, CP_1
l'ammonimento ex art. 473 bis 39 cpc della reclamante per il trasferimento della residenza dei minori a Cerea senza il suo consenso, oltre che senza autorizzazione del Giudice e formulando i seguenti motivi di reclamo incidentale.
6.1. Con il primo motivo il reclamante incidentale lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado e chiedeva la modifica del piano genitoriale con maggiori pernotti a casa del padre
(in seguito modificato in richiesta di conferma dell'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori , ma collocamento presso di sé, con diritto di visita della madre a week-end alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina). Domandava, inoltre, che i bambini continuassero a frequentare la scuola presso l'istituto comprensivo “Don Bernardo Antonini” di San OV
LU e che continuasse a frequentare l'associazione sportiva di San OV Per_1
LU, ove giocava a calcio.
6.2. Con il secondo motivo il reclamante chiedeva la riduzione dell'obbligo di contribuzione
13 per i figli ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e la ripartizione dell'assegno unico familiare al 50% tra i genitori.
7. Venivano trasmessi gli atti al P.G. per il parere.
8. Sentite le parti alla prima udienza e a seguito del deposito delle note scritte in sostituzione della successiva udienza del 13 gennaio 2025, la Corte, preso atto di alcuni fatti nuovi dedotti dalla reclamante relativi alla stipula, da parte di di un contratto preliminare di CP_1
compravendita per l'acquisto di un immobile sito a Castel d'Azzano, in sua tesi con la zia materna dei minori, presumibilmente anche in stato di gravidanza, concedeva Parte_4
termine al reclamato sino al 5 marzo 2025 per depositare deduzioni ed eventuale documentazione sul punto, rinviando l'udienza al 24 marzo 2025.
9. Con memoria del 5 marzo 2025 il reclamato contestava i fatti dedotti dalla reclamante,
negando espressamente la sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita e l'esistenza di un progetto di convivenza con allegando anche un referto medico Parte_4
che escludeva lo stato di gravidanza di quest'ultima.
10. Depositate da entrambe le parti le note scritte per l'udienza cartolare predetta, la Corte
tratteneva la causa in decisione.
Esame dei motivi di impugnazione
11. Così ricostruite le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
11.1. Il primo motivo di reclamo principale è da ritenersi superato dall'avvenuto trasferimento della reclamante con i minori dalla casa familiare di di San OV LU Per_5
all'immobile di Cerea, in via Garibaldi n. 46/B, acquistato dalla madre unitamente al compagno
14 con compravendita immobiliare del 17 luglio 2024 (cfr. docc. n. 13 e 14). Di tale Parte_7
trasferimento non autorizzato si terrà comunque conto, per quanto si dirà nel prosieguo.
11.2. Il secondo motivo di reclamo principale è parzialmente fondato. Giova premettere che, in tema di affidamento e collocamento minori, il criterio fondamentale al quale deve attenersi il
Giudice è quello dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole ex art. 337 quater cc, che impone di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiedendo un giudizio prognostico relativo alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare la prole nella nuova situazione (Cass. Civ. n. 14728/2016).
Nel caso di specie, osserva la Corte che entrambi i genitori si siano dimostrati attenti e presenti nella vita dei figli ed in grado di valutare i loro bisogni, da cui la corretta previsione dell'affido congiunto e che, con il provvedimento impugnato, i tempi di visita del padre con i bambini risultavano aumentati rispetto all'epoca della separazione (nei pomeriggi infrasettimanali, infatti,
il reclamato tiene con sé i bambini il lunedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle 20.30, invece che dalle 16.00 alle 19.00 e nel week-end di spettanza dal venerdì sera alla domenica sera, invece che dal sabato mattina alla domenica sera, come precedentemente concordato). Tuttavia, dall'esame del calendario di frequentazione fissato dal Tribunale e in considerazione del fatto che la madre risulta il genitore collocatario dei figli, emerge che quest'ultima li tiene con sé complessivamente tre giorni e cinque notti in più a settimana rispetto al padre, occupandosi in via prevalente della loro cura e gestione quotidiana.
Di conseguenza, chiarito il diverso contributo familiare dei genitori, preso atto del fatto che, ad agosto 2024, la lasciando la casa familiare di di San OV in LU Pt_1 Per_5
15 precedentemente assegnatale, trasferiva, per ragioni personali e di lavoro, la propria residenza e quella dei minori presso la nuova abitazione acquistata con il compagno a Cerea Parte_7
(cfr. docc. n. 1, ove risulta l'e-mail con cui la comunicava all'ex marito il trasferimento, Pt_1
13, 15, 21 e 25), nonostante l'assenza dell'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria e del consenso del reclamato - da cui l'erroneità della condotta suscettibile di sanzioni ex art. 473 bis
39 cpc - ritenendo comunque opportuno che i bambini continuino a vivere con la madre, al fine di non alterare ulteriormente la loro stabilità, va preso atto del predetto trasferimento. In virtù
della maggiore vicinanza e anche al fine di agevolare gli spostamenti dei minori (considerato anche che la madre risulta attualmente in stato di gravidanza e che a breve dovrà occuparsi della gestione di un terzo figlio, cfr. doc. n. 17) ritiene questa Corte che debba autorizzarsi l'iscrizione dei minori all'istituto scolastico “Fratelli Sommariva” di Cerea a partire dall'anno 2025/2026 e,
nel dettaglio, quella di alla scuola primaria “ e quella di alla Per_1 Persona_2 Pt_2
scuola materna , con possibilità di frequentare anche i relativi servizi di doposcuola, Per_3
oltre ai centri estivi nel comune stesso. Quanto alle modalità di visita, dato il trasferimento dei figli a circa 30 km di distanza dall'attuale abitazione del padre e tenuto conto degli impegni lavorativi di quest'ultimo, va conseguentemente disposta la modifica del diritto di visita dei minori con il padre, in modo da garantire un'adeguata frequentazione del genitore, con la previsione che possa tenere con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale con CP_1
pernotto, indicativamente dall'uscita dei minori da scuola sino al mattino successivo con accompagnamento dello stesso a scuola o, qualora incompatibile con i propri orari (con decisione dello stesso) senza pernotto e con riaccompagnamento tra le ore 20.30 e le ore 21.00,
(comunque dopo aver cenato) e, nei giorni in cui i bambini non vanno a scuola, indicativamente
16 dal pomeriggio dalle ore 16.30, con pernotto e sino alle ore 9.00 del mattino successivo, oltre ad un fine settimana ogni due in alternanza con la madre, dal venerdì con prelievo a scuola o all'uscita dal doposcuola alla domenica sera, indicativamente tra le ore 20.30 e le ore 21.00
(quindi dopo aver cenato). Va, inoltre, previsto, al fine di garantire quanto sopra, che nella settimana in cui non ha il week end di spettanza possa tenere con sé i minori un CP_1
ulteriore pomeriggio dall'uscita da scuola o dall'uscita del doposcuola, avendo cura di riaccompagnargli a casa tra le 20.30 e le 21.00 (dopo aver cenato). In caso di mancato accordo dei genitori sul giorno migliore per entrambi e per i minori il giorno fisso viene indicato nel mercoledì, mentre il pomeriggio in cui il padre può trascorrere ulteriore tempo con i minori può
invece essere dallo stesso autonomamente individuato, con il solo onere di comunicazione alla madre entro la sera precedente e tenendo conto degli eventuali impegni dei minori.
Ritiene questa Corte che, in tal modo, eventualmente anche senza la stabile collaborazione dei nonni paterni, possa essere comunque garantita la continuità e la solidità del rapporto del padre con i figli.
Va confermata, per il resto, la ripartizione a metà tra i genitori delle vacanze natalizie, pasquali,
ponti ed altre festività, in forma alternata di anno in anno, con la possibilità, per quelle estive,
che i bambini trascorrano due settimane anche non consecutive con uno e con l'altro genitore,
fermo l'onere delle parti di accordarsi entro la data del 30 maggio di ogni anno, come stabilito dall'impugnata sentenza.
Per ciò che attiene, invece, alla domanda di divieto di frequentazione, da parte dei bambini, della zia materna unitamente al padre, così come formulata dalla reclamante, si ritiene che la richiesta non possa trovare accoglimento, in quanto, indipendentemente dal perdurare o meno della
17 relazione sentimentale tra il reclamato e non può ritenersi provato che tale Parte_4
frequentazione sia in grado di arrecare pregiudizio ai minori, ragione per cui non si rinvengono allo stato i presupposti per disporre una limitazione di una libertà individuale, auspicando comunque che qualora tale relazione prosegua sia gestita in modo da garantire il loro interesse.
11.3. Il terzo motivo d'impugnazione principale è parzialmente fondato nei termini che seguono, con conseguente rigetto sul punto del secondo motivo di appello incidentale, con il quale veniva richiesta dall la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli. Invero, CP_1
secondo la giurisprudenza di legittimità, per stabilire l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli, è necessario effettuare: “una valutazione comparata dei redditi di
entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del
minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza
presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascuno di essi, nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore
contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (Cass.
Civ. n. 19299/2020). Ai fini della corretta determinazione dell'emolumento il Giudice è tenuto non solo a considerare le condizioni economiche delle parti, comprensive della capacità
lavorativa delle stesse, ma anche a valutare i tempi di permanenza del minore, l'apporto di ciascun genitore nella vita dei figli e le necessità degli stessi.
Nel caso di specie, è emerso chiaramente, nel corso del giudizio di primo grado, che, sebbene entrambe le parti si occupino dei figli e del loro benessere, essendo i minori collocati in via prevalente presso la madre, che li ha con sé tre giorni infrasettimanali e cinque pernotti
(eventualmente 4 ove il padre fruisca di quello previsto da questa Corte), oltre ad un fine
18 settimana ogni due, ella rappresenti il genitore maggiormente onerato della cura e assistenza quotidiana dei bambini, provvedendo, in via prevalente rispetto al padre, ad accudirli ed a seguirli, così come a prepararli e ad accompagnarli a scuola ogni giorno.
Per ciò che attiene, poi, alla situazione economico-patrimoniale delle parti, va considerato che attualmente il reclamato non risulta proprietario di alcun bene immobile, avendo ceduto la proprietà dell'edificio di via Torricello n. 32/A al prezzo di euro 175.000,00 (cfr. docc. 4, 6 e 17,
da cui l'estinzione del mutuo “prima casa” n. 243831193 e, dunque, il risparmio mensile della precedente rata del prestito di euro 528,00, come, confermato a pag. 23 della comparsa di costituzione e risposta), vive presso l'abitazione della nonna paterna, senza spese di Tes_1
locazione mensile (risparmiando, dunque, il precedente costo di euro 620,00 del canone di locazione relativo all'immobile di San OV LU, via Veneto n. 22, cfr. doc. n. 29), è
intestatario di due conto correnti bancari, l'uno presso l'istituto bancario “Banco BPM” con saldo, alla data del 30 giugno 2024, di euro 26.838,27 e l'altro presso l'istituto “BCC Roma” con saldo, alla data del 31 marzo 2023, di euro 6.370,73 (cfr. docc. n. 6 e 15) e gode di un'entrata netta medio mensile di euro 2.571,46 (cfr. docc. 6, n. 9, 13, ove risultano le buste paga del periodo gennaio-dicembre 2024 comprensive di tredicesima e doc. n. 7, ove, a confronto,
nell'anno 2023, l' maturava un reddito medio netto mensile di euro 2.537,08). CP_1
Diversamente, dall'esame della documentazione patrimoniale della è possibile evincere Pt_1
che la predetta attualmente è comproprietaria al 50% della nuova casa familiare di via Garibaldi
n. 46/B sita a Cerea, per cui sostiene la quota mensile di euro 306,32 a titolo di rata per il mutuo
(cfr. docc. n. 13 e 14, ove risulta che l'immobile è stato acquistato dalla reclamante insieme al compagno , è intestataria di un conto corrente bancario con saldo, alla data del Parte_7
19 24 giugno 2024, di euro 6.714,92 e gode di un reddito medio netto mensile di euro 1.645,18 (cfr.
doc. n. 6, 16 e 21), mentre, precedentemente, non aveva proprietà immobiliari intestate, versava il canone mensile di euro 550,00 a titolo di locazione per la casa ove viveva con i figli e godeva di un reddito medio netto mensile di euro 1.567,86 nel 2023 (cfr. docc. n. 10 e 12).
Da tali risultanze, oltre a potersi ritenere confermata la disparità economico-reddituale esistente tra le parti, può evincersi una sopravvenuta modifica dell'equilibrio patrimoniale precedentemente instauratosi, in quanto, se da un lato, la reclamante, pur risparmiando il costo mensile del canone di locazione di euro 550,00, veniva gravata dall'onere di pagamento della propria quota di rata mensile per il mutuo di euro 306,32, conseguendo un piccolo miglioramento delle propria condizione complessiva, in uno alla stabilizzazione lavorativa con aumento delle entrate, dall'altro non solo risparmiava il costo mensile della rata CP_1
di finanziamento di euro 528,00, ma anche quello del canone di affitto di euro 620,00 e incrementava il proprio patrimonio della somma risultante dalla differenza tra euro 175.000,00
(dalla vendita dell'immobile di via Torricello n. 32/A, cfr. doc. n. 4) e l'importo del mutuo.
Pertanto, considerato il miglioramento economico-patrimoniale dell e tenuto conto del CP_1
fatto che, nonostante la modifica del calendario di visita del medesimo con i figli, i bambini,
risultando comunque collocati dalla madre, trascorrono la maggior parte del tempo con quest'ultima, che è quindi onerata dei maggiori compiti di cura e gestione di ed Per_1 Pt_2
e tenendo conto del fatto che l sarà gravato da maggiori oneri per recarsi a prendere i CP_1
figli, si ritiene che dal bilanciamento di quanto sopra evidenziato debba essere aumentato il
quantum dell'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre e a favore dei minori ad euro
700,00 mensili (euro 350,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di
20 ciascuno dei genitori e ferma la percezione del 100% dell'assegno unico familiare da parte della entrata su cui già le parti si erano accordate in sede di separazione, disattendo sul punto Pt_1
quanto richiesto dall di ripartizione dell'assegno unico per il prevalente collocamento. CP_1
12. Passando poi all'esame dei motivi di reclamo incidentale e delle domande conseguenti all'avvenuto trasferimento di fatto dei figli, si osserva quanto segue.
12.1. Il primo motivo d'impugnazione incidentale e/o domanda di ammonimento è fondato.
Invero, la disciplina dell'art. 473 bis 39 cpc prevede che, nel caso di inadempienze gravi, anche di natura economica o di altri atti idonei ad arrecare pregiudizio al minore o ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento o dell'esercizio della responsabilità
genitoriale, il Tribunale, oltre a poter modificare i provvedimenti in essere, può anche disporre l'ammonimento del genitore inadempiente, condannarlo al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o giorno di ritardo nell'esecuzione di un provvedimento oppure stabilire la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Nel caso di specie, a seguito dell'introduzione del giudizio di appello, la madre, contrariamente alle disposizioni del Tribunale, senza consenso del padre e senza instaurare un subprocedimento di urgenza ex art. 473bis.15 avanti a questa Corte, (che può essere introdotto solo con autonomo ricorso), trasferiva la residenza dei minori dalla casa familiare di di San OV Per_5
LU, assegnatale in sede di separazione, all'abitazione di Cerea, acquistata con il nuovo compagno a luglio 2024, deducendo di aver ricevuto la disdetta da parte del locatore dell'immobile familiare, e di lavorare, da settembre 2023, presso la sede Controparte_8
operativa di AR, che dista 28 km da San OV e soli 13 km da Cerea, ragione per cui le
21 risultava più agevole ivi trasferirsi (cfr. docc. n. 15 e 21). Tuttavia, esaminando i documenti allegati, si rileva che la compravendita dell'immobile di Cerea risulta stipulata in data antecedente alla disdetta comunicata dal alla reclamata (cfr. docc. n. 13 e 15, ove CP_8
la data della compravendita risulta il 17 luglio 2024 e quella della disdetta il 9 agosto 2024) e che, pur comprendendo la maggior comodità della reclamante, la distanza tra AR e San
OV in LU non risultava essere così significativa, trattandosi di 30 minuti di auto (così
come per l'attuale sede di sita a 30 km da San OV e a 4 km da Cerea, cfr. doc. Parte_8
n. 18). In ogni caso, siccome vigeva una decisione giudiziaria, il trasferimento non sarebbe dovuto avvenire prima di ottenerne una diversa, eventualmente anche emessa in sede di subprocedimento ex art. 473 bis.15 o con provvedimenti provvisori ed urgenti in sede di prima udienza ex art. 473 bis.22. Pertanto, si ritiene evidente che il comportamento adottato dalla reclamante, oltre ad essere privo di ragioni d'urgenza, sia stato maggiormente volto alla tutela del proprio benessere personale, piuttosto che a quello dei minori, essendo notorio che, a seguito di una separazione e salvo eccezionali e giustificate ragioni, il cambiamento di abitazione e città
per i figli potrebbe avere un'incidenza sul loro benessere, i quali, trovandosi in una condizione di fragilità e insicurezza dovuta alla disgregazione del nucleo familiare, necessitano di regola di poter contare su un ambiente domestico conosciuto e sicuro, al fine di elaborare il processo di separazione dei genitori nel miglior modo possibile.
Alla luce di quanto esposto, considerato che la ha agito senza il consenso del padre e Pt_1
senza autorizzazione del Tribunale o della Corte al trasferimento della residenza dei minori a 30
km di distanza dal precedente centro dei loro interessi e abitudini e che le motivazioni addotte dalla stessa dovevano essere riproposte a questa Corte prima del trasferimento, non possono che
22 ritenersi sussistenti i presupposti per l'emanazione dell'ammonimento della ai sensi Pt_1
dell'art. 473 bis 39 cpc, con incidenza della pronuncia nella regolazione finale delle spese di lite.
12.2. Quanto alle ulteriori doglianze formulate quale reclamo incidentale e alle domande formulate nel corso del procedimento, esse non possono essere accolte. Giova premettere che, in tutti i casi di regolamentazione delle modalità di affidamento e collocamento dei figli di genitori separati, il Giudice, fermo il rispetto del principio di bigenitorialità e del best interest del minore,
ha l'onere di compiere una valutazione prognostica che tenga conto della capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione,
educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore,
delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, al fine di individuare la miglior soluzione possibile per i minori (ex multis, Cass. Civ. n.
3913/2018). Nel caso di specie, a seguito della separazione delle parti avvenuta consensualmente a settembre 2022 (cfr. doc. n. 5), ed sono stati affidati congiuntamente ad Per_1 Pt_2
entrambi i genitori, con collocamento presso la residenza della madre e diritto di visita del padre che vedeva e teneva con sé i figli due pomeriggi a settimana e un week-end ogni due, con l'ausilio dei nonni. Da ciò risulta evidente che abbia sempre rappresentato il Parte_1
genitore di riferimento e maggiormente onerato dei compiti di cura e gestione dei figli.
Di conseguenza, ferma l'erroneità della condotta materna relativa al trasferimento di ed Per_1
a Cerea senza autorizzazione, da cui l'ammonimento ex art. 473 bis 39 cpc, come Pt_2
precedentemente argomentato, considerato che i minori sono abituati a vivere con la madre e a trascorrere più tempo con lei e tenuto conto della delicata fase di vita in cui si trovano i figli, che
23 devono elaborare la disgregazione del nucleo familiare, si ritiene comunque più adeguato per il benessere dei bambini non alterare il regime di collocamento degli stessi, tanto più in vista dell'arrivo di nuova prole, posto che la condotta del genitore, anche non corretta, non può
determinare una decisione che pregiudichi il preminente interesse dei minori.
Anche per tale ragione in merito alla questione dell'iscrizione scolastica dei minori, si ritiene che, come precedentemente già motivato, stante l'avvenuto trasferimento a 30 km da San
OV LU e considerato che i bambini risultano gestiti in via prevalente dalla madre,
che attualmente risulta anche in stato di gravidanza, non possa disporsi la prosecuzione nelle scuole attualmente frequentate, mentre va autorizzata l'iscrizione, a partire dall'anno scolastico
2025/2026 all'istituto comprensivo “Fratelli Sommariva” di Cerea, dovendo privilegiarsi la vicinanza all'abitazione, evitando di gravare i bambini di lunghi spostamenti in auto tutti i giorni.
In merito, poi, alla richiesta di mantenere l'iscrizione di all'associazione sportiva di Per_1
San OV LU, ove attualmente gioca a calcio, si ritiene che tale questione debba essere rimessa alla decisione delle parti, anche sulla base della preferenza espressa dal minore, tenuto conto che i genitori hanno, allo stato, sia l'affidamento condiviso che una piena capacità
genitoriale, sicché sul punto dovranno loro stessi valutare il preminente interesse del minore tenendo conto di tutte le attuali condizioni dello stesso.
Per ciò che attiene, invece, al diritto di visita dell' va confermato quanto già indicato e CP_1
quindi, stante la distanza dovuta al trasferimento dei minori a Cerea, da cui anche il paventato venir meno della collaborazione dei nonni paterni e tenuto conto della presenza di orari di lavoro fissi del padre, è da ritenersi maggiormente corrispondente all'interesse di ed Per_1 Pt_2
stabilire la frequentazione con il padre un pomeriggio infrasettimanale con pernotto dall'uscita
24 da scuola sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola (salvo che il padre preferisca riportarli la sera tra le 20.30 e le 21) o, nei giorni in cui i minori non sono a scuola, dal pomeriggio indicativamente dalle ore 16.30 con pernotto e sino alle ore 9.00 del mattino successivo, oltre al fine settimana in alternanza con la madre dal venerdì sera alla domenica sera tra le ore 20.30 e 21, con la possibilità di ampliare la frequentazione ad un altro pomeriggio,
indicato dallo stesso e con avviso almeno il giorno precedente alla madre. Resta fermo, CP_1
in ogni caso, quanto già disposto in ordine alla ripartizione a metà tra le parti delle vacanze natalizie, pasquali, ponti e festività e ai quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. Sebbene l richieda, infatti, di trascorrere tre settimane con i minori deve CP_1
osservarsi che già in sede di separazione le parti ne avevano individuate due, e non sono stati allegati elementi per valutare eventuali maggiori benefici derivanti dalla previsione di una terza settimana.
Alla luce di quanto esposto, ritenuto di preservare il prevalente interesse dei minori stabilendo la miglior regolamentazione possibile per gli stessi a fronte del sopravvenuto cambio di residenza,
si reputa vada confermato il collocamento dei minori ed presso la madre e Per_1 Pt_2
l'iscrizione dei figli alla scuola di Cerea, come disposta in parziale accoglimento del secondo e terzo motivo di reclamo principale, rigettandosi le diverse richieste dell sul punto. CP_1
Conclusioni
13. Per le ragioni esposte il reclamo principale e quello incidentale devono essere parzialmente accolti, disponendo l'ammonimento ex art. 473 bis 39 cpc di per Parte_1
aver trasferito la residenza dei minori contro la volontà del padre e senza l'autorizzazione del
Tribunale e, in riforma della sentenza di primo grado, va stabilito il diritto di visita del padre con
25 i minori come indicato nei paragrafi che precedono, fermo quanto non modificato;
l'autorizzazione all'iscrizione dei minori all'istituto scolastico “Fratelli Sommariva” di Cerea a partire dall'anno scolastico 2025/2026; l'obbligo dell' di versare un contributo al CP_1
mantenimento mensile alla madre per i bambini di complessivi euro 700,00 (euro 350,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dell'aumento dell'assegno dalla data della presente decisione e la percezione del 100% dell'assegno unico familiare alla madre.
14. Relativamente alle istanze istruttorie formulate da anche in sede di Parte_1
appello, si ritiene che le stesse debbano essere rigettate, in quanto la situazione economico-
patrimoniale del reclamato e la sua situazione abitativa risultavano già sufficientemente provate dagli atti e dai documenti di causa, mentre, la questione dell'esistenza, dall'epoca della separazione, di una relazione tra e la sorella della reclamante, CP_1 Parte_4
non risulta rilevante ai fini di diverse determinazioni rispetto a quelle assunte da questa Corte.
15. Quanto all'istanza di condanna ex art. 96 cpc proposta da , si ritiene che la CP_1
stessa debba essere rigettata per mancanza di presupposti, stante la parziale soccombenza reciproca delle parti e l'insussistenza dei requisiti di malafede o colpa grave della reclamante nella difesa, non potendo equipararsi la condotta già sanzionata con l'ammonimento all'avere agito in giudizio con malafede o colpa grave.
16. Relativamente all'istanza di condanna ex art. 473 bis 39 cpc proposta da
[...]
nei confronti del reclamato, si ritiene che la stessa debba essere rigettata, in quanto, Parte_1
circa la questione del mancato rispetto degli orari di visita, pur avendo l' in alcune CP_1
occasioni, riconsegnato i minori alla madre in ritardo rispetto all'orario stabilito dal Tribunale, si reputa che, trattandosi di condotta sporadica e presumibilmente non intenzionale, non sia
26 sufficiente all'emanazione del provvedimento richiesto, mentre, circa la questione dell'autonoma riduzione del contributo al mantenimento dei minori (cfr. doc. n. 10, ove risulta che nel periodo febbraio-giugno 2024 l' versava la somma mensile di euro 500,00 per i figli invece di CP_1
quella di euro 600,00 stabilita dal Giudice), si reputa che, pur rappresentando una scelta non autorizzata e potenzialmente pregiudizievole per i figli, trattandosi di un periodo di tempo limitato e con riduzione limitata dell'importo, non possa farsi rientrare tra le inadempienze gravi ai sensi dell'art. 473 bis.39 cpc.
17. Le spese di lite del presente grado di giudizio, in ragione della parziale soccombenza reciproca delle parti, tenuto conto della prevalenza della soccombenza dell che va CP_1
tuttavia bilanciata con la condotta che ha determinato l'ammonimento della vanno Pt_1
interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, tenuto conto dei fatti sopravvenuti in corso di causa, così decide:
1) Accoglie parzialmente sia l'appello principale che quello incidentale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, dispone:
- l'ammonimento di ai sensi dell'art. 473 bis.39 cpc per mancato rispetto delle Parte_1
statuizioni di cui nella sentenza di primo grado;
- il collocamento presso la residenza della madre e l'autorizzazione all'iscrizione di Per_1
alla scuola primaria “ dell'istituto “Fratelli Sommariva” di Cerea e di
[...] Persona_2
alla scuola materna “ dell'istituto “Fratelli Sommariva” di Cerea a Parte_2 Per_3
27 partire dall'anno scolastico 2025/2026;
- il diritto dovere di visita di che potrà vedere e tenere con sé tenere con sé i figli CP_1
un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, indicativamente dall'uscita dei minori da scuola (o dal doposcuola) sino al mattino successivo con accompagnamento dello stesso a scuola o,
qualora incompatibile con i propri orari (con decisione rimessa allo stesso) senza pernotto e con accompagnamento a casa della tra le ore 20.30 e le ore 21.00, (comunque dopo aver Pt_1
cenato) e, nei giorni in cui i bambini non vanno a scuola, indicativamente dal pomeriggio dalle ore 16.30, con pernotto e sino alle ore 9.00 del mattino successivo, oltre ad un fine settimana ogni due in alternanza con la madre, dal venerdì con prelievo a scuola o all'uscita dal doposcuola alla domenica sera, indicativamente tra le ore 20.30 e le ore 21.00 (quindi dopo aver cenato). Va,
inoltre, previsto, al fine di garantire quanto sopra, che nella settimana in cui non CP_1
ha il week end di spettanza possa tenere con sé i minori un ulteriore pomeriggio dall'uscita da scuola o dall'uscita del doposcuola, avendo cura di riaccompagnargli a casa tra le 20.30 e le
21.00 (dopo aver cenato). In caso di mancato accordo dei genitori sul giorno migliore per entrambi e per i minori, il giorno fisso infrasettimanale viene indicato nel mercoledì, mentre il pomeriggio in cui il padre può trascorrere ulteriore tempo con i minori può invece essere dallo stesso autonomamente individuato, ad eccezione del week end e con il solo onere di comunicazione alla madre entro la sera precedente e tenendo conto degli eventuali impegni dei minori;
- l'obbligo di di corrispondere a un assegno mensile di euro CP_1 Parte_1
700,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli (euro 350,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza della modifica in aumento dell'assegno dalla data di
28 pubblicazione della presente sentenza, fermo l'assegno unico alla Pt_1
2) Rigetta nel resto l'appello principale ed incidentale;
3) Compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado.
4) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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